CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CONSOLO SANTI, Giudice
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 882/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 TASSA AUTOMOB 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IVA-ALIQUOTE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IRAP 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate OS, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data ivi residente Indirizzo_1 e Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Luogo, alla Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 13320239001217471/000, notificata in data 15.05.2024, nella parte relativa a :
1) cartella n. 133 2006 000 6504036000 presumibilmente notificata il 14.08.2006, il cui ruolo risulta emesso dall'Agenzia Entrate- ufficio di Poggibonsi, anno di riferimento 2003, importo complessivo € 15.743,88 di cui € 8.525,62 di credito afferente la violazione, riguardante una sanzione pecuniaria. Mentre euro 6.806,74 di interessi e 396,44 di Oneri di OS oltre spese di notifica;
2) cartella n. 133 2006 000 8264059000 presumibilmente notificata il 09.10.2006, ruolo emesso dall'Agenzia Entrate- ufficio di Poggibonsi, anno di riferimento 2002, importo complessivo € 12.316,86, di cui € 1.205,14, IRAP, € 1.291,35 IRPEF, € 1.714,00 IVA, €
216,30 ADDIZIONALE, totale credito compessivo € 4.426,79 di credito, la restante parte di €
7.884,51 riguarda sanzioni, interessi e € 5.88 spese di notifica.
3) cartella n. 133 2007000 2048006000 presumibilmente notificata il 17.02.2007, ente impositore
Agenzia Entrate- ufficio di Poggibonsi, anno di riferimento 2003, importo complessivo €
31.468,58 di cui: IRAP 1.419,00 IRPEF 1.251,00, IVA 9.624,00 totale credito 12.365,00 la restante somma di euro 19.103,58, attengono sanzioni ed interessi ed euro 5.88 a spese di notifica.
4) cartella n. 133 2008 8000 26209 45000 presumibilmente notificata il 16.04.2008, ente impositore
Agenzia Entrate TO, anno di riferimento 2004, importo complessivo 25.156,25, di cui € 238,00 IRAP,
€ 4.049,00 IRPEF, € 5.833,00 IVA, € 383,07 per Addizionale, (tot. credito € 10.503,07) la rimanente somma di euro 14.653,18 a titolo di Sanzioni ed Interessi e € 5.88 di spese notifica.
5) cartella n. 133 2013 0006 5367 58000 presumibilmente notificata il 03.07.2013 ente impositore
Associazione_1 anno di riferimento 2011, importo complessivo € 321,85 di cui € 231, 42 di credito la rimanente somma di euro 90,43 di sanzioni ed interessi ed euro 5.88 di spese di notifica.
La cartella attiene le sanzioni amministrative ex lege 689/81.
6) cartella n. 133 2014 0008888328000, presumibilmente notificata il 23.09.2014 ente impositore Regione
Calabria, anno di riferimento 2009-2010, importo complessivo € 1.045,66 afferente tasse automobilistiche comprensivi di sanzioni ed interessi;
7) cartella n. 13320160003768741000, presumibilmente notificata il 30.09.2016 ente impositore
Regione Calabria, anno di riferimento 2011-2012, importo complessivo € 462,58 afferente tasse automobilistiche comprensivi di sanzioni ed interessi
8) cartella n. 133 2018 0005225971000, presumibilmente notificata il 08.11.2018 ente impositore
Regione Calabria, anno di riferimento 2013-2014, importo complessivo € 426,20 afferente tasse automobilistiche comprensivi di sanzioni e interessi;
Allegava il ricorrente l'omessa/irrituale notifica delle cartelle intimate e la mancata allegazione delle stesse all'atto impugnato, la cessata materia del contendere in relazione alle cartelle inferiori a mille euro, soggette ad annullamento ex lege, la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- OS, CF/Part.IVA n. P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, eccependo preliminarmente l'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. 546/92; proseguiva la resistente e il proprio difetto di legittimazione, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
1) preliminarmente, che non possa essere accolta l'eccezione, sollevata dalla resistente Ader,
d'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. 546/92; ciò perché tale norma impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che abbia notificato l'atto presupposto, naturalmente nelle ipotesi in cui tale Ente sia diverso da quello evocato in giudizio;
nel caso in esame parte ricorrente ha eccepito la nullità e/o l'omessa notifica delle cartelle intimate , procedura questa di competenza della stessa Ader;
2) Che sussista il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione all'intimazione di pagamento della cartella n. 133 2006 000 6504036000, riguardando la stessa sanzioni per lavoro irregolare ( Corte Costituzionale sent. n. 130 del 2008) , la cartella n. 133 2013 0006 5367 58000, riguardante sanzioni amministrative non tributarie;
materie rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario territorialmente competente;
3) Che per il resto il ricorso sia infondato per le ragioni di cui appresso;
dagli atti di causa è emerso che le restanti cartelle intimate sono state, tra l'altro oggetto dell'intimazione di pagamento n.
13320199002889830000 , notificata il 11.11.2019, a mezzo messo con consegna al destinatario.; la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento
13320199002889830000 , comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320199002889830000
( così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46
d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992
n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ).
Deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320199002889830000 e la notifica dell'atto impugnato;
ciò perché tale periodo risulta inferiore anche al quinquennio, termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi e perché, comunque, nel caso in esame trova applicazione la sospensione del relativo termine, prevista dal comma 4 bis, lett.b) dell'art.68 del dl 18/2020
In conclusione il ricorso deve essere in parte qua rigettato, con compensazione delle spese, atteso il recente assestamento della giurisprudenza sulla questione di diritto posta a base della decisione.
P.Q.M.
La Corte declina in favore del giudice ordinario territorialmente competente la giurisdizione relativa all'intimazione di pagamento delle cartelle n. 13320060006504036000 e n. 13320130006536758000; rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CONSOLO SANTI, Giudice
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 882/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 TASSA AUTOMOB 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IVA-ALIQUOTE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320239001217471 000 IRAP 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate OS, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data ivi residente Indirizzo_1 e Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Luogo, alla Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 13320239001217471/000, notificata in data 15.05.2024, nella parte relativa a :
1) cartella n. 133 2006 000 6504036000 presumibilmente notificata il 14.08.2006, il cui ruolo risulta emesso dall'Agenzia Entrate- ufficio di Poggibonsi, anno di riferimento 2003, importo complessivo € 15.743,88 di cui € 8.525,62 di credito afferente la violazione, riguardante una sanzione pecuniaria. Mentre euro 6.806,74 di interessi e 396,44 di Oneri di OS oltre spese di notifica;
2) cartella n. 133 2006 000 8264059000 presumibilmente notificata il 09.10.2006, ruolo emesso dall'Agenzia Entrate- ufficio di Poggibonsi, anno di riferimento 2002, importo complessivo € 12.316,86, di cui € 1.205,14, IRAP, € 1.291,35 IRPEF, € 1.714,00 IVA, €
216,30 ADDIZIONALE, totale credito compessivo € 4.426,79 di credito, la restante parte di €
7.884,51 riguarda sanzioni, interessi e € 5.88 spese di notifica.
3) cartella n. 133 2007000 2048006000 presumibilmente notificata il 17.02.2007, ente impositore
Agenzia Entrate- ufficio di Poggibonsi, anno di riferimento 2003, importo complessivo €
31.468,58 di cui: IRAP 1.419,00 IRPEF 1.251,00, IVA 9.624,00 totale credito 12.365,00 la restante somma di euro 19.103,58, attengono sanzioni ed interessi ed euro 5.88 a spese di notifica.
4) cartella n. 133 2008 8000 26209 45000 presumibilmente notificata il 16.04.2008, ente impositore
Agenzia Entrate TO, anno di riferimento 2004, importo complessivo 25.156,25, di cui € 238,00 IRAP,
€ 4.049,00 IRPEF, € 5.833,00 IVA, € 383,07 per Addizionale, (tot. credito € 10.503,07) la rimanente somma di euro 14.653,18 a titolo di Sanzioni ed Interessi e € 5.88 di spese notifica.
5) cartella n. 133 2013 0006 5367 58000 presumibilmente notificata il 03.07.2013 ente impositore
Associazione_1 anno di riferimento 2011, importo complessivo € 321,85 di cui € 231, 42 di credito la rimanente somma di euro 90,43 di sanzioni ed interessi ed euro 5.88 di spese di notifica.
La cartella attiene le sanzioni amministrative ex lege 689/81.
6) cartella n. 133 2014 0008888328000, presumibilmente notificata il 23.09.2014 ente impositore Regione
Calabria, anno di riferimento 2009-2010, importo complessivo € 1.045,66 afferente tasse automobilistiche comprensivi di sanzioni ed interessi;
7) cartella n. 13320160003768741000, presumibilmente notificata il 30.09.2016 ente impositore
Regione Calabria, anno di riferimento 2011-2012, importo complessivo € 462,58 afferente tasse automobilistiche comprensivi di sanzioni ed interessi
8) cartella n. 133 2018 0005225971000, presumibilmente notificata il 08.11.2018 ente impositore
Regione Calabria, anno di riferimento 2013-2014, importo complessivo € 426,20 afferente tasse automobilistiche comprensivi di sanzioni e interessi;
Allegava il ricorrente l'omessa/irrituale notifica delle cartelle intimate e la mancata allegazione delle stesse all'atto impugnato, la cessata materia del contendere in relazione alle cartelle inferiori a mille euro, soggette ad annullamento ex lege, la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- OS, CF/Part.IVA n. P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, eccependo preliminarmente l'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. 546/92; proseguiva la resistente e il proprio difetto di legittimazione, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
1) preliminarmente, che non possa essere accolta l'eccezione, sollevata dalla resistente Ader,
d'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. 546/92; ciò perché tale norma impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che abbia notificato l'atto presupposto, naturalmente nelle ipotesi in cui tale Ente sia diverso da quello evocato in giudizio;
nel caso in esame parte ricorrente ha eccepito la nullità e/o l'omessa notifica delle cartelle intimate , procedura questa di competenza della stessa Ader;
2) Che sussista il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione all'intimazione di pagamento della cartella n. 133 2006 000 6504036000, riguardando la stessa sanzioni per lavoro irregolare ( Corte Costituzionale sent. n. 130 del 2008) , la cartella n. 133 2013 0006 5367 58000, riguardante sanzioni amministrative non tributarie;
materie rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario territorialmente competente;
3) Che per il resto il ricorso sia infondato per le ragioni di cui appresso;
dagli atti di causa è emerso che le restanti cartelle intimate sono state, tra l'altro oggetto dell'intimazione di pagamento n.
13320199002889830000 , notificata il 11.11.2019, a mezzo messo con consegna al destinatario.; la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento
13320199002889830000 , comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320199002889830000
( così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46
d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992
n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ).
Deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320199002889830000 e la notifica dell'atto impugnato;
ciò perché tale periodo risulta inferiore anche al quinquennio, termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi e perché, comunque, nel caso in esame trova applicazione la sospensione del relativo termine, prevista dal comma 4 bis, lett.b) dell'art.68 del dl 18/2020
In conclusione il ricorso deve essere in parte qua rigettato, con compensazione delle spese, atteso il recente assestamento della giurisprudenza sulla questione di diritto posta a base della decisione.
P.Q.M.
La Corte declina in favore del giudice ordinario territorialmente competente la giurisdizione relativa all'intimazione di pagamento delle cartelle n. 13320060006504036000 e n. 13320130006536758000; rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.