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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399-2//2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Raffaella Simone Giudice Dott. Michele De Palma Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso della con sede legale ed Parte_1 operativa in Turi (BA) (c.f. ), contenente domanda di accesso P.IVA_1 alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.) con riserva e concessione delle misure protettive;
Visto il decreto del 28.10.2024 con cui il Tribunale ha assegnato ex art. 44 co. 1 lett. a) alla Società debitrice termine di sessanta giorni entro il quale depositare la proposta con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, nominando i due Commissari Giudiziali, l'Avv. Prof. Giuseppe Miccolis e il Dott. Fabio Diomede e visto il decreto del 28.10.2026 con cui il GD ha confermato le misure protettive richieste e pubblicate presso il registro delle imprese.
Visto il decreto del Tribunale del 14.1.2025 con cui è stato concesso termine di ulteriori sessanta giorni per presentare la proposta, il piano e i predetti documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; Preso atto che, in data 25.2.2025, la Società debitrice ha depositato il piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII con la domanda di omologazione del medesimo, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, formulando specifica istanza di proroga fino all'omologazione del concordato, ai sensi degli articoli 54 CCII, dell'efficacia delle misure protettive già concesse dal G.D. con decreto del 14.01.2025.
Visto il parere dell'1.4.2025 con cui i Commissari hanno ritenuto che il piano redatto necessitasse di integrazioni documentali e sostanziali, in assenza delle quali non sarebbe stato possibile esprimere parere positivo ed il decreto del Tribunale del 7.4.2025 che ha ordinato alla Società debitrice di integrare la documentazione e rendere chiarimenti, apportando eventuali integrazioni al piano.
Preso atto che, con atto del 28.4.2025, la Società debitrice ha modificato il piano, oltre che depositato ulteriore documentazione.
Visto il parere del 3.7.2025 con cui i Commissari hanno evidenziato la necessità del deposito di documenti mancanti, nonché di ulteriori integrazioni e chiarimenti, avendo, tra l'altro, riscontrato pagamenti effettuati in corso di procedura senza che sia stata data loro notizia;
Visto il decreto del Tribunale del 22.7.2025 che ha fissato ex art. 106 CCII l'udienza del 15.9.2025 per l'audizione del debitore, dei creditori e del PM, rigettando, altresì, la richiesta di proroga delle misure protettive.
Letta la memoria difensiva e nota a chiarimenti del 4.9.2025 con cui la difesa della Società debitrice ha insistito per l'ammissione di tale società alla procedura di P.R.O.
Letta la costituzione dell' che ha presentato osservazioni CP_1 chiedendo, altresì, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Visto il verbale dell'udienza del 15.9.2025, ove, tra l'altro, la difesa dell' ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, il CP_1 procedimento è stato riservato per la decisione;
Tenuto conto che con decreto emesso da questo Tribunale in pari data è stata dichiarata inammissibile la domanda di apertura della procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all'art. 64-bis CCII, presentata dalla Parte_1
Ritenuto, pertanto, che possa essere esaminata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. art. 106 co. 3 CCII);
Esaminata la documentazione prodotta e quella acquisita nel corso del procedimento;
Ritenuta la propria competenza;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il credito dell è ammesso dalla stessa Società debitrice che CP_1
l'ha inserita nell'elenco dei creditori;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. art. 121 CCII);
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore ad € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII
Accertato altresì sussistere lo stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto conto della rilevantissima entità della debitoria (evincibile dal piano depositato dalla Società debitrice e dalla relativa documentazione), della risalenza e persistenza degli inadempimenti in generale, nonché verso i fornitori e le banche;
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato il Curatore di seguito indicato;
P.Q.M.
Applicati gli artt. 49 e 106 co. 3 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di con sede legale in Turi Parte_1
(BA) (c.f. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Michele De Palma;
NOMINA
Curatori l'Avv. Prof. Giuseppe Miccolis ed il Dott. Fabio Diomede;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore (art. 198 co. 2 CCII)
INVITA
i Curatori ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni (art. 198 co. 2 CCII)
AUTORIZZA
i Curatori con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
AVVISA
i Curatori che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
i Curatori che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita i Curatori a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- ai Curatori di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- ai Curatori di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- ai Curatori di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- ai Curatori, entro venticinque giorni, di indicare al Giudice delegato i creditori disponibili ad assumere l'incarico di componenti del Comitato dei creditori di modo che lo stesso possa procedere alla nomina di detto Comitato ai sensi dell'art. 138 CCII ovvero di rappresentare al Giudice delegato l'indisponibilità di un numero sufficiente di creditori ad assumere detto incarico;
- ai Curatori, entro trenta giorni, di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- ai Curatori ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- ai Curatori di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII (comunicazioni mediante deposito in Cancelleria) in caso di inosservanza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII (indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 19.2.2026 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso presenta il contenuto di cui all'art. 201 co. 3 CCII.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Raffaella Simone Giudice Dott. Michele De Palma Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso della con sede legale ed Parte_1 operativa in Turi (BA) (c.f. ), contenente domanda di accesso P.IVA_1 alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.) con riserva e concessione delle misure protettive;
Visto il decreto del 28.10.2024 con cui il Tribunale ha assegnato ex art. 44 co. 1 lett. a) alla Società debitrice termine di sessanta giorni entro il quale depositare la proposta con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, nominando i due Commissari Giudiziali, l'Avv. Prof. Giuseppe Miccolis e il Dott. Fabio Diomede e visto il decreto del 28.10.2026 con cui il GD ha confermato le misure protettive richieste e pubblicate presso il registro delle imprese.
Visto il decreto del Tribunale del 14.1.2025 con cui è stato concesso termine di ulteriori sessanta giorni per presentare la proposta, il piano e i predetti documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; Preso atto che, in data 25.2.2025, la Società debitrice ha depositato il piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII con la domanda di omologazione del medesimo, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, formulando specifica istanza di proroga fino all'omologazione del concordato, ai sensi degli articoli 54 CCII, dell'efficacia delle misure protettive già concesse dal G.D. con decreto del 14.01.2025.
Visto il parere dell'1.4.2025 con cui i Commissari hanno ritenuto che il piano redatto necessitasse di integrazioni documentali e sostanziali, in assenza delle quali non sarebbe stato possibile esprimere parere positivo ed il decreto del Tribunale del 7.4.2025 che ha ordinato alla Società debitrice di integrare la documentazione e rendere chiarimenti, apportando eventuali integrazioni al piano.
Preso atto che, con atto del 28.4.2025, la Società debitrice ha modificato il piano, oltre che depositato ulteriore documentazione.
Visto il parere del 3.7.2025 con cui i Commissari hanno evidenziato la necessità del deposito di documenti mancanti, nonché di ulteriori integrazioni e chiarimenti, avendo, tra l'altro, riscontrato pagamenti effettuati in corso di procedura senza che sia stata data loro notizia;
Visto il decreto del Tribunale del 22.7.2025 che ha fissato ex art. 106 CCII l'udienza del 15.9.2025 per l'audizione del debitore, dei creditori e del PM, rigettando, altresì, la richiesta di proroga delle misure protettive.
Letta la memoria difensiva e nota a chiarimenti del 4.9.2025 con cui la difesa della Società debitrice ha insistito per l'ammissione di tale società alla procedura di P.R.O.
Letta la costituzione dell' che ha presentato osservazioni CP_1 chiedendo, altresì, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Visto il verbale dell'udienza del 15.9.2025, ove, tra l'altro, la difesa dell' ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, il CP_1 procedimento è stato riservato per la decisione;
Tenuto conto che con decreto emesso da questo Tribunale in pari data è stata dichiarata inammissibile la domanda di apertura della procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all'art. 64-bis CCII, presentata dalla Parte_1
Ritenuto, pertanto, che possa essere esaminata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. art. 106 co. 3 CCII);
Esaminata la documentazione prodotta e quella acquisita nel corso del procedimento;
Ritenuta la propria competenza;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il credito dell è ammesso dalla stessa Società debitrice che CP_1
l'ha inserita nell'elenco dei creditori;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. art. 121 CCII);
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore ad € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII
Accertