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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6946/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 23.10.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6946/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 10 già , in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Renato Buonajuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano
(NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
LE TA, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma
Vesuviana (NA), alla via Margherita n. 34;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 907/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 22.07.2020 e pubblicata in data 23.04.2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Controparte_1
esponendo di avere stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la Parte_1
per l'immobile sito in San Sebastiana al Vesuvio, alla via Vesuvio n. 22 e di aver
[...]
corrisposto a quest'ultima una quota pari ad euro 488,22 per il periodo da gennaio 2009
a dicembre 2018 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia la detta società e chiedeva la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in via subordinata, l'incompetenza per valore e/o per materia del Giudice adito, nonché
l'infondatezza della domanda, stante la documentata esistenza di un impianto di pagina 2 di 10 depurazione regolarmente attivo a servizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, ove era ubicata l'utenza attorea, chiedendo il rigetto della domanda avversa.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 907/2021 accoglieva la domanda attorea dichiarando indebitamente percepite dalla le quote relative al servizio di depurazione Parte_1
e fognatura, condannando la convenuta alla restituzione di quanto versato dall'attrice e ponendo a carico della stessa le spese di lite. A sostegno della decisione assunta, il
Giudice di prime cure argomentava che aveva assolto al proprio Controparte_1
onere della prova, dimostrando di aver provveduto al pagamento delle bollette idriche, ivi compresa la quota tariffaria per la depurazione, e che la a sua volta, non Pt_1
aveva fornito alcuna prova sul corretto funzionamento del depuratore di Napoli Est per il periodo dedotto.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la la quale ha lamentato Parte_1
l'errata valutazione della sentenza impugnata nella parte in cui richiama la consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro giudizio.
Ha censurato, inoltre, l'omessa valutazione del compendio documentale comprovante la sussistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione, l'errata motivazione in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, circa i presupposti della richiesta restitutoria, anche in ordine al quantum, nonché l'omessa pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della stessa Parte_1
Si è costituito in giudizio la quale, sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, ha contestato i motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di pagina 3 di 10 appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Pare opportuno far rilevare in via preliminare che la sentenza del giudice di prime cure è appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le parti mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art.1342 c.c., fonte sinallagmatica degli obblighi oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, relativamente alla lamentata omessa motivazione circa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla (tale Parte_1
censura è oggetto del quinto motivo di appello), va osservato che effettivamente nella sentenza impugnata non si rinviene una pronuncia sulla suddetta eccezione la quale, tuttavia, è infondata e va rigettata.
Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art.
8-sexies della l. n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
La chiara formulazione della legge esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la quale gestore dell'impianto di depurazione, in quanto, come Controparte_2
recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.”
(v. Cassazione Civile, III Sez., sentenza 12 giugno 2020 n. 11270).
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 10 È infondato il primo motivo di appello in merito all'errata motivazione della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione anche una relazione tecnica d'ufficio relativa ad un diverso giudizio.
Ebbene, si rileva, come, peraltro, dedotto dalla stessa società appellante, che “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (Cass. n.
28855/2008). Inoltre, “tale prova può valere, come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio, solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione” (Cass. Civ., Sez.II, n.
10599/2014).
Dunque, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la consulenza del diverso giudizio prodotta dall'allora attrice è stata depositata in sede di costituzione, essendo stata inserita nella produzione di parte attorea di primo grado, così come si evince dall'indice di tale produzione (indicata al n. 5), in calce al quale è stato apposto il depositato da parte della cancelleria del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, recante la data di iscrizione a ruolo del primo giudizio. Peraltro, tale relazione è stata indicata dalla stessa attrice nel verbale di prima udienza del giudizio di primo grado come documento posto a fondamento della propria domanda.
Ora, correttamente il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione anche sulla suddetta perizia tecnica tempestivamente prodotta.
Ebbene, da tale perizia tecnica emerge che “dal 2004, l'impianto di depurazione di
Napoli Est è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034, per il mancato recepimento della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio n. 1991
… concernente il trattamento delle acque reflue urbane” (pag. 11 della relazione peritale in esame).
pagina 5 di 10 Nella stessa perizia si osserva che “nel procedimento “C565-10”, tra Commissione
Europea e Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3,4, paragrafi 1 e
3 e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n° 1137/2008”.
In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt.
4-7 dir.
91/271/CEE nelle forme previste.
Sul punto si deve evidenziare, sempre alla luce della consulenza tecnica di cui alla sentenza appellata, che la violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva 91/271/CEE riguarda proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene pacificamente anche il comune di San Sebastiano al Vesuvio.
Pertanto, la censura in esame va rigettata.
Parimenti infondata è la doglianza formulata da parte appellante, in ordine all'omessa valutazione del reso istruttorio da parte del Giudice di primo grado.
Ebbene, relativamente all'onere della prova si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del
2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (v. Cass. n. 11270/2020).
Orbene, dal compendio documentale presuntivamente attestante l'esistenza e la funzionalità dell'impianto di depurazione in questione, si rileva l'insufficienza della pagina 6 di 10 documentazione prodotta in primo grado dalla ai fini del Parte_1
soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa gravante.
In particolare, nel fascicolo di primo grado dell'appellante (depositato in formato digitale) si rinviene il documento avente ad oggetto “Accordo per la regolazione dei rapporti tra la , il Controparte_2 Parte_3
ed il Gestore Unico dell'A.T.O. n. 3 GORI spa, sottoscritto in data
[...]
24 giugno 2013, in attuazione della Delibera Giunta n. 171 del 3 Controparte_2
giugno 2013”, nel quale sono individuati gli impianti di depurazione comprensoriale di cui sono tributari i Comuni dell'A.T.O. n. 3 gestiti dalla tra cui quello di Pt_1
Napoli Est che, come risulta dall'Allegato n. 1, serve anche il Controparte_3
, ove è ubicata l'utenza dell'appellata.
[...]
Se tale documento dimostra l'esistenza dell'impianto - peraltro non contestata da tuttavia la non ha comprovato la funzionalità dello Controparte_1 Pt_1
stesso.
In tal senso nessun valore può riconoscersi alla documentazione rilasciata dalla Giunta della (cfr. nota Giunta Regionale prot. n. 0074710 del 02.02.2017, Controparte_2
allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante), in quanto la stessa si presenta generica e mancante di un precipuo riferimento temporale al periodo considerato nel caso che ci occupa (2009-2018), risultando, in definitiva, comunque inidonea a provare l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte dell'originaria attrice.
Né, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa G.O.R.I., Per_1
[...]
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né
pagina 7 di 10 determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n.
8290).
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (v. Cass. n. 3314/2020).
Alla luce di quanto sopra e avendo riguardo al materiale probatorio prodotto in primo grado dall'odierna appellante, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sulla Parte_1
L'appellante, ancora, con il terzo e quarto motivo (esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica), si duole del fatto che il
Giudice di Pace avrebbe offerto una motivazione errata in merito all'onere della prova circa la domanda di restituzione e la quantificazione dell'importo chiesto e riconosciuto in restituzione, in quanto l'appellata non avrebbe fornito la prova delle somme effettivamente sborsate per la specifica voce della depurazione.
Tali motivi non meritano accoglimento, in quanto parte attrice in primo grado aveva fornito prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio i bollettini di pagamento relativi alla somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di precisa e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
In altre parole, la doglianza della circa l'inesatta quantificazione della somma Pt_1
integrante indebito, in virtù del generale principio di cui all'art. 115 c.p.c., si rivela generica, non avendo l'odierna appellante assolto il proprio onere di contestare pagina 8 di 10 specificamente, nella sua prima difesa utile, la somma di cui l'originaria attrice domandava la restituzione.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va rigettato.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 e tenuto conto della semplicità.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 907/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la già , Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che si liquidano, in euro 332,00, per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
pagina 9 di 10 3) Condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 23.10.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6946/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 10 già , in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Renato Buonajuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano
(NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
LE TA, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma
Vesuviana (NA), alla via Margherita n. 34;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 907/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 22.07.2020 e pubblicata in data 23.04.2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Controparte_1
esponendo di avere stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la Parte_1
per l'immobile sito in San Sebastiana al Vesuvio, alla via Vesuvio n. 22 e di aver
[...]
corrisposto a quest'ultima una quota pari ad euro 488,22 per il periodo da gennaio 2009
a dicembre 2018 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia la detta società e chiedeva la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in via subordinata, l'incompetenza per valore e/o per materia del Giudice adito, nonché
l'infondatezza della domanda, stante la documentata esistenza di un impianto di pagina 2 di 10 depurazione regolarmente attivo a servizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, ove era ubicata l'utenza attorea, chiedendo il rigetto della domanda avversa.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 907/2021 accoglieva la domanda attorea dichiarando indebitamente percepite dalla le quote relative al servizio di depurazione Parte_1
e fognatura, condannando la convenuta alla restituzione di quanto versato dall'attrice e ponendo a carico della stessa le spese di lite. A sostegno della decisione assunta, il
Giudice di prime cure argomentava che aveva assolto al proprio Controparte_1
onere della prova, dimostrando di aver provveduto al pagamento delle bollette idriche, ivi compresa la quota tariffaria per la depurazione, e che la a sua volta, non Pt_1
aveva fornito alcuna prova sul corretto funzionamento del depuratore di Napoli Est per il periodo dedotto.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la la quale ha lamentato Parte_1
l'errata valutazione della sentenza impugnata nella parte in cui richiama la consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro giudizio.
Ha censurato, inoltre, l'omessa valutazione del compendio documentale comprovante la sussistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione, l'errata motivazione in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, circa i presupposti della richiesta restitutoria, anche in ordine al quantum, nonché l'omessa pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della stessa Parte_1
Si è costituito in giudizio la quale, sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, ha contestato i motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di pagina 3 di 10 appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Pare opportuno far rilevare in via preliminare che la sentenza del giudice di prime cure è appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le parti mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art.1342 c.c., fonte sinallagmatica degli obblighi oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, relativamente alla lamentata omessa motivazione circa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla (tale Parte_1
censura è oggetto del quinto motivo di appello), va osservato che effettivamente nella sentenza impugnata non si rinviene una pronuncia sulla suddetta eccezione la quale, tuttavia, è infondata e va rigettata.
Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art.
8-sexies della l. n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
La chiara formulazione della legge esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la quale gestore dell'impianto di depurazione, in quanto, come Controparte_2
recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.”
(v. Cassazione Civile, III Sez., sentenza 12 giugno 2020 n. 11270).
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 10 È infondato il primo motivo di appello in merito all'errata motivazione della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione anche una relazione tecnica d'ufficio relativa ad un diverso giudizio.
Ebbene, si rileva, come, peraltro, dedotto dalla stessa società appellante, che “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (Cass. n.
28855/2008). Inoltre, “tale prova può valere, come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio, solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione” (Cass. Civ., Sez.II, n.
10599/2014).
Dunque, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la consulenza del diverso giudizio prodotta dall'allora attrice è stata depositata in sede di costituzione, essendo stata inserita nella produzione di parte attorea di primo grado, così come si evince dall'indice di tale produzione (indicata al n. 5), in calce al quale è stato apposto il depositato da parte della cancelleria del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, recante la data di iscrizione a ruolo del primo giudizio. Peraltro, tale relazione è stata indicata dalla stessa attrice nel verbale di prima udienza del giudizio di primo grado come documento posto a fondamento della propria domanda.
Ora, correttamente il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione anche sulla suddetta perizia tecnica tempestivamente prodotta.
