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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/08/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice all'esito della Camera di Consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1444 del R.G.V.G. dell'anno 20224 avente ad oggetto ricorso congiunto ex art. 473 bis. 49 c.p.c. avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Amalfi, C.F._2
n.1, presso lo studio dell'Avv. Annunziata D'Ambra che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025 il comune difensore dei coniugi rappresentava la volontà dei coniugi di abbandonare il giudizio per intervenuta riconciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 10 settembre 2024, e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 29 maggio 2005, in costanza del Per_ quale erano nati due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]) Per_2
– adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda cumulativa di separazione e divorzio.
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 1 di 6 A fondamento del ricorso deducevano che a causa di insanabili incomprensioni l'unione affettiva era venuta irrimediabilmente meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dichiaravano, pertanto, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
Quanto alla separazione, i coniugi chiedevano l'omologazione delle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Catanzaro alla via Cagliari 15/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1 dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
MINORENNI; Per_ 3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli minori restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qual volta sarà libero dagli impegni di lavoro e quando i figli lo vorranno, salvo accordi da prendere con l'altro genitore almeno 48 ore prima.
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Parte_2 Pt_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
400,00 e così € 200 per figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 2 di 6 anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la sig.ra Pt_1 rinuncia ad avere un contributo per il mantenimento, fino a quando sarà economicamente indipendente.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Decorsi i termini di legge, chiedevano, altresì pronunciarsi la cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Catanzaro alla via Cagliari 15/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
[...]
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli Parte_1 stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I
FIGLI MINORENNI Per_ 3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 3 di 6 inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei due figli minori presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità stabilite per la separazione da intendersi qui riportate e trascritte 5/a) durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il maggio di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400 mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore”.
1.1. Ordinata all'udienza cartolare del 18 dicembre 2024 il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del
18 giugno 2025, per la trattazione della quale il comune difensore delle parti depositava note scritte con le quali rappresentava che la volontà dei coniugi di abbandonare il procedimento, essendo intenzione dei medesimi quella di “proseguire nel progetto di vita comune e familiare, anche nell'interesse dei figli minori”.
La causa veniva, pertanto, rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 4 di 6 2. Ai sensi dell'art. 154 c.c. la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
14037 del 21 maggio 2021; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19535 del 17 settembre
2014).
Ed invero, “In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale” (Cass. Civile, Sez. II,
Ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2018).
2.1. Nel caso di specie, il Collegio osserva che entrambi i coniugi – per il tramite del proprio legale - hanno manifestato la volontà di riconciliarsi depositando all'uopo dichiarazione dai medesimi sottoscritta.
Dichiarazione che, sotto il profilo probatorio, il Collegio ritiene assumere valore confessorio e, come tale, idonea a dimostrare l'effettiva ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sicché – ai sensi dell'art. 154 c.c. – ricorre nel caso di specie un'ipotesi di estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione dei coniugi e non già di cessazione della materia del contendere, dovendosi intendere abbandonata la proposta domanda di separazione.
3. In considerazione dell'intervenuta riconciliazione e della richiesta formulata in tal senso dalle parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1444 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione consensuale e divorzio congiunto, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 7 agosto
2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice all'esito della Camera di Consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1444 del R.G.V.G. dell'anno 20224 avente ad oggetto ricorso congiunto ex art. 473 bis. 49 c.p.c. avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Amalfi, C.F._2
n.1, presso lo studio dell'Avv. Annunziata D'Ambra che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025 il comune difensore dei coniugi rappresentava la volontà dei coniugi di abbandonare il giudizio per intervenuta riconciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 10 settembre 2024, e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 29 maggio 2005, in costanza del Per_ quale erano nati due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]) Per_2
– adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda cumulativa di separazione e divorzio.
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 1 di 6 A fondamento del ricorso deducevano che a causa di insanabili incomprensioni l'unione affettiva era venuta irrimediabilmente meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dichiaravano, pertanto, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
Quanto alla separazione, i coniugi chiedevano l'omologazione delle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Catanzaro alla via Cagliari 15/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1 dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
MINORENNI; Per_ 3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli minori restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qual volta sarà libero dagli impegni di lavoro e quando i figli lo vorranno, salvo accordi da prendere con l'altro genitore almeno 48 ore prima.
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Parte_2 Pt_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
400,00 e così € 200 per figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 2 di 6 anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la sig.ra Pt_1 rinuncia ad avere un contributo per il mantenimento, fino a quando sarà economicamente indipendente.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Decorsi i termini di legge, chiedevano, altresì pronunciarsi la cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Catanzaro alla via Cagliari 15/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
[...]
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli Parte_1 stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I
FIGLI MINORENNI Per_ 3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 3 di 6 inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei due figli minori presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità stabilite per la separazione da intendersi qui riportate e trascritte 5/a) durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il maggio di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400 mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore”.
1.1. Ordinata all'udienza cartolare del 18 dicembre 2024 il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del
18 giugno 2025, per la trattazione della quale il comune difensore delle parti depositava note scritte con le quali rappresentava che la volontà dei coniugi di abbandonare il procedimento, essendo intenzione dei medesimi quella di “proseguire nel progetto di vita comune e familiare, anche nell'interesse dei figli minori”.
La causa veniva, pertanto, rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 4 di 6 2. Ai sensi dell'art. 154 c.c. la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
14037 del 21 maggio 2021; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19535 del 17 settembre
2014).
Ed invero, “In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale” (Cass. Civile, Sez. II,
Ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2018).
2.1. Nel caso di specie, il Collegio osserva che entrambi i coniugi – per il tramite del proprio legale - hanno manifestato la volontà di riconciliarsi depositando all'uopo dichiarazione dai medesimi sottoscritta.
Dichiarazione che, sotto il profilo probatorio, il Collegio ritiene assumere valore confessorio e, come tale, idonea a dimostrare l'effettiva ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sicché – ai sensi dell'art. 154 c.c. – ricorre nel caso di specie un'ipotesi di estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione dei coniugi e non già di cessazione della materia del contendere, dovendosi intendere abbandonata la proposta domanda di separazione.
3. In considerazione dell'intervenuta riconciliazione e della richiesta formulata in tal senso dalle parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1444 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione consensuale e divorzio congiunto, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 7 agosto
2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1444/2024 - Pagina 6 di 6