Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza di I grado iscritta al
N. 13379/2022 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. PALDERA GENNARO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2022, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) ritenere e dichiarare che le patologie denunciate dal ricorrente ed indicate nella narrativa del ricorso rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall (D.P.R. 1124/65) e che le stesse sono da CP_1 considerarsi malattia professionale;
b) accertare e dichiarare che la percentuale di danno a carico del ricorrente derivante dalle malattie professionali denunciate risulta non inferiore al 9% e dunque per effetto del danno biologico già riconosciuto in passato dall' in misura del 7% per rottura menisco ginocchio dx, CP_1 il danno biologico totale risulta in totale del 16%. Per l'effetto,
c) condannare l' in persona del suo l.r.p.t. al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della rendita richiesta (16%) come da ctp allegata
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicavano il sollevamento e la movimentazione abitudinale di carichi pesanti, oltre all'adozione di posture incongrue e all'esposizione a vibrazioni.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 11.05.2022, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura del 11% (considerando che il ricorrente è titolare di una preesistenza del 7% per “esiti di meniscectomia mediale;
lieve lassità compensato dal normale tono muscolare” come da provvedimento in atti del 01/06/2007). L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 11%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.300,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)