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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1145/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2740/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGN.CREDITI n. 29584202500000010001 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 725/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (n. R.G. 2740/25) riferendo che in data 16/01/2025 l'Agenzia delle Entrate- RI di Messina gli aveva notificato Atto di Pignoramento presso terzi, recante codice identificativo fascicolo n. 295/2024/48692 – e codice identificativo procedura esecutiva 29584202500000010001 con il quale sottoponeva a pignoramento, fino alla concorrenza del credito di € 12.304,10, le somme dovute al ricorrente da INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Si opponeva alle intimazioni di pagamento il ruolo e le cartelle di pagamento indicate nello stesso atto, limitatamente ai tributi ed accessori e ne chiedeva l'annullamento per le ragioni che specificava.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate-RI che ha emesso l'atto chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda. Eccepiva, in via preliminare, la litispendenza facendo presente che l'avviso di intimazione di pagamento n.29520249020958422/000, sotteso al pignoramento di cui trattasi era stata impugnata con precedente ricorso (RGR. N. 1681/2025), innanzi a questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Messina. Produceva “Telecontenzioso - Dettaglio controversia” da cui il dato effettivamente emergeva.
L'Agenzia delle Entrate e la Regione Sicilia si costituivano.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra va dichiarata la litispendenza.
A mente dell'art. 39 c.p.c. infatti se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Nella specie, l' Agenzia delle Entrate-RI, che ha emesso l'atto, ha eccepito, in via preliminare, la litispendenza facendo presente che l'avviso di intimazione di pagamento n.29520249020958422/000, sotteso al pignoramento di cui trattasi era stata impugnata con precedente ricorso (RGR. N. 1681/2025), innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Messina. Ha prodotto “Telecontenzioso - Dettaglio controversia” da cui il dato effettivamente emerge e che non è stato contestato in alcun modo dal ricorrente.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, vista la decisione, vanno compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Spese compensate Così deciso in Messina, il 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2740/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGN.CREDITI n. 29584202500000010001 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 725/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (n. R.G. 2740/25) riferendo che in data 16/01/2025 l'Agenzia delle Entrate- RI di Messina gli aveva notificato Atto di Pignoramento presso terzi, recante codice identificativo fascicolo n. 295/2024/48692 – e codice identificativo procedura esecutiva 29584202500000010001 con il quale sottoponeva a pignoramento, fino alla concorrenza del credito di € 12.304,10, le somme dovute al ricorrente da INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Si opponeva alle intimazioni di pagamento il ruolo e le cartelle di pagamento indicate nello stesso atto, limitatamente ai tributi ed accessori e ne chiedeva l'annullamento per le ragioni che specificava.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate-RI che ha emesso l'atto chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda. Eccepiva, in via preliminare, la litispendenza facendo presente che l'avviso di intimazione di pagamento n.29520249020958422/000, sotteso al pignoramento di cui trattasi era stata impugnata con precedente ricorso (RGR. N. 1681/2025), innanzi a questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Messina. Produceva “Telecontenzioso - Dettaglio controversia” da cui il dato effettivamente emergeva.
L'Agenzia delle Entrate e la Regione Sicilia si costituivano.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra va dichiarata la litispendenza.
A mente dell'art. 39 c.p.c. infatti se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Nella specie, l' Agenzia delle Entrate-RI, che ha emesso l'atto, ha eccepito, in via preliminare, la litispendenza facendo presente che l'avviso di intimazione di pagamento n.29520249020958422/000, sotteso al pignoramento di cui trattasi era stata impugnata con precedente ricorso (RGR. N. 1681/2025), innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Messina. Ha prodotto “Telecontenzioso - Dettaglio controversia” da cui il dato effettivamente emerge e che non è stato contestato in alcun modo dal ricorrente.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, vista la decisione, vanno compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Spese compensate Così deciso in Messina, il 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna