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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1766/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Porcu, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro il in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avvocato Nicola Norfo, presso il quale è elettivamente domiciliato
Convenuto
E contro
l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari
Convenuta
E in contraddittorio con
(c.f. , residente in e Controparte_3 CodiceFiscale_2 CP_1 CP_4
(c.f, ), residente in [...], contumaci
[...] CodiceFiscale_3
Controinteressati
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 1. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024, in riassunzione della causa dinanzi al Giudice Ordinario in seguito alla sentenza del T.A.R. Sardegna n. 850/2023, dichiarativa del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ha Parte_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue.
In data 27.4.2023 il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta con “Avviso pubblico di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno - di n. 1 unità con la qualifica di conduttori di autobus”, approvato dall' con determinazione del direttore del servizio n. 977 CP_2
del 27.3.2023.
In data 29.6.2023 il ricorrente aveva ricevuto la notifica via P.E.C. della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del n. 411 del Controparte_1
28.6.2023, con la quale era stato approvato il verbale del 26.6.2023, prodotto dalla commissione esaminatrice, non allegato alla determinazione, e contestualmente erano state approvate le risultanze della prova svoltasi nella medesima data, con la dichiarazione di non idoneità.
Avverso tali atti era stato quindi presentato ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna, in seguito al quale, costituitosi il
[...]
il Tribunale adito, con la citata sentenza n. 850/2023 del 7.11.2023, aveva CP_1
dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come giudice competente a decidere il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il ricorrente avrebbe potuto riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 11 c.p.a..
1.1. In punto di fatto, parte ricorrente, nel riproporre le medesime motivazioni poste alla base del ricorso al T.A.R., ha allegato che le mansioni e le attività da svolgere, proprie del profilo professionale oggetto dell'avviso, erano previste dall'articolo 2 dell'avviso medesimo, e che il titolo di studio richiesto era la licenza media inferiore, per un contratto a tempo indeterminato della durata di 36 ore settimanali;
lo stesso articolo 2 dell'avviso prevedeva che la prova pratica/applicativa sarebbe consistita nella guida dello scuolabus in dotazione al in contesto urbano e in condizioni di CP_1
traffico attraverso mezzi messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
pagina 2 Era altresì prevista la riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle forze armate, ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii..
L'istruttoria delle domande pervenute, sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso, era stata demandata al responsabile del procedimento di ciascun Centro per l'Impiego
(CPI) presso l' CP_2
L aveva quindi provveduto alla pubblicazione della graduatoria sul proprio CP_2
sito istituzionale, e da quella graduatoria avrebbe poi attinto l'Ente richiedente per l'effettuazione delle prove di idoneità.
Ai sensi dell'art. 9 dell'avviso, l'accertamento dell'idoneità professionale sarebbe stato effettuato dall'Ente competente attraverso la nomina di un'apposita commissione esaminatrice.
La commissione avrebbe quindi sottoposto i candidati convocati alle prove d'idoneità secondo l'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili, mentre la disciplina delle modalità di formazione e di funzionamento delle commissioni esaminatrici e di svolgimento delle prove di idoneità e delle assunzioni sarebbe stato effettuato dal CP_1
Il 6.6.2023 l' aveva provveduto alla pubblicazione della graduatoria, CP_2
approvata con determinazione del direttore del servizio n. 1967 del 6.6.2023.
La graduatoria prevedeva l'ammissione di n. 24 soggetti con la qualifica di conduttori di autobus, di tram e di filobus, dei quali 3 (tre) aventi titolo di riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.lgs. n. 66/2010.
Erano stati quindi successivamente convocati, in data 20.6.2023 (nota prot. 3898 del
20.06.2023) in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, i candidati inseriti nella graduatoria aventi titolo alla riserva per la prova d'idoneità, tra i quali figurava, primo tra questi, il ricorrente.
Con determinazione n. 398 del 21.6.2023 l'Ente aveva nominato la commissione di concorso.
Le prime prove d'idoneità si erano svolte in data 26.6.2023 alla presenza dei primi tre candidati aventi titolo di riserva, tra cui il ricorrente.
pagina 3 I candidati erano stati, prima di tutto, identificati dal responsabile del servizio, e poi fatti salire, ad uno ad uno, nello scuolabus per la prova pratica.
Una volta salito sullo scuolabus, al ricorrente era stato richiesto di mettersi alla guida del mezzo, alla sola presenza della commissione e senza che potessero partecipare gli altri due candidati, presenti in loco, o qualsiasi altro testimone.
La prova pratica era stata caratterizzata da diverse problematiche:
- non era stata fatta, preliminarmente, alcuna descrizione e/o illustrazione delle principali caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato;
- lo scuolabus era stato costretto a percorrere strettissime vie cittadine dietro indicazione della commissione di concorso;
in più di un'occasione, viste le oggettive difficoltà date dalla viabilità locale, la commissione aveva richiesto al candidato di arrestare il mezzo e l'esperto tecnico nominato era dovuto scendere dallo scuolabus per fornire indicazioni manuali utili a consentire la percorrenza e il superamento degli ostacoli presenti (autovetture che impedivano la regolare circolazione).
Durante la sua prova, il ricorrente non aveva mai violato alcuna norma del codice della strada, né relativamente a divieti di accesso o limiti di velocità, ed aveva sempre tenuto una guida caratterizzata dalla massima prudenza e perizia possibile.
Non essendo tuttavia noti i criteri che la commissione aveva utilizzato per la valutazione della prova pratica, non era dato di sapere quali fossero stati gli elementi utili per la valutazione dei candidati.
In data 29.6.2023 il ricorrente aveva ricevuto la notifica via P.E.C. della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 411 del 28.6.2023 con la quale era stato approvato il verbale del 26.6.2023, prodotto dalla commissione esaminatrice, non allegato alla stessa, e contestualmente erano state approvate le risultanze della prova svoltasi il 26.6.2023, con la dichiarazione di non idoneità di tutti e tre i candidati presenti quel giorno.
Procedendo allo scorrimento della citata graduatoria, i nuovi tre candidati erano stati convocati il 10 luglio 2023 e, a seguito dello svolgimento della prova, erano stati dichiarati idonei i seguenti due soggetti: e Controparte_3 Controparte_4
pagina 4 Alla data del ricorso al T.A.R., non risultava pubblicato nell'albo pretorio e/o nel sito dell'Ente e non risultava in alcun modo noto al ricorrente se il avesse CP_1
provveduto ad assumere uno dei due soggetti sopra indicati.
In data 12.7.2023 il ricorrente aveva presentato istanza di accesso al Comune di e all' per la visione e l'estrazione di copia dei seguenti atti: CP_1 CP_5
- schede di valutazione delle prove di idoneità e motivazioni connesse;
- atto di nomina della commissione esaminatrice;
- curricula dei commissari di gara o altro documento a comprova della loro competenza/professionalità;
- eventuali ulteriori nuove convocazioni e/o provvedimento conclusivo del procedimento di individuazione del soggetto idoneo;
- tutta la documentazione collegata e/o connessa all'istruttoria svolta dal CP_1
[...]
Il Comune, riscontrando la richiesta in data 3.8.2023, aveva inviato via P.E.C.:
- il verbale della prova del 26.6.2023;
- la successiva convocazione dei candidati idonei;
- i curricula dei commissari e il provvedimento di nomina;
Co
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune n. CP_1
450 del 10.7.2023 (Numero 213 del 10.7.2023 – Registro Servizio), avente ad oggetto
“Concorso per assunzione presso il comune di ai sensi dell'art. 16 della l. n. CP_1
56/1987 e ss.mm.ii., di un unita con qualifica di conduttori di autobus - approvazione verbale n. 2”.
1.2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di diritto.
1.2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Dpr 487/1994. Violazione del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.
Mediante tale motivo, ha osservato come non fosse stato rispettato il principio, stabilito dall'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, per il quale i criteri di valutazione delle prove di un concorso pubblico debbono essere previamente determinati dalla commissione di concorso e quindi verbalizzati.
pagina 5 Nel caso di specie, non poteva dirsi sufficiente il richiamo alla “normale perizia”, trattandosi di un tipo di prova specialistica e tecnica, che aveva richiesto anche la nomina di un componente esperto.
1.2.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Dpr 487/1994. Violazione dell'art.
97 Costituzione. Violazione del principio di pubblicità delle sedute della commissione di gara.
Secondo il ricorrente, un ulteriore motivo di illegittimità della procedura era costituito dal fatto che la sua prova pratica, così come quella di tutti i candidati idonei che si erano presentati il giorno 26.6.2023, era avvenuta, in violazione dell'art. 7 del
D.P.R. n. 487/1994, alla sola presenza della commissione, senza che ad alcuno dei presenti, compresi gli altri candidati che erano in attesa di effettuare la loro prova dopo il ricorrente, fosse consentito di salire sullo scuolabus per assisterne allo svolgimento.
Ad assistere alla prova di ciascun candidato non era quindi presente alcun testimone, ovverosia un soggetto diverso dal candidato esaminando e dai membri della commissione esaminatrice.
Mediante tale condotta il aveva violato il principio, affermato in più CP_1
occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione.
1.2.3. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Violazione dei principi di buona fede e correttezza. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento della funzione.
Infine, secondo il ricorrente, la scheda di valutazione relativa alla prova da lui effettuata non dimostrava in alcun modo che egli non fosse in possesso della perizia richiesta nell'utilizzo di un mezzo come lo scuolabus.
Il ricorrente ha quindi analizzato le risultanze di cui alla scheda.
Con riferimento all'annotazione per cui “non fa mettere le cinture ai passeggeri”, il ricorrente ha sostenuto che tale affermazione non poteva essere presa in considerazione nell'ambito della prova pratica oggetto di causa, in quanto è insegnamento della giurisprudenza quello per cui anche in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di scuolabus, l'ente è comunque tenuto a
pagina 6 “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all'autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell'età dei trasportati. I comuni, in sostanza, devono adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori” (Cass., sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010).
L'Ente è quindi tenuto a garantire la sicurezza degli studenti trasportati attraverso un accompagnatore, con il compito di verificare e controllare la sicurezza dei passeggeri, non trattandosi di oneri direttamente imputabili al conducente dello scuolabus.
Con riferimento all'annotazione per cui “passa in via montebello dov'è parcheggiata una macchina sulla sinistra e tocca lo specchietto destro sul muro”, il ricorrente ha sostenuto che tale affermazione non teneva in considerazione il fatto che le vie del centro abitato di sono particolarmente strette e che la necessità di CP_1
transitare per quella strada era stata avanzata dal presidente della commissione.
Il verbale, tuttavia, non rilevava che, per poter correttamente transitare in quella via così stretta, il presidente della commissione aveva richiesto al candidato di arrestare il veicolo in mezzo alla carreggiata e il componente esperto della commissione era stato costretto a scendere dal veicolo, porsi davanti allo scuolabus e dare indicazioni per poter superare l'ostacolo (una macchina parcheggiata sulla sinistra). Ricevendo le istruzioni del commissario, che si trovava davanti allo scuolabus, il candidato aveva leggermente urtato lo specchietto contro il muro, senza tuttavia arrecare alcun danno.
Con riferimento all'annotazione per cui “nella rotonda di Via Nuoro nonostante la segnaletica stava per procedere contromano”, il ricorrente ha rilevato che tale affermazione dimostrava soltanto un'intenzione del conducente, non un dato di fatto.
Nessuna violazione del codice della strada era stata quindi commessa dal ricorrente, che tuttavia avrebbe dovuto ricevere precise indicazioni da parte della commissione sul percorso da effettuare, mai reso noto prima.
Con riferimento all'annotazione per cui “non gira a sx per via Cesare Battisti nonostante le indicazioni”, il ricorrente ha rilevato che anche queste indicazioni non denotavano alcuna imperizia da parte sua, ma soltanto il fatto di aver svoltato a destra piuttosto che a sinistra, senza alcuna violazione delle regole e delle norme di sicurezza stradale.
pagina 7 Con riferimento all'annotazione per cui “non esegue correttamente le manovre
d'ingresso delle scuole elementari”, il ricorrente ha evidenziato che essa esprimeva una valutazione del tutto arbitraria e impossibile da comprendere per il candidato.
2. Il si è costituto in giudizio ed ha resistito all'avverso ricorso. Controparte_1
3. Tanto l' quanto i controinteressati sono rimasti contumaci. CP_2
4. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione in seguito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
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5. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
I primi due motivi, che si esaminano congiuntamente, sono infondati.
Come ha rilevato il nella citata sentenza n. 850/2023, quella Controparte_6
oggetto di causa non può essere qualificata in termini di “procedura concorsuale per
l'assunzione”, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001.
Il ricorrente ha partecipato ad una procedura di avviamento al lavoro, nel pubblico impiego, mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, previste dall'art. 16 della L. n. 56/1987.
Tali procedure non possono tuttavia considerarsi “concorsuali”, come chiarito dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, n. 165, il quale distingue tra l'assunzione mediante procedure selettive (di cui alla lettera a)), volte all'accertamento della professionalità richiesta, dall'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità
(lettera b)).
A differenza delle procedure concorsuali vere e proprie, tese alla formulazione di apposite graduatorie, anteriori e preliminari rispetto agli atti d'assunzione, nel caso della chiamata mediante lista di collocamento l'Amministrazione deve procedere ad una semplice verifica del possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che il soggetto dovrà svolgere, senza alcuna verifica comparativa.
Tanto premesso, si ritiene che non trovino applicazione le specifiche disposizioni del
D.P.R. n. 487/1994 richiamate da parte ricorrente, le quali presuppongono, pur sempre,
l'espletamento di una procedura concorsuale per l'assunzione nel pubblico impiego.
pagina 8 Come si è detto, la procedura in esame non riveste un siffatto carattere.
Per altro verso, era sufficientemente chiaro che la prova pratica avrebbe avuto ad oggetto l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni di autista di scuolabus, per come indicate nell'avviso pubblico di avviamento a selezione (v. l'art.
