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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1129/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1129 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Crotone (c.a.p. 88900), al Corso G.
Mazzini, n. 2, nello studio dell'Avv. Luigi Morrone (C.F.:
– p.e.c.: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in calce all'atto di citazione Opponente E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliata in (c.a.p. 89128), alla via S. Controparte_1
Anna, II Tronco, n. 18/P, presso l'Ufficio legale aziendale, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Creaco (C.F.:
– pec: , che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
Opposta
-Conclusioni: come da verbale del 13.3.2025.
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima i nterpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.8.2024 Parte_1 proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso atto di precetto notificato su istanza dell' di , in data CP_2 Controparte_1
7.8.2024. A sostegno dell'opposizione, esponeva: che il titolo era costituito da una sentenza della Seconda Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti, per la quale era già stata notificata all'esponente cartella esattoriale n. 13320180010281030 dell'import o di € 78.051,98; che il titolo, munito della formula esecutiva, non era mai stato notificato;
che la convenuta opposta aveva violato il divieto di duplicazione delle azioni, avendo iniziato, in virtù del medesimo titolo, due procedure esecutive, una esattoriale ed una ordinaria;
che il calcolo degli interessi era esorbitante rispetto a quelli dovuti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto di precetto.
2. Si costituiva con propria comparsa l' , Controparte_3 deducendo: che la sentenza n. 144 del 25.3.2015 della Corte dei Conti, Sez. II Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma era stata regolarmente notificata a parte attrice in data 4.6.2018 (come da relata allegata); che gli interessi indicati, come da prospetto, erano stati calcolati secondo le previsioni di legge, ed erano inferiori a quelli effettivamente maturati;
che il aveva presentato istanza di Pt_1 rateizzazione, accettato da , ma non Controparte_4 rispettato dal . Pt_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, era dunque trattenuta in decisione all'udienza del
13.3.2025. 4. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata. Come ricostruito da parte convenuta opposta, c on la sentenza n. 144 del 25 marzo 2015, riuniti gli appelli proposti, in parziale accoglimento degli stessi, la Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, ha riformato la sentenza di primo grado n. 323/2007 del 27 aprile 2007, emessa dalla Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la , ed ha condannato, tra l'altro, CP_1 Pt_1
al pagamento della somma di € 67.512,24, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi legali secondo il criterio adottato nella sentenza di primo grado (cioè rivalutazione monetaria dalla data della domanda
2 giudiziale risalente al 16.12.2005 a quella della pubblicazione della pronuncia di primo grado n.323/2007 avvenuta in data 27.04.2007, ed interessi legali sulla somma rivalutata e calcolati dalla data di pubblicazione della pronuncia di primo grado al soddisfo), e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio . La sentenza, come dimostrato dall' , è stata Controparte_3 regolarmente notificata, munita di formula esecutiva, in data 4.6.2018. E' pertanto infondato il primo motivo di opposizione, in quanto la notifica della sentenza di secondo grado, munita di formula esecutiva, è stata regolarmente effettuata. E' parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, con il quale eccepisce la violazione del divieto di aggravamento della Parte_1 posizione del debitore. L'opponente sostiene, infatti, che parte convenuta opposta si sarebbe avvalsa dell'esecuzione esattoriale cumulativamente alla notifica dell'atto di precetto opposto, e che questo costituirebbe un abuso, tanto che il deducente correrebbe il rischio di un duplice pagamento per lo stesso titolo. Tale eccezione è infondata, in quanto – se è vero che il principio del divieto del cumulo dei mezzi di espropriazione è sancito dalla previsione dell'art. 483 c.p.c. – è altrettanto vero che il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, su beni omogenei ed eterogenei e con mezzi diversi, consentiti dall'ordinamento, c on l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis. Del resto, proprio la previsione dell'art. 483 c.p.c. consente al debitore di opporsi al cumulo, ed ottenere così la limitazione dell'espropriazione ad un mezzo scelto dal creditore o determinato dal giudice. Con la conseguenza che, di per sé, il cumulo non è causa di nullità dell'atto di pignoramento o di annullamento dell'atto di precetto, prevedendo l'ordinamento, su istanza del debitore, il controllo del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass., 23847/2008). E' infine infondato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'erroneità del calcolo degli interessi, tenuto conto che parte convenuta opposta ha dettagliatamente indicato il metodo di calcolo, attenendosi alle previsioni della sentenza, mentre parte opponente si limita genericamente a sostenere di non aver compreso il metodo di calcolo. L'opposizione dev'essere pertanto complessivamente rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
3 dev'essere pertanto condannato al pagamento delle spese Parte_1 di lite sostenute dall' di , che si liquidano CP_2 Controparte_1 secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con il D.M. n.
147/2022, in ragione del valore della controversia (valore del credito per cui si procede), con applicazione dei valori medi, opportunamente ridotti data la semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], contro
[...] C.F._1
Controparte_1
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., ogni P.IVA_1 diversa e contraria istanza deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite s ostenute Parte_1 da , che liquida Controparte_1 in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge Così deciso in Crotone, li 18 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1129 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Crotone (c.a.p. 88900), al Corso G.
Mazzini, n. 2, nello studio dell'Avv. Luigi Morrone (C.F.:
– p.e.c.: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in calce all'atto di citazione Opponente E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliata in (c.a.p. 89128), alla via S. Controparte_1
Anna, II Tronco, n. 18/P, presso l'Ufficio legale aziendale, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Creaco (C.F.:
– pec: , che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
Opposta
-Conclusioni: come da verbale del 13.3.2025.
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima i nterpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.8.2024 Parte_1 proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso atto di precetto notificato su istanza dell' di , in data CP_2 Controparte_1
7.8.2024. A sostegno dell'opposizione, esponeva: che il titolo era costituito da una sentenza della Seconda Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti, per la quale era già stata notificata all'esponente cartella esattoriale n. 13320180010281030 dell'import o di € 78.051,98; che il titolo, munito della formula esecutiva, non era mai stato notificato;
che la convenuta opposta aveva violato il divieto di duplicazione delle azioni, avendo iniziato, in virtù del medesimo titolo, due procedure esecutive, una esattoriale ed una ordinaria;
che il calcolo degli interessi era esorbitante rispetto a quelli dovuti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto di precetto.
2. Si costituiva con propria comparsa l' , Controparte_3 deducendo: che la sentenza n. 144 del 25.3.2015 della Corte dei Conti, Sez. II Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma era stata regolarmente notificata a parte attrice in data 4.6.2018 (come da relata allegata); che gli interessi indicati, come da prospetto, erano stati calcolati secondo le previsioni di legge, ed erano inferiori a quelli effettivamente maturati;
che il aveva presentato istanza di Pt_1 rateizzazione, accettato da , ma non Controparte_4 rispettato dal . Pt_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, era dunque trattenuta in decisione all'udienza del
13.3.2025. 4. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata. Come ricostruito da parte convenuta opposta, c on la sentenza n. 144 del 25 marzo 2015, riuniti gli appelli proposti, in parziale accoglimento degli stessi, la Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, ha riformato la sentenza di primo grado n. 323/2007 del 27 aprile 2007, emessa dalla Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la , ed ha condannato, tra l'altro, CP_1 Pt_1
al pagamento della somma di € 67.512,24, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi legali secondo il criterio adottato nella sentenza di primo grado (cioè rivalutazione monetaria dalla data della domanda
2 giudiziale risalente al 16.12.2005 a quella della pubblicazione della pronuncia di primo grado n.323/2007 avvenuta in data 27.04.2007, ed interessi legali sulla somma rivalutata e calcolati dalla data di pubblicazione della pronuncia di primo grado al soddisfo), e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio . La sentenza, come dimostrato dall' , è stata Controparte_3 regolarmente notificata, munita di formula esecutiva, in data 4.6.2018. E' pertanto infondato il primo motivo di opposizione, in quanto la notifica della sentenza di secondo grado, munita di formula esecutiva, è stata regolarmente effettuata. E' parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, con il quale eccepisce la violazione del divieto di aggravamento della Parte_1 posizione del debitore. L'opponente sostiene, infatti, che parte convenuta opposta si sarebbe avvalsa dell'esecuzione esattoriale cumulativamente alla notifica dell'atto di precetto opposto, e che questo costituirebbe un abuso, tanto che il deducente correrebbe il rischio di un duplice pagamento per lo stesso titolo. Tale eccezione è infondata, in quanto – se è vero che il principio del divieto del cumulo dei mezzi di espropriazione è sancito dalla previsione dell'art. 483 c.p.c. – è altrettanto vero che il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, su beni omogenei ed eterogenei e con mezzi diversi, consentiti dall'ordinamento, c on l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis. Del resto, proprio la previsione dell'art. 483 c.p.c. consente al debitore di opporsi al cumulo, ed ottenere così la limitazione dell'espropriazione ad un mezzo scelto dal creditore o determinato dal giudice. Con la conseguenza che, di per sé, il cumulo non è causa di nullità dell'atto di pignoramento o di annullamento dell'atto di precetto, prevedendo l'ordinamento, su istanza del debitore, il controllo del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass., 23847/2008). E' infine infondato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'erroneità del calcolo degli interessi, tenuto conto che parte convenuta opposta ha dettagliatamente indicato il metodo di calcolo, attenendosi alle previsioni della sentenza, mentre parte opponente si limita genericamente a sostenere di non aver compreso il metodo di calcolo. L'opposizione dev'essere pertanto complessivamente rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
3 dev'essere pertanto condannato al pagamento delle spese Parte_1 di lite sostenute dall' di , che si liquidano CP_2 Controparte_1 secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con il D.M. n.
147/2022, in ragione del valore della controversia (valore del credito per cui si procede), con applicazione dei valori medi, opportunamente ridotti data la semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], contro
[...] C.F._1
Controparte_1
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., ogni P.IVA_1 diversa e contraria istanza deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite s ostenute Parte_1 da , che liquida Controparte_1 in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge Così deciso in Crotone, li 18 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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