TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2554/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Udienza del 24 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, richiamato il provvedimento di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate, trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e provvede al deposito della sentenza, di seguito allegata, tramite la “Consolle del Magistrato”.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2554/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Izzi Parte_1 C.F._1
Bernardino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Villa Latina (FR), Parco delle
Rimembranze n. 10,
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso per delega in atti, dall'Avv. Paolo Tagliaferri, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del predetto paolo.tagliaferri. rosinone.it; Email_1 CP_1
OPPOSTO
(C.F. .Iva Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Bocchino Enrico e dell'avv. Testani Sara, elettivamente domiciliata in
La Spezia presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, n.136,
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 24.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento del n. 24219066, notificata dalla Controparte_1
soc. per l'importo complessivo di euro 1.750,00 per il mancato pagamento delle posizioni CP_2
debitorie specificamente indicate nell'atto di citazione, e afferenti a sanzioni per violazioni del Codice della Strada. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: 1) la mancata notifica dell'atto di precetto: 2) la nullità della cartella per omessa indicazione della data di consegna ruolo;
3) la decadenza biennale delle cartelle esattoriali originate da multe e la violazione dell'art.1 comma 153 legge 244/2007; 4) la prescrizione del credito.
Si è costituito il eccependo l'incompetenza per materia, valore e territorio Controparte_1
del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Frosinone, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine, l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza dell'avversa opposizione.
Si è costituita la eccependo il difetto di competenza per Controparte_2
valore e territorio del giudice adito, stante la competenza del Giudice di Pace di e deducendo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 5.4.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione proposta dall'opponente, in considerazione della verosimile fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute ed è stata fissata l'udienza per la discussione orale.
All'udienza del 24.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
2. Come noto, l'opposizione a ingiunzione fiscale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il contribuente assume la veste formale e sostanziale di attore e l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta, alla quale spettano, quindi, tutti i poteri processuali ricollegati a tale posizione, compreso quello di proporre domande riconvenzionali riflettenti il medesimo rapporto di imposta in contestazione. Tale rimedio non è riconducibile né all'opposizione all'ordinanza ingiunzione, ex art. 6 del d.lgs. 150/2011, con riferimento alla quale trova applicazione, nel caso di sanzione non superiore nel massimo a 15.493 euro, la competenza per materia e per valore del giudice di pace, né un'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ex art. 7 del d.lgs. 150/2011, per la quale opera la competenza per materia del giudice di pace.
L'opposizione proposta dal sig. riguarda, infatti, l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 32 Pt_1
pagina 3 di 5 d.lgs. 150/2011, disciplinata sulla base del differente rito ordinario, e con riferimento alla quale non trova applicazione il suddetto criterio di competenza.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute
Con (tempestivamente sollevata da con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.12.2024).
Pertanto, posto che l'I.C.A. ha agito secondo la normativa di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, la competenza per valore deve essere determinata secondo le disposizioni generali, e dunque sulla base dell'art. 7 c.p.c. (ratione temporis vigente).
Trattandosi di credito dell'importo di euro 1750,00, e dunque inferiore ad euro 10.000,00, la competenza è certamente del Giudice di Pace.
In ordine alla competenza territoriale, è intervenuta di recente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI - 20/02/2020, n. 4501): "La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari. Pertanto, in applicazione di tali principi il giudice competente a conoscere dell'opposizione è il Giudice di Pace di Frosinone, quale giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente ( . Controparte_1
Alla luce delle anzidette considerazioni, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di
Cassino, essendo compente, per valore e territorio, il Giudice di Pace di CP_1
3. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta, oltre che della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza per valore e territorio del Tribunale di Cassino, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di CP_1
2) ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al
Giudice dichiarato competente;
pagina 4 di 5 3) condanna Parte_1
e di Controparte_2
di legge.
Cassino, 24 novembre 2025
al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in euro 332,00 per ciascuna parte, oltre accessori
Il Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Udienza del 24 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, richiamato il provvedimento di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate, trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e provvede al deposito della sentenza, di seguito allegata, tramite la “Consolle del Magistrato”.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2554/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Izzi Parte_1 C.F._1
Bernardino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Villa Latina (FR), Parco delle
Rimembranze n. 10,
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso per delega in atti, dall'Avv. Paolo Tagliaferri, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del predetto paolo.tagliaferri. rosinone.it; Email_1 CP_1
OPPOSTO
(C.F. .Iva Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Bocchino Enrico e dell'avv. Testani Sara, elettivamente domiciliata in
La Spezia presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, n.136,
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 24.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento del n. 24219066, notificata dalla Controparte_1
soc. per l'importo complessivo di euro 1.750,00 per il mancato pagamento delle posizioni CP_2
debitorie specificamente indicate nell'atto di citazione, e afferenti a sanzioni per violazioni del Codice della Strada. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: 1) la mancata notifica dell'atto di precetto: 2) la nullità della cartella per omessa indicazione della data di consegna ruolo;
3) la decadenza biennale delle cartelle esattoriali originate da multe e la violazione dell'art.1 comma 153 legge 244/2007; 4) la prescrizione del credito.
Si è costituito il eccependo l'incompetenza per materia, valore e territorio Controparte_1
del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Frosinone, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine, l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza dell'avversa opposizione.
Si è costituita la eccependo il difetto di competenza per Controparte_2
valore e territorio del giudice adito, stante la competenza del Giudice di Pace di e deducendo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 5.4.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione proposta dall'opponente, in considerazione della verosimile fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute ed è stata fissata l'udienza per la discussione orale.
All'udienza del 24.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
2. Come noto, l'opposizione a ingiunzione fiscale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il contribuente assume la veste formale e sostanziale di attore e l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta, alla quale spettano, quindi, tutti i poteri processuali ricollegati a tale posizione, compreso quello di proporre domande riconvenzionali riflettenti il medesimo rapporto di imposta in contestazione. Tale rimedio non è riconducibile né all'opposizione all'ordinanza ingiunzione, ex art. 6 del d.lgs. 150/2011, con riferimento alla quale trova applicazione, nel caso di sanzione non superiore nel massimo a 15.493 euro, la competenza per materia e per valore del giudice di pace, né un'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ex art. 7 del d.lgs. 150/2011, per la quale opera la competenza per materia del giudice di pace.
L'opposizione proposta dal sig. riguarda, infatti, l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 32 Pt_1
pagina 3 di 5 d.lgs. 150/2011, disciplinata sulla base del differente rito ordinario, e con riferimento alla quale non trova applicazione il suddetto criterio di competenza.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute
Con (tempestivamente sollevata da con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.12.2024).
Pertanto, posto che l'I.C.A. ha agito secondo la normativa di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, la competenza per valore deve essere determinata secondo le disposizioni generali, e dunque sulla base dell'art. 7 c.p.c. (ratione temporis vigente).
Trattandosi di credito dell'importo di euro 1750,00, e dunque inferiore ad euro 10.000,00, la competenza è certamente del Giudice di Pace.
In ordine alla competenza territoriale, è intervenuta di recente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI - 20/02/2020, n. 4501): "La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari. Pertanto, in applicazione di tali principi il giudice competente a conoscere dell'opposizione è il Giudice di Pace di Frosinone, quale giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente ( . Controparte_1
Alla luce delle anzidette considerazioni, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di
Cassino, essendo compente, per valore e territorio, il Giudice di Pace di CP_1
3. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta, oltre che della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza per valore e territorio del Tribunale di Cassino, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di CP_1
2) ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al
Giudice dichiarato competente;
pagina 4 di 5 3) condanna Parte_1
e di Controparte_2
di legge.
Cassino, 24 novembre 2025
al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in euro 332,00 per ciascuna parte, oltre accessori
Il Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 5 di 5