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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 421/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4637/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 62337 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, ha impugnato la sentenza n. n. 4637/2024, depositata in cancelleria in data 21.06.2024, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso proposto avverso l'ingiunzione fiscale n. n.
0062337 avente ad oggetto il tributo ICI relativo all'annualità 2007, il cui carico tributario si riferiva al dante causa Nominativo_1 per un importo complessivo di euro 2.894.75 . A sostegno della domanda eccepiva: 1) il difetto della titolarità passiva dell'obbligazione tributaria in quanto non erede di Nominativo_1; 2) l'illegittimità della procedura accertativa/riscossiva per violazione dell9art. 65 dpr 600/1973; 3) l'omessa o irrituale notifica dell'accertamento presupposto;
4) la decadenza ex art. 1, comma 161, l. 296/2006; 5) la decadenza ex art. 1, comma 163, l. 296/2006; 6) prescrizione del credito.
La Corte accoglieva il ricorso rilevando che il comune di GIOIOSA IONICA, resistente non ha provato di avere proceduto alla rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto, identificato con il n. 2273.
Ricorrente_1 proponeva appello eccependo: a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D. LGS 546/1992 essendo stata prodotta e comprovata la notifica dell'ingiunzione fiscale n. 0098483, mai opposta, con la quale la pretesa creditorea relativa al tributo ICI 2010 si era ormai cristallizzata, e rilevando che non era necessario depositare la relata di notifica dell'avviso accertamento n. quale atto prodromico alla stessa.
Resistente_1 si costituiva insistendo nell'eccezione di decadenza, e nelle eccezioni già proposte in primo grado tra cui la carenza di legittimazione passiva, non essendo erede di Nominativo_1, e non potendo quindi essere chiamata a rispondere delle obbligazioni tributarie sorte in capo alla predetta decuis.
La Ricorrente_1 il 22 gennaio 2025 depositava memorie con cui evidenziava che il chiamato all'eredità che impugna l'avviso di accertamento relativo alla posizione fiscale del de cuius, non per eccepire la propria responsabilità ma per motivi di merito, realizza un atto di accettazione tacita dell'eredità incompatibile con una successiva eventuale rinuncia. (Corte di cassazione con l'ordinanza n. 23989 del 29 ottobre 2020)
In data 9 gennaio 2026 depositava memorie di replica con cui insisteva nelle predette eccezioni.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Risulta infatti che la Ricorrente_1 non ha provato la notifica di accertamento presupposto, identificato con il n. 2273 né ha dimostrato che sono stati notificati al dante causa l'ingiunzione fiscale n. 0114491 e l'intimazione di pagamento n. 39790 presso l'albo pretorio del comune di Marina di Gioiosa Jonica.
Inoltre appare assorbente il fatto che la parte appellante non abbia dimostrato la qualità di erede della parte appellata.
Ed invero in primo grado con memorie illustrative del 12.04.2024 la Soget ha prodotto una schermata tratta dal sito dell'agenzia delle entrate da cui si può evincere esclusivamente l'elenco dei soggetti chiamati all'eredità.
Tale documento non attesta e non prova in alcun modo che la ricorrente sia erede DELLA SIG.RA
Nominativo_1, anche perchè non vengono in alcun modo individuati i cespiti che Ella avrebbe avuto per successione.
In ogni caso, se la ricorrente avesse effettivamente accettato l'eredità per come sostiene la parte appellante, sarebbe stato agevole produrre la relativa dichiarazione di successione, cosa che in realtà non è stata fatta.
E' noto che, “In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza” (cfr. Cass. civile, sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5247 del
06/03/2018).
Nel caso che occupa, nonostante la contestazione della qualifica di erede, nessuna dimostrazione è stata offerta da parte dell'appellante (su cui grava l'onere della prova).
Spetta infatti a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
(Corte di cassazione, Civile, Sez. 6 TRI, Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13550)
L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 24006 del 27/08/2025)
In conclusione alla luce delle superiori argomentazioni l'appello deve essere rigettato.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e pertanto la Ricorrente_1 va condannata al pagamento della somma indicata nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avversola sentenza n. 4637/2024, depositata in cancelleria in data 21.06.2024 Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro
600,00 oltre accessori come per legge. Reggio Calabria 22 gennaio 2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 421/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4637/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 62337 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, ha impugnato la sentenza n. n. 4637/2024, depositata in cancelleria in data 21.06.2024, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso proposto avverso l'ingiunzione fiscale n. n.
0062337 avente ad oggetto il tributo ICI relativo all'annualità 2007, il cui carico tributario si riferiva al dante causa Nominativo_1 per un importo complessivo di euro 2.894.75 . A sostegno della domanda eccepiva: 1) il difetto della titolarità passiva dell'obbligazione tributaria in quanto non erede di Nominativo_1; 2) l'illegittimità della procedura accertativa/riscossiva per violazione dell9art. 65 dpr 600/1973; 3) l'omessa o irrituale notifica dell'accertamento presupposto;
4) la decadenza ex art. 1, comma 161, l. 296/2006; 5) la decadenza ex art. 1, comma 163, l. 296/2006; 6) prescrizione del credito.
La Corte accoglieva il ricorso rilevando che il comune di GIOIOSA IONICA, resistente non ha provato di avere proceduto alla rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto, identificato con il n. 2273.
Ricorrente_1 proponeva appello eccependo: a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D. LGS 546/1992 essendo stata prodotta e comprovata la notifica dell'ingiunzione fiscale n. 0098483, mai opposta, con la quale la pretesa creditorea relativa al tributo ICI 2010 si era ormai cristallizzata, e rilevando che non era necessario depositare la relata di notifica dell'avviso accertamento n. quale atto prodromico alla stessa.
Resistente_1 si costituiva insistendo nell'eccezione di decadenza, e nelle eccezioni già proposte in primo grado tra cui la carenza di legittimazione passiva, non essendo erede di Nominativo_1, e non potendo quindi essere chiamata a rispondere delle obbligazioni tributarie sorte in capo alla predetta decuis.
La Ricorrente_1 il 22 gennaio 2025 depositava memorie con cui evidenziava che il chiamato all'eredità che impugna l'avviso di accertamento relativo alla posizione fiscale del de cuius, non per eccepire la propria responsabilità ma per motivi di merito, realizza un atto di accettazione tacita dell'eredità incompatibile con una successiva eventuale rinuncia. (Corte di cassazione con l'ordinanza n. 23989 del 29 ottobre 2020)
In data 9 gennaio 2026 depositava memorie di replica con cui insisteva nelle predette eccezioni.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Risulta infatti che la Ricorrente_1 non ha provato la notifica di accertamento presupposto, identificato con il n. 2273 né ha dimostrato che sono stati notificati al dante causa l'ingiunzione fiscale n. 0114491 e l'intimazione di pagamento n. 39790 presso l'albo pretorio del comune di Marina di Gioiosa Jonica.
Inoltre appare assorbente il fatto che la parte appellante non abbia dimostrato la qualità di erede della parte appellata.
Ed invero in primo grado con memorie illustrative del 12.04.2024 la Soget ha prodotto una schermata tratta dal sito dell'agenzia delle entrate da cui si può evincere esclusivamente l'elenco dei soggetti chiamati all'eredità.
Tale documento non attesta e non prova in alcun modo che la ricorrente sia erede DELLA SIG.RA
Nominativo_1, anche perchè non vengono in alcun modo individuati i cespiti che Ella avrebbe avuto per successione.
In ogni caso, se la ricorrente avesse effettivamente accettato l'eredità per come sostiene la parte appellante, sarebbe stato agevole produrre la relativa dichiarazione di successione, cosa che in realtà non è stata fatta.
E' noto che, “In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza” (cfr. Cass. civile, sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5247 del
06/03/2018).
Nel caso che occupa, nonostante la contestazione della qualifica di erede, nessuna dimostrazione è stata offerta da parte dell'appellante (su cui grava l'onere della prova).
Spetta infatti a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
(Corte di cassazione, Civile, Sez. 6 TRI, Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13550)
L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 24006 del 27/08/2025)
In conclusione alla luce delle superiori argomentazioni l'appello deve essere rigettato.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e pertanto la Ricorrente_1 va condannata al pagamento della somma indicata nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avversola sentenza n. 4637/2024, depositata in cancelleria in data 21.06.2024 Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro
600,00 oltre accessori come per legge. Reggio Calabria 22 gennaio 2026