2 - Scheda riassuntiva caratteristiche generali dei posti messi a selezione e requisiti specifici – alla voce “Mansioni e attività previste” della tabella: “Le professioni comprese in questa unità guidano autobus, tram, filobus ed altri mezzi dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, facilitano la salita e la discesa dei passeggeri, gestiscono le relazioni informative con gli stessi, nel rispetto degli itinerari, delle disposizioni di corsa, delle condizioni viarie e delle norme di sicurezza applicabili.
Autista di scuola-bus che carica gli studenti al mattino nelle varie fermate e li porta a scuola;
poi nel pomeriggio, quando la scuola è finita, li riporta a casa. Anche questo autista deve assicurare un buon servizio a tutti i ragazzini aiutando per esempio i più piccoli ad attraversare la strada o a scendere e salire dal bus”).
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Richiamando i principi elaborati dal Giudice di legittimità (Corte di Cassazione,
Sezioni Unite civili, 28 maggio 2012, n. 8412; id., 19 dicembre 2011, n. 27283; id. 9 maggio 2011, n. 10065 e id. 21 giugno 2010, n. 14893) in tema di valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici di esami o concorsi pubblici, è noto come tali valutazioni siano prive di discrezionalità, perché la commissione non pondera né interessi pubblici, né opta tra soluzioni alternative, limitandosi, piuttosto, ad accertare il possesso dei requisiti di tipo attitudinale e/o culturale dei partecipanti alla selezione, la cui sussistenza o insussistenza deve essere conclusivamente giustificata.
Le predette valutazioni sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice per manifesta illogicità del giudizio tecnico o per travisamento dei fatti in relazione ai presupposti del giudizio medesimo, pena l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del c.d. merito amministrativo.
È noto altresì che il punteggio numerico – e nel caso di specie il giudizio di inidoneità - vale come sintetica motivazione, di per sé assolutamente sufficiente, non avendo la commissione esaminatrice alcuna funzione didattica, tale da obbligarla a segnalare e/o spiegare al candidato i singoli errori riscontrati.
pagina 9 Da quanto si legge nel verbale, il ricorrente ha commesso ben cinque errori:
1. “- non fa mettere le cinture ai passeggeri”;
2. “- passa in via montebello dov'è parcheggiata una macchina sulla sinistra e tocca lo specchietto destro nel muro”;
3. “- nella rotonda di via Nuoro nonostante la segnaletica stava per procedere contromano”;
4. “- non gira a sx per via Cesare Battisti nonostante le indicazioni”;
5. “- non esegue correttamente le manovre d'ingresso delle scuole elementari”.
Come è noto, il verbale della commissione esaminatrice di una procedura selettiva pubblica costituisce un atto pubblico, ex art. 2700 c.c., che, come tale, è assistito da fede privilegiata, facendo prova, sino a querela di falso, oltre che della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, anche delle dichiarazioni delle parti e “degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Ne consegue che le condotte poste in essere dal ricorrente durante l'espletamento della prova d'esame, fatta eccezione della generica affermazione per cui il ricorrente
“non esegue correttamente le manovre d'ingresso delle scuole elementari”, non comprendendosi l'errore commesso (e quindi il fatto di aver toccato lo specchietto retrovisore di un altro veicolo, di non aver girato nella via Battisti, come da indicazioni ricevute, di stare per procedere contromano, ecc.), trattandosi di circostanze inequivoche come tali non formanti oggetto di una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, stante la mancata proposizione della querela di falso, debbono ritenersi provate.
Dalle predette condotte si evince chiaramente che, a giudizio della commissione, il ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso della perizia necessaria per svolgere le mansioni di autista di scuolabus, e ciò sia in generale che nello specifico contesto del centro urbano di CP_1
Dal verbale della prova pratica risulta che il ricorrente, durante la prova stessa, ha commesso una serie di errori che, valutati singolarmente e nel loro complesso, secondo il giudizio sintetico della commissione, lo rendono inidoneo alla mansione oggetto della procedura.
pagina 10 Ed infatti, il ricorrente non è stato in grado di rispettare la segnaletica stradale, di seguire le indicazioni di percorso fornitegli e di transitare nelle vie del centro abitato di senza urtare ostacoli. CP_1
Non colgono nel segno le doglianze del ricorrente circa la dimensione stretta delle vie del centro abitato di dal momento che la conduzione del mezzo nelle strade CP_1
del predetto centro urbano, in alcuni casi strette e trafficate, con la dovuta abilità e perizia, costituiva, per l'appunto, l'oggetto della prova pratica alla quale il ricorrente si
è sottoposto.
6. Le spese processuali tra il ricorrente ed il Comune seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore indeterminabile).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano osservati i valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale svolta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese tra il ricorrente e l' rimasta CP_2
contumace, e tra il ricorrente ed i controinteressati, rimasti anch'essi contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 3.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 17/09/2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 11