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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8697 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 20/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9227/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. DE FALCO Parte_1
FABRIZIO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M.S. Lizzi
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16/05/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 20/8/1968 al 31/03/2004, alle dipendenze della AT SP (già ATI SP), con mansioni di operaio;
che, ricorrendone i presupposti, in data 07/06/2005 presentava all'INAIL di competenza domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 L. 1992 n. 257 come richiamato dall'art. 1 comma 277 L. 208/2015; che l'INAIL, con comunicazione del 21/10/2021, accoglieva la sua domanda precisando “in riscontro alla sua domanda presentata il 07/06/2005……… è stato esposto all'amianto per le mansioni svolte nei reparti e per i periodi indicati nel prospetto allegato…dal 20/8/1968 al 31/12/1993”; che conseguentemente il ricorrente, in data 15/11/2021, proponeva domanda all ai fini della certificazione dell'indicata CP_1 esposizione;
che l' , con comunicazione del 23/9/2022 respingeva la CP_1 domanda. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l' esposizione qualificata all'amianto del ricorrente dal 20/8/1968 al 31/12/1993 e per l'effetto ordinarsi all'istituto convenuto di provvedere alla rivalutazione dei contributi previdenziali, relativi all'indicato periodo, per il coefficiente 1,5 (o in subordine 1,25); b) condannarsi l'istituto convenuto al pagamento a favore del ricorrente delle conseguenti differenze pensionistiche maturate a decorrere dalla data di pensionamento dell' aprile 2004 ovvero dalla diversa data che l'adito Tribunale vorrà ritenere;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”. Rilevata la ritualità della notifica, parte convenuta si costituiva tardivamente nel presente giudizio. Quindi, all'udienza odierna, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto. Deve preliminarmente accertarsi la proponibilità della domanda giurisdizionale, avendo il ricorrente depositato la domanda all'INAIL di riconoscimento del rischio di esposizione all'amianto in data 7/06/2005 (cfr. doc. in atti) e la domanda amministrativa di rivalutazione del periodo contributivo all' in data 15/11/2021 (cfr. doc. in atti). CP_1
La disciplina applicabile alla fattispecie concreta in esame è quella prevista dall'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326. La suddetta disposizione prevede: “1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell' importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall' INAIL le certificazioni relative all'esposizione all' amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4.La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento (2) ……”. La nuova normativa ha, dunque, introdotto una disciplina meno vantaggiosa per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili e cioè sia perchè riduce da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perchè attribuisce rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione. Si devono, avendo parte ricorrente chiesto il riconoscimento dei benefici anche in base alla più favorevole disciplina previgente, evidenziare secondo l'interpretazione della Corte di Legittimità i casi ai quali può applicarsi la suddetta disciplina. L'art. 3, comma 132 legge 24.12.2003 n. 350 ha previsto:
“132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL……” Afferma in materia la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 21862 del 2004):
“Per chiarire alcuni aspetti controversi della nuova normativa il legislatore è nuovamente intervenuto in materia disponendo, con l'art. 3 comma 132 della legge 24.12.2003 n. 350, che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 legge 257/1992 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 12.10.2003" e che "la disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data". Esigenze di coerenza del sistema e la necessità di optare, tra quelle astrattamente possibili, per una interpretazione conforme alla Costituzione, inducono il Collegio a ritenere: a) che per "maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. Le ragioni dell'opzione interpretativa poggiano fondamentalmente sulle considerazioni che la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione;
che, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto; che il legislatore ha espresso l'intento, ricostruito secondo una interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'Inail, ma anche e soprattutto all' quale CP_1 parte del rapporto previdenziale), ovvero un procedimento giudiziale, restando però esclusi, tra questi ultimi, quelli per i quali il giudizio sia stato definito con il rigetto della domanda, potendo costoro eventualmente giovarsi della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi comma 6 bis dell'art. 47 cit.), come, del resto, tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti per i quali opera la salvezza della precedente normativa, atteso che tale salvezza è stata disposta esclusivamente in loro "favore". D'altra parte l'applicazione della normativa precedente ai procedimenti di accertamento dei requisiti già terminati o ancora in corso, si spiega non solo con l'esigenza di rispetto delle aspettative, ma anche per il fatto che si rivelerebbe oltremodo gravoso ed antieconomico imporre che alla verifica del diritto si proceda in ogni caso alla luce della normativa sopravvenuta. Sulla base di questa interpretazione si deve escludere che la nuova disciplina sia applicabile al rapporto controverso per la considerazione, assorbente di ogni altro accertamento di fatto, che la domanda giudiziale è stata proposta anteriormente alla data del 2 ottobre 2003…” Emerge dunque secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di Legittimità che “2.5.
- La L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuta ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente:
- a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8);
- a coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto;
- a coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore. 2.6. - Tali categorie di assicurati vengono così ad aggiungersi alle categorie già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento)” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17131 del 2016).Disciplina applicabile al caso in esame. Nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha allegato di rientrare in nessuna delle categorie escluse dall'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 e nemmeno ha allegato la sussistenza dei presupposti per rientrare nelle anzidette categorie, di tal che deve escludersi l'applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, alla fattispecie in esame. Invero è lo stesso ricorrente a porre in evidenza, in punto di allegazioni, di aver presentato le domande amministrative in data successiva al 2.10.2003. Deve pertanto applicarsi la disciplina introdotta dal sopra menzionato dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Avendo il ricorrente proposto domanda all' in data 15/11/2021 (cfr. doc. in atti) CP_1 la domanda è proponibile ed, inoltre, deve rilevarsi che non è maturata la decadenza triennale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Nemmeno è maturata la speciale decadenza prevista dall'art. 47, comma 5, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326. La suddetta disposizione ha previsto che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. Essendo stato il decreto emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il suddetto termine di 180 giorni per la presentazione della domanda all'INAIL è stato fissato al 15 giugno 2005. Il ricorrente ha presentato domanda all'INAIL in data 7.6.2005 (cfr. doc. in atti) e pertanto non è maturata la decadenza. L'eccezione di prescrizione è tardiva. Nel merito emerge l'esposizione qualificata all'amianto dalla certificazione emessa dall'INAIL depositata in atti per il periodo dal 20.08.1968 al 31.12.1993. In ragione della suddetta certificazione emessa dall'INAIL - da cui emerge l'esposizione qualificata all'amianto per il periodo dal 20.08.1968 al 31.12.1993 - l' deve conseguentemente essere condannato a rivalutare l'anzianità CP_1 contributiva del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,25, per il periodo dal 20.08.1968 al 31.12.1993 e ad erogare al ricorrente le somme conseguentemente spettanti a far data dal mese di aprile 2004. Spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 15.11.2021 e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002). In applicazione del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'accoglimento parziale del ricorso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rivalutare CP_1
l'anzianità contributiva del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,25, per il periodo dal 20.08.1968 al 31.12.1993 e ad erogare al ricorrente le somme conseguentemente spettanti a far data dal mese di aprile 2004, oltre agli interessi legali secondo quanto indicato in motivazione;
- condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 20.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. M. Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 20/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9227/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. DE FALCO Parte_1
FABRIZIO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M.S. Lizzi
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16/05/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 20/8/1968 al 31/03/2004, alle dipendenze della AT SP (già ATI SP), con mansioni di operaio;
che, ricorrendone i presupposti, in data 07/06/2005 presentava all'INAIL di competenza domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 L. 1992 n. 257 come richiamato dall'art. 1 comma 277 L. 208/2015; che l'INAIL, con comunicazione del 21/10/2021, accoglieva la sua domanda precisando “in riscontro alla sua domanda presentata il 07/06/2005……… è stato esposto all'amianto per le mansioni svolte nei reparti e per i periodi indicati nel prospetto allegato…dal 20/8/1968 al 31/12/1993”; che conseguentemente il ricorrente, in data 15/11/2021, proponeva domanda all ai fini della certificazione dell'indicata CP_1 esposizione;
che l' , con comunicazione del 23/9/2022 respingeva la CP_1 domanda. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l' esposizione qualificata all'amianto del ricorrente dal 20/8/1968 al 31/12/1993 e per l'effetto ordinarsi all'istituto convenuto di provvedere alla rivalutazione dei contributi previdenziali, relativi all'indicato periodo, per il coefficiente 1,5 (o in subordine 1,25); b) condannarsi l'istituto convenuto al pagamento a favore del ricorrente delle conseguenti differenze pensionistiche maturate a decorrere dalla data di pensionamento dell' aprile 2004 ovvero dalla diversa data che l'adito Tribunale vorrà ritenere;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”. Rilevata la ritualità della notifica, parte convenuta si costituiva tardivamente nel presente giudizio. Quindi, all'udienza odierna, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto. Deve preliminarmente accertarsi la proponibilità della domanda giurisdizionale, avendo il ricorrente depositato la domanda all'INAIL di riconoscimento del rischio di esposizione all'amianto in data 7/06/2005 (cfr. doc. in atti) e la domanda amministrativa di rivalutazione del periodo contributivo all' in data 15/11/2021 (cfr. doc. in atti). CP_1
La disciplina applicabile alla fattispecie concreta in esame è quella prevista dall'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326. La suddetta disposizione prevede: “1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell' importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall' INAIL le certificazioni relative all'esposizione all' amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4.La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento (2) ……”. La nuova normativa ha, dunque, introdotto una disciplina meno vantaggiosa per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili e cioè sia perchè riduce da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perchè attribuisce rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione. Si devono, avendo parte ricorrente chiesto il riconoscimento dei benefici anche in base alla più favorevole disciplina previgente, evidenziare secondo l'interpretazione della Corte di Legittimità i casi ai quali può applicarsi la suddetta disciplina. L'art. 3, comma 132 legge 24.12.2003 n. 350 ha previsto:
“132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL……” Afferma in materia la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 21862 del 2004):
“Per chiarire alcuni aspetti controversi della nuova normativa il legislatore è nuovamente intervenuto in materia disponendo, con l'art. 3 comma 132 della legge 24.12.2003 n. 350, che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 legge 257/1992 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 12.10.2003" e che "la disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data". Esigenze di coerenza del sistema e la necessità di optare, tra quelle astrattamente possibili, per una interpretazione conforme alla Costituzione, inducono il Collegio a ritenere: a) che per "maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. Le ragioni dell'opzione interpretativa poggiano fondamentalmente sulle considerazioni che la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione;
che, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto; che il legislatore ha espresso l'intento, ricostruito secondo una interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'Inail, ma anche e soprattutto all' quale CP_1 parte del rapporto previdenziale), ovvero un procedimento giudiziale, restando però esclusi, tra questi ultimi, quelli per i quali il giudizio sia stato definito con il rigetto della domanda, potendo costoro eventualmente giovarsi della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi comma 6 bis dell'art. 47 cit.), come, del resto, tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti per i quali opera la salvezza della precedente normativa, atteso che tale salvezza è stata disposta esclusivamente in loro "favore". D'altra parte l'applicazione della normativa precedente ai procedimenti di accertamento dei requisiti già terminati o ancora in corso, si spiega non solo con l'esigenza di rispetto delle aspettative, ma anche per il fatto che si rivelerebbe oltremodo gravoso ed antieconomico imporre che alla verifica del diritto si proceda in ogni caso alla luce della normativa sopravvenuta. Sulla base di questa interpretazione si deve escludere che la nuova disciplina sia applicabile al rapporto controverso per la considerazione, assorbente di ogni altro accertamento di fatto, che la domanda giudiziale è stata proposta anteriormente alla data del 2 ottobre 2003…” Emerge dunque secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di Legittimità che “2.5.
- La L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuta ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente:
- a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8);
- a coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto;
- a coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore. 2.6. - Tali categorie di assicurati vengono così ad aggiungersi alle categorie già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento)” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17131 del 2016).Disciplina applicabile al caso in esame. Nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha allegato di rientrare in nessuna delle categorie escluse dall'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 e nemmeno ha allegato la sussistenza dei presupposti per rientrare nelle anzidette categorie, di tal che deve escludersi l'applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, alla fattispecie in esame. Invero è lo stesso ricorrente a porre in evidenza, in punto di allegazioni, di aver presentato le domande amministrative in data successiva al 2.10.2003. Deve pertanto applicarsi la disciplina introdotta dal sopra menzionato dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Avendo il ricorrente proposto domanda all' in data 15/11/2021 (cfr. doc. in atti) CP_1 la domanda è proponibile ed, inoltre, deve rilevarsi che non è maturata la decadenza triennale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Nemmeno è maturata la speciale decadenza prevista dall'art. 47, comma 5, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326. La suddetta disposizione ha previsto che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. Essendo stato il decreto emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il suddetto termine di 180 giorni per la presentazione della domanda all'INAIL è stato fissato al 15 giugno 2005. Il ricorrente ha presentato domanda all'INAIL in data 7.6.2005 (cfr. doc. in atti) e pertanto non è maturata la decadenza. L'eccezione di prescrizione è tardiva. Nel merito emerge l'esposizione qualificata all'amianto dalla certificazione emessa dall'INAIL depositata in atti per il periodo dal 20.08.1968 al 31.12.1993. In ragione della suddetta certificazione emessa dall'INAIL - da cui emerge l'esposizione qualificata all'amianto per il periodo dal 20.08.1968 al 31.12.1993 - l' deve conseguentemente essere condannato a rivalutare l'anzianità CP_1 contributiva del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,25, per il periodo dal 20.08.1968 al 31.12.1993 e ad erogare al ricorrente le somme conseguentemente spettanti a far data dal mese di aprile 2004. Spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 15.11.2021 e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002). In applicazione del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'accoglimento parziale del ricorso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rivalutare CP_1
l'anzianità contributiva del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,25, per il periodo dal 20.08.1968 al 31.12.1993 e ad erogare al ricorrente le somme conseguentemente spettanti a far data dal mese di aprile 2004, oltre agli interessi legali secondo quanto indicato in motivazione;
- condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 20.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. M. Montuori