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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 27528 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEAMBROGIO Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. MELLA GUIDO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 7 20135
MILANO presso il difensore avv. DEAMBROGIO ANDREA ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RECALCATI MARCO elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO, 36 21049 MILANO presso il difensore avv. RECALCATI MARCO CONVENUTO
Oggi 29/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, ore 11,30 sono comparsi:
Per , nessuno;
Parte_1
Per , l'avv.to RECALCATI MARCO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Recalcati si riporta ai propri atti di causa e precisa le conclusioni come in atti e discute in conformità chiedendo l'accoglimento delle proprie domande e chiede di essere esentato dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 27528/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEAMBROGIO Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. MELLA GUIDO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 7 20135
MILANO presso il difensore avv. DEAMBROGIO ANDREA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RECALCATI MARCO elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO, 36 21049 MILANO presso il difensore avv. RECALCATI MARCO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n° 5127/2022, emesso e pubblicato in data 23/3/2022 dal
Tribunale di Milano.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 29/04/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione del signor al decreto Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 5127/2022, emesso e pubblicato in data 23.3.2022, notificato unitamente ad atto di precetto in data 25.5.2022, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Controparte_2
, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 8.595,24 oltre agli interessi
[...] Parte_2 legali e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali
3 contenute nel consuntivo delle spese di gestione ordinaria 2020/2021 e nel preventivo delle spese di gestione ordinaria 2021/2022.
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE Disporre la riunione per continenza ex artt. 39 c.p.c. e/o per connessione ex art. 40 c.p.c. con la causa pendente avanti il
Giudice di Pace di Milano per opposizione al decreto ingiuntivo N.7899/2022 per la somma di €. 2.729,65= il cui numero di ruolo sarà disposto a seguito di iscrizione a ruolo. IN VIA PRELIMINARE Previo ogni sommario accertamento, disporsi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sussistendo i gravi motivi richiesti dalla norma, la sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo, perché, comunque, le somme richieste non risultano dovute, sono già state pagate dal dante causa e non sono comunque di competenza dell'odierno opponente. NEL MERITO Accertare e dichiarare la nullità delle seguenti delibere condominiali nella parte in cui le stesse hanno approvato consuntivi e preventivi con attribuzione in capo al
Sig. e/o di e (con le diverse denominazioni inserite Parte_1 Controparte_3 CP_4 nell'anagrafica condominiale) per le unità 16 e 19, di oneri e spese per addebiti personali comunque in misura spropositata, svincolata da ogni criterio e comunque illegittimamente, in violazione dei criteri di legge (art. 1123 C.C.): - Delibera 25/6/2018 - Delibera 24/6/2019 - Delibera 25/6/2020 - Delibera
23/9/2021 Dichiararsi pertanto la nullità e/o comunque revocarsi il decreto ingiuntivo emesso perché nulla
è dovuto dal Sig. al Condominio opposto. NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA Parte_1
Accertare in base a rigorosa istruttoria ed eventuale verifica contabile, quale sia la somma effettivamente dovuta dal Sig. al ”. Parte_1 Controparte_5
Si costituiva in giudizio il opposto contestando le avverse allegazioni, difese e domande e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale - rigettare l'istanza di riunione operata da parte attrice non sussistendo i presupposti di legge e, per l'effetto, - condannare l'odierno attore in opposizione, Sig. al pagamento spese di lite del corrente giudizio per diritti, onorari, Parte_1 anticipazioni e spese, nonché per il rimborso forfettario, CPA ed IVA nelle aliquote di legge, - in ogni caso, confermare l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo n. 5127/2022 per le ragioni in narrativa, nel merito - confermare il Decreto Ingiuntivo iscritto all'R.G. 10202/2022, n. 5127/2022, rep. 3824/2022 emesso in favore del in Milano in ogni sua parte e statuizione, fatto salvo Parte_3 parziali pagamenti accertati in corso di causa con rideterminazione dell'importo capitale dovuto e, consequenzialmente, - rigettare ogni e qualsiasi domanda, preliminare, principale e/o riconvenzionale proposta da parte attrice in opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa del presente atto;
- con conferma della liquidazione delle spese legali di cui al Decreto
Ingiuntivo e, per l'effetto, le somme di cui all'atto di precetto;
- condannare l'opponente alle spese di lite del corrente giudizio per diritti onorari e spese, oltre oneri di legge e successive occorrende;
- con provvedimento esecutivo ex art. 282 c.p.c. anche nel caso di mero rigetto della domanda attorea e per la sola condanna alle spese legali in via istruttoria - si oppone sin d'ora alla CTU contabile poiché esplorativa
4 stante la natura documentale della presente causa con riserva, anche in ragione delle difese di parti attrici, di istanze istruttorie che verranno in seguito meglio riformulate”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, dato atto delle volontà conciliative della lite manifestate dalle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 27.2.2023.
Dopo ulteriori rinvii al 19.6.2023, al 25.9.2023, al 12.12.2023, al 12.2.2024 per favorire la conciliazione della lite, all'esito della udienza del 4.4.2024, a scioglimento della riserva assunta in quella occasione, veniva rigettata l'istanza di riunione del procedimento con quello pendente davanti al Giudice di Pace di Milano con
R.G. n. 32210/2022; veniva rigettata anche l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 10.9.2024.
Dopo ulteriori rinvii per i medesimi incombenti al 24.9.2024 e al 21.11.2024, sempre per tentare la conciliazione della lite, all'esito della udienza del 7.2.2025 veniva dato atto che non era maturata alcuna possibilità conciliativa della lite e che i procuratori dell'attore avevano rinunciato al mandato.
La causa veniva quindi rinviata per i medesimi incombenti al 21.3.2025, al fine di consentire a parte attrice di munirsi di nuovo procuratore.
All'esito, in mancanza di costituzione di nuovo procuratore dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.4.2025.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia va osservato che, con il ricorso per ingiunzione di pagamento n°10202/2022
R.G. il in Milano assumeva che con la delibera assembleare del 23 Parte_3 settembre 2021 era stato approvato il consuntivo spese di gestione ordinaria 2020/2021 ed il preventivo spese di gestione ordinaria 2021/2022 e che in forza degli stessi l'odierno opponente, quale condomino proprietario di due unità immobiliari site nel condominio e contraddistinte dai nn.16 e 19, fosse tenuto al pagamento dei seguenti importi e ne avesse omesso il pagamento:
Unità immobiliare codice 16
➢ Euro 4.455,25 al 01.11.2021 conguaglio gestione precedente;
➢ Euro 743,34 al 31.12.2021 IV rata gestione ordinaria 2021/2022;
Unità immobiliare codice 19
➢ Euro 2.005,62 al 01.11.2021 conguaglio gestione precedente;
➢ Euro 417,31 al 01.11.2021 III rata gestione ordinaria 2021/2022;
➢ Euro 973,72 al 31/12/202021 IV rata gestione ordinaria 2021/2022;
5 Sulla base della delibera e del consuntivo e preventivo approvati con la stessa, sopra richiamat,i veniva emesso il decreto ingiuntivo n° 5127/2022, emesso e pubblicato in data 23/3/2022 dal Tribunale di Milano, oggi opposto.
L'odierno opponente, a sostegno della sua opposizione ha allegato quanto segue:
- che la propria famiglia è proprietaria della ulteriore unità immobiliare indicata dall'amministrazione condominiale con il n. 24;
- che la posizione debitoria propria e della propria famiglia sarebbe sempre stata trattata in modo unitario dal condominio;
- che la propria famiglia sarebbe stata negli anni gravata da immotivati e da ingiustificati addebiti per spese personali;
- che aveva pagato prima della notifica del decreto ingiuntivo la terza e la quarta rata ordinaria della gestione
2021/2022 per l'unità immobiliare n. 24, la terza rata della gestione 2021/2022 per l'unità immobiliare n. 19
e la quarta rata della gestione 2021/2022 per l'unità immobiliare n. 16;
- che la propria famiglia nel corso della gestione 2017/2018 avrebbe avuto delle difficoltà economiche tali da ritardare il pagamento di parte delle spese condominiali;
- che sino alla gestione precedente dell'esercizio 2017/2018 il conguaglio a debito delle unità immobiliari n.
16, 19 e 24 sarebbe stato contenuto e, in particolare, a) di euro 678,27 per l'unità n. 16, b) di euro 570,62 per l'unità n. 19 e c) di euro 275,69 per l'unità n. 24, per un totale di euro 1.524,58;
- che con il consuntivo 2017/2018 approvato dall'assemblea condominiale in data 25.6.2018 sarebbero stati imputati alla propria famiglia addebiti personali per euro 930,04, andando a gravare per oltre il doppio sul debito reale di euro 594,54;
- che le delibere di approvazione del citato consuntivo e del preventivo della gestione successiva sarebbero nulle in quanto avrebbero addebitato in capo alla propria famiglia delle spese in violazione dei criteri di legge (art. 1123 c.c.);
- che da verifiche contabili effettuate al 19.3.2019 sarebbe emerso un debito complessivo per le 3 unità immobiliari pari ad euro 12.754,57, di cui euro 2.608,11 per l'unità n. 24, euro 4.500,87 per l'unità n. 16 ed euro 5.645,59 per l'unità n. 19;
- che nelle verifiche contabili del 28.10.2019 l'importo di euro 12.754,57 sarebbe lievitato ad euro
19.543,61, di cui euro 3.783,57 per l'unità n. 24, euro 6.367,31 per l'unità n. 16 ed euro 9.362,73 per l'unità
n. 19;
- che gli aumenti sarebbero attribuibili ad immotivati, innominati ed arbitrari addebiti personali, dei quali non vi sarebbe alcuna indicazione e alcuna spiegazione nel verbale redatto all'assemblea del 24.6.2019 in cui veniva approvato il consuntivo delle spese di gestione 2018/2019 (punto n. 1 dell'O.D.G.) e il preventivo delle spese di gestione 2019/2020 (punto n. 5 dell'O.D.G.);
- che nel mese di dicembre 2019 versava l'importo complessivo di euro 13.703,00 a mezzo di due assegni
6 del 13.12.2019 e del 19.12.2019 a saldo dell'intera posizione debitoria;
- che a decorrere da quel momento e per l'intera gestione 2020/2021 e 2021/2022 avrebbe pagato regolarmente le spese condominiali;
- che il credito del condominio sarebbe quindi inesistente o al massimo pari ad euro 5.354,29 per tutte e tre le unità immobiliari di proprietà della famiglia quale importo residuo tra quanto dovuto e quanto Pt_1 pagato a decorrere dal mese di dicembre 2019;
- che nonostante ciò in data 1.12.2021 sarebbe stato diffidato dal legale del condominio a provvedere al pagamento del complessivo importo di euro 10.882,39 (di cui euro 2.554,35 per l'unità n. 24, euro 5.250,95 per l'unità n. 16 ed euro 3.077,09 per l'unità n. 19) oltre ad euro 400,00 di spese legali;
- che le delibere assembleari del 25/06/2018, di approvazione del consuntivo della gestione 2017/2018; quella del 24/06/2019 di approvazione del consuntivo della gestione 2018/2019; quella del 25/06/2020 di approvazione del consuntivo della gestione 2019/2020; e quella del 23/09/2021 di approvazione del consuntivo della gestione 2020/202; sarebbero nulle in quanto avrebbero addebitato in capo alla propria famiglia delle spese per addebiti personali e illegittime duplicazioni.
