Art. 9. Sanzioni 1. L'armatore della nave e' punito:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il comandante della nave e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2.
3. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione , salvo che il fatto non costituisca reato.
4. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione .
5. Qualora l'autorita' marittima, a seguito della verifica del registro di cui all'articolo 4 effettuata dagli organi di vigilanza, riscontri che a bordo della nave vi siano violazioni delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo contenute nel presente decreto che comportino rischi per la sicurezza della nave e per la salute e sicurezza del lavoratore, provvede:
a) ai sensi dell' articolo 181 del codice della navigazione , non concedendo il rilascio delle spedizioni;
b) obbligando l'armatore alla revisione della tabella di armamento.
Note all' art. 9 :
- L' art. 1221, primo comma, del codice della navigazione , cosi' recita:
«Art. 1221 (Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio). - L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorita' competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio e' punito con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.».
- L' art. 1178, primo comma, del codice della navigazione , cosi' recita:
«Art. 1178 (Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio). - L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.».
- L' art. 181, del codice della navigazione , cosi' recita:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il comandante della nave e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2.
3. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione , salvo che il fatto non costituisca reato.
4. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione .
5. Qualora l'autorita' marittima, a seguito della verifica del registro di cui all'articolo 4 effettuata dagli organi di vigilanza, riscontri che a bordo della nave vi siano violazioni delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo contenute nel presente decreto che comportino rischi per la sicurezza della nave e per la salute e sicurezza del lavoratore, provvede:
a) ai sensi dell' articolo 181 del codice della navigazione , non concedendo il rilascio delle spedizioni;
b) obbligando l'armatore alla revisione della tabella di armamento.
Note all' art. 9 :
- L' art. 1221, primo comma, del codice della navigazione , cosi' recita:
«Art. 1221 (Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio). - L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorita' competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio e' punito con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.».
- L' art. 1178, primo comma, del codice della navigazione , cosi' recita:
«Art. 1178 (Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio). - L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.».
- L' art. 181, del codice della navigazione , cosi' recita:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».