Ebbene, da tale perizia tecnica emerge che “dal 2004, l'impianto di depurazione di
Napoli Est è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034, per il mancato recepimento della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio n. 1991
… concernente il trattamento delle acque reflue urbane” (pag. 11 della relazione peritale in esame).
pagina 5 di 10 Nella stessa perizia si osserva che “nel procedimento “C565-10”, tra Commissione
Europea e Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3,4, paragrafi 1 e
3 e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n° 1137/2008”.
In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt.
4-7 dir.
91/271/CEE nelle forme previste.
Sul punto si deve evidenziare, sempre alla luce della consulenza tecnica di cui alla sentenza appellata, che la violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva 91/271/CEE riguarda proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene pacificamente anche il comune di San Sebastiano al Vesuvio.
Pertanto, la censura in esame va rigettata.
Parimenti infondata è la doglianza formulata da parte appellante, in ordine all'omessa valutazione del reso istruttorio da parte del Giudice di primo grado.
Ebbene, relativamente all'onere della prova si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del
2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (v. Cass. n. 11270/2020).
Orbene, dal compendio documentale presuntivamente attestante l'esistenza e la funzionalità dell'impianto di depurazione in questione, si rileva l'insufficienza della pagina 6 di 10 documentazione prodotta in primo grado dalla ai fini del Parte_1
soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa gravante.
In particolare, nel fascicolo di primo grado dell'appellante (depositato in formato digitale) si rinviene il documento avente ad oggetto “Accordo per la regolazione dei rapporti tra la , il Controparte_2 Parte_3
ed il Gestore Unico dell'A.T.O. n. 3 GORI spa, sottoscritto in data
[...]
24 giugno 2013, in attuazione della Delibera Giunta n. 171 del 3 Controparte_2
giugno 2013”, nel quale sono individuati gli impianti di depurazione comprensoriale di cui sono tributari i Comuni dell'A.T.O. n. 3 gestiti dalla tra cui quello di Pt_1
Napoli Est che, come risulta dall'Allegato n. 1, serve anche il Controparte_3
, ove è ubicata l'utenza dell'appellata.
[...]
Se tale documento dimostra l'esistenza dell'impianto - peraltro non contestata da tuttavia la non ha comprovato la funzionalità dello Controparte_1 Pt_1
stesso.
In tal senso nessun valore può riconoscersi alla documentazione rilasciata dalla Giunta della (cfr. nota Giunta Regionale prot. n. 0074710 del 02.02.2017, Controparte_2
allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante), in quanto la stessa si presenta generica e mancante di un precipuo riferimento temporale al periodo considerato nel caso che ci occupa (2009-2018), risultando, in definitiva, comunque inidonea a provare l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte dell'originaria attrice.
Né, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa G.O.R.I., Per_1
[...]
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né
pagina 7 di 10 determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n.
8290).
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (v. Cass. n. 3314/2020).
Alla luce di quanto sopra e avendo riguardo al materiale probatorio prodotto in primo grado dall'odierna appellante, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sulla Parte_1
L'appellante, ancora, con il terzo e quarto motivo (esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica), si duole del fatto che il
Giudice di Pace avrebbe offerto una motivazione errata in merito all'onere della prova circa la domanda di restituzione e la quantificazione dell'importo chiesto e riconosciuto in restituzione, in quanto l'appellata non avrebbe fornito la prova delle somme effettivamente sborsate per la specifica voce della depurazione.
Tali motivi non meritano accoglimento, in quanto parte attrice in primo grado aveva fornito prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio i bollettini di pagamento relativi alla somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di precisa e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
In altre parole, la doglianza della circa l'inesatta quantificazione della somma Pt_1
integrante indebito, in virtù del generale principio di cui all'art. 115 c.p.c., si rivela generica, non avendo l'odierna appellante assolto il proprio onere di contestare pagina 8 di 10 specificamente, nella sua prima difesa utile, la somma di cui l'originaria attrice domandava la restituzione.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va rigettato.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 e tenuto conto della semplicità.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 907/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la già , Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che si liquidano, in euro 332,00, per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
pagina 9 di 10 3) Condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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