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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12962/2023 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2023, passata in decisione ex novellato art. 189 c.p.c, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza di sgombero coatto e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Renato Spadaro, giusta procura su separato foglio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Dei Mille n.16
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco, come as- Controparte_1 P.IVA_1
sistito e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Domenico Di Rus- so (C.F. ) giusta procura ad lites in calce al presente atto C.F._2
allegata alla busta di deposito telematico, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta, Ragioni di Fatto e Diritto Con citazione notificata come in atti, impugnava l'ordinanza co- Parte_1
munale del 5/5/23 avente ad oggetto lo sgombero dell'immobile sito in Napoli alla via PietroGobetti snc, premettendo che “L'istante è legittimo assegnata- rio di un alloggio, di proprietà del Comune, sito in Napoli alla via Pietro Go- betti n. 121 sc. E p. 5 int. 9 in virtù di Disposizione diri- C.F._3
genziale n. 42 del 16.1.19. Con Disposizione dirigenziale n. 864 del 19.12.22, notificata il 4.1.23, il Dirigente dell'Area patrimonio del Comune, dichiarava la decadenza dell'istante dall'assegnazione del detto alloggio, con contestuale diffida al rilascio, in ragione di una morosità di Euro 2.511,26. Con successi- va Ordinanza n. 197 del 5.5.23, notificata il 9.6.23, il medesimo Dirigente or- dinava lo sgombero coatto amministrativo ad horas del detto alloggio , con minaccia di utilizzo della Forza Pubblica. Tali atti amministrativi sono illegit- timi e, previa sospensione della loro efficacia, andranno caducati dal GO, che in questa materia ha giurisdizione (“L'atto nullo, infatti, non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dalla esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela ap- partiene alla giurisdizione del giudice ordinario. “(Cons. di St. n. 1331/10, ex multis)”. Lamentava quindi “…sono nulli perché risultano privi di sottoscri- zione autografa del Dirigente responsabile, ma recano la stampigliatura “sot- toscritta digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa Cinzia D'Oriano” e sono prive di attestazione di conformità di tale atto all'originale, ma recano solo la dici- tura “la firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto…In nessun punto la norma prevede e regola la copia analogica di docu- mento recante firma digitale, non verificabile ai sensi del cennato articolo 24,
e perciò assolutamente nullo. Tale nullità ha carattere assoluto ed insanabi- le…”; lamentando altresì “…carenza di potere ed abnormità; Con il detto at- to, il Comune ha ordinato lo sgombero ad horas dell'immobile in questione, avvertendo che “decorso inutilmente il termine assegnato si procederà senza ulteriore comunicazione, allo sgombero coatto dell'alloggio in danno del sig.
unitamente al proprio nucleo familiare, con l'intervento della Parte_1
Forza Pubblica”…. Si tratta, come detto, di un atto nullo, perché emesso in carenza assoluta di potere ed abnorme. Non vi è dubbio che l'atto in questio- ne assuma il carattere di ordinanza contingibile ed urgente... Appare palese la volontà del di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze CP_1 contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del d. lgs. N. 267 del 2000, pur essendo radicalmente sprovvisto del relativo potere, posto che non è contestabile che il bene considerato appartenga al patrimonio disponibile dell'ente. Va ricor- dato che l'art. 823 del codice civile ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, emessa in carenza assoluta di potere, va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990
(Cfr. C.diS. n. 1331/2010). … “appare” sottoscritta dal Dirigente del Servizio in luogo del Sindaco, quale unico organo deputato alla firma dello stesso, da- to che è incontestabile che il potere di ordinanza in questione sia attribuito dalla legge al Sindaco e non al personale burocratico. Infine, in via gradata, essa è comunque illegittima, perché non prevede l'assegnazione di alcun ter- mine entro cui rilasciare l'immobile. (Cfr. TAR Campania Napoli n. 508/2022.
Infine, in via gradata, essa è comunque illegittima, perché non prevede l'assegnazione di alcun termine entro cui rilasciare l'immobile)”; deducendo ancora che “…Il provvedimento posto a base della predetta Ordinanza è, co- munque, nullo (e dunque impugnabile senza limiti di tempo) per i motivi di cui al capo a). In esso viene indicato che il sig. sarebbe decaduto dal be- Pt_1
neficio della rateizzazione, avendo corrisposto solo 21 rate su 37 e che, co- munque, residuerebbe una morosità pari ad Euro 2.511,26. Tuttavia, occorre contestare che il sig. non ha mai sottoscritto alcuna istanza di rateizzo Pt_1
della morosità relativa all'alloggio per cui è causa, in relazione al quale NON
ESISTE ALCUNA MOROSITA'. La morosità contestata nel provvedimento per cui è causa è relativa, invece, ad un altro alloggio, precedentemente occu- pato senza titolo dall'istante, e sito in Napoli al Viale della Resistenza lotto M is. B4 p. 3 e per il quale, effettivamente, l'istante aveva posto istanza di rateiz- zo. All'uopo, si chiede che il GU, nell'esercizio dei suoi poteri, o anche ex art. 210 Cpc, voglia ordinare al convenuto l'esibizione dell'atto Controparte_1 in questione. Detto ciò, eppur ritenendo assorbente l'osservazione di cui al capo a) ai fini della disapplicazione ope iudicis della Disposizione, per mero tutorismo difensivo, va fatto rilevare che l'art. 23 del Regolamento Reg. Cam- pania n. 11/2019 prevede La morosità del pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie superiore a sei mesi determina la decadenza dall'assegnazione e la conseguente risoluzione del contratto , con ciò riferen- do la sanzione della decadenza alla sola morosità nel pagamento del canone dell'alloggio assegnato, non certo di altri alloggi, precedentemente detenuti, e per giunta senza titolo. Di conseguenza, deve dirsi illegittima la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per cui è causa, in virtù di una morosità non dovuta al rapporto medesimo, e addirittura antecedente, e rife- rita ad un diverso cespite.”.
Nell'ordine, incluse via via indicazioni della condivisa interpretazione di le- gittimità, si può osservare :
-la domanda di caducazione di atti (qui di sgombero) per sopravvenute ragioni di estinzione/risoluzione del relativo rapporto locatizio fonda la giurisdizione del G.O (v. SSUU 20761/21 e C.d.S. 2143/25 secondo cui, proprio in relazio- ne ad una fattispecie assegnazione di alloggio/ERP, “…sussiste la giurisdizio- ne del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale ap- prezzamento dell'amministrazione…”); cosiccome, nella specie, si radica la giurisdizione del G.O. anche in riferimento al fatto che tali atti amministrativi sono (o sarebbero) stati emessi, asseritamente, in carenza di potere (ammini- strativo) in quanto aventi ad oggetto beni appartenenti al patrimonio disponi- bile dell'ente; nel merito, occorre subito a riguardo osservare che :
-ai sensi dell'art. 826 c.c., il bene comunale appartiene al patrimonio indispo- nibile se vi sia manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad u pubblico servizio) e della ef- fettiva ed attuale destinazione di tale bene pubblico alla finalità medesima (v. ad es. Cass. 2682/22); nel caso in rassegna -negli allegati atti del
17/10/18(ricognizione/debitoria)-11/1/19-16/1/19-19/12/22-5/5/23, con la par- tecipazione anche di sia ovviamente a tale riconoscimento del de- CP_2
bito che al patto collaborativo dell'11/1/19- il , premessa Controparte_3
sempre la sua incontestata proprietà sull'immobile sito in via PietroGobetti nel quartiere Scampia e distinto dalla p.lla 1069/190-179, assegnato appunto a controparte, evidenzia che : in tal modo, emergono chiare le finalità pubbliche di riqualificazione e reinse- diamento abitativo, in uno ai suindicati atti e deliberati amministrativi destinati a tale scopo, individuando tra gli altri luoghi -oggetto del processo in atto- an- che detta via PietroGobetti ove è appunto ubicato l'immobile per cui è causa : sicchè, appaiono qui ricorrere i riferiti criteri di legittimità sia in ordine agli adottati atti amministrativi destinati allo scopo pubblico previsto sia in ordine al perseguimento in corso degli scopi stessi: con l'effetto, dunque, contraria- mente a quanto indicato da parte attrice, che il bene comunale destinato, in astratto e praticamente, a finalità generali, appare così rientrare nel patrimonio indisponibile dell'ente locale;
-in generale poi, in altro senso, la sottoscrizione digitale/stampata dello sgom- bero (qui del 5/5/23) può essere certamente resa dal dirigente di riferimento, in quanto questa ordinanza di sgombero degli immobili comunali è una preroga- tiva del Dirigente amministrativo e non rientra tra le competenze del Sindaco
(v. Consiglio di Stato n. 2914/24). Occorre poi evidenziare che con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 è stato novellato il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; in partico- lare, sono state apportate modifiche all'art. 22 co. 2 di tale decreto legislativo, relativamente al potere di attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici;
il testo dell'art. 22 co. 2 anteriore alla indicata modifica era invero il seguente: “2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità
è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con di- chiarazione allegata al documento informatico ed asseverata, secondo le re- gole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71”; a seguito delle modifiche apporta- te, il testo attuale risulta poi essere il seguente: “2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico uffi- ciale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida” : in tal modo, viene pertanto eliminata la previsione secondo cui l'attestazione di conformità va effettuata
“con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata”; nella specie, l'ordinanza di rilascio reca laterale annotazione per cui il documento è
“Firmato Da: IN D'IA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2
Serial#: 13967aa”; in calce, invece, vi si legge che “La presente Ordinanza
è conservata in originale negli archivi informatici del ai Controparte_1
sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005” : ebbene, la certificata asserzione ex art. 22 cit. per cui la presente ordinanza è conservata in originale (negli archivi informatici comunali) non può non significare che tale documento sia in so- stanza perfettamente corrispondente -cioè identico- proprio all'originale telematico in questione;
-gli stessi provvedimenti di sgombero, a ben vedere, recano la configurazione di un pregresso ampio termine di rilascio (si legge infatti nell'ordinanza del
5/5/23 che vi era stata anteriore “…Diffida a lasciare libero e vuoto dalle per- sone e dalle cose, insieme al proprio nucleo familiare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della sopramenzionata Disposizione Dirigenziale, avvenuta in data 04.01.2023”, termini quindi già ampiamente decorsi a tale ripetuta data del 5/5/23; poi, siffatto provvedimento di sgombero non può dunque assimilarsi ad ordinanze contingibili ed urgenti che, invece, a tacer d'altro, sono adottate dal Sindaco e costituiscono atti generali straordinari e comunque involgenti situazioni di urgente necessità (cfr. ad es., per il principio
C.d.S. 105/24 secondo cui le ordinanze di necessità ed urgenza son espressio- ne di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità : esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione, a fron- te della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale); nel caso di specie, invece, si tratta solo, contenutisticamente, di profili di inadempimento nel rapporto P.A./privato, cui fare fronte giammai con rimedi straordinari e necessiti ma, solo, con regole e principii di diritto contrattuale e comune, persino quando si adottino atti amministrativi come lo sgombero o la revoca : cfr. per quanto di ragione, e per tale altro principio generale, Cons.Stato 1545/21, secondo cui
La revoca [o qui la decadenza/rilascio immobiliare] di contributi per violazio- ne delle regole convenzionali fa fronte a un rapporto di natura negoziale e comunque paritaria, che è disciplinato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguarda l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno portata generale, perché riguardano in genere gli atti costitu- tivi di rapporti giuridici venuti in essere per l'incontro di varie e convergenti volontà, in ordine ai quali trovano applicazione principi comunque generali del diritto (pacta sunt servanda), tanto che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finanche alle convenzioni di diritto pubbli- co…); -quanto poi all'ultima censura e al fatto che non vi sarebbe nella specie alcuna morosità, semmai ricollegabile a pregresso rapporto e ad altro cespite comunale, occorre osservare che tra i requisiti o le condizioni specifiche fina- lizzate all'appannaggio del nuovo immobile rientra appunto quella di sanare via via la anteriore morosità relative all'occupazione del primo alloggio asse- gnato, con l'effetto, dunque, che l'inosservanza di tale inadempiuta condizione speciale -cioè perpetrando la morosità stessa- genera e legittima la revo- ca/decadenza dalla nuova assegnazione e la conseguente disposizione di sgombero immobiliare a cagione, si ribadisce, del persistente inadempimento negoziale, in violazione del requisito particolare stabilito con la seconda as- segnazione, con cui il nucleo familiare veniva posto in testuale “sistemazione provvisoria” :
Insomma, non si tratta, per così dire, di una obbligazione propter personam - come forse inconsapevolmente adombra l'istante che, quindi, ne verrebbe così inseguito pur in conseguenza di altro primo rapporto locativo- ma si tratta piut- tosto di un profilo specificamente attratto e contrattualizzato anche nel secon- do accordo, nel senso che, per ottenere e mantenere il beneficio dell'uso di tale ulteriore immobile comunale, occorreva evidentemente adempiere anche alla residua debitoria relativa alla prima anteatta locazione. tutto quanto precede, ed il suo intero nucleo familiare, dichiarati CP_2
decaduti, sono stati quindi diffidati a rilasciare l'immobile in questione, facen- do poi seguito, infine, la ripetuta ordinanza di sgombero del 5/5/23; in quanto, come si è visto,
Insomma, sotto ogni contestato profilo, l'impugnata ordinanza appare legitti- ma.
Ciò comporta la reiezione della domanda attorea.
Da ultimo, la particolarità della situazione abitativa e la circostanza che parte delle somme pregresse sia stata comunque versata inducono dunque, sotto il solo diverso profilo del governo delle spese di lite, a compensare interamente tra le parti i sostenuti esborsi giudiziali.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del con ci- CP_2 Controparte_1
tazione notificata in atti, così provvede :
a)respinge la domanda;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 11/6/25. Il giudice unico Antonio Attanasio