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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8272 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 23.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 10156/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. IMPERATORE ANTONANGELO e Parte_1 dall'avv.to VALENTINO GIOVANNI, con cui elett.te domiciliato in VIA
PARTENOPE, 5 80121 NAPOLI
ricorrente e
con sede legale in Napoli Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro la , Controparte_2 affinché ivi, presente e/o contumace sentisse accogliere le seguenti conclusioni:
a) “ accertare e dichiarare che tra le parti sussisteva dal giorno 11.12..2018 al 28.2.2019 un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinato dal
CCNL del settore industria con orario settimanale di 40 ore;
b) per l' effetto condannare la società resistente rispetto al periodo indicato in premessa al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte alla data del 28.2.2019 e cioè : differenze per retribuzioni ordinarie , rateo della gratifica natalizia, indennizzo permessi ex festività , indennizzo per riduzione orario , maggiorazioni orarie e T.F.R. trattamento di fine rapporto, il tutto per un importo complessivo di € 4.104,85 oltre interessi e rivalutazione monetaria così come risulta dagli allegati conteggi che formano parte integrante del presente ricorso .Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione ai procuratori che si dichiarano attributari.
A tal uopo premetteva che, con lettera di assunzione a tempo determinato del
10.12.2018 (doc.2), aveva lavorato alle dipendenze della società Controparte_2
dall'11.12.2018 al 28.2.2019 con la qualifica di Operaio di I° livello
[...] del CCNL settore industria con mansioni di manovratore;
che, nel periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro veniva regolarmente inquadrato, ma i contributi previdenziali obbligatori venivano solo parzialmente versati ( cfr.estratto contributivo), omettendo di versare i contributi di febbraio 2019 mese in cui è cessato il rapporto di lavoro (cfr. doc. 3 estratto conto previdenziale del 17.5.2023); che la è una azienda leader nel settore del noleggio Controparte_2 di attrezzature per il lavoro ad alta quota quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforme aeree, ragni); che l'istante svolgeva la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della nel richiamato periodo, CP_1 quale operaio specializzato con mansioni di manovratore di sollevatori;
che egli è dotato delle patenti di guida B e C necessarie per la guida degli autocarri dotati di sistema di sollevamento con piattaforma e cestello;
che rendeva la propria prestazione in funzione degli ordini di servizio che riceveva dai responsabili dei manovratori addetti a tale incarico e che si recava Per_1 Persona_2 presso il parcheggio dove stazionavano i veicoli della ed in funzione CP_1 degli ordini di servizio e delle richieste di intervento che riceveva dal responsabile del datore di lavoro, una volta individuata la tipologia di automezzo da utilizzare in ragione dell'intervento richiesto, si recava sul posto onde provvedere all'esecuzione di quanto gli veniva indicato dal cliente della;
che, CP_3 pertanto, in ragione della alta specializzazione conseguita nella manovra e della fiducia riposta, conduceva personalmente l'automezzo sul posto ed una volta giunto sul luogo indicato nell'ordine si servizio si adoperava per le necessarie attività che erano quasi prevalentemente quelle di messa in sicurezza di edifici, ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spicconamento di parti ammalorate di edifici e/o la messa in sicurezza di cornicioni , frontalini etc. etc;
che, per tale prestazione lavorativa il ricorrente di norma superava l'orario giornaliero di lavoro, in quanto, dopo avere messo in condizione il cliente committente della di svolgere il lavoro in piattaforma era tenuto a CP_1 riportare il veicolo nel parcheggio dal quale era partito giungendo ivi ben oltre il termine dell'orario di lavoro giornaliero previsto nel contratto di lavoro;
che le richiamate attività venivano poste in essere dal ricorrente con l'utilizzo di piattaforme aeree, di cestelli con sollevatore mediante l'utilizzo di un joystick oppure con l'uso dei c.d. “ragni” etc. et.; che il dedotto rapporto di lavoro terminava il 28.02.2019; che tutto ciò premesso l'istante ha diritto a ricevere quanto ancora a lui dovuto secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sopra indicato a titolo di differenze retributive tra quanto pagato da
[...]
e quanto ancora dovuto secondo i parametri del contratto nazionale CP_1 collettivo, così come meglio specificato nei conteggi analitici dell'11.10.2022 allegati al ricorso ( cfr. doc.4 ), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Ritualmente notificato il ricorso la convenuta non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace.
La domanda è parzialmente fondata e come tale può essere accolta nei limiti di cui alla presente decisione.
Ed invero, l'azione ha ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta per il periodo dal all'11.12.2018 al 28.2.2019.
Così sintetizzato il dialogo processuale, dalla documentazione agli atti e dalla mancata comparizione personale del convenuto a rendere il libero interrogatorio, da cui è possibile trarre argomenti di convincimento, sono risultate confermate gran parte delle circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
In particolare, osserva il giudicante che la parte attrice, alla stregua di una valutazione analitica e complessiva delle risultanze processuali documentali, ha offerto prova del proprio assunto, quanto all'esistenza del rapporto di lavoro e alle mansioni svolte ( cfr lettera di assunzione e estratto contributivo alleg. 3 e 4 ). Pertanto, ricondotto il rapporto di lavoro subordinato in capo alla società convenuta, tenuto conto delle circostanze provate in quanto emergenti dalla documentazione, al convenuto spettava provare il pagamento di quanto reclamato dall'istante. Cosa che, nella specie, non è avvenuta.
In ordine al quantum, va precisato quanto segue.
I conteggi del ricorrente sono stati svolti, sul presupposto dell'applicazione diretta della contrattazione collettiva.
Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro .
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto.
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita.
Nel caso all'attenzione del giudicante, parte ricorrente ha provato che la società fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale attraverso il contratto di assunzione.
Pertanto, tenuto conto dell'applicazione diretta delle tabelle economiche del suddetto contratto, questo Giudice ritiene che al ricorrente spettino le somme richieste a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e TFR, considerato che, per giurisprudenza costante della Cassazione, la prova del pagamento delle suddette somme spettava al convenuto fornirla, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
In conclusione, i conteggi così come formulati dalla parte ricorrente, possono essere condivisi relativamente ai suddetti titoli, in quanto privi di errori e vizi logici, oltre che conformi alle tabelle economiche previste dal CCNL di categoria e come tali utilizzabili ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. e 2099 c.c..
Per tutte le ragioni svolte, il ricorrente risulta creditore della somma totale di Euro
2.755,63 per differenze retributive ordinarie, 13 e t.f.r oltre interessi e rivalutazione monetaria, al cui pagamento va condannata la società convenuta.
Le restanti somme richieste a titolo di Rateo gratifica natalizia per € 364,87; Rateo ferie per € 336,80 (cfr. doc.4); 4) Indennizzo permessi ex festività per € 101,32 ( cfr. doc.4); 5) Indennizzo per riduzione orario per € 151,85 , non possono essere riconosciute, considerato che non è stato specificamente dedotto il presupposto normativo e/o contrattuale costitutivo del diritto, né tantomeno è stato provato il mancato godimento delle ferie e/o la riduzione dell'orario.
Stante l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per 1/3; la restante parte, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R.Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di E. 2.755,63 per differenze retributive ordinarie, 13 e t.f.r oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e pone la restante parte a carico della convenuta, parte che si liquida in tale misura ridotta in E.800,00 oltre Iva
Cpa e rimborso spese generali con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 12/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 23.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 10156/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. IMPERATORE ANTONANGELO e Parte_1 dall'avv.to VALENTINO GIOVANNI, con cui elett.te domiciliato in VIA
PARTENOPE, 5 80121 NAPOLI
ricorrente e
con sede legale in Napoli Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro la , Controparte_2 affinché ivi, presente e/o contumace sentisse accogliere le seguenti conclusioni:
a) “ accertare e dichiarare che tra le parti sussisteva dal giorno 11.12..2018 al 28.2.2019 un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinato dal
CCNL del settore industria con orario settimanale di 40 ore;
b) per l' effetto condannare la società resistente rispetto al periodo indicato in premessa al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte alla data del 28.2.2019 e cioè : differenze per retribuzioni ordinarie , rateo della gratifica natalizia, indennizzo permessi ex festività , indennizzo per riduzione orario , maggiorazioni orarie e T.F.R. trattamento di fine rapporto, il tutto per un importo complessivo di € 4.104,85 oltre interessi e rivalutazione monetaria così come risulta dagli allegati conteggi che formano parte integrante del presente ricorso .Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione ai procuratori che si dichiarano attributari.
A tal uopo premetteva che, con lettera di assunzione a tempo determinato del
10.12.2018 (doc.2), aveva lavorato alle dipendenze della società Controparte_2
dall'11.12.2018 al 28.2.2019 con la qualifica di Operaio di I° livello
[...] del CCNL settore industria con mansioni di manovratore;
che, nel periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro veniva regolarmente inquadrato, ma i contributi previdenziali obbligatori venivano solo parzialmente versati ( cfr.estratto contributivo), omettendo di versare i contributi di febbraio 2019 mese in cui è cessato il rapporto di lavoro (cfr. doc. 3 estratto conto previdenziale del 17.5.2023); che la è una azienda leader nel settore del noleggio Controparte_2 di attrezzature per il lavoro ad alta quota quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforme aeree, ragni); che l'istante svolgeva la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della nel richiamato periodo, CP_1 quale operaio specializzato con mansioni di manovratore di sollevatori;
che egli è dotato delle patenti di guida B e C necessarie per la guida degli autocarri dotati di sistema di sollevamento con piattaforma e cestello;
che rendeva la propria prestazione in funzione degli ordini di servizio che riceveva dai responsabili dei manovratori addetti a tale incarico e che si recava Per_1 Persona_2 presso il parcheggio dove stazionavano i veicoli della ed in funzione CP_1 degli ordini di servizio e delle richieste di intervento che riceveva dal responsabile del datore di lavoro, una volta individuata la tipologia di automezzo da utilizzare in ragione dell'intervento richiesto, si recava sul posto onde provvedere all'esecuzione di quanto gli veniva indicato dal cliente della;
che, CP_3 pertanto, in ragione della alta specializzazione conseguita nella manovra e della fiducia riposta, conduceva personalmente l'automezzo sul posto ed una volta giunto sul luogo indicato nell'ordine si servizio si adoperava per le necessarie attività che erano quasi prevalentemente quelle di messa in sicurezza di edifici, ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spicconamento di parti ammalorate di edifici e/o la messa in sicurezza di cornicioni , frontalini etc. etc;
che, per tale prestazione lavorativa il ricorrente di norma superava l'orario giornaliero di lavoro, in quanto, dopo avere messo in condizione il cliente committente della di svolgere il lavoro in piattaforma era tenuto a CP_1 riportare il veicolo nel parcheggio dal quale era partito giungendo ivi ben oltre il termine dell'orario di lavoro giornaliero previsto nel contratto di lavoro;
che le richiamate attività venivano poste in essere dal ricorrente con l'utilizzo di piattaforme aeree, di cestelli con sollevatore mediante l'utilizzo di un joystick oppure con l'uso dei c.d. “ragni” etc. et.; che il dedotto rapporto di lavoro terminava il 28.02.2019; che tutto ciò premesso l'istante ha diritto a ricevere quanto ancora a lui dovuto secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sopra indicato a titolo di differenze retributive tra quanto pagato da
[...]
e quanto ancora dovuto secondo i parametri del contratto nazionale CP_1 collettivo, così come meglio specificato nei conteggi analitici dell'11.10.2022 allegati al ricorso ( cfr. doc.4 ), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Ritualmente notificato il ricorso la convenuta non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace.
La domanda è parzialmente fondata e come tale può essere accolta nei limiti di cui alla presente decisione.
Ed invero, l'azione ha ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta per il periodo dal all'11.12.2018 al 28.2.2019.
Così sintetizzato il dialogo processuale, dalla documentazione agli atti e dalla mancata comparizione personale del convenuto a rendere il libero interrogatorio, da cui è possibile trarre argomenti di convincimento, sono risultate confermate gran parte delle circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
In particolare, osserva il giudicante che la parte attrice, alla stregua di una valutazione analitica e complessiva delle risultanze processuali documentali, ha offerto prova del proprio assunto, quanto all'esistenza del rapporto di lavoro e alle mansioni svolte ( cfr lettera di assunzione e estratto contributivo alleg. 3 e 4 ). Pertanto, ricondotto il rapporto di lavoro subordinato in capo alla società convenuta, tenuto conto delle circostanze provate in quanto emergenti dalla documentazione, al convenuto spettava provare il pagamento di quanto reclamato dall'istante. Cosa che, nella specie, non è avvenuta.
In ordine al quantum, va precisato quanto segue.
I conteggi del ricorrente sono stati svolti, sul presupposto dell'applicazione diretta della contrattazione collettiva.
Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro .
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto.
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita.
Nel caso all'attenzione del giudicante, parte ricorrente ha provato che la società fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale attraverso il contratto di assunzione.
Pertanto, tenuto conto dell'applicazione diretta delle tabelle economiche del suddetto contratto, questo Giudice ritiene che al ricorrente spettino le somme richieste a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e TFR, considerato che, per giurisprudenza costante della Cassazione, la prova del pagamento delle suddette somme spettava al convenuto fornirla, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
In conclusione, i conteggi così come formulati dalla parte ricorrente, possono essere condivisi relativamente ai suddetti titoli, in quanto privi di errori e vizi logici, oltre che conformi alle tabelle economiche previste dal CCNL di categoria e come tali utilizzabili ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. e 2099 c.c..
Per tutte le ragioni svolte, il ricorrente risulta creditore della somma totale di Euro
2.755,63 per differenze retributive ordinarie, 13 e t.f.r oltre interessi e rivalutazione monetaria, al cui pagamento va condannata la società convenuta.
Le restanti somme richieste a titolo di Rateo gratifica natalizia per € 364,87; Rateo ferie per € 336,80 (cfr. doc.4); 4) Indennizzo permessi ex festività per € 101,32 ( cfr. doc.4); 5) Indennizzo per riduzione orario per € 151,85 , non possono essere riconosciute, considerato che non è stato specificamente dedotto il presupposto normativo e/o contrattuale costitutivo del diritto, né tantomeno è stato provato il mancato godimento delle ferie e/o la riduzione dell'orario.
Stante l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per 1/3; la restante parte, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R.Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di E. 2.755,63 per differenze retributive ordinarie, 13 e t.f.r oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e pone la restante parte a carico della convenuta, parte che si liquida in tale misura ridotta in E.800,00 oltre Iva
Cpa e rimborso spese generali con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 12/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo