Art. 2.
La esenzione di cui al precedente articolo 8 accordata ai residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b, 6-alfa della tariffa doganale).
La stessa agevolezza e' accordata anche agli oli di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (voce 643-a - 2 della tariffa doganale), per la quantita' corrispondente agli oli combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.
La esenzione di cui al precedente articolo 8 accordata ai residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b, 6-alfa della tariffa doganale).
La stessa agevolezza e' accordata anche agli oli di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (voce 643-a - 2 della tariffa doganale), per la quantita' corrispondente agli oli combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.