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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2136/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17069/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239009286468000 C.O.S.A.P. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio Via A. Valentino n. 4 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071202390092864 68/000, notificata il 21 giugno 2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale era intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 21.206,61, a titolo di presunti crediti COSAP vantati dal Comune di Napoli. L'opponente deduceva la nullità della cartella per omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti, lamentando di non aver mai ricevuto verbali o atti impositivi idonei a fondare la pretesa, nonché la violazione delle norme in materia di notificazione, in quanto le notifiche risultavano eseguite a “persona sconosciuta” in assenza dei presupposti di legge. Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti riferiti ad annualità risalenti, la carenza di motivazione dell'atto e l'illegittimità di accessori e maggiorazioni. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992, deducendo che, in presenza di contestazioni concernenti vizi di notifica di atti presupposti emessi da soggetto diverso dall'Agente della riscossione, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti, ossia dell'Ente impositore e dell'Agente stesso.
Nel caso di specie, osservava la resistente, il ricorrente aveva censurato l'omessa e irregolare notifica di atti riconducibili all'Ente creditore senza tuttavia evocare in giudizio il Comune titolare del credito, con conseguente violazione del contraddittorio necessario e inammissibilità dell'azione. Sempre in via preliminare, l'Agenzia contestava l'istanza di sospensione cautelare, deducendo l'insussistenza sia del fumus boni iuris, in ragione dell'asserita inammissibilità del ricorso, sia del periculum in mora, per difetto di allegazione di un pregiudizio grave ed irreparabile. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti la fase precedente alla riscossione, evidenziando che ogni profilo relativo alla formazione del credito e agli atti prodromici resterebbe imputabile esclusivamente all'Ente impositore, permanendo in capo a quest'ultimo la titolarità del rapporto obbligatorio.
Nel merito, la resistente sosteneva la regolarità dell'iter notificatorio, deducendo che:
• la cartella n. 07120200010990655000 sarebbe stata notificata in data 29 ottobre 2021;
• la cartella n. 07120200043022380000 sarebbe stata notificata in data 9 febbraio 2022.
Da ciò deriverebbe la definitività delle iscrizioni a ruolo per mancata tempestiva impugnazione, con conseguente preclusione alla deduzione dei relativi vizi. Infine, contestava l'eccezione di prescrizione, rilevando che le notifiche delle cartelle del 2021 e 2022 avrebbero prodotto effetti interruttivi, sicché l'atto successivo notificato il 21 giugno 2023 risulterebbe tempestivo.
Concludeva pertanto per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il collegio rileva, un difetto di corretta instaurazione del contraddittorio e per carenza di legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio. Nel caso in esame, il Condominio opponente ha proposto opposizione esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo vizi che investono integralmente la fase genetica della pretesa creditoria, ed in particolare:
l'omessa e/o irregolare notifica degli atti impositivi presupposti;
la carenza di motivazione degli atti originari;
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati a titolo di COSAP.
Tali doglianze non attengono a vizi propri dell'attività esecutiva o della cartella di pagamento in quanto tale, bensì investono la legittimità sostanziale del credito nella sua formazione, riconducibile esclusivamente all'ente titolare della pretesa tributaria, nella specie il Comune di Napoli. Secondo il sistema delineato dal D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della riscossione svolge una funzione meramente strumentale ed esecutiva, limitata alla riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo, senza alcun potere di verifica sulla legittimità dell'imposizione o sulla regolarità degli atti prodromici, che restano nella esclusiva competenza dell'ente impositore. In tale prospettiva, trova applicazione l'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui, qualora il ricorrente contesti vizi riferibili ad atti emessi da soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti, a pena di inammissibilità. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che: l'Agente della riscossione è legittimato passivamente esclusivamente per i vizi propri della cartella di pagamento o dell'attività esecutiva, mentre tutte le contestazioni concernenti l'esistenza del credito, la regolarità degli atti presupposti o la prescrizione devono essere rivolte all'ente impositore, unico titolare del rapporto sostanziale. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di riscossione mediante ruolo, qualora il contribuente contesti la legittimità degli atti presupposti, il contraddittorio deve necessariamente instaurarsi nei confronti dell'ente creditore, non potendo l'agente della riscossione rispondere di vizi afferenti alla formazione del credito” (Cass. civ., sez. V, n. 22939/2017); L'omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore, Banca_1quando le doglianze investono l'an o il quantum della pretesa tributaria, un difetto di contraddittorio che comporta l'inammissibilità del ricorso” (Cass. civ., sez. V, n. 16412/2019);
“L'agente della riscossione è parte necessaria solo con riferimento ai vizi propri dell'atto esecutivo, restando estraneo alle contestazioni sulla validità degli atti impositivi presupposti” (Cass. civ., sez. VI-5, n. 27395/2018). È stato altresì precisato che la deduzione di vizi di notifica degli atti presupposti e l'eccezione di prescrizione del credito attengono direttamente al rapporto tributario sostanziale e non alla fase della riscossione, con conseguente necessaria partecipazione dell'ente creditore al giudizio (Cass. civ., sez. V, n. 34447/2021). Nel presente giudizio, il ricorrente ha censurato esclusivamente profili riconducibili all'attività dell'ente impositore, formazione del credito, notificazione degli atti originari, decorso dei termini prescrizionali, senza tuttavia evocare in giudizio il Comune titolare della pretesa. Tale omissione determina una violazione strutturale del principio del contraddittorio necessario, non sanabile in sede decisoria, atteso che la controversia non può essere utilmente definita in assenza del soggetto cui è imputabile la pretesa sostanziale. Ne consegue che il ricorso risulta proposto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alle censure dedotte ed in assenza del necessario litisconsorzio con l'ente impositore, con conseguente declaratoria di inammissibilità. Resta pertanto assorbita ogni ulteriore questione di merito. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità del ricorso discende non già dalla manifesta infondatezza delle censure sostanziali prospettate, bensì da un vizio processuale connesso alla mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, in un contesto normativo e giurisprudenziale che ha conosciuto, nel tempo, applicazioni non sempre univoche circa l'individuazione del perimetro della legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione. Nel caso in esame, la questione della necessaria evocazione in giudizio dell'ente impositore nelle controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento, quando siano dedotti vizi degli atti presupposti, pur oggi stabilmente ricondotta al principio del contraddittorio necessario, ha conosciuto nel tempo oscillazioni applicative in sede di merito, rendendo non irragionevole la scelta processuale del ricorrente di agire nei soli confronti dell'Agente della riscossione. Il collegio ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
LI AN RI ZI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17069/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239009286468000 C.O.S.A.P. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio Via A. Valentino n. 4 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071202390092864 68/000, notificata il 21 giugno 2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale era intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 21.206,61, a titolo di presunti crediti COSAP vantati dal Comune di Napoli. L'opponente deduceva la nullità della cartella per omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti, lamentando di non aver mai ricevuto verbali o atti impositivi idonei a fondare la pretesa, nonché la violazione delle norme in materia di notificazione, in quanto le notifiche risultavano eseguite a “persona sconosciuta” in assenza dei presupposti di legge. Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti riferiti ad annualità risalenti, la carenza di motivazione dell'atto e l'illegittimità di accessori e maggiorazioni. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992, deducendo che, in presenza di contestazioni concernenti vizi di notifica di atti presupposti emessi da soggetto diverso dall'Agente della riscossione, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti, ossia dell'Ente impositore e dell'Agente stesso.
Nel caso di specie, osservava la resistente, il ricorrente aveva censurato l'omessa e irregolare notifica di atti riconducibili all'Ente creditore senza tuttavia evocare in giudizio il Comune titolare del credito, con conseguente violazione del contraddittorio necessario e inammissibilità dell'azione. Sempre in via preliminare, l'Agenzia contestava l'istanza di sospensione cautelare, deducendo l'insussistenza sia del fumus boni iuris, in ragione dell'asserita inammissibilità del ricorso, sia del periculum in mora, per difetto di allegazione di un pregiudizio grave ed irreparabile. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti la fase precedente alla riscossione, evidenziando che ogni profilo relativo alla formazione del credito e agli atti prodromici resterebbe imputabile esclusivamente all'Ente impositore, permanendo in capo a quest'ultimo la titolarità del rapporto obbligatorio.
Nel merito, la resistente sosteneva la regolarità dell'iter notificatorio, deducendo che:
• la cartella n. 07120200010990655000 sarebbe stata notificata in data 29 ottobre 2021;
• la cartella n. 07120200043022380000 sarebbe stata notificata in data 9 febbraio 2022.
Da ciò deriverebbe la definitività delle iscrizioni a ruolo per mancata tempestiva impugnazione, con conseguente preclusione alla deduzione dei relativi vizi. Infine, contestava l'eccezione di prescrizione, rilevando che le notifiche delle cartelle del 2021 e 2022 avrebbero prodotto effetti interruttivi, sicché l'atto successivo notificato il 21 giugno 2023 risulterebbe tempestivo.
Concludeva pertanto per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il collegio rileva, un difetto di corretta instaurazione del contraddittorio e per carenza di legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio. Nel caso in esame, il Condominio opponente ha proposto opposizione esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo vizi che investono integralmente la fase genetica della pretesa creditoria, ed in particolare:
l'omessa e/o irregolare notifica degli atti impositivi presupposti;
la carenza di motivazione degli atti originari;
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati a titolo di COSAP.
Tali doglianze non attengono a vizi propri dell'attività esecutiva o della cartella di pagamento in quanto tale, bensì investono la legittimità sostanziale del credito nella sua formazione, riconducibile esclusivamente all'ente titolare della pretesa tributaria, nella specie il Comune di Napoli. Secondo il sistema delineato dal D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della riscossione svolge una funzione meramente strumentale ed esecutiva, limitata alla riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo, senza alcun potere di verifica sulla legittimità dell'imposizione o sulla regolarità degli atti prodromici, che restano nella esclusiva competenza dell'ente impositore. In tale prospettiva, trova applicazione l'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui, qualora il ricorrente contesti vizi riferibili ad atti emessi da soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti, a pena di inammissibilità. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che: l'Agente della riscossione è legittimato passivamente esclusivamente per i vizi propri della cartella di pagamento o dell'attività esecutiva, mentre tutte le contestazioni concernenti l'esistenza del credito, la regolarità degli atti presupposti o la prescrizione devono essere rivolte all'ente impositore, unico titolare del rapporto sostanziale. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di riscossione mediante ruolo, qualora il contribuente contesti la legittimità degli atti presupposti, il contraddittorio deve necessariamente instaurarsi nei confronti dell'ente creditore, non potendo l'agente della riscossione rispondere di vizi afferenti alla formazione del credito” (Cass. civ., sez. V, n. 22939/2017); L'omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore, Banca_1quando le doglianze investono l'an o il quantum della pretesa tributaria, un difetto di contraddittorio che comporta l'inammissibilità del ricorso” (Cass. civ., sez. V, n. 16412/2019);
“L'agente della riscossione è parte necessaria solo con riferimento ai vizi propri dell'atto esecutivo, restando estraneo alle contestazioni sulla validità degli atti impositivi presupposti” (Cass. civ., sez. VI-5, n. 27395/2018). È stato altresì precisato che la deduzione di vizi di notifica degli atti presupposti e l'eccezione di prescrizione del credito attengono direttamente al rapporto tributario sostanziale e non alla fase della riscossione, con conseguente necessaria partecipazione dell'ente creditore al giudizio (Cass. civ., sez. V, n. 34447/2021). Nel presente giudizio, il ricorrente ha censurato esclusivamente profili riconducibili all'attività dell'ente impositore, formazione del credito, notificazione degli atti originari, decorso dei termini prescrizionali, senza tuttavia evocare in giudizio il Comune titolare della pretesa. Tale omissione determina una violazione strutturale del principio del contraddittorio necessario, non sanabile in sede decisoria, atteso che la controversia non può essere utilmente definita in assenza del soggetto cui è imputabile la pretesa sostanziale. Ne consegue che il ricorso risulta proposto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alle censure dedotte ed in assenza del necessario litisconsorzio con l'ente impositore, con conseguente declaratoria di inammissibilità. Resta pertanto assorbita ogni ulteriore questione di merito. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità del ricorso discende non già dalla manifesta infondatezza delle censure sostanziali prospettate, bensì da un vizio processuale connesso alla mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, in un contesto normativo e giurisprudenziale che ha conosciuto, nel tempo, applicazioni non sempre univoche circa l'individuazione del perimetro della legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione. Nel caso in esame, la questione della necessaria evocazione in giudizio dell'ente impositore nelle controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento, quando siano dedotti vizi degli atti presupposti, pur oggi stabilmente ricondotta al principio del contraddittorio necessario, ha conosciuto nel tempo oscillazioni applicative in sede di merito, rendendo non irragionevole la scelta processuale del ricorrente di agire nei soli confronti dell'Agente della riscossione. Il collegio ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
LI AN RI ZI