Art. 11. Domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari rivolte agli altri Stati membri 1. Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9.
2. Se la valuta dello Stato membro al quale e' rivolta la richiesta e' diversa dall'euro, l'importo del credito da recuperare e' espresso anche nella moneta dell'altro Stato membro. Il tasso di cambio da utilizzare a tali fini e' l'ultima quotazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativa ai cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite dal Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 .
3. A seguito delle informazioni sull'esito del procedimento ricevute dall'altro Stato membro, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate possono chiedere, con domanda da presentare entro due mesi dalla ricezione delle informazioni stesse, la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
4. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, le citate Agenzie ne informano immediatamente per iscritto l'Autorita' adita affinche' quest'ultima interrompa l'azione intrapresa.
5. Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, l'importo del credito, dopo la formulazione della domanda, risulti modificato, le suddette Agenzie emettono, se necessario, un nuovo titolo esecutivo e ne informano immediatamente l'Autorita' adita, trasmettendo, nel caso di modifica in aumento, una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
6. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro cui e' stata rivolta la richiesta, le citate Agenzie ricorrono al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
7. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nel territorio nazionale sono notificate all'Autorita' adita dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate non appena quest'ultime ne siano state informate. Qualora, a seguito dell'esito favorevole al debitore della contestazione, l'Autorita' adita richieda, con domanda motivata, la restituzione delle somme recuperate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al trasferimento di tali somme entro due mesi dal ricevimento della suddetta domanda.
Nota all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 (Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002.
2. Se la valuta dello Stato membro al quale e' rivolta la richiesta e' diversa dall'euro, l'importo del credito da recuperare e' espresso anche nella moneta dell'altro Stato membro. Il tasso di cambio da utilizzare a tali fini e' l'ultima quotazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativa ai cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite dal Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 .
3. A seguito delle informazioni sull'esito del procedimento ricevute dall'altro Stato membro, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate possono chiedere, con domanda da presentare entro due mesi dalla ricezione delle informazioni stesse, la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
4. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, le citate Agenzie ne informano immediatamente per iscritto l'Autorita' adita affinche' quest'ultima interrompa l'azione intrapresa.
5. Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, l'importo del credito, dopo la formulazione della domanda, risulti modificato, le suddette Agenzie emettono, se necessario, un nuovo titolo esecutivo e ne informano immediatamente l'Autorita' adita, trasmettendo, nel caso di modifica in aumento, una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
6. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro cui e' stata rivolta la richiesta, le citate Agenzie ricorrono al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
7. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nel territorio nazionale sono notificate all'Autorita' adita dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate non appena quest'ultime ne siano state informate. Qualora, a seguito dell'esito favorevole al debitore della contestazione, l'Autorita' adita richieda, con domanda motivata, la restituzione delle somme recuperate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al trasferimento di tali somme entro due mesi dal ricevimento della suddetta domanda.
Nota all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 (Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002.