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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2024, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 05.06.2024 pronuncia la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. RG.
5623/2022 vertente
TRA
Parte_1
, c.f. , nata in [...] il [...] e residente a Napoli alla
[...] C.F._1 via S. Maria Antesecula n.90, rapp.ta dagli Avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna
Baretta, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I, n. 365
Ricorrente
E
, c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/01/1959 e residente a [...], rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Gianluca Fuccillo e dall'Avv. Raffaele A. Calogero ed elettivamente domiciliata all' indirizzo digitale PEC: Email_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato il 20/10/2022 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di vedere accertato il diritto al riconoscimento delle differenze retributive, quantificate come da allegati conteggi, dovute in relazione al rapporto di lavoro domestico protrattosi dal 10/2/2020 fino al 18/9/2020, intercorso con Controparte_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente asseriva di aver lavorato come colf alle dipendenze della sig.ra dal 10.02.2020 fino al 18.09.2020, data in cui il rapporto di lavoro Controparte_1
si era risolto a seguito di licenziamento, in relazione al quale lamentava di non avere percepito l'indennità di mancato preavviso;
esponeva, inoltre, di essere stata regolarmente inquadrata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time per 25 ore settimanali, per una retribuzione mensile pari ad euro 800,00, e di aver svolto mansioni superiori.
La ricorrente rivendicava crediti retributivi a titolo di compenso per lavoro straordinario asseritamente prestato per un numero di ore settimanali superiori a 50, nonché per tredicesima mensilità, ferie non godute per la complessiva somma di euro 7241,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
La resistente si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda attorea, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time verticale e orizzontale, e sostenendo altresì che la ricorrente aveva lavorato per 6 giorni alla settimana e per un totale di 25 ore settimanali e che la predetta era stata regolamentante inquadrata come COLF livello B.
La resistente asseriva, inoltre, di aver licenziato la ricorrente a seguito dell'ingiustificato e improvviso abbandono del posto di lavoro, a seguito del quale l'istante si era resa irreperibile ad ogni contatto.
La resistente, inoltre, contestava le deduzioni avversarie in ordine allo svolgimento di mansioni superiori e lavoro straordinario, sostenendo di aver provveduto, tramite bonifico bancario, al pagamento delle somme rivendicate dalla ricorrente e di aver versato in busta paga i ratei del TFR.
Si opponeva, infine, alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, essendo il licenziamento sorretto da giusta causa.
La resistente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale , chiedendo la condanna dell'istante al pagamento dei canoni relativi ad un appartamento che le era stato concesso in sub – locazione.
Ciò detto, si osserva che il ricorso è parzialmente fondato a va accolto, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, tuttavia la ricorrente deduce di aver lavorato per un monte ore settimanale di circa 50 ore a fronte delle 25 ore settimanali pattiziamente stabilite nel contrato di lavoro domestico part- time.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova in giudizio circa il surplus di lavoro prestato in costanza di rapporto.
Al riguardo si osserva che il teste di parte ricorrente, il sig. Controparte_2
non è comparso in giudizio e poiché lo stesso risulta irreperibile, i difensori delle parti non
[...]
hanno chiesto il rinvio del giudizio per ulteriori adempimenti processuali connessi ai tentativi di rintracciare il teste.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”. (cfr., tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150)
La ricorrente, inoltre, ha chiesto il pagamento di differenze retributive per le mansioni superiori asseritamente svolte, fondando, tuttavia, la propria pretesa su delle circostanze dedotte ma non dimostrate in giudizio.
Pertanto, data l'assenza di prove al riguardo, deve concludersi che la ricorrente sia stata regolarmente inquadrata.
Va, invece, accolta la domanda relativa ai crediti retributivi rivendicati a titolo di TFR e 13^ mensilità.
Dagli atti di causa è emerso, infatti, che per le retribuzioni maturate da febbraio ad agosto 2020 , contabilizzate in busta paga con il relativo conto ore, sono stati effettuati i pagamenti attraverso bonifici mentre prodotti in atti, mentre per il TFR e i ratei di tredicesima la resistente ha soltanto allegato il versamento delle suddette voci retributive in busta paga, ma non ha dimostrato l'effettivo pagamento con i mezzi di tracciabilità precedentemente utilizzati, ovvero il bonifico bancario (cfr. documentazione in atti).
La ricorrente ha inoltre lamentato la mancata percezione delle retribuzioni ordinarie per i mesi di agosto e settembre;
orbene, dalle allegazioni documentali di parte resistente è emersa la corretta corresponsione delle spettanze retributive per il mese di agosto mentre non è stato provato il pagamento della retribuzione ordinaria di settembre, essendo stato indicato in busta paga il versamento della somma di euro 381,00, ma non essendo stata prodotta la copia del bonifico.
Relativamente al mancato godimento delle ferie, è pacifico anche rispetto alle deduzioni di parte resistente, che la ricorrente non abbia fruito delle ferie, e ciò anche in ragione delle dichiarazioni confessorie esplicitate nella memoria difensiva della resistente circa l'impossibilità di concessione per effetto dell'improvviso abbandono del posto di lavoro (cfr. pag. 5 della memoria difensiva).
Pertanto alla luce delle suddette dichiarazioni ed in assenza di prova contraria da parte del datore di lavoro, il suddetto emolumento deve essere riconosciuto in favore della ricorrente, nei limiti della domanda.
Infine, la ricorrente ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso.
Deve rilevarsi, al riguardo, che da una attenta analisi dei fatti dedotti e delle argomentazioni delle parti , è emerso che il licenziamento della ricorrente risulta sorretto dalla giusta causa di cui all'art
2119 c.c., in quanto l'ingiustificato abbandono del posto di lavoro è di per sé lesivo dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. che ispirano il rapporto di lavoro.
In assenza di prova contraria da parte della ricorrente, alcuna indennità sostitutiva di preavviso è dovuta alla predetta.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento della somma di euro 3000,00 quale canone maturato e non riscosso in virtù del contratto di sublocazione, ravvisata l'assenza di un collegamento funzionale tra il contratto di lavoro e il contratto sub-locazione, la domanda riconvenzionale è inammissibile attesa l'assenza di un nesso tra la domanda riconvenzionale ed il titolo dedotto in giudizio ex art. 36 c.p.c..
Per la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente, con riferimento alle voci della retribuzione riconosciute con la presente sentenza, possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa dell'istante unitamente al ricorso introduttivo, che appaiono precisi e dettagliati e non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili. Pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, della complessiva somma di euro 2.324,05, di cui euro 653,33 a titolo di TFR, euro 626,67 per tredicesima mensilità , euro 662,57 per indennità di ferie maturate e non godute ed euro 381,48 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di settembre 2020, il tutto oltre rivalutazione monetaria,
Org_ secondo indici e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
Le somme spettanti devono essere considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali perché in quanto ai sensi delle vigenti leggi non spetta al giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza la resistente va, invece, condannata al pagamento della restante metà delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 20/10/2022 nei confronti di Parte_1 Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della complessiva somma di euro 2.324,05, di cui euro 653,33 a titolo di TFR, euro 626,67 tredicesima mensilità ed euro 662,57 per indennità di ferie maturate e non godute, euro 381,48 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di settembre 2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda la domanda riconvenzionale;
- condanna la resistente al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 639,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
- compensa la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 12/6/2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 05.06.2024 pronuncia la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. RG.
5623/2022 vertente
TRA
Parte_1
, c.f. , nata in [...] il [...] e residente a Napoli alla
[...] C.F._1 via S. Maria Antesecula n.90, rapp.ta dagli Avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna
Baretta, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I, n. 365
Ricorrente
E
, c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/01/1959 e residente a [...], rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Gianluca Fuccillo e dall'Avv. Raffaele A. Calogero ed elettivamente domiciliata all' indirizzo digitale PEC: Email_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato il 20/10/2022 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di vedere accertato il diritto al riconoscimento delle differenze retributive, quantificate come da allegati conteggi, dovute in relazione al rapporto di lavoro domestico protrattosi dal 10/2/2020 fino al 18/9/2020, intercorso con Controparte_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente asseriva di aver lavorato come colf alle dipendenze della sig.ra dal 10.02.2020 fino al 18.09.2020, data in cui il rapporto di lavoro Controparte_1
si era risolto a seguito di licenziamento, in relazione al quale lamentava di non avere percepito l'indennità di mancato preavviso;
esponeva, inoltre, di essere stata regolarmente inquadrata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time per 25 ore settimanali, per una retribuzione mensile pari ad euro 800,00, e di aver svolto mansioni superiori.
La ricorrente rivendicava crediti retributivi a titolo di compenso per lavoro straordinario asseritamente prestato per un numero di ore settimanali superiori a 50, nonché per tredicesima mensilità, ferie non godute per la complessiva somma di euro 7241,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
La resistente si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda attorea, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time verticale e orizzontale, e sostenendo altresì che la ricorrente aveva lavorato per 6 giorni alla settimana e per un totale di 25 ore settimanali e che la predetta era stata regolamentante inquadrata come COLF livello B.
La resistente asseriva, inoltre, di aver licenziato la ricorrente a seguito dell'ingiustificato e improvviso abbandono del posto di lavoro, a seguito del quale l'istante si era resa irreperibile ad ogni contatto.
La resistente, inoltre, contestava le deduzioni avversarie in ordine allo svolgimento di mansioni superiori e lavoro straordinario, sostenendo di aver provveduto, tramite bonifico bancario, al pagamento delle somme rivendicate dalla ricorrente e di aver versato in busta paga i ratei del TFR.
Si opponeva, infine, alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, essendo il licenziamento sorretto da giusta causa.
La resistente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale , chiedendo la condanna dell'istante al pagamento dei canoni relativi ad un appartamento che le era stato concesso in sub – locazione.
Ciò detto, si osserva che il ricorso è parzialmente fondato a va accolto, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, tuttavia la ricorrente deduce di aver lavorato per un monte ore settimanale di circa 50 ore a fronte delle 25 ore settimanali pattiziamente stabilite nel contrato di lavoro domestico part- time.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova in giudizio circa il surplus di lavoro prestato in costanza di rapporto.
Al riguardo si osserva che il teste di parte ricorrente, il sig. Controparte_2
non è comparso in giudizio e poiché lo stesso risulta irreperibile, i difensori delle parti non
[...]
hanno chiesto il rinvio del giudizio per ulteriori adempimenti processuali connessi ai tentativi di rintracciare il teste.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”. (cfr., tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150)
La ricorrente, inoltre, ha chiesto il pagamento di differenze retributive per le mansioni superiori asseritamente svolte, fondando, tuttavia, la propria pretesa su delle circostanze dedotte ma non dimostrate in giudizio.
Pertanto, data l'assenza di prove al riguardo, deve concludersi che la ricorrente sia stata regolarmente inquadrata.
Va, invece, accolta la domanda relativa ai crediti retributivi rivendicati a titolo di TFR e 13^ mensilità.
Dagli atti di causa è emerso, infatti, che per le retribuzioni maturate da febbraio ad agosto 2020 , contabilizzate in busta paga con il relativo conto ore, sono stati effettuati i pagamenti attraverso bonifici mentre prodotti in atti, mentre per il TFR e i ratei di tredicesima la resistente ha soltanto allegato il versamento delle suddette voci retributive in busta paga, ma non ha dimostrato l'effettivo pagamento con i mezzi di tracciabilità precedentemente utilizzati, ovvero il bonifico bancario (cfr. documentazione in atti).
La ricorrente ha inoltre lamentato la mancata percezione delle retribuzioni ordinarie per i mesi di agosto e settembre;
orbene, dalle allegazioni documentali di parte resistente è emersa la corretta corresponsione delle spettanze retributive per il mese di agosto mentre non è stato provato il pagamento della retribuzione ordinaria di settembre, essendo stato indicato in busta paga il versamento della somma di euro 381,00, ma non essendo stata prodotta la copia del bonifico.
Relativamente al mancato godimento delle ferie, è pacifico anche rispetto alle deduzioni di parte resistente, che la ricorrente non abbia fruito delle ferie, e ciò anche in ragione delle dichiarazioni confessorie esplicitate nella memoria difensiva della resistente circa l'impossibilità di concessione per effetto dell'improvviso abbandono del posto di lavoro (cfr. pag. 5 della memoria difensiva).
Pertanto alla luce delle suddette dichiarazioni ed in assenza di prova contraria da parte del datore di lavoro, il suddetto emolumento deve essere riconosciuto in favore della ricorrente, nei limiti della domanda.
Infine, la ricorrente ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso.
Deve rilevarsi, al riguardo, che da una attenta analisi dei fatti dedotti e delle argomentazioni delle parti , è emerso che il licenziamento della ricorrente risulta sorretto dalla giusta causa di cui all'art
2119 c.c., in quanto l'ingiustificato abbandono del posto di lavoro è di per sé lesivo dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. che ispirano il rapporto di lavoro.
In assenza di prova contraria da parte della ricorrente, alcuna indennità sostitutiva di preavviso è dovuta alla predetta.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento della somma di euro 3000,00 quale canone maturato e non riscosso in virtù del contratto di sublocazione, ravvisata l'assenza di un collegamento funzionale tra il contratto di lavoro e il contratto sub-locazione, la domanda riconvenzionale è inammissibile attesa l'assenza di un nesso tra la domanda riconvenzionale ed il titolo dedotto in giudizio ex art. 36 c.p.c..
Per la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente, con riferimento alle voci della retribuzione riconosciute con la presente sentenza, possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa dell'istante unitamente al ricorso introduttivo, che appaiono precisi e dettagliati e non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili. Pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, della complessiva somma di euro 2.324,05, di cui euro 653,33 a titolo di TFR, euro 626,67 per tredicesima mensilità , euro 662,57 per indennità di ferie maturate e non godute ed euro 381,48 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di settembre 2020, il tutto oltre rivalutazione monetaria,
Org_ secondo indici e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
Le somme spettanti devono essere considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali perché in quanto ai sensi delle vigenti leggi non spetta al giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza la resistente va, invece, condannata al pagamento della restante metà delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 20/10/2022 nei confronti di Parte_1 Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della complessiva somma di euro 2.324,05, di cui euro 653,33 a titolo di TFR, euro 626,67 tredicesima mensilità ed euro 662,57 per indennità di ferie maturate e non godute, euro 381,48 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di settembre 2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda la domanda riconvenzionale;
- condanna la resistente al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 639,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
- compensa la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 12/6/2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco