Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01490/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ND LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Leporano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Leporano - Area Tecnica II - Urbanistica - Edilizia, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
Per l’annullamento:
-dell’ordinanza n. 83 del 13.09.2024 adottata dall’Area Tecnica II- Urbanistica- Edilità- Suap del Comune di Leporano e notificata in pari data al Sig. LO ND, con la quale veniva ingiunto a quest’ultimo “di demolire-rimuovere tutte le opere abusive finora realizzate relative alla recinzione di un lotto sito in Leporano ( TA) identificato in catasto terreni al FG.5 P.lle 438 e 439, su strada pubblica denominata via Aldo Moro, e ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese entro il termine di giorni 90 ( novanta) dalla data di notifica della presente ordinanza”;
-del provvedimento prot. n. 9991/2024 del 13.09.2024, reso dal Servizio Tecnico- Urbanistico del Comune di Leporano e notificato al Sig. LO in pari data, con il quale veniva comunicato a quest’ultimo il rigetto dell’“Istanza presentata dal Prot. SUAP REP_PROV_TA/TA-SUPRO 231003/12-09-2024 del 12.09.2024 con esito negativo e con divieto assoluto di realizzazione della recinzione”;
-dell’atto prot. n. 9924/2024 del 12.09.2024, reso dall’Area Tecnica II- Urbanistica- Edilità- Suap del Comune di Leporano e notificato in pari data al Sig. LO, con il quale veniva “ preannunciato ” a quest’ultimo “ l’irrogazione della sanzione demolitoria delle opere al Fg. 5 P.lle 438-439, di cui ai grafici depositati ...”
-del verbale di sopralluogo prot. n. 9885/2024 redatto dalla Polizia Locale di Leporano, del quale non si conosce il contenuto, richiamato nei provvedimenti di cui sopra;
-di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO ND il 04/03/2025,
per l’annullamento:
-del diniego formatosi tacitamente, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di accertamento di conformità in sanatoria presentata dal Sig. LO ND in data 29.10.2024;
- di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
nonché, ove necessario e per quanto di interesse,
-della Determinazione n. 1.261/2024 del 9.12.2024 adottata dal Servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Leporano, nella parte in cui sospende “ l’efficacia e l’esecuzione della propria ordinanza n. 83 in data 13/9/2024 di rimozione e demolizione delle opere abusive e ripristino dei luoghi, sino alla definizione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001” e nella parte in cui dispone “al contempo la sospensione di ulteriori lavori ”;
nonché, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Leporano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IE SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. LO ND, ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, dell’ordinanza n. 83 del 13.09.2024, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica II - Urbanistica - Edilizia - Suap del Comune di Leporano, avente ad oggetto “ Ordinanza di rimozione e demolizione opere abusive e rimessione in pristino dei luoghi su terreni al fg. 5, p.lle 438 e 439 ” e del provvedimento, prot. n. 9991/2024 del 13.09.2024 avente ad oggetto “ IA per la realizzazione di una recinzione di un lotto sito in Leporano (TA), strada provinciale n. 102, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. - rigetto”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Illegittimità propria del provvedimento prot. n. 9924/2024 del 12.09.2024 per violazione e/o falsa applicazione degli art. 7, 8, 9, 10 e 10- bis della L. n. 241/1990. Violazione del principio di tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi e delle norme del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale. Violazione del principio di imparzialità, del buon andamento. Sviamento e illogicità.
2)Nullità per difetto di un elemento essenziale del provvedimento prot. n. 9924 del 12.09.2024 ed illegittimità propria per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto diversi profili. Irragionevolezza. Illogicità. Sviamento. Contraddittorietà. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Motivazione apparente, ambigua, insufficiente. Istruttoria carente, superficiale.
3)Illegittimità propria del provvedimento prot. n. 9924 del 12.09.2024 per violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale n. 48/2017. Eccesso di potere sotto diversi profili. Irragionevolezza. Illogicità. Sviamento. Contraddittorietà. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Motivazione apparente, ambigua, insufficiente. Istruttoria carente, superficiale. Violazione del principio del legittimo affidamento.
4)Illegittimità propria del provvedimento n. 9924 del 12.09.2024 per violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 2, del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 91, comma 9, delle NTA del P.P.T.R. Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 6-bis, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere sotto diversi profili. Irragionevolezza. Illogicità. Sviamento. Contraddittorietà. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Motivazione apparente, ambigua, insufficiente. Istruttoria carente, superficiale. Illegittimità derivata.
5) Illegittimità derivata del provvedimento prot. n. 9991/2024 del 13.09.2024 di rigetto della IA e dell’ordinanza di demolizione n. 83 del 13.09.2024.
6) Illegittimità propria e derivata del provvedimento prot. n. 9991/2024 del 13.09.2024 di rigetto della IA e dell’ordinanza di demolizione n. 83 del 13.09.2024 per violazione e falsa applicazione del P.R.G. del Comune di Leporano e dell’art. 878 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto diversi profili. Illogicità. Irragionevolezza. Sviamento. Contraddittorietà. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Motivazione apparente, ambigua, insufficiente. Istruttoria carente, superficiale. Violazione del principio di congruità, buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Costituzione.
7)Illegittimità propria dell’ordinanza di demolizione n. 83 del 13.09.2024 per violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Perplessità dell’azione amministrativa. Contraddittorietà. Sviamento. Istruttoria carente, superficiale. Violazione del principio di congruità, buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il Comune di Leporano, in data 05.12.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 10.12.2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta in considerazione della sospensione dell’efficacia del provvedimento demolitorio gravato, disposta dal Comune di Leporano con determinazione n. 1261 del 09.12.2024 in atti prodotta.
Con motivi aggiunti, notificati il 24.02.2025 e depositati in data 04.03.2025, il gravame è stato esteso al diniego opposto tacitamente, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 all’istanza di sanatoria dell’abuso in esame, presentata in data 29.10.2024, con deduzione delle seguenti censure:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del R.E. comunale e del P.R.G. del Comune di Leporano. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 878 c.c. Eccesso di potere sotto diversi profili. Illogicità. Irragionevolezza. Sviamento. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Istruttoria carente, superficiale. Violazione del principio di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Costituzione.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 2, del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 91, comma 9, delle NTA del P.P.T.R. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere sotto diversi profili. Irragionevolezza. Illogicità. Sviamento. Contraddittorietà. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Motivazione apparente, ambigua, insufficiente. Istruttoria carente, superficiale.
Su istanza di parte ricorrente, il Presidente ha disposto il rinvio della causa - già fissata per il 19.03.2025 - alla camera di consiglio del 01.04.2025.
All’esito della camera di consiglio del 01.04.2025, il T.A.R., con ordinanza collegiale n. 126 del 02.04.2025, ha accolto l’istanza cautelare proposta nei limiti di cui in motivazione.
Alla pubblica udienza del 25.02.2026, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare in rito, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa comunale in ragione dell’evidente infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Del pari, sempre in via preliminare, si può prescindere dalle contestazioni proposte dal ricorrente avverso la “Relazione descrittiva” dell’Ufficio tecnico richiamata dalla difesa comunale a pag. 9 della propria memoria difensiva del 14.03.2026; e ciò in quanto:
- la relazione istruttoria di che trattasi non risulta depositata in atti;
-per la definizione del gravame, in ogni caso, può prescindersi dall’esame del predetto documento istruttorio, risultando, a tal fine, esaustiva la copiosa documentazione offerta in giudizio dalle parti processuali.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti - da esaminarsi congiuntamente in ragione dell’affinità contenutistiche delle doglianze proposte - sono infondati per le ragioni che seguono.
La vicenda in esame inerisce la realizzazione di opere, prive di titolo edilizio - muro di cinta con accesso carrabile e armadietto in ferro come struttura per colonne - in agro di proprietà attorea, sito nel Comune di Leporano, censito nel Catasto Terreni al foglio 5, p.lle n. 438 e 439.
Il Comune di Leporano, in particolare, come si evince dalla lettura del verbale di sopralluogo della Polizia Locale dell’11.09.2024, richiamato e allegato alla gravata ordinanza, ha rilevato la presenza “ di opere murarie in corso di realizzazione relative alla predisposizione di un muro di cinta con accesso carrabile. L’opera in corso di realizzazione è lunga 20 metri e consiste in un cordolo in tufi e gettate di cemento tra il marciapiede e il cordolo in tufo. É in corso, inoltre, la realizzazione di un armadietto in ferro come struttura per colonne”.
Dagli accertamenti di cui sopra ha avuto origine l’ordinanza di demolizione n. 83 del 13.09.2024 con la quale, nel rilevare che la costruzione in questione “ non rientra nella tipologia di interventi per i quali il DPR n. 380/01 contempla la presentazione della pratica de quo con CILA in quanto trattasi di realizzazione di nuove costruzioni, di cui non è dimostrata la preesistenza, con trasformazione edilizia urbanistica del territorio, in zona paesaggisticamente vincolata” e con divieto di edificabilità ai sensi delle NTA del PRG vigente” e nel richiamare il provvedimento prot. n. 9991 del 13.09.2024 di rigetto della SCIA presentata per la realizzazione del medesimo intervento edilizio, è stata ingiunta la demolizione del muro di cinta e dell’armadietto in ferro abusivamente realizzati.
Nel caso in esame, la normativa di riferimento è rappresentata dal capo 4 dell’art. 11 delle NTA del PRG vigente che, per la Zona A1 del tipo “ Aree edificate di interesse storico- architettonico- ambientale” - ove insiste l’area di proprietà attorea - consente i soli “ lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione”.
Così inquadrata la vicenda e richiamato il quadro normativo di riferimento, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree.
Infondate, sono innanzitutto, le censure con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità del diniego di sanatoria adottato tacitamente dall’Ente civico resistente, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380.
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria, infatti, è necessaria la doppia conformità urbanistica ovvero che il manufatto abusivo della cui sanatoria trattasi sia conforme alla normativa urbanistica esistente, tanto al momento della realizzazione dell’opera contestata, quanto a quello della presentazione dell’istanza di sanatoria.
Ebbene, nella specie, ad avviso del Collegio, difetta il requisito della doppia conformità degli interventi contestati, stante il mancato rispetto del capo 4 dell’art. 11 delle NTA del P.R.G.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle sia pur pregevoli argomentazioni introdotte dal ricorrente attraverso il richiamo, da un lato, all’art. 69 - definizione di spazi inedificati - e, dall’altro, all’art. 70 - definizione delle recinzioni - del vigente Regolamento Edilizio comunale; e ciò in quanto, ai fini di cui si discorre la normativa di riferimento, come sopra detto, è costituita dal capo 4 dell’art. 11 delle NTA del P.R.G.
Le NTA, infatti, sono disposizioni tecniche facente parte integrante del P.R.G., destinate, in quanto tali, a dettagliare le previsioni programmatiche di pianificazione urbanistica.
Le stesse individuano in maniera dettagliata e specifica per ogni zona di piano, le prescrizioni costruttive per le opere edilizie realizzabili.
E le NTA del P.R.G., nella specie, consentono solo lavori di manutenzione e ristrutturazione e non anche la realizzazione di nuove costruzioni quali sono quelle in esame.
Le richiamate norme tecniche, pertanto, in difetto come per quanto in atti, di censure dirette avverso le stesse, non possono che costituire la base normativa per valutare l’assentibilità o meno dell’intervento in contestazione senza che possano rilevare le disposizioni richiamate da parte ricorrente, prive di rilievo per le finalità di cui si discorre.
Prive di pregio sono anche le censure introdotte attraverso il richiamo all’art. 878, rubricato “ muro di cinta ” del C.C.
La norma attiene solamente alle distanze da rispettare nelle costruzioni dei muri interposti tra fondi limitrofi e, in quanto tale, non esclude e anzi presuppone il rispetto, ai fini edificatori, della normativa urbanistica ed edilizia di riferimento.
Infondate sono, anche, le censure proposte attraverso il richiamo all’art. 91 delle NTA del P.P.T.R.; e ciò in quanto, non risulta dimostrato, per quanto in atti, che il terreno in esame ricada in zona esclusa dal procedimento di compatibilità paesaggistica.
Le censure, in ogni caso, si appalesano infondate in considerazione del fatto che le valutazioni paesaggistiche ed edilizie si fondano su norme e presupposti differenti e che, per quanto di interesse, le opere contestate risultano insanabili dal punto di vista urbanistico in considerazione dell’art. 11 delle NTA del P.R.G. sopra richiamato.
Le ulteriori contestazioni sollevate sul punto sono tutte generiche e indimostrate.
Le considerazioni che precedono valgono a respingere anche le doglianze prospettate, con il ricorso introduttivo, avverso l’ordinanza di demolizione, non potendo ritenersi, per caratteristiche funzionali e strutturali dei manufatti contestati, titoli idonei legittimanti gli stessi, né la CI presentata in data 30.04.2024, né la IA denegata con provvedimento prot. n. 9991 del 13.09.2024.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della SCIA ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre abbisognano del permesso di costruire ove detta soglia, come nella fattispecie, risulti superata in ragione dell'importanza dimensionale dell'intervento (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 2 agosto 2022, n. 5234 e la giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014n. 3408; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014 n. 52040). Con riguardo alla natura delle opere contestate occorre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie. In tema dell’assoggettamento o meno delle recinzioni al permesso di costruire è stato condivisibilmente affermato che: quando il progetto prevede la realizzazione di una recinzione caratterizzata da un muretto di sostegno in calcestruzzo e rete metallica o inferriata sovrastante, come nel caso di specie, si determina una modifica notevole dell'assetto urbanistico e territoriale. La recinzione viene dunque classificata come nuova costruzione e necessita del permesso di costruire. La valutazione sulla necessità, o meno, del permesso di costruire, va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere e della loro destinazione e funzione (cfr. tra le tante TAR Campania, Napoli, 02.09.2024, n. 4776).
E nella specie, le opere contestate, per caratteristiche funzionali e strutturali, rappresentano dei manufatti destinati ad incidere, modificandolo, sull’assetto urbanistico del territorio tale per cui la loro realizzazione avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire, denegato legittimamente, per le ragioni sopra esposte, dall’Ente civico.
In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
Le spese di lite, stante la particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente FF
IE SI, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SI | VI AN |
IL SEGRETARIO