Il Condominio opposto si difende:
- rimarcando l'intento confusionario dell'opposizione formulata dal signor Parte_1
- precisando che il decreto ingiuntivo opposto attiene unicamente alle unità immobiliari n. 16 e n. 19 di cui l'opponente è esclusivo proprietario;
- sottolineando che a decorrere dal 2018 i pagamenti delle spese condominiali non sarebbero mai stati eseguiti puntualmente alla scadenze stabilite, così determinando una morosità di strascico confluita nei rendiconti alla voce “conguaglio precedente”;
- ribadendo la certezza, la liquidità e la esigibilità del credito ingiunto oltre alla chiarezza, alla precisione e alla univocità della richiesta di ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 8.595,24, così determinata a) euro 4.455,25 quale consuntivo/conguaglio della gestione precedente al 2021/2022 ed euro 743,34 per la IV rata ordinaria della gestione 2021/2022 (per l'unità n. 16) e b) euro 2.005,62 quale consuntivo/conguaglio della gestione precedente al 2021/2022, euro 417,31 per la III rata ordinaria della gestione 2021/2022 ed euro
973,72 per la IV rata ordinaria della gestione 2021/2022.
Il condominio opposto, con la memoria n. 3, ha poi rilevato la tardività in cui sarebbe incorsa parte opponente per aver depositato telematicamente la memoria n. 2 oltre il termine perentorio del 1.7.2024, chiedendo di conseguenza la inammissibilità della memoria per avvenuta decadenza dai termini di legge.
L'eccezione è fondata.
Per quanto in atti i termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 183 VI comma cpc decorrevano dalla comunicazione della ordinanza con la quale era stata sciolta la riserva del 04/04/2024 e che è avvenuta in data 02/05/2024.
Con la conseguenza che la seconda memoria oggetto della eccezione doveva essere depositata entro
7 l'1/7/2024, mentre la stessa è stata depositata solo il 03/07/2024.
Ne consegue la sua tardività e l'inammissibilità delle difese in essa contenute e delle allegazioni documentali ad essa unite.
Parimenti fondata è l'eccezione che l'ingiunzione di pagamento si riferisce solo alla posizione personale del condomino odierno opponente, quale proprietario degli immobili siti nello stabile condominiale contraddistinti con i numeri 16 e 19.
E' dunque irrilevante ogni allegazione inerente i familiari dell'opponente e la loro proprietà sita nello stabile condominiale, contraddistinta con il numero 24 e, poiché la stessa è oggetto di distinte partite contabili condominiali e gli eventuali debiti ad essa riferibili per spese condominiali non sono oggetto del presente giudizio, le allegazioni suddette non saranno esaminate ai fini della decisione di quest'ultimo.
E' poi pacifico in atti, perché non contestato e provato anche documentalmente il pagamento da parte dell'opponente, per i titoli e le causali di cui al decreto ingiuntivo, di una parte delle somme ingiunte, pari ad
€.743,34, effettuato in data 01/06/2022 (doc. 37) relativamente all'unità immobiliare 16 per la quarta rata della gestione ordinaria 2021/2022.
Ugualmente pacifico in atti, perché non contestato e provato anche documentalmente, è il pagamento da parte dell'opponente, sempre per i titoli e le causali di cui al decreto ingiuntivo, di una altra parte delle somme ingiunte, pari € 417,31 eseguito in data 04/03/2022 (doc.34), relativamente all'unità immobiliare 19 per la terza rata della gestione ordinaria 2021/2022
Il primo di detti pagamenti è intervenuto dopo il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, avvenuto in data 16/3/2022 e la sua notifica, effettuata in data 25/5/2022.
Invece il secondo degli stessi è anteriore al deposito del ricorso e dunque la somma ad esso riferita non era già più dovuta al momento della domanda monitoria e quindi, la opposizione sul punto va accolta.
Ciò posto dovrà esaminarsi comunque nel merito la domanda della opposta formulata con il ricorso monitorio relativamente a tutti gli altri importi, nonchè la opposizione della attrice con riferimento agli stessi.
Tanto perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Tra le doglianze formulate da parte attrice vi è quella inerente la composizione del residuo credito per spese condominiali vantato dal . CP_1
Tale doglianza è ammissibile nel presente giudizio perché parte attrice ha impugnato espressamente, eccependone la nullità, anche le delibere assembleari del 25/06/2018, di approvazione del consuntivo della gestione 2017/2018; quella del 24/06/2019 di approvazione del consuntivo della gestione 2018/2019; quella del 25/06/2020 di approvazione del consuntivo della gestione 2019/2020; e quella del 23/09/2021 di approvazione del consuntivo della gestione 2020/2021 posta a fondamento della domanda monitoria di
8 pagamento.
Su punto va difatti richiamato il principio da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, in forza del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità di una delibera condominiale può essere oggetto di eccezione, di domanda ed anche di rilievo d'ufficio da parte del giudice, mentre in tale giudizio la sua annullabilità deve essere oggetto di specifica domanda riconvenzionale di annullamento. (cfr.: Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021).
L'attore opponente ha sostenuto che nei consuntivi oggetto di approvazione con le delibere impugnate fossero state poste a carico a suo carico delle spese personali, con conseguente nullità delle delibere.
Va ritenuto su tale ultimo punto che le attribuzioni dell'assemblea del Condominio sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. Esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (Cass. civ.,
Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n.
5717).
Ciò posto, da un semplice esame dei consuntivi e relativi riparti approvati con le delibere condominiali oggetto di impugnazione emerge che a carico dell'attore sono stati posti effettivamente addebiti personali, senza altra specificazione, per €.3.362,58 come di seguito indicati:
- Consuntivo 2017/2018 approvato con delibera del 25/06/2018: con riferimento alla unità 16 per € 368,13; con riferimento all'unità 19 per € 339,53. Per un totale di €.707,66.
- Consuntivo 2018/2019 approvato con delibera del 24/06/2019: con riferimento alla unità 16 per € 430,96; con riferimento all'unità 19 per € 1755,88. Per un totale di €.2186,84.
- Consuntivo 2019/2020 approvato con delibera del 25/06/2020: con riferimento alla unità 16 per € 492,57; con riferimento all'unità 19 per € 34,83. Per un totale di €.527,40.
