CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2024, n. 29558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29558 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NN RT, nata il [...] avverso l'ordinanza emessa l'11/03/2024 dal Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29558 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il marzo 2024 il Tribunale di Bergamo rigettava l'istanza di NN RT LO, finalizzata a ottenere la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione del 22 dicembre 2021, disposta dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 16 giugno 2023, con la contestuale restituzione nel termine della condannata per la presentazione di domande di ammissione alle misure alternative alla detenzione. 2. Avverso questa ordinanza NN RT LO, a mezzo dell'avv. Luca Baj, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 24 aprile 2023, derivante dall'inadeguatezza delle verifiche trasfuse nel verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri della Stazione di Alzano Lombardo. Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo, sopra citato, non essendo stata effettuata alcuna ricerca all'estero della condannata, pur essendo incontroverso il suo trasferimento in Polonia. 2.1. Infine, il 10 giugno 2024, il difensore di fiducia di NN RT LO, munito di procura speciale, rinunciava al ricorso per cassazione proposto nell'interesse della sua assistita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NN RT LO è inammissibile per sopravvenuta rinuncia. 2. Osserva il Collegio che, il 10 giugno 2024, dopo la presentazione del ricorso, i difensori di fiducia di NN RT LO, l'avv. Luigi Baj, munito di procura speciale, depositava, ex art. 589, comma 2, cod. proc. pen., la rinuncia al ricorso per cassazione proposto nell'interesse della sua assistita. La rinuncia all'impugnazione proposta dal difensore di fiducia della ricorrente è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ne discende conclusivamente l'inammissibilità del ricorso proposto da NN RT LO, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle 2 spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29558 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il marzo 2024 il Tribunale di Bergamo rigettava l'istanza di NN RT LO, finalizzata a ottenere la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione del 22 dicembre 2021, disposta dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 16 giugno 2023, con la contestuale restituzione nel termine della condannata per la presentazione di domande di ammissione alle misure alternative alla detenzione. 2. Avverso questa ordinanza NN RT LO, a mezzo dell'avv. Luca Baj, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 24 aprile 2023, derivante dall'inadeguatezza delle verifiche trasfuse nel verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri della Stazione di Alzano Lombardo. Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo, sopra citato, non essendo stata effettuata alcuna ricerca all'estero della condannata, pur essendo incontroverso il suo trasferimento in Polonia. 2.1. Infine, il 10 giugno 2024, il difensore di fiducia di NN RT LO, munito di procura speciale, rinunciava al ricorso per cassazione proposto nell'interesse della sua assistita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NN RT LO è inammissibile per sopravvenuta rinuncia. 2. Osserva il Collegio che, il 10 giugno 2024, dopo la presentazione del ricorso, i difensori di fiducia di NN RT LO, l'avv. Luigi Baj, munito di procura speciale, depositava, ex art. 589, comma 2, cod. proc. pen., la rinuncia al ricorso per cassazione proposto nell'interesse della sua assistita. La rinuncia all'impugnazione proposta dal difensore di fiducia della ricorrente è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ne discende conclusivamente l'inammissibilità del ricorso proposto da NN RT LO, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle 2 spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024.