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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO e IURLARO GRAZIA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2023, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta CP_1
da malattia invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' CP_2
assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità di cui diffusamente in ricorso, cui per brevità si rimanda, e lamentava l'insorgere di ben due patologie: “struma colloido cistico tiroideo” e
“broncopneumopatia cronica ostruttiva” entrambe denunciate, al competente in data Controparte_3
15.04.2022, ma non riconosciute come professionali per carenza del nesso causale con provvedimento del 07.07.2022. CP_1
Seguiva l'introduzione del presente giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare che ha contratto le malattie professionali per “struma colloido Parte_1 cistico tiroideo” e “broncopneumopatia cronica ostruttiva”, come denunciato al competente
[...]
, ai sensi del D.P.R.L 30.6.65 n. 1124, D.lgs. 38/2000 e successive modificazioni.
2. CP_3
Dichiarare che il ricorrente ha diritto alla costituzione della rendita cumulativa diretta o perlomeno dell'indennizzo in capitale come per legge. E per l'effetto: - 3. Condannare l' in persona CP_1
del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dei retei di rendita diretta maturati o maturandi del 15.04.2022 al proseguo o perlomeno dell'indennizzo in capitale, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data di formazione del silenzio rifiuto, come per legge, fino all'effettivo soddisfo.
4. Condannare, altresì, l' convenuto, in persona del suo legale CP_4
rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipanti.”.
L' si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione per il decorso del CP_1
termine previsto dal combinato disposto degli artt. 111 e 112 del T.U. n. 1124/65 (tre anni e 150/210 giorni); nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto le lamentate patologie non avevano natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto ente assicuratore.
Com'è noto “il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità permanente coincide con il momento in cui l'interessato CP_1
abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, da intendersi, tuttavia, in termini non strettamente soggettivi.” (Cass 9802
2020).
Orbene nella specie risulta per tabulas che i primi accertamenti in ordine alla sussistenza della malattia e alla sua riconducibilità all'attività lavorativa espletata risalgano al 2021, di conseguenza alcuna prescrizione potrà esser dichiarata.
Venendo al merito la domanda attrice è parzialmente fondata e deve esser accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione sul punto. La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente ed almeno una delle patologie successivamente insorte, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, almeno una delle patologie lamentate dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, poi, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1
parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come ampiamente argomentato nella perizia resa alquanto articolata e complessa cui integralmente si rimanda riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “• Il signor e affetto da “Esiti di tiroidectomia per trattamento di Parte_1
struma colloido-cistico tiroideo” e da “Broncopatia cronica con enfisema centrolobulare”. • La
“broncopatia cronica con enfisema centrolobulare”, con probabilità qualificata, ha origine professionale per l'esposizione a polveri minerali miste, a fumi di saldatura, fumi, vapori, vernici, radiazioni x e gamma. • Alla luce della obiettivita piu recente e del supporto strumentale fornito dalle indagini strumentali e dalla visita specialistiche presenti in atti, si ritiene che la percentuale pari al
6% (sei per cento) rappresenti la piu probabile quantificazione della riduzione dell'efficienza respiratoria oggi presente e collegata alla broncopatia cronica con enfisema centrolobulare. • La malattia “Esiti di tiroidectomia per trattamento di struma colloido-cistico tiroideo”, con elevata probabilita, non ha origine professionale, in quanto eziopatogeneticamente non e correlabile alle sostanze presenti nel luogo di lavoro frequentato dal ricorrente e al corrispondente rischio lavorativo.”
Ebbene è del tutto evidente come il Ctu incaricato abbia escluso il nesso causale tra malattia ed attività lavorativa solo in ordine ad una delle patologie lamentate ossia lo “struma colloido-cistico tiroideo” riconoscendolo di contro in ordine alla “broncopatia cronica con enfisema centrolobulare” e valutandone i postumi nella misura del 6%.
Avverso l'elaborato peritale, inviato in bozza alle parti in data 26/01/2025, pervenivano le sole note critiche dei sanitari dell' pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la sua CP_1
relazione definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni. La domanda va pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dalla ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
Ne consegue che il ricorso va parzialmente accolto, dovendosi ritenere che la sola malattia professionale acclarata a carico dei bronchi, raggiunga la percentuale del 6% e, pertanto, l' CP_1
deve essere condannato al pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alla predetta malattia nella suddetta misura (6%).
Le spese, visto il riconoscimento solo parziale delle ragioni addotte dal ricorrente e della sussistenza del nesso causale in ordine ad una sola delle patologie lamentate, devono essere compensate nella misura del 50%, e la restante parte (50%) è posta definitivamente a carico di e liquidata come CP_1
da dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 6% come da consulenza in atti;
• condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1
invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• compensa le spese di lite nella misura del 50% e pone l'ulteriore 50% a carico di con condanna CP_1
della stessa al relativo pagamento che viene liquidato nella misura di €. 1340.00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 13/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio