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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4951/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-3460/2024 IMU 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU anno 24 chiedendone la sospensione. Il Giudice monocratico ritiene il ricorso inammissibile a seguito mancata notifica del ricorso tributario al Comune e sul conseguente mancato deposito della prova di notifica presso la Corte di giustizia ne tributaria (cfr., in tal senso, anche Corte di Cassazione, sentenza n. 499/2025 che ha stabilito che tale omissione costituisce un vizio insanabile che porta all'inammissibilità del ricorso). Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4951/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-3460/2024 IMU 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU anno 24 chiedendone la sospensione. Il Giudice monocratico ritiene il ricorso inammissibile a seguito mancata notifica del ricorso tributario al Comune e sul conseguente mancato deposito della prova di notifica presso la Corte di giustizia ne tributaria (cfr., in tal senso, anche Corte di Cassazione, sentenza n. 499/2025 che ha stabilito che tale omissione costituisce un vizio insanabile che porta all'inammissibilità del ricorso). Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese