Decreto cautelare 16 maggio 2025
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Inox Signal s.r.l., Ops Group s.r.l., 3 G s.r.l., Avip Italia s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Pirrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Imperia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Bergamino e Giulia Zara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della IN & RS s.r.l. e della CO s.p.a., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
- della delibera di Giunta Comunale n. 124 del 10 aprile 2025, recante « AVVISO PUBBLICO DI SOLLECITAZIONE EX ART. 193 COMMA 16 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IN FINANZA DI PROGETTO AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPERIA - ATTO DI APPROVAZIONE E PROROGA DELLE CONCESSIONI IN CORSO », con il quale il Comune di Imperia ha deliberato « di approvare le premesse di cui alla presente deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale al presente atto; 2. di approvare il documento presentato dalla società “IN RS s.r.l” con nota prot. n. 25181 del 03/04/2025 “Avviso pubblico di sollecitazione ex art. 193 comma 16 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la presentazione di proposte in finanza di progetto ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Imperia” comprensivo degli allegati:
- Allegato 01 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP);
- Allegato 02 - Elenco impianti;
- Allegato 03 - Elenco impianti affissionali comunali;
- Allegato 04 - Regolamento Canone Unico Patrimoniale;
- Allegato 05 - Autodichiarazione possesso dei requisiti.
3. di incaricare il Dirigente del Settore SUAP Commercio a procedere all’affidamento della concessione dell’installazione e gestione degli impianti pubblicitari su cartellonistica su tutto il territorio comunale mediante il procedimento di finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di cui al precedente punto; 4. di prorogare al 31.10.2025 le concessioni di impianti pubblicitari su cartellonista regolarmente autorizzate e in essere al 31/12/2024 per il tempo necessario all’individuazione del nuovo concessionario attraverso la procedura ex art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; 5. di non dare attuazione, alle Delibere della Giunta Comunale n. 252 del 29/08/2024 e n. 386 del 05/12/2024 mediante “piani unitari di riordino” ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento approvato in Consiglio Comunale n. 10 del 12/02/2024 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.), 6. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 7. di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia; 8. di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 »;
B) dell’atto determinazione dirigenziale n. 746 del 23 aprile 2025, recante « AVVISO PUBBLICO DI SOLLECITAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IN FINANZA DI PROGETTO AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPERIA ATTIVAZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI » con il quale il Comune di Imperia ha determinato « 1. Di attivare la procedura finalizzata all'eventuale affidamento della concessione dell’installazione e gestione degli impianti pubblicitari su cartellonistica su tutto il territorio comunale mediante pubblicazione dell'avviso pubblico di sollecitazione ex art. 193 comma 16 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la presentazione di proposte in finanza di progetto ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Imperia. 2. Di approvare il documento “Avviso pubblico di sollecitazione ex art. 193 comma 16 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la presentazione di proposte in finanza di progetto ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Imperia” comprensivo degli allegati:
- Allegato 01 – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP);
- Allegato 02 - Elenco impianti;
- Allegato 03 - Elenco impianti affissionali comunali;
- Allegato 04 – Regolamento Canone Unico Patrimoniale;
- Allegato 05 – Autodichiarazione possesso dei requisiti,
conservati in atti.
3. Di individuare quale termine per la presentazione delle proposte giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio del Comune di Imperia. 4. Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 5. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica. 6. Di dare altresì atto che le informazioni relative alla presente determinazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 saranno pubblicate nel link “Amministrazione Trasparente”, Sezione Provvedimenti Dirigenti del Comune di Imperia. 7. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia. DISPONE l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore proponente. Imperia, lì 23/04/2025 »;
C) documento Società IN & RS s.r.l. di cui alla nota prot. 25181 del 3 aprile 2025 (non conosciuto) con la quale il Comune ha dato atto (nella delibera di Giunta n. 125 del 2025), di aver « rilasciato la documentazione agli atti, e che in sintesi prevede: - un “Avviso pubblico di sollecitazione ex art. 193 comma 16 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la presentazione di proposte in finanza di progetto ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Imperia” con la finalità di sollecitare gli operatori economici interessati a presentare una Proposta di Finanza di Progetto che sviluppi un progetto di installazione e gestione di impianti pubblicitari su cartellonistica fissa e variabile digitale, nonché di riordino, riqualificazione, gestione e manutenzione di impianti affissionali comunali di proprietà del Comune; - le proposte dovranno perseguire, nei tempi e modalità indicate negli atti di procedura, i seguenti obiettivi strategici individuati dal Comune per il perseguimento dell’interesse pubblico e per una gestione più trasparente, efficiente e sostenibile: - Massima diffusione di messaggi pubblicitari: garantire ai soggetti economici la più ampia diffusione di messaggi di carattere pubblicitario nell’esercizio di attività di impresa, salvaguardando allo stesso tempo il decoro della Città, l’ambiente, il paesaggio e i beni artistici e culturali; - Creatività e Innovazione: sviluppo, in particolare in aree del centro storico e fronte mare, di soluzioni innovative e creative per la cartellonistica, inclusi design modulari o concetti unici per abbellire gli spazi pubblici, nonché utilizzo di tecnologie emergenti, come schermi interattivi o realtà aumentata, che possano arricchire l'esperienza pubblicitaria; - Sostenibilità Ambientale: utilizzo di materiali ecologici per la cartellonistica e per le strutture di supporto nonché proporre un piano che riduca al minimo l'impatto ambientale (es. utilizzo di tecnologie LED a basso consumo per la pubblicità digitale, materie prime-seconde a ridotto impatto ambientale eventualmente composti da prodotti riciclati o riciclabili, durata dei componenti, facilità di disassemblaggio e smaltimento o riutilizzo delle componenti a fine vita); - Supporto alle p.m.i. locali: previsione di spazi per la pubblicità gratuita o a basso costo per le piccole imprese locali, per favorire il sostegno del commercio di prossimità; - Flessibilità e Aggiornamento dei Contenuti: possibilità di aggiornamenti rapidi per eventi o situazioni emergenziali (ad esempio, avvisi di sicurezza allerte meteo o eventi speciali). - la durata contrattuale tra un minimo di 5 e un massimo di 9 anni; - il concessionario dovrà riconoscere all'Amministrazione un canone di gestione pari ad almeno € 20.000,00 annui, aggiuntivo rispetto al pagamento del canone unico patrimoniale disciplinato dal Regolamento del Canone unico patrimoniale e s.m.e.i da corrispondere in unica soluzione anticipata all'atto della stipula del contratto »;
D) di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente), inclusa la determinazione dirigenziale n. 390 del 25 febbraio 2025, con la quale il Comune di Imperia ha affidato « per i motivi di cui in premessa, alla società IN & RS S.r.l., con sede in Via Di Porta Pinciana 6, 00187 Roma (RM) 50122, CF e P.IVA: 13354151006, l'incarico di assistenza giuridica ai fini dell'affidamento della gestione e della manutenzione degli impianti pubblicitari e l'installazione di nuovi impianti su territorio comunale come da preventivo prot. n. 8449 del 04/02/2025 considerato limitatamente alle fasi meglio indicate nello stesso come attività sub lett. a) e b) per l'importo complessivo di € 6.100,00 di cui IVA 22% pari a € 1.100,00 - CIG B5A6A35C56 »; ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa rispetto ai quali riserva la proposizione di motivi aggiunti;
E) con espressa riserva, in ordine a tutti i predetti atti, di proporre motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti in data 30 maggio 2025, per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
A) comunicazione CO-Inox Signal s.r.l. del 15 maggio 2025 con oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari Led Wall – comm. 23/04/25 – prot. 28404 del 15 aprile 25 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025;
B) comunicazione CO-Inox Signal s.r.l. del 15 maggio 2025 con oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 23/04/25 – prot. 28647 del 16 aprile 25 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025;
C) comunicazione CO-Ops Group s.r.l. del 12 maggio 2025, con oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 14/04/25 – prot. 25145 del 3 aprile 25 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025;
D) comunicazione CO-3 G s.r.l. del 12 maggio 2025, avente ad oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 14/04/25 – prot. 25705 del 7 aprile 2025 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025;
E) comunicazione CO-3 G s.r.l. del 12 maggio 2025, avente ad oggetto l’istanza di autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 14/04/25 – prot. 25791 del 7 aprile 25 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025;
F) comunicazione CO-3 G s.r.l. del 12 maggio 2025, avente ad oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 14/04/25 – prot. 25710 del 7 aprile 2025 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025;
G) comunicazione CO-3 G s.r.l. del 12 maggio 2025 con oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 14/04/25 – prot. 25694 del 7 aprile 2025 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025;
H) comunicazione CO-3 G s.r.l. del 12 maggio 2025 con oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 14/04/25 – prot. 25674 del 5 aprile 2025;
I) comunicazione CO-Inox Signal s.r.l. del 26 maggio 2025, avente ad oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 05/05/25 – prot. 29960 del 22 aprile 2025 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025;
L) comunicazione CO-Inox Signal s.r.l. del 26 maggio 2025, avente ad oggetto l’istanza autorizzazione per mezzi pubblicitari – comm. 05/05/25 – prot. 29565 del 18 aprile 2025 e presupposta delibera Commissione n. 124 del 10 aprile 2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 31 ottobre 2025:
A) della determinazione dirigenziale n. 1495 del 4 settembre 2025, con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro di cui all'art. 9 dell'avviso pubblico di sollecitazione ex art. 193, co. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023 per la presentazione di proposte in finanza di progetto ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione degli impianti pubblicitari nel territorio del comune di Imperia;
B) della determinazione dirigenziale n. 1547 del 18 settembre 2025 che, ritenuto di condividere le risultanze del verbale svolto dal gruppo di lavoro del 18 settembre 2025, ha determinato di acquisirne le risultanze e pertanto di ammettere alla successiva fase, prevista dall’artt. 193 co. 6 del d.lgs. n. 36 del 2023, le società Publi città s.p.a. e Mediaone s.r.l.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Imperia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2025 il dott. NI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 10 maggio 2025 e depositato il successivo 15 maggio 2025 le nominate in epigrafe hanno esposto quanto segue.
2. Le Società ricorrenti, attive nel settore della gestione di impianti pubblicitari, operano da tempo nel Comune di Imperia sulla base di autorizzazioni e concessioni succedutesi negli anni.
In seguito all’adozione del nuovo piano generale degli impianti pubblicitari (d’ora in avanti anche “PGIP”), hanno presentato, per il tramite dell’associazione di categoria, dei progetti particolareggiati, volti a rendere conformi gli impianti al nuovo piano.
La delibera di Giunta Comunale n. 252 del 29 agosto 2024 ha approvato alcuni di tali progetti e delegato la CO s.p.a., società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, a gestire la fase istruttoria relativa alla disamina delle autorizzazioni.
Nelle more le Società hanno presentato istanze di autorizzazione.
Con la delibera di Giunta n. 124 del 10 aprile 2025 il Comune, preso atto che le istanze presentate coprivano una buona parte del territorio comunale, si è determinato nel senso di non dare attuazione alla precedente delibera e ricorrere al modello della finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti anche “c.c.p.”); ha approvato un progetto di massima stilato dalla IN & RS s.r.l., individuata per fornire assistenza durante la procedura.
Conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 746 del 23 aprile 2025 ha avviato la procedura, fissando un termine per la presentazione delle proposte.
3. Le ricorrenti hanno impugnato tali atti deducendo: con un primo motivo, la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, il difetto di istruttoria, la violazione del PGIP, che configurava il modello autorizzatorio, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità; con un secondo motivo, la mancata adozione del piano triennale di cui all’art. 175 c.c.p., la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 193, co. 3 c.c.p., il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123, la violazione dell’art. 1, co. 816 della l. 27 dicembre 2019, n. 160; con un terzo motivo, la violazione del principio di affidamento.
3.1. Con motivi aggiunti depositati in data 30 maggio 2025 le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle note con cui CO s.p.a. ha comunicato il rigetto delle istanze di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari nel territorio comunale presentate nei mesi precedenti. In particolare, ha dedotto i seguenti motivi: eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di istruttoria e violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990; difetto di motivazione; nullità degli atti; violazione dell’art. 35 c.p.a.; violazione del PGIP e nullità per difetto assoluto di attribuzione, in quanto i provvedimenti non sono stati emanati dal S.U.A.P. ma dalla CO s.p.a.
Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’avviso di sollecitazione di cui all’art. 193, co. 16 c.c.p. non costituirebbe un atto immediatamente lesivo, essendo seguito dalla valutazione delle proposte ricevute e dal bando di gara; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame.
Le società IN & RS s.r.l. e CO s.p.a. sono rimaste intimate.
All’esito della camera di consiglio del 6 giugno 2025, con ordinanza della Sezione Prima del 9 giugno 2025, n. 145, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
3.2. In data 31 ottobre 2025 le ricorrenti hanno depositato ulteriori motivi aggiunti, impugnando la determina dirigenziale n. 1495 del 4 settembre 2025 e la determina dirigenziale n. 1547 del 18 settembre 2025, con le quali il Comune ha rispettivamente nominato il gruppo per la valutazione preliminare e ha ammesso alla fase successiva le proposte ricevute in riscontro alla sollecitazione, ai sensi dell’art. 193, co. 5 e 6 c.p.p.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
All’udienza pubblica del 7 novembre 2025, la Difesa del Comune ha rinunciato ai termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti del 31 ottobre 2025, dei quali ha eccepito la tardività e l’inammissibilità; dopo la discussione, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Muovendo dal ricorso introduttivo, deve essere anzitutto scrutinata l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune.
L’eccezione è fondata.
4.1. Come rilevato dall’Amministrazione, la delibera di Giunta e la conseguente determinazione dirigenziale si limitano a sollecitare la presentazione di proposte da porre a fondamento di una procedura di scelta basata sul modello della finanza di progetto. Pertanto, anche ritenendo che si versi, mutatis mutandis , in una delle ipotesi eccezionali in cui la giurisprudenza ammette l’impugnazione diretta del bando, in quanto volta, come in questo caso, a contestare proprio la scelta di svolgere la gara (per tutte Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 8), il Collegio osserva che gli atti impugnati, nell’ambito della sequenza procedimentale di cui all’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023, non possono essere considerati immediatamente lesivi. Infatti, solo il bando che mette a gara il progetto selezionato, ai sensi del co. 8, consuma definitivamente la scelta dell’Amministrazione di avvalersi del modulo della finanza di progetto.
Tale conclusione trova conforto anche nella giurisprudenza: « anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l'amministrazione non è per ciò stesso tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione. La scelta in questione costituisce infatti una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa (in tal senso: Cons. Stato, V, 21 giugno 2016, n. 2719. In termini analoghi: III, 20 marzo 2014, n. 1365) » (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2017, n. 1139).
5. Per le stesse ragioni, sono inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti depositati in data 31 ottobre 2025.
Le ricorrenti hanno impugnato l’atto di nomina dei soggetti chiamati a effettuare la valutazione preliminare di cui all’art. 193, co. 5, nonché quello con il quale i proponenti sono stati ammessi alla successiva fase di cui all’art. 193, co. 6. Si tratta, anche in questo frangente, di scansioni procedimentali ancora distanti rispetto all’emanazione del bando: a tacer d’altro, l’Amministrazione potrebbe richiedere modifiche o integrazioni ai proponenti e, solo all’esito delle stesse, potrebbe approvare il progetto di fattibilità (co. 7 e 8).
5.1. Considerato lo svolgimento della sequenza procedimentale delineata dal legislatore, solo gli atti della gara saranno idonei a esprimere in maniera definitiva i contorni dell’operazione perseguita dall’Amministrazione e a fissare i requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, alla quale, come correttamente dedotto dall’Amministrazione, non è in linea di principio preclusa la partecipazione alle odierne ricorrenti.
6. L’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse comporta l’assorbimento delle ulteriori questioni di rito e di merito sollevate dalle parti.
7. Quanto ai motivi aggiunti del 30 maggio 2025, deve essere anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune nella memoria del 7 ottobre 2025, che fa leva sull’eccentricità di tali atti rispetto alla sequenza procedimentale di quelli gravati con il ricorso introduttivo. I rigetti delle istanze di autorizzazione sono infatti una conseguenza delle valutazioni del Comune intorno al possibile impiego del partenariato pubblico-privato; tantoché la stessa Amministrazione, nelle proprie difese, sostiene che l’esito dei procedimenti avviati su istanza delle ricorrenti non avrebbe potuto essere diverso. Si tratta, all’evidenza, di atti connessi ai sensi dell’art. 43 c.p.a.
7.1. Nel merito, i motivi aggiunti sono fondati.
7.2. In ragione della radicalità del vizio prospettato, il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla censura relativa al difetto assoluto di attribuzione (T.A.R. Lazio, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 18701).
La doglianza è meritevole di positivo apprezzamento in quanto l’attività procedimentale e l’emanazione del provvedimento, di pertinenza dell’Amministrazione (come si evince anche dagli artt. 32 e ss. del PGIP), sono state sostanzialmente delegate all’odierna controinteressata, che, stando alle allegazioni della ricorrente – non smentite dal Comune – è una società di capitali che opera in regime di diritto privato.
Tale delega non trova copertura negli artt. 52 e 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, posto che tali disposizioni riguardano l’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e non possono estendersi alla diversa materia della concessione degli spazi pubblicitari per il solo fatto che tali rapporti sono astrattamente idonei a generare fattispecie impositive. Né può costituire un sufficiente fondamento la delibera di Giunta n. 386 del 5 dicembre 2024; prescindendo dalla considerazione che in tale atto (così come nella delibera del 29 agosto 2024, n. 252) si delega espressamente alla CO s.p.a. la sola fase istruttoria, è evidente che si tratta di un provvedimento amministrativo, in quanto tale inidoneo a legittimare un trasferimento di poteri.
7.2.1. A tale ultimo proposito, deve essere poi disattesa l’eccezione del Comune, che rileva la mancata impugnazione della delibera di Giunta che ha previsto la delega; trattandosi di un’ipotesi di nullità, è rilevabile d’ufficio dal Tribunale.
7.3. Per completezza, si osserva che i provvedimenti di rigetto gravati sarebbero comunque annullabili in quanto è fondata la censura concernente la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990. Invero, il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, modificando il disposto di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, ha definitivamente chiarito che l’omissione del preavviso di rigetto non invalida il provvedimento solo nel caso di attività vincolata (Cons. Stato, Sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267); pertanto, per effetto di tale novella, « il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato » (Cons. Stato, Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743).
Ebbene, nel caso di specie è evidente che si tratta di provvedimenti discrezionali, in quanto la reiezione delle istanze è motivata con riferimento alla scelta di fare ricorso al modello della finanza di progetto.
7.4. La declaratoria di nullità dei provvedimenti di rigetto impone al Comune di rideterminarsi in ordine alle istanze sottese; pertanto, le altre censure veicolate con i motivi aggiunti in esame rimangono assorbite.
8. Infine, deve ritenersi inammissibile la domanda risarcitoria in quanto formulata dai ricorrenti in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione del danno subito e degli altri elementi che integrano la responsabilità della p.a., in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 40, co.1, lett. d), e co. 2 c.p.a.; le ricorrenti si limitano a chiedere il risarcimento del danno nelle conclusioni del ricorso e dei motivi aggiunti, senza allegare, né tantomeno provare, alcun elemento concreto a sostegno della domanda formulata (T.A.R. Lazio, Sez. V- bis , 27 giugno 2022, n. 8766).
9. In definitiva, il ricorso principale e i motivi aggiunti del 31 ottobre 2025 sono inammissibili per carenza di interesse. Devono essere accolti i motivi aggiunti del 30 maggio 2025 e conseguentemente va dichiarata la nullità degli atti con gli stessi gravati. Infine, è inammissibile la domanda risarcitoria.
10. L’accoglimento solo parziale delle domande e la peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti del 31 ottobre 2025;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;
- accoglie i motivi aggiunti del 30 maggio 2025 e per l’effetto dichiara la nullità degli atti con gli stessi gravati, come specificati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI RU, Presidente
NA EL, Primo Referendario
NI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LI | GI RU |
IL SEGRETARIO