Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 02/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 196/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 61167 del registro di segreteria;
proposto da
- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia in persona del Procuratore regionale
- - appellante;
- Procura generale della Corte dei conti presso le Sezioni Centrali in persona del Procuratore generale
- - appellante;
nei confronti di RI IL (c.f. [...]), nato a [...] il 01.05.1953 e ivi residente in [...], nella sua qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, ditta individuale, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall’avv. Luca Mario Nello Pederneschi (c.f.
[...]) presso di lui elettivamente domiciliato nello studio sito in Cremona, Via Morsenti, n. 4, all’indirizzo pec:
avvlucapederneschi@cnfpec.it, giusta procura in atti
– appellato non costituito;
per l’annullamento e/o la riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 134/2023, depositata il 26.07.2023;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Donatella AN e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G.,
cons. Giulia de Franciscis; non costituito l’appellato.
Svolgimento del processo I. Con sentenza n. 134/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia respingeva la domanda attorea nei confronti di RI IL, riguardante, in ipotesi, una indebita percezione di contributi eurocomunitari nell’ambito della Politica Agricola Comune e degli interventi a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale
(F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani nelle annualità 2011 e 2013. Di conseguenza, le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 omnicomprensivi a favore dell’agricoltore, venivano poste a carico della Regione Lombardia.
La vicenda traeva origine dalla trasmissione alla Procura contabile (con nota della Guardia di Finanza prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 e parziale rettifica prot. 0266676 del 27.04.2021) della comunicazione di fatti ed elementi inerenti al procedimento penale n. 1317/2015, istruito presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale, correlata a fatti di reato.
La sentenza di prime cure assumeva che i fatti in contestazione non avevano trovato puntuale riscontro nella documentazione depositata a corredo della citazione e che non era stato pienamente assolto l’onere probatorio di parte attrice in ordine all’asserita mancanza di condizionalità
(pag. 15), anche con riferimento alla “mancata individuazione da parte della Procura dei parametri UBA/capo al fine calcolare gli UBA totali” (pag. 13), in quanto “l’insussistenza del vincolo di condizionalità costituito dal rapporto UBA/HA, contestato dalla Procura, appare sfornito dei fondamentali elementi per poter addivenire all’accertamento di siffatta circostanza, in primis l’estensione del pascolo valevole ai fini del predetto calcolo. In mancanza non può dirsi pienamente assolto l’onere probatorio di parte attrice in ordine all’asserita mancanza di tale condizionalità” tanto per l’annualità 2011 (pag. 13), quanto per l’annualità 2013 (pag. 15).
II. Avverso la sentenza la Procura regionale proponeva appello, addebitando al RI, in proprio e quale rappresentante legale dell’omonima ditta individuale “Azienda Agricola RI di RI IL”,
l’indebita percezione dei contributi eurounitari nelle annualità 2011 e 2013.
La Procura assumeva che per effetto dell’art 75 d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti, specificando che “per l’applicazione di tale norma si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante
(rispetto alla quale sono irrilevanti le giustificazioni addotte e, addirittura, l’accertamento di tali falsità degli atti in forza di una sentenza penale definitiva di condanna), atteso che la norma non lascia alcun margine di discrezionalità alla P.A.
e, anzi, essa neppure richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo, invece, leva sul principio di autoresponsabilità” (pag. 49 dell’atto di appello).
Con un primo motivo di gravame, la Procura regionale lamentava
“Omessa e/o errata valutazione delle prove concernenti l’illecita percezione dei contributi relativi all’anno 2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 c.g.c. Violazione e falsa applicazione D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009”, per avere il Collegio di prime cure completamente omesso di considerare un documento di indubbia rilevanza ai fini del decidere, ossia il verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso RI IL in data 14.03.2017, laddove questi afferma di non avere mai conosciuto personalmente i soggetti coinvolti nella vicenda: TA IE e TO AN, indicati come pascolatori per suo conto nelle domande uniche di aiuto 2011 e 2013; EV GO e OC GO - con i quali aveva stipulato contratti di concessione dei terreni agricoli; rappresentanti e/o dipendenti della Alpi Service s.r.l..
La Procura assumeva, altresì, che la sentenza di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato, da un lato, la mancata prova dell’esistenza di un intermediario/mandatario, a conferma della presenza di un’interposizione soggettiva nella dinamica negoziale valorizzata dal Collegio e, dall’altro, le dichiarazioni rese dai pascolatori di avere svolto attività di allevamento “per proprio conto”.
La stessa Procura riteneva, poi, del tutto irrilevante la circostanza -
rilevata nella sentenza oggetto di gravame - che non vi erano state
“duplicazioni” di domande di contributo, aventi per oggetto i medesimi mappali, in quanto “ciò che importa è che i suddetti mappali non siano stati adibiti all’uso dichiarato”.
Parimenti erronea era, ad avviso della Procura, “l’ulteriore conclusione del Collegio di primo grado, laddove ha ritenuto che l’insussistenza del vincolo di condizionalità, costituito dal rapporto UBA/HA, contestato dalla Procura, sarebbe sfornito dei fondamentali elementi per poter addivenire all’accertamento di siffatta circostanza, atteso che la Procura non avrebbe determinato i valori numerici del predetto rapporto”.
Al contrario, la Procura, riteneva che già nell’atto di citazione (pag. 8 e segg.) erano state indicate il numero delle Unità di Bovino Adulto (UBA) e gli ettari adibiti a pascoli (HA), da cui poter ricavare il rapporto UBA/HA;
rapporto che doveva essere ricompreso tra 0,2 e 4.
Nell’atto di gravame, la Procura assumeva che il valore delle Unità di Bovino Adulto corrispondeva a: 398 x 0,15 = 59,7, mentre il valore HA, tenuto conto, tra l’altro, del codice di coltura, in base al quale verificare lo storno delle eventuali tare, per l’annualità 2011, era 12,768; sicché il rapporto UBA/HA, corrispondente a 4,6757 (59,7: 12,768), non sarebbe rientrato nella “forbice” ricompresa tra 0,2 e 4 richiesta dalla normativa di riferimento.
Sempre con riferimento alla annualità 2011, il Requirente, prendendo a riferimento i dati riferiti a 10 ditte beneficiarie dei contributi e al valore complessivo di 696,719 ettari (sommando il territorio delle Alpi Cogola e Bernasca - 531,6990 ettari - e quelli dell’alpe NI - 165,0200),
otteneva il rapporto di “(59,6 : 696,719 =) 0,085, cioè a dire, in lettere, zero virgola zero ottantacinque; pertanto, ribadendo quanto evidenziato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in questa prospettiva il rapporto UBA/HA è palesemente insufficiente, improbabile, risibile” (pag. 38).
Con un secondo motivo di appello, la Procura lamentava “Omessa e/o errata valutazione delle prove concernenti l’illecita percezione dei contributi relativi all’anno 2013.Vviolazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 c.g.c. Violazione e falsa applicazione D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009”, svolgendo considerazioni “analoghe” a quelle fatte riguardo l’annualità 2011, sia per quanto riguarda il verbale di sommarie informazioni, rese dallo stesso RI IL in data 14.03.2017, riguardo la conoscenza personale dei soggetti coinvolti nella vicenda, sia per quanto riguarda l’assenza di eventuali
“duplicazioni” di domande di contributo, aventi per oggetto i medesimi mappali, sia per quanto concerne il rapporto UBA/HA, “agevolmente ricavabile dai documenti allegati all’atto introduttivo del giudizio di primo grado:
certificati di monticazione n. 99/2013 e n. 100/2013 di TO Manuela” (pag. 46 atto di appello).
Posto che “i certificati di monticazione della Sig.ra TO (modello nr.
99/2013 e 100/2013) indicano 27 ovini e 35 caprini, il valore (del numeratore) UBA è il seguente: (27 + 35) x 0,15 = 9,3”, mentre il valore HA, ossia della superficie pascolata, rispetto, tra l’altro, al codice di coltura in base al quale verificare lo storno delle eventuali tare, sarebbe stato pari a 0,6120, la Procura riteneva che “il rapporto Uba/Ha, corrispondente a (9,3 : 0,6120 =) 15,1960, non rientrerebbe nel perimetro ricompreso tra 0,2 e 4 richiesto dal legislatore”.
Con un terzo motivo di impugnativa, deduceva “Omessa e/o errata valutazione delle prove. Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 c.g.c.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 47 e 75 d.P.R. 445/2000”,
assumendo che l’appellato fosse venuto meno al principio di autoresponsabilità, non avendo curato la veridicità delle dichiarazioni rese all’Amministrazione.
In conclusione, la Procura chiedeva l’accoglimento dell’appello con condanna dell’appellato al pagamento della somma (attualizzata al 31 maggio 2022) pari ad euro 52.976,08, oltre a rivalutazione e accessori di legge, sino all’integrale soddisfo in favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
III. Alla pubblica udienza del giorno 3 ottobre 2025, la Procura generale valorizzava l’elemento della sottoscrizione delle domande di aiuto da parte del RI in base al principio di autoresponsabilità, insistendo con articolate argomentazioni per l’accoglimento dell’atto di appello.
Motivi della decisione 1. In limine litis, va dichiarata la contumacia di RI IL, non costituitosi in giudizio a fronte della regolare notifica degli atti introduttivi del giudizio.
Tanto l’atto di appello, quanto il decreto di fissazione di udienza risultano correttamente notificati al difensore costituito in primo grado, presso il quale RI aveva eletto domicilio e al quale aveva conferito mandato per ogni grado di giudizio.
Dalla documentazione versata in atti, risulta, infatti, che l’atto di appello, proposto avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 134/2023, depositata il 26.07.2023 e notificata in data 28.07.2023 all’indirizzo pec del procuratore costituito in primo grado -
avvlucapederneschi@cnfpec.it - è stato regolarmente notificato sia
all’indirizzo pec (in data 16.10.2023) che a mezzo Unep presso lo studio professionale del difensore (il 17.10.2023).
Parimenti, risulta che anche il decreto di fissazione dell’odierna udienza è stato correttamente notificato, in data 05.05.2025, al medesimo indirizzo difensionale pec, presso il quale RI aveva eletto domicilio.
2. La questione all’esame attiene ad un’ipotesi di indebita percezione di contributi che il RI, in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, avrebbe percepito nelle annualità 2011 e 2013 nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e degli interventi a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale
(F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, finalizzati a mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.
Il punto nodale, su cui si incentra l’appello della Procura, concerne l’individuazione dei soggetti beneficiari degli aiuti e delle superfici adibite a pascolo, nel quadro dei principi del disaccoppiamento (dissociazione del regime dalla produzione) e della condizionalità (mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali) delineati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, secondo cui almeno fino al 2014 sarebbe stato consentito agli agricoltori di fruire degli aiuti in esame, pur avvalendosi di soggetti terzi (non agricoltori), quali i pascolatori, indipendentemente dallo svolgimento di attività di produzione agricola sui terreni.
Dal 1° gennaio 2005 il legislatore comunitario con i Regolamenti CE n.
1782/2003 e n. 1290/2005, successivamente abrogati, ha, come noto, dissociato il regime di aiuti dalle produzioni e ha introdotto il regime del cosiddetto “disaccoppiamento”, per effetto del quale gli aiuti economici vengono corrisposti all’imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici.
In sostanza, il già citato “disaccoppiamento” ha trasformato la natura dei finanziamenti in parola da “sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito”: i richiedenti, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli per il possesso dei quali erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione.
La condizione per ottenere il beneficio, commisurato all’ettaro (diritto all’aiuto standard), era la c.d. condizionalità, ovvero l’abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa dell’esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.
Per comprovare l’effettivo mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, alle domande, presentate annualmente, dovevano essere acclusi i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati, rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e di transumanza),
muniti dell’attestazione del Sindaco del comune dove si è svolta l’attività.
Ciascuna domanda unica di aiuto doveva indicare: le particelle catastali di cui si dichiarava la conduzione; il comune in cui erano localizzati i terreni; la superficie per cui si chiedeva il contributo; il titolo di conduzione vantato; il codice fiscale del pascolatore per conto terzi ovvero del monticatore, del quale ci si intendeva avvalere per il pascolo ovvero per lo sfalcio del fieno.
Per ottenere legittimamente il beneficio de quo, la domanda unica di aiuto doveva essere abbinata alla superficie posseduta, ovvero rientrare nella disponibilità del richiedente in costanza di un utilizzo effettivo del terreno mediante il pascolamento del terreno, attestato dalla presenza fisica degli animali, o lo sfalcio annuale del fieno.
3. Nella fattispecie in esame, la sentenza di primo grado ha ritenuto che la Procura non avesse adeguatamente fornito la prova dei fatti posti a base dell’azione risarcitoria, assumendo che le risultanze versate in atti dimostravano, invero, la sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione dei contributi in discorso.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la Procura, contestando l’intero impianto motivazionale della decisione.
Ad avviso della Procura, la sentenza è errata per omessa e/o errata valutazione delle prove, violazione della normativa di riferimento e del principio di autoresponsabilità.
La sentenza non avrebbe correttamente valutato sia le modalità di accertamento del vincolo di condizionalità, costituito dal rapporto tra Unità di Bovino Adulto ettari (UBA/HA) nelle due annualità in esame – 2011 e 2013 - che le conseguenze derivanti dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive inveritiere.
5. Venendo all’esame delle singole questioni, se è pur vero che in base al principio di autoresponsabilità, il soggetto che sottoscrive la domanda di aiuto è, in linea di principio, responsabile delle dichiarazioni rese e che la presentazione di dichiarazioni inveritiere comporta, di regola, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, la decadenza dai benefici ottenuti, la Procura non tiene conto di tutta una serie di condizioni, soggettive e oggettive, che hanno caratterizzato l’intera vicenda, giungendo a conclusioni non condivise dal Collegio.
Per quanto riguarda il perimetro di applicazione dell’art. 75 d.P.R. n.
445/2000, la stessa Procura aggiunge che “per l’applicazione di tale norma si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante (rispetto alla quale sono irrilevanti le giustificazioni addotte e, addirittura, l’accertamento di tali falsità degli atti in forza di una sentenza penale definitiva di condanna), atteso che la norma non lascia alcun margine di discrezionalità alla P.A. e, anzi, essa neppure richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo, invece, leva sul principio di autoresponsabilità” (pag. 49 dell’atto di appello).
Seguendo questa impostazione, l’Ufficio di Procura viene così a superare, almeno in parte, l’iniziale impianto accusatorio, contenuto nell’atto di citazione, che ravvisava nei confronti del RI “l’elemento soggettivo del dolo, anche nella forma del dolo eventuale, in forma commissiva ed omissiva, ovvero, in estremo subordine, della colpa grave” (pag. 25 dell’atto di citazione).
Nel valorizzare in questi termini il principio di autoresponsabilità, la Procura prescinde da un’analisi puntuale e concreta dell’elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo o della colpa grave, e arriva ad attribuire valore preminente alle dichiarazioni rese, ponendo a carico esclusivo del soggetto dichiarante le conseguenze delle proprie dichiarazioni.
Ma vi è di più. La Procura esclude che la presenza di un intermediario abbia potuto in qualche modo influenzare la posizione del dichiarante.
Lo stesso Ufficio requirente ritiene, infatti, che le varie dichiarazioni, rese a sommarie informazioni, che escluderebbero una conoscenza del RI con i pascolatori e con i rappresentanti delle società di intermediazione, vanno lette in modo unitario, nel loro insieme, in modo da avvalorare la tesi accusatoria, secondo cui il RI avrebbe agito responsabilmente per proprio conto e a proprio nome, senza l’intermediazione di altri.
In realtà, proprio nello stesso verbale, richiamato nell’atto di appello, di sommarie informazioni rese da RI in data 14.03.2017, l’imprenditore agricolo riferisce che “Tutti i nominativi dei soggetti allevatori che ho inserito nelle domande uniche di aiuto presentate all’O.P.R. della Lombardia mi sono stati forniti da un mio conoscente di nome LL rag. LI che è deceduto in data 27.02.2014 … Ribadisco che negli anni il mio amico LL ha provveduto a predisporre tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dei contributi P.A.C.”.
Su questa specifica circostanza - che il RI si fosse affidato ad un intermediario, poi, deceduto – l’appello della Procura nulla eccepisce, né fornisce, sul piano dell’elemento soggettivo, alcun elemento di prova quantomeno sotto il profilo della colpa grave.
La circostanza, poi, che i pascolatori “per conto terzi” inseriti nelle domande uniche di aiuto presentate da RI hanno dichiarato, in sede di indagini penali, di non conoscere la ditta in questione e di aver invece svolto attività di pascolo “per proprio conto” non esclude che gli stessi abbiano condotto al pascolo il proprio bestiame sui terreni del RI proprio in virtù dei contratti di concessione presenti in atti.
Né la Procura ha fornito la prova che su tali terreni, posseduti o detenuti dal RI, non si sia svolta alcuna attività di pascolamento o che vi sia stata duplicazione di richieste di contributi.
Sul punto, non convince neanche la tesi della Procura, secondo cui non assumerebbe alcun rilievo l’assenza di duplicazioni di richieste sulle stesse particelle di terreno da parte di più soggetti, in quanto “ciò che importa è che i suddetti mappali non siano stati adibiti all’uso dichiarato”.
Ebbene, è proprio su questo punto che la sentenza di primo grado ha appuntato le proprie censure alla pretesa attorea.
La Procura, assume la sentenza di primo grado, non ha sufficientemente provato che sui terreni riconducibili al RI non si siano realizzate le attività di pascolamento indicate nelle domande di aiuto in esame 2011 e 2013.
La sentenza di prime cure ha anzi precisato, con motivazioni ampiamente condivise da questo Giudice, che “i fatti posti a base dell’azione risarcitoria non trovano puntuale ed adeguato riscontro nella documentazione depositata a corredo della citazione, le cui risultanze – invero – depongono per la dimostrazione della sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione dei contributi in discorso” (pag. 10).
La Procura, prosegue la sentenza di primo grado, non ha pienamente assolto l’onere probatorio in ordine all’asserita mancanza di condizionalità
(pag. 15) anche con riferimento alla “mancata individuazione da parte della Procura dei parametri UBA/capo al fine calcolare gli UBA totali” (pag. 13), in quanto “l’insussistenza del vincolo di condizionalità costituito dal rapporto UBA/HA, contestato dalla Procura, appare sfornito dei fondamentali elementi per poter addivenire all’accertamento di siffatta circostanza, in primis l’estensione del pascolo valevole ai fini del predetto calcolo. In mancanza non può dirsi pienamente assolto l’onere probatorio di parte attrice in ordine all’asserita mancanza di tale condizionalità” tanto per l’annualità 2011 (pag. 13), quanto per l’annualità 2013 (pag. 15).
La sentenza appare ben motivata e meritevole di conferma anche su questo punto.
Nella fattispecie in esame, il vincolo di condizionalità è costituito dal rapporto UBA/HA, laddove il valore UBA indica l’Unità di Bovino Adulto e HA il numero di ettari.
Ai fini del riconoscimento dei contributi in esame, il rapporto UBA/HA doveva essere ricompreso tra 0,2 e 4.
Nell’atto di appello, la Procura ricostruisce tali valori.
Per il 2011, la Procura assume che nel caso di specie il valore UBA era pari a: 398 x 0,15 = 59,7 (laddove 398 indica il numero di capi animali:
219+179) mentre il valore HA, ai fini dell’individuazione della superficie pascolata, tenuto conto, tra l’altro, del codice di coltura, in base al quale verificare lo storno delle eventuali tare, è pari a 12,768; sicché il rapporto UBA/HA, corrispondente a 4,6757 (59,7: 12,768), sembrerebbe non rientrare nella “forbice” ricompresa tra 0,2 e 4 richiesta dal legislatore.
Sempre con riferimento alla annualità 2011, la Procura, prendendo a riferimento i dati, relativi all’attività di pascolamento “per conto terzi”, su 696,719 ettari (sommando il territorio delle Alpi Cogola e Bernasca -
531,6990 ettari – e quelli dell’alpe NI - 165,0200), riferibili a 10 ditte beneficiarie (compresa quella del RI), ritiene che si trattasse di attività di pascolamento “sulla carta”.
Così facendo, la Procura, utilizzando il valore complessivo di 696,719 ettari, ottiene il diverso rapporto di “(59,6 : 696,719 =) 0,085”; sicché il rapporto UBA/HA risulta anche in questo caso “palesemente insufficiente, improbabile, risibile” (pag. 38 atto di appello).
Si tratta, a ben vedere, di dati riportati, in larga misura, e per la prima volta soltanto in sede di appello.
Nell’atto di citazione, la Procura non fornisce la prova che il rapporto UBA/HA sembrerebbe non rientrare nella “forbice” ricompresa tra 0,2 e 4 richiesta dalla normativa di riferimento.
I valori riportati per la prima volta nell’atto di gravame sembrano essere in parte contraddittori e comunque privi di fondamento probatorio.
Per la medesima annualità (2011) l’argomentare della Procura perviene a risultati diversi, utilizzando dati relativi a 10 ditte beneficiarie, senza entrare nel dettaglio delle ditte selezionate e senza indicarne i riscontri obiettivi, sulla base di un ragionamento meramente ipotetico.
In un caso, la Procura indica un valore ben al di sotto del valore minimo compreso nella forbice (0,085) e, nell’altro, un valore ben al di sopra del valore massimo (4,6757).
Su queste basi non può ritenersi fondata alcuna prospettazione accusatoria, tanto più se finalizzata ad ottenere una condanna.
In modo analogo, anche per l’annualità 2013, la Procura individua, per la prima volta, in sede di appello, il valore del rapporto UBA/HA in 15,1960.
La sentenza di primo grado ha correttamente affermato che i fatti posti a base dell’azione risarcitoria non trovano puntuale e adeguato riscontro nella documentazione depositata a corredo della citazione, le cui risultanze
– invero – depongono per la dimostrazione della sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione dei contributi in argomento.
Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che l’atto di appello proposto dalla Procura regionale vada rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
6. Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello iscritto al n. 61167 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia.
Nulla per le spese di lite.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
f.to Donatella SCANDURRA f.to Massimo LASALVIA Depositata in Segreteria il 02/12/2025
PER IL DIRIGENTE
Il Funzionario Preposto f.to RI RI OT