- Consuntivo 2020/2021 approvato con delibera del 23/09/2021: con riferimento alla unità 16 per € 73,62; con riferimento all'unità 19 per € 137,06. Per un totale di €.210,68.
Invece in atti parte convenuta non ha fornito alcuna allegazione e giustificazione in ordine agli stessi.
In mancanza di prova e accertamento della debenza di dette somme a carico del condomino attore o della sua accettazione espressa del loro onere, le spese personali in esame sono state poste illegittimamente a suo carico da parte dall'assemblea condominiale con tutte le delibere in esame.
E' noto, difatti, che, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre: Corte di
9 Cassazione sentenza 20006/2020): “Secondo il cosiddetto "principio di cassa", i crediti vantati dal verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del CP_1 quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401). Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2, 21/08/1996, n. 7706). Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489)”.
Tenuto conto dei suddetti principi, dunque, le somme in esame, dopo la loro approvazione, sono transitate sotto forma di conguaglio delle gestioni precedenti fino al consuntivo da ultimo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e ne consegue la ammissibilità della impugnativa di tutte le delibere contestate.
Ciò posto, si evidenzia dunque in atti il vizio di legittimità sollevato dall'attore relativamente a tutte le delibere oggetto di impugnazione, che è rilevante sotto il profilo della loro nullità (Cass. Sezz. UU. n°
9839/2021 del 14/4/2021).
In definitiva, quindi, dette somme non sono dovute e la opposizione sul punto va accolta.
Invece risulta fondata la domanda di condanna di parte attrice al pagamento della residua ulteriore somma di
€.4.545,35 per spese condominiali di cui alla ingiunzione di pagamento, come formulata da parte convenuta.
Detta somma è quanto residua defalcando dall'importo oggetto di ingiunzione pari ad euro 8.595,24 sia del pagamento della somma di euro 417,31 effettuato in data 04/03/2022 prima del deposito della domanda monitoria, sia dell'importo totale di euro 3.632,58 sopra richiamato per spese personali non dovute (8.595,24
- 417,31 - 3.632,58 = 4.545,35)
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il Condominio una volta che le stesse vengano
10 approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di approvazione dello CP_1 stato di ripartizione delle spese.
L'art. 1137 c.c. dispone l'obbligo per tutti i condomini di osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale e conseguentemente l'efficacia esecutiva delle stesse, che permane fino al momento in cui la sua sospensione non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla loro conoscenza o dalla loro comunicazione da parte dei condomini assenti.
Sul punto va richiamato quanto costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte: Cass. n°
20006/2020): “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, CP_1 così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed CP_1 esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629;
Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Ciò posto il con la delibera del 23/9/2021 ha dato prova del credito in esame, che è certo, CP_1 liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Invece, parte attrice non ha fornito la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo relativo ad esso.
Conseguentemente, nel caso in esame, l'amministratore poteva richiedere ed ottenere una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva sulla base della delibera emessa dall'assemblea in data 23/09/2021 relativamente al solo minore importo di €.4.545,35, costituendo la stessa prova scritta idonea a tali fini ed essendo tuttora esistente e munita di efficacia esecutiva.
Per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto va quindi accolta la opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma va anche dichiarato che parte attrice era debitrice nei confronti del convenuto per CP_1 spese condominiali della somma di €.4.545,35 alla data della domanda monitoria.
11 Per effetto dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio della minor somma di €.743,34 come sopra evidenziato, al sono quindi ancora dovuti €.3.802,01 (4.545,35- 743,34=3.802,01) dall'attore CP_1 opponente.
Su tale importo maturano anche gli interessi determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c., decorrenti da ogni rata di debito e fino al saldo effettivo
Infine vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.4.545,35 per spese condominiali.
Conseguentemente, infine, parte opponente va condannata al pagamento del suddetto importo di €.3.802,01, per spese condominiali come sopra accertato e ancora dovuto a saldo una volta detratte tutte le somme pagate e comunque non dovute, oltre agli interessi al tasso legale determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo effettivo;
nonchè al pagamento delle spese di procedura monitoria determinate in €.145,50 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi del giudizio di opposizione e quelli di mediazione vanno parzialmente compensati tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. e la rimanente metà dei compensi di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a carico dell'attore ed a favore del convenuto. CP_1
Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara la nullità delle delibere assembleari del sito Milano, S/E CP_1 Controparte_5 convenuto del 25/06/2018, di approvazione del consuntivo della gestione 2017/2018; quella del 24/06/2019 di approvazione del consuntivo della gestione 2018/2019; quella del 25/06/2020 di approvazione del consuntivo della gestione 2019/2020; e quella del 23/09/2021 di approvazione del consuntivo della gestione
2020/202; laddove hanno approvato l'addebito a carico dell'attore del complessivo Parte_1 importo di €.3632,58 per spese personali non dovute.
- Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 5127/2022, emesso e pubblicato in data 23/3/2022 dal Tribunale di Milano.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del residuo debito dell'attore nei confronti Parte_1
12 del Condominio sito S/E convenuto per spese condominiali dovute alla data CP_1 Controparte_5 della domanda monitoria, determinato nella minor somma di €.3.802,01 già detratte tutte le somme pagate e comunque non dovute.
- Per l'effetto condanna l'attore a corrispondere detta somma al Parte_1 [...]
convenuto maggiorata di interessi al tasso legale determinati ai sensi Controparte_2 Parte_2 dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo effettivo.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Condominio sito Parte_1 [...]
, convenuto per le spese di procedura monitoria determinate nella misura di €.145,50 Controparte_6 per esborsi e €.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere dette somme al convenuto. CP_1
- Rigetta ogni altra domanda di parte attrice e di parte convenuta.
- Condanna l'attore a corrispondere al convenuto sito Milano, Parte_1 CP_1 [...]
S/E la metà dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione che liquida per tale Controparte_5 sola parte in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e
Iva di legge. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attore ed il convenuto . CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
13
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 27528 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEAMBROGIO Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. MELLA GUIDO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 7 20135
MILANO presso il difensore avv. DEAMBROGIO ANDREA ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RECALCATI MARCO elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO, 36 21049 MILANO presso il difensore avv. RECALCATI MARCO CONVENUTO
Oggi 29/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, ore 11,30 sono comparsi:
Per , nessuno;
Parte_1
Per , l'avv.to RECALCATI MARCO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Recalcati si riporta ai propri atti di causa e precisa le conclusioni come in atti e discute in conformità chiedendo l'accoglimento delle proprie domande e chiede di essere esentato dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 27528/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEAMBROGIO Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. MELLA GUIDO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 7 20135
MILANO presso il difensore avv. DEAMBROGIO ANDREA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RECALCATI MARCO elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO, 36 21049 MILANO presso il difensore avv. RECALCATI MARCO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n° 5127/2022, emesso e pubblicato in data 23/3/2022 dal
Tribunale di Milano.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 29/04/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione del signor al decreto Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 5127/2022, emesso e pubblicato in data 23.3.2022, notificato unitamente ad atto di precetto in data 25.5.2022, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Controparte_2
, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 8.595,24 oltre agli interessi
[...] Parte_2 legali e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali
3 contenute nel consuntivo delle spese di gestione ordinaria 2020/2021 e nel preventivo delle spese di gestione ordinaria 2021/2022.
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE Disporre la riunione per continenza ex artt. 39 c.p.c. e/o per connessione ex art. 40 c.p.c. con la causa pendente avanti il
Giudice di Pace di Milano per opposizione al decreto ingiuntivo N.7899/2022 per la somma di €. 2.729,65= il cui numero di ruolo sarà disposto a seguito di iscrizione a ruolo. IN VIA PRELIMINARE Previo ogni sommario accertamento, disporsi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sussistendo i gravi motivi richiesti dalla norma, la sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo, perché, comunque, le somme richieste non risultano dovute, sono già state pagate dal dante causa e non sono comunque di competenza dell'odierno opponente. NEL MERITO Accertare e dichiarare la nullità delle seguenti delibere condominiali nella parte in cui le stesse hanno approvato consuntivi e preventivi con attribuzione in capo al
Sig. e/o di e (con le diverse denominazioni inserite Parte_1 Controparte_3 CP_4 nell'anagrafica condominiale) per le unità 16 e 19, di oneri e spese per addebiti personali comunque in misura spropositata, svincolata da ogni criterio e comunque illegittimamente, in violazione dei criteri di legge (art. 1123 C.C.): - Delibera 25/6/2018 - Delibera 24/6/2019 - Delibera 25/6/2020 - Delibera
23/9/2021 Dichiararsi pertanto la nullità e/o comunque revocarsi il decreto ingiuntivo emesso perché nulla
è dovuto dal Sig. al Condominio opposto. NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA Parte_1
Accertare in base a rigorosa istruttoria ed eventuale verifica contabile, quale sia la somma effettivamente dovuta dal Sig. al ”. Parte_1 Controparte_5
Si costituiva in giudizio il opposto contestando le avverse allegazioni, difese e domande e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale - rigettare l'istanza di riunione operata da parte attrice non sussistendo i presupposti di legge e, per l'effetto, - condannare l'odierno attore in opposizione, Sig. al pagamento spese di lite del corrente giudizio per diritti, onorari, Parte_1 anticipazioni e spese, nonché per il rimborso forfettario, CPA ed IVA nelle aliquote di legge, - in ogni caso, confermare l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo n. 5127/2022 per le ragioni in narrativa, nel merito - confermare il Decreto Ingiuntivo iscritto all'R.G. 10202/2022, n. 5127/2022, rep. 3824/2022 emesso in favore del in Milano in ogni sua parte e statuizione, fatto salvo Parte_3 parziali pagamenti accertati in corso di causa con rideterminazione dell'importo capitale dovuto e, consequenzialmente, - rigettare ogni e qualsiasi domanda, preliminare, principale e/o riconvenzionale proposta da parte attrice in opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa del presente atto;
- con conferma della liquidazione delle spese legali di cui al Decreto
Ingiuntivo e, per l'effetto, le somme di cui all'atto di precetto;
- condannare l'opponente alle spese di lite del corrente giudizio per diritti onorari e spese, oltre oneri di legge e successive occorrende;
- con provvedimento esecutivo ex art. 282 c.p.c. anche nel caso di mero rigetto della domanda attorea e per la sola condanna alle spese legali in via istruttoria - si oppone sin d'ora alla CTU contabile poiché esplorativa
4 stante la natura documentale della presente causa con riserva, anche in ragione delle difese di parti attrici, di istanze istruttorie che verranno in seguito meglio riformulate”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, dato atto delle volontà conciliative della lite manifestate dalle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 27.2.2023.
Dopo ulteriori rinvii al 19.6.2023, al 25.9.2023, al 12.12.2023, al 12.2.2024 per favorire la conciliazione della lite, all'esito della udienza del 4.4.2024, a scioglimento della riserva assunta in quella occasione, veniva rigettata l'istanza di riunione del procedimento con quello pendente davanti al Giudice di Pace di Milano con
R.G. n. 32210/2022; veniva rigettata anche l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 10.9.2024.
Dopo ulteriori rinvii per i medesimi incombenti al 24.9.2024 e al 21.11.2024, sempre per tentare la conciliazione della lite, all'esito della udienza del 7.2.2025 veniva dato atto che non era maturata alcuna possibilità conciliativa della lite e che i procuratori dell'attore avevano rinunciato al mandato.
La causa veniva quindi rinviata per i medesimi incombenti al 21.3.2025, al fine di consentire a parte attrice di munirsi di nuovo procuratore.
All'esito, in mancanza di costituzione di nuovo procuratore dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.4.2025.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia va osservato che, con il ricorso per ingiunzione di pagamento n°10202/2022
R.G. il in Milano assumeva che con la delibera assembleare del 23 Parte_3 settembre 2021 era stato approvato il consuntivo spese di gestione ordinaria 2020/2021 ed il preventivo spese di gestione ordinaria 2021/2022 e che in forza degli stessi l'odierno opponente, quale condomino proprietario di due unità immobiliari site nel condominio e contraddistinte dai nn.16 e 19, fosse tenuto al pagamento dei seguenti importi e ne avesse omesso il pagamento:
Unità immobiliare codice 16
➢ Euro 4.455,25 al 01.11.2021 conguaglio gestione precedente;
➢ Euro 743,34 al 31.12.2021 IV rata gestione ordinaria 2021/2022;
Unità immobiliare codice 19
➢ Euro 2.005,62 al 01.11.2021 conguaglio gestione precedente;
➢ Euro 417,31 al 01.11.2021 III rata gestione ordinaria 2021/2022;
➢ Euro 973,72 al 31/12/202021 IV rata gestione ordinaria 2021/2022;
5 Sulla base della delibera e del consuntivo e preventivo approvati con la stessa, sopra richiamat,i veniva emesso il decreto ingiuntivo n° 5127/2022, emesso e pubblicato in data 23/3/2022 dal Tribunale di Milano, oggi opposto.
L'odierno opponente, a sostegno della sua opposizione ha allegato quanto segue:
- che la propria famiglia è proprietaria della ulteriore unità immobiliare indicata dall'amministrazione condominiale con il n. 24;
- che la posizione debitoria propria e della propria famiglia sarebbe sempre stata trattata in modo unitario dal condominio;
- che la propria famiglia sarebbe stata negli anni gravata da immotivati e da ingiustificati addebiti per spese personali;
- che aveva pagato prima della notifica del decreto ingiuntivo la terza e la quarta rata ordinaria della gestione
2021/2022 per l'unità immobiliare n. 24, la terza rata della gestione 2021/2022 per l'unità immobiliare n. 19
e la quarta rata della gestione 2021/2022 per l'unità immobiliare n. 16;
- che la propria famiglia nel corso della gestione 2017/2018 avrebbe avuto delle difficoltà economiche tali da ritardare il pagamento di parte delle spese condominiali;
- che sino alla gestione precedente dell'esercizio 2017/2018 il conguaglio a debito delle unità immobiliari n.
16, 19 e 24 sarebbe stato contenuto e, in particolare, a) di euro 678,27 per l'unità n. 16, b) di euro 570,62 per l'unità n. 19 e c) di euro 275,69 per l'unità n. 24, per un totale di euro 1.524,58;
- che con il consuntivo 2017/2018 approvato dall'assemblea condominiale in data 25.6.2018 sarebbero stati imputati alla propria famiglia addebiti personali per euro 930,04, andando a gravare per oltre il doppio sul debito reale di euro 594,54;
- che le delibere di approvazione del citato consuntivo e del preventivo della gestione successiva sarebbero nulle in quanto avrebbero addebitato in capo alla propria famiglia delle spese in violazione dei criteri di legge (art. 1123 c.c.);
- che da verifiche contabili effettuate al 19.3.2019 sarebbe emerso un debito complessivo per le 3 unità immobiliari pari ad euro 12.754,57, di cui euro 2.608,11 per l'unità n. 24, euro 4.500,87 per l'unità n. 16 ed euro 5.645,59 per l'unità n. 19;
- che nelle verifiche contabili del 28.10.2019 l'importo di euro 12.754,57 sarebbe lievitato ad euro
19.543,61, di cui euro 3.783,57 per l'unità n. 24, euro 6.367,31 per l'unità n. 16 ed euro 9.362,73 per l'unità
n. 19;
- che gli aumenti sarebbero attribuibili ad immotivati, innominati ed arbitrari addebiti personali, dei quali non vi sarebbe alcuna indicazione e alcuna spiegazione nel verbale redatto all'assemblea del 24.6.2019 in cui veniva approvato il consuntivo delle spese di gestione 2018/2019 (punto n. 1 dell'O.D.G.) e il preventivo delle spese di gestione 2019/2020 (punto n. 5 dell'O.D.G.);
- che nel mese di dicembre 2019 versava l'importo complessivo di euro 13.703,00 a mezzo di due assegni
6 del 13.12.2019 e del 19.12.2019 a saldo dell'intera posizione debitoria;
- che a decorrere da quel momento e per l'intera gestione 2020/2021 e 2021/2022 avrebbe pagato regolarmente le spese condominiali;
- che il credito del condominio sarebbe quindi inesistente o al massimo pari ad euro 5.354,29 per tutte e tre le unità immobiliari di proprietà della famiglia quale importo residuo tra quanto dovuto e quanto Pt_1 pagato a decorrere dal mese di dicembre 2019;
- che nonostante ciò in data 1.12.2021 sarebbe stato diffidato dal legale del condominio a provvedere al pagamento del complessivo importo di euro 10.882,39 (di cui euro 2.554,35 per l'unità n. 24, euro 5.250,95 per l'unità n. 16 ed euro 3.077,09 per l'unità n. 19) oltre ad euro 400,00 di spese legali;
- che le delibere assembleari del 25/06/2018, di approvazione del consuntivo della gestione 2017/2018; quella del 24/06/2019 di approvazione del consuntivo della gestione 2018/2019; quella del 25/06/2020 di approvazione del consuntivo della gestione 2019/2020; e quella del 23/09/2021 di approvazione del consuntivo della gestione 2020/202; sarebbero nulle in quanto avrebbero addebitato in capo alla propria famiglia delle spese per addebiti personali e illegittime duplicazioni.
Il Condominio opposto si difende:
- rimarcando l'intento confusionario dell'opposizione formulata dal signor Parte_1
- precisando che il decreto ingiuntivo opposto attiene unicamente alle unità immobiliari n. 16 e n. 19 di cui l'opponente è esclusivo proprietario;
- sottolineando che a decorrere dal 2018 i pagamenti delle spese condominiali non sarebbero mai stati eseguiti puntualmente alla scadenze stabilite, così determinando una morosità di strascico confluita nei rendiconti alla voce “conguaglio precedente”;
- ribadendo la certezza, la liquidità e la esigibilità del credito ingiunto oltre alla chiarezza, alla precisione e alla univocità della richiesta di ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 8.595,24, così determinata a) euro 4.455,25 quale consuntivo/conguaglio della gestione precedente al 2021/2022 ed euro 743,34 per la IV rata ordinaria della gestione 2021/2022 (per l'unità n. 16) e b) euro 2.005,62 quale consuntivo/conguaglio della gestione precedente al 2021/2022, euro 417,31 per la III rata ordinaria della gestione 2021/2022 ed euro
973,72 per la IV rata ordinaria della gestione 2021/2022.
Il condominio opposto, con la memoria n. 3, ha poi rilevato la tardività in cui sarebbe incorsa parte opponente per aver depositato telematicamente la memoria n. 2 oltre il termine perentorio del 1.7.2024, chiedendo di conseguenza la inammissibilità della memoria per avvenuta decadenza dai termini di legge.
L'eccezione è fondata.
Per quanto in atti i termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 183 VI comma cpc decorrevano dalla comunicazione della ordinanza con la quale era stata sciolta la riserva del 04/04/2024 e che è avvenuta in data 02/05/2024.
Con la conseguenza che la seconda memoria oggetto della eccezione doveva essere depositata entro
7 l'1/7/2024, mentre la stessa è stata depositata solo il 03/07/2024.
Ne consegue la sua tardività e l'inammissibilità delle difese in essa contenute e delle allegazioni documentali ad essa unite.
Parimenti fondata è l'eccezione che l'ingiunzione di pagamento si riferisce solo alla posizione personale del condomino odierno opponente, quale proprietario degli immobili siti nello stabile condominiale contraddistinti con i numeri 16 e 19.
E' dunque irrilevante ogni allegazione inerente i familiari dell'opponente e la loro proprietà sita nello stabile condominiale, contraddistinta con il numero 24 e, poiché la stessa è oggetto di distinte partite contabili condominiali e gli eventuali debiti ad essa riferibili per spese condominiali non sono oggetto del presente giudizio, le allegazioni suddette non saranno esaminate ai fini della decisione di quest'ultimo.
E' poi pacifico in atti, perché non contestato e provato anche documentalmente il pagamento da parte dell'opponente, per i titoli e le causali di cui al decreto ingiuntivo, di una parte delle somme ingiunte, pari ad
€.743,34, effettuato in data 01/06/2022 (doc. 37) relativamente all'unità immobiliare 16 per la quarta rata della gestione ordinaria 2021/2022.
Ugualmente pacifico in atti, perché non contestato e provato anche documentalmente, è il pagamento da parte dell'opponente, sempre per i titoli e le causali di cui al decreto ingiuntivo, di una altra parte delle somme ingiunte, pari € 417,31 eseguito in data 04/03/2022 (doc.34), relativamente all'unità immobiliare 19 per la terza rata della gestione ordinaria 2021/2022
Il primo di detti pagamenti è intervenuto dopo il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, avvenuto in data 16/3/2022 e la sua notifica, effettuata in data 25/5/2022.
Invece il secondo degli stessi è anteriore al deposito del ricorso e dunque la somma ad esso riferita non era già più dovuta al momento della domanda monitoria e quindi, la opposizione sul punto va accolta.
Ciò posto dovrà esaminarsi comunque nel merito la domanda della opposta formulata con il ricorso monitorio relativamente a tutti gli altri importi, nonchè la opposizione della attrice con riferimento agli stessi.
Tanto perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Tra le doglianze formulate da parte attrice vi è quella inerente la composizione del residuo credito per spese condominiali vantato dal . CP_1
Tale doglianza è ammissibile nel presente giudizio perché parte attrice ha impugnato espressamente, eccependone la nullità, anche le delibere assembleari del 25/06/2018, di approvazione del consuntivo della gestione 2017/2018; quella del 24/06/2019 di approvazione del consuntivo della gestione 2018/2019; quella del 25/06/2020 di approvazione del consuntivo della gestione 2019/2020; e quella del 23/09/2021 di approvazione del consuntivo della gestione 2020/2021 posta a fondamento della domanda monitoria di
8 pagamento.
Su punto va difatti richiamato il principio da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, in forza del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità di una delibera condominiale può essere oggetto di eccezione, di domanda ed anche di rilievo d'ufficio da parte del giudice, mentre in tale giudizio la sua annullabilità deve essere oggetto di specifica domanda riconvenzionale di annullamento. (cfr.: Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021).
L'attore opponente ha sostenuto che nei consuntivi oggetto di approvazione con le delibere impugnate fossero state poste a carico a suo carico delle spese personali, con conseguente nullità delle delibere.
Va ritenuto su tale ultimo punto che le attribuzioni dell'assemblea del Condominio sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. Esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (Cass. civ.,
Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n.
5717).
Ciò posto, da un semplice esame dei consuntivi e relativi riparti approvati con le delibere condominiali oggetto di impugnazione emerge che a carico dell'attore sono stati posti effettivamente addebiti personali, senza altra specificazione, per €.3.362,58 come di seguito indicati:
- Consuntivo 2017/2018 approvato con delibera del 25/06/2018: con riferimento alla unità 16 per € 368,13; con riferimento all'unità 19 per € 339,53. Per un totale di €.707,66.
- Consuntivo 2018/2019 approvato con delibera del 24/06/2019: con riferimento alla unità 16 per € 430,96; con riferimento all'unità 19 per € 1755,88. Per un totale di €.2186,84.
- Consuntivo 2019/2020 approvato con delibera del 25/06/2020: con riferimento alla unità 16 per € 492,57; con riferimento all'unità 19 per € 34,83. Per un totale di €.527,40.
- Consuntivo 2020/2021 approvato con delibera del 23/09/2021: con riferimento alla unità 16 per € 73,62; con riferimento all'unità 19 per € 137,06. Per un totale di €.210,68.
Invece in atti parte convenuta non ha fornito alcuna allegazione e giustificazione in ordine agli stessi.
In mancanza di prova e accertamento della debenza di dette somme a carico del condomino attore o della sua accettazione espressa del loro onere, le spese personali in esame sono state poste illegittimamente a suo carico da parte dall'assemblea condominiale con tutte le delibere in esame.
E' noto, difatti, che, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre: Corte di
9 Cassazione sentenza 20006/2020): “Secondo il cosiddetto "principio di cassa", i crediti vantati dal verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del CP_1 quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401). Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2, 21/08/1996, n. 7706). Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489)”.
Tenuto conto dei suddetti principi, dunque, le somme in esame, dopo la loro approvazione, sono transitate sotto forma di conguaglio delle gestioni precedenti fino al consuntivo da ultimo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e ne consegue la ammissibilità della impugnativa di tutte le delibere contestate.
Ciò posto, si evidenzia dunque in atti il vizio di legittimità sollevato dall'attore relativamente a tutte le delibere oggetto di impugnazione, che è rilevante sotto il profilo della loro nullità (Cass. Sezz. UU. n°
9839/2021 del 14/4/2021).
In definitiva, quindi, dette somme non sono dovute e la opposizione sul punto va accolta.
Invece risulta fondata la domanda di condanna di parte attrice al pagamento della residua ulteriore somma di
€.4.545,35 per spese condominiali di cui alla ingiunzione di pagamento, come formulata da parte convenuta.
Detta somma è quanto residua defalcando dall'importo oggetto di ingiunzione pari ad euro 8.595,24 sia del pagamento della somma di euro 417,31 effettuato in data 04/03/2022 prima del deposito della domanda monitoria, sia dell'importo totale di euro 3.632,58 sopra richiamato per spese personali non dovute (8.595,24
- 417,31 - 3.632,58 = 4.545,35)
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il Condominio una volta che le stesse vengano
10 approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di approvazione dello CP_1 stato di ripartizione delle spese.
L'art. 1137 c.c. dispone l'obbligo per tutti i condomini di osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale e conseguentemente l'efficacia esecutiva delle stesse, che permane fino al momento in cui la sua sospensione non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla loro conoscenza o dalla loro comunicazione da parte dei condomini assenti.
Sul punto va richiamato quanto costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte: Cass. n°
20006/2020): “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, CP_1 così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed CP_1 esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629;
Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Ciò posto il con la delibera del 23/9/2021 ha dato prova del credito in esame, che è certo, CP_1 liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Invece, parte attrice non ha fornito la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo relativo ad esso.
Conseguentemente, nel caso in esame, l'amministratore poteva richiedere ed ottenere una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva sulla base della delibera emessa dall'assemblea in data 23/09/2021 relativamente al solo minore importo di €.4.545,35, costituendo la stessa prova scritta idonea a tali fini ed essendo tuttora esistente e munita di efficacia esecutiva.
Per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto va quindi accolta la opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma va anche dichiarato che parte attrice era debitrice nei confronti del convenuto per CP_1 spese condominiali della somma di €.4.545,35 alla data della domanda monitoria.
11 Per effetto dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio della minor somma di €.743,34 come sopra evidenziato, al sono quindi ancora dovuti €.3.802,01 (4.545,35- 743,34=3.802,01) dall'attore CP_1 opponente.
Su tale importo maturano anche gli interessi determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c., decorrenti da ogni rata di debito e fino al saldo effettivo
Infine vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.4.545,35 per spese condominiali.
Conseguentemente, infine, parte opponente va condannata al pagamento del suddetto importo di €.3.802,01, per spese condominiali come sopra accertato e ancora dovuto a saldo una volta detratte tutte le somme pagate e comunque non dovute, oltre agli interessi al tasso legale determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo effettivo;
nonchè al pagamento delle spese di procedura monitoria determinate in €.145,50 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi del giudizio di opposizione e quelli di mediazione vanno parzialmente compensati tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. e la rimanente metà dei compensi di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a carico dell'attore ed a favore del convenuto. CP_1
Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Dichiara la nullità delle delibere assembleari del sito Milano, S/E CP_1 Controparte_5 convenuto del 25/06/2018, di approvazione del consuntivo della gestione 2017/2018; quella del 24/06/2019 di approvazione del consuntivo della gestione 2018/2019; quella del 25/06/2020 di approvazione del consuntivo della gestione 2019/2020; e quella del 23/09/2021 di approvazione del consuntivo della gestione
2020/202; laddove hanno approvato l'addebito a carico dell'attore del complessivo Parte_1 importo di €.3632,58 per spese personali non dovute.
- Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 5127/2022, emesso e pubblicato in data 23/3/2022 dal Tribunale di Milano.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del residuo debito dell'attore nei confronti Parte_1
12 del Condominio sito S/E convenuto per spese condominiali dovute alla data CP_1 Controparte_5 della domanda monitoria, determinato nella minor somma di €.3.802,01 già detratte tutte le somme pagate e comunque non dovute.
- Per l'effetto condanna l'attore a corrispondere detta somma al Parte_1 [...]
convenuto maggiorata di interessi al tasso legale determinati ai sensi Controparte_2 Parte_2 dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo effettivo.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Condominio sito Parte_1 [...]
, convenuto per le spese di procedura monitoria determinate nella misura di €.145,50 Controparte_6 per esborsi e €.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere dette somme al convenuto. CP_1
- Rigetta ogni altra domanda di parte attrice e di parte convenuta.
- Condanna l'attore a corrispondere al convenuto sito Milano, Parte_1 CP_1 [...]
S/E la metà dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione che liquida per tale Controparte_5 sola parte in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e
Iva di legge. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attore ed il convenuto . CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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