Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa/irrituale notifica delle cartelle intimate e mancata allegazione

    La Corte ritiene che la notifica di una precedente intimazione di pagamento (n. 13320199002889830000) rende inammissibili i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base di essa e alla prescrizione maturata prima di tale notifica, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente.

  • Rigettato
    Cessata materia del contendere per cartelle inferiori a mille euro

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è rigettato per il resto.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte rigetta il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320199002889830000 e la notifica dell'atto impugnato, poiché tale periodo è inferiore al termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, trova applicazione la sospensione del termine prevista dal comma 4 bis, lett. b) dell'art. 68 del dl 18/2020.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario per le cartelle relative a sanzioni per lavoro irregolare e sanzioni amministrative non tributarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 100
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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