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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 23/09/2024 sub R.G. n.
10280/2024 presentato congiuntamente da:
, con il difensore avv. COMPARETTI BARBARA Parte_1
e IC TT, con il difensore avv. OLIVO VALENTINA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: Per_
“1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni in ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) il figlio minore sarà collocato prevalentemente con la madre, presso cui manterrà la residenza e starà con il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al termine della scuola – attualmente scuola primaria (ore 16.30) - al lunedì mattina quando il padre ve lo riaccompagnerà (ore 8.00) e tutte le settimane dal mercoledì pomeriggio al termine della scuola, dopo il quale il padre lo accompagnerà all'allenamento di calcio, sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola;
nelle settimane successive al weekend in cui il minore sarà stato con la mamma sarà possibile sostituire con il lunedì la giornata concordata del mercoledì solo nel caso in cui i turni lavorativi del padre non gli permettano di tenere con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio sino al giovedì mattina;
ciò previa comunicazione da darsi almeno quindici giorni prima;
il padre trasmetterà entro il 20 di ogni mese i turni lavorativi del mese successivo in funzione di eventuali variazioni del calendario sopra concordato, compatibili anche con gli impegni lavorativi della madre;
variazioni che i genitori potranno in ogni caso concordare;
il figlio minore trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 30 dicembre
e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso trascorrerà sempre il pranzo di
Natale del 25 dicembre con la mamma e la vigilia del 24 dicembre con il papà; trascorrerà inoltre le vacanze pasquali (dal mercoledì dopo scuola fino alla domenica mattina di Pasqua con un genitore 1 e dal pranzo di Pasqua fino al martedì successivo con l'altro genitore ad anni alterni tra loro) e sempre con il papà quelle di Carnevale;
i genitori potranno in ogni caso accordarsi anche diversamente;
il figlio minore trascorrerà inoltre con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi ogni anno in funzione delle ferie di ciascun genitore entro il 30 marzo;
nel caso in cui uno dei genitori si trovi nell'impossibilità temporanea di prendersi cura del figlio, sarà innanzitutto l'altro a doversene fare carico e soltanto in caso di sua giustificata impossibilità saranno interpellate altre figure di riferimento, in primis i nonni;
Per_ i trasferimenti di saranno sempre a carico del papà mercoledì e giovedì, in quanto il bambino, nelle giornate di spettanza paterna, verrà prelevato a scuola e riportato a scuola dal papà; saranno inoltre di regola a carico del papà relativamente ai fine settimana, salvo eccezioni che andranno sempre concordate tra i genitori;
nel periodo delle festività natalizie, pasquali e delle ferie estive i trasferimenti potranno essere condivisi dai genitori, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi;
i genitori si impegnano ad adoperarsi affinché il figlio minore abbia modo di sentire giornalmente
(indicativamente tra le ore 18.30 e le ore 19.30) tramite videochiamata l'altro genitore sino a quando non vi sarà una comunicazione diretta in autonomia del figlio con ciascun genitore;
restano sempre salvi diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori;
3) i genitori si impegnano a intraprendere / proseguire un percorso individuale di supporto alla genitorialità consentendo ai rispettivi terapeuti di confrontarsi tra loro al fine di agevolare la condivisione delle scelte educative e la comprensione dei reciproci punti di vista e l'acquisizione di modalità comunicative idonee a scongiurare il rischio di triangolazione del figlio minore e la sua strumentalizzazione;
4) il signor UT CO corrisponderà alla SI a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio la somma di €uro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI T_
;
[...]
5) l'assegno unico per il figlio minore continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
6) le spese straordinarie per il minore vengono poste al 70% a carico del signor UT CO ed al 30% a carico della SI , con l'intesa che le parti si impegnano ad osservare Parte_1 quanto disposto dal Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
7) i genitori prestano il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore;
8) anticipazioni e competenze di lite compensate tra le parti.” pronuncia la seguente
SENTENZA
2 Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e IC TT e, per l'effetto, così Parte_1 provvede: Per_ 1) dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni in ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) dà atto che il figlio minore sarà collocato prevalentemente con la madre, presso cui manterrà la residenza, e dispone che stia con il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al termine della scuola – attualmente scuola primaria (ore 16.30) - al lunedì mattina quando il padre ve lo riaccompagnerà (ore 8.00) e tutte le settimane dal mercoledì pomeriggio al termine della scuola, dopo il quale il padre lo accompagnerà all'allenamento di calcio, sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola;
nelle settimane successive al weekend in cui il minore sarà stato con la mamma sarà possibile sostituire con il lunedì la giornata concordata del mercoledì solo nel caso in cui i turni lavorativi del padre non gli permettano di tenere con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio sino al giovedì mattina;
ciò previa comunicazione da darsi almeno quindici giorni prima;
dà atto che il padre si è impegnato a trasmettere entro il 20 di ogni mese i turni lavorativi del mese successivo in funzione di eventuali variazioni del calendario sopra concordato, compatibili anche con gli impegni lavorativi della madre;
variazioni che i genitori potranno in ogni caso concordare;
dispone che il figlio minore trascorra le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso trascorrerà sempre il pranzo di Natale del 25 dicembre con la mamma e la vigilia del 24 dicembre con il papà; trascorrerà inoltre le vacanze pasquali (dal mercoledì dopo scuola fino alla domenica mattina di Pasqua con un genitore e dal pranzo di Pasqua fino al martedì successivo con l'altro genitore ad anni alterni tra loro) e sempre con il papà quelle di Carnevale;
i genitori potranno in ogni caso accordarsi anche diversamente;
dispone che il figlio minore trascorra, inoltre, con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi ogni anno in funzione delle ferie di ciascun genitore entro il 30 marzo;
dà atto che, nel caso in cui uno dei genitori si trovi nell'impossibilità temporanea di prendersi cura del figlio, sarà innanzitutto l'altro a doversene fare carico e soltanto in caso di sua giustificata impossibilità saranno interpellate altre figure di riferimento, in primis i nonni;
3 Per_ dà atto che i trasferimenti di saranno sempre a carico del papà mercoledì e giovedì, in quanto il bambino, nelle giornate di spettanza paterna, verrà prelevato a scuola e riportato a scuola dal papà; saranno, inoltre, di regola a carico del papà relativamente ai fine settimana, salvo eccezioni che andranno sempre concordate tra i genitori;
nel periodo delle festività natalizie, pasquali e delle ferie estive i trasferimenti potranno essere condivisi dai genitori, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi;
dà atto che i genitori si impegnano ad adoperarsi affinché il figlio minore abbia modo di sentire giornalmente (indicativamente tra le ore 18.30 e le ore 19.30) tramite videochiamata l'altro genitore sino a quando non vi sarà una comunicazione diretta in autonomia del figlio con ciascun genitore;
restano sempre salvi diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori;
3) dà atto che i genitori si impegnano a intraprendere / proseguire un percorso individuale di supporto alla genitorialità consentendo ai rispettivi terapeuti di confrontarsi tra loro al fine di agevolare la condivisione delle scelte educative e la comprensione dei reciproci punti di vista e l'acquisizione di modalità comunicative idonee a scongiurare il rischio di triangolazione del figlio minore e la sua strumentalizzazione;
4) dispone che il signor UT CO corrisponda alla SI a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento del figlio la somma di euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI T_
;
[...]
5) dà atto che l'assegno unico per il figlio minore continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
6) le spese straordinarie per il minore sono poste al 70% a carico del signor UT CO ed al
30% a carico della SI , con l'intesa che le parti si impegnano ad osservare quanto Parte_1 disposto dal Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
7) dà atto che i genitori prestano il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore.
8) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
4
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 23/09/2024 sub R.G. n.
10280/2024 presentato congiuntamente da:
, con il difensore avv. COMPARETTI BARBARA Parte_1
e IC TT, con il difensore avv. OLIVO VALENTINA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: Per_
“1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni in ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) il figlio minore sarà collocato prevalentemente con la madre, presso cui manterrà la residenza e starà con il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al termine della scuola – attualmente scuola primaria (ore 16.30) - al lunedì mattina quando il padre ve lo riaccompagnerà (ore 8.00) e tutte le settimane dal mercoledì pomeriggio al termine della scuola, dopo il quale il padre lo accompagnerà all'allenamento di calcio, sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola;
nelle settimane successive al weekend in cui il minore sarà stato con la mamma sarà possibile sostituire con il lunedì la giornata concordata del mercoledì solo nel caso in cui i turni lavorativi del padre non gli permettano di tenere con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio sino al giovedì mattina;
ciò previa comunicazione da darsi almeno quindici giorni prima;
il padre trasmetterà entro il 20 di ogni mese i turni lavorativi del mese successivo in funzione di eventuali variazioni del calendario sopra concordato, compatibili anche con gli impegni lavorativi della madre;
variazioni che i genitori potranno in ogni caso concordare;
il figlio minore trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 30 dicembre
e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso trascorrerà sempre il pranzo di
Natale del 25 dicembre con la mamma e la vigilia del 24 dicembre con il papà; trascorrerà inoltre le vacanze pasquali (dal mercoledì dopo scuola fino alla domenica mattina di Pasqua con un genitore 1 e dal pranzo di Pasqua fino al martedì successivo con l'altro genitore ad anni alterni tra loro) e sempre con il papà quelle di Carnevale;
i genitori potranno in ogni caso accordarsi anche diversamente;
il figlio minore trascorrerà inoltre con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi ogni anno in funzione delle ferie di ciascun genitore entro il 30 marzo;
nel caso in cui uno dei genitori si trovi nell'impossibilità temporanea di prendersi cura del figlio, sarà innanzitutto l'altro a doversene fare carico e soltanto in caso di sua giustificata impossibilità saranno interpellate altre figure di riferimento, in primis i nonni;
Per_ i trasferimenti di saranno sempre a carico del papà mercoledì e giovedì, in quanto il bambino, nelle giornate di spettanza paterna, verrà prelevato a scuola e riportato a scuola dal papà; saranno inoltre di regola a carico del papà relativamente ai fine settimana, salvo eccezioni che andranno sempre concordate tra i genitori;
nel periodo delle festività natalizie, pasquali e delle ferie estive i trasferimenti potranno essere condivisi dai genitori, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi;
i genitori si impegnano ad adoperarsi affinché il figlio minore abbia modo di sentire giornalmente
(indicativamente tra le ore 18.30 e le ore 19.30) tramite videochiamata l'altro genitore sino a quando non vi sarà una comunicazione diretta in autonomia del figlio con ciascun genitore;
restano sempre salvi diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori;
3) i genitori si impegnano a intraprendere / proseguire un percorso individuale di supporto alla genitorialità consentendo ai rispettivi terapeuti di confrontarsi tra loro al fine di agevolare la condivisione delle scelte educative e la comprensione dei reciproci punti di vista e l'acquisizione di modalità comunicative idonee a scongiurare il rischio di triangolazione del figlio minore e la sua strumentalizzazione;
4) il signor UT CO corrisponderà alla SI a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio la somma di €uro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI T_
;
[...]
5) l'assegno unico per il figlio minore continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
6) le spese straordinarie per il minore vengono poste al 70% a carico del signor UT CO ed al 30% a carico della SI , con l'intesa che le parti si impegnano ad osservare Parte_1 quanto disposto dal Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
7) i genitori prestano il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore;
8) anticipazioni e competenze di lite compensate tra le parti.” pronuncia la seguente
SENTENZA
2 Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e IC TT e, per l'effetto, così Parte_1 provvede: Per_ 1) dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni in ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) dà atto che il figlio minore sarà collocato prevalentemente con la madre, presso cui manterrà la residenza, e dispone che stia con il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al termine della scuola – attualmente scuola primaria (ore 16.30) - al lunedì mattina quando il padre ve lo riaccompagnerà (ore 8.00) e tutte le settimane dal mercoledì pomeriggio al termine della scuola, dopo il quale il padre lo accompagnerà all'allenamento di calcio, sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola;
nelle settimane successive al weekend in cui il minore sarà stato con la mamma sarà possibile sostituire con il lunedì la giornata concordata del mercoledì solo nel caso in cui i turni lavorativi del padre non gli permettano di tenere con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio sino al giovedì mattina;
ciò previa comunicazione da darsi almeno quindici giorni prima;
dà atto che il padre si è impegnato a trasmettere entro il 20 di ogni mese i turni lavorativi del mese successivo in funzione di eventuali variazioni del calendario sopra concordato, compatibili anche con gli impegni lavorativi della madre;
variazioni che i genitori potranno in ogni caso concordare;
dispone che il figlio minore trascorra le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso trascorrerà sempre il pranzo di Natale del 25 dicembre con la mamma e la vigilia del 24 dicembre con il papà; trascorrerà inoltre le vacanze pasquali (dal mercoledì dopo scuola fino alla domenica mattina di Pasqua con un genitore e dal pranzo di Pasqua fino al martedì successivo con l'altro genitore ad anni alterni tra loro) e sempre con il papà quelle di Carnevale;
i genitori potranno in ogni caso accordarsi anche diversamente;
dispone che il figlio minore trascorra, inoltre, con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi ogni anno in funzione delle ferie di ciascun genitore entro il 30 marzo;
dà atto che, nel caso in cui uno dei genitori si trovi nell'impossibilità temporanea di prendersi cura del figlio, sarà innanzitutto l'altro a doversene fare carico e soltanto in caso di sua giustificata impossibilità saranno interpellate altre figure di riferimento, in primis i nonni;
3 Per_ dà atto che i trasferimenti di saranno sempre a carico del papà mercoledì e giovedì, in quanto il bambino, nelle giornate di spettanza paterna, verrà prelevato a scuola e riportato a scuola dal papà; saranno, inoltre, di regola a carico del papà relativamente ai fine settimana, salvo eccezioni che andranno sempre concordate tra i genitori;
nel periodo delle festività natalizie, pasquali e delle ferie estive i trasferimenti potranno essere condivisi dai genitori, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi;
dà atto che i genitori si impegnano ad adoperarsi affinché il figlio minore abbia modo di sentire giornalmente (indicativamente tra le ore 18.30 e le ore 19.30) tramite videochiamata l'altro genitore sino a quando non vi sarà una comunicazione diretta in autonomia del figlio con ciascun genitore;
restano sempre salvi diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori;
3) dà atto che i genitori si impegnano a intraprendere / proseguire un percorso individuale di supporto alla genitorialità consentendo ai rispettivi terapeuti di confrontarsi tra loro al fine di agevolare la condivisione delle scelte educative e la comprensione dei reciproci punti di vista e l'acquisizione di modalità comunicative idonee a scongiurare il rischio di triangolazione del figlio minore e la sua strumentalizzazione;
4) dispone che il signor UT CO corrisponda alla SI a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento del figlio la somma di euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI T_
;
[...]
5) dà atto che l'assegno unico per il figlio minore continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
6) le spese straordinarie per il minore sono poste al 70% a carico del signor UT CO ed al
30% a carico della SI , con l'intesa che le parti si impegnano ad osservare quanto Parte_1 disposto dal Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
7) dà atto che i genitori prestano il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore.
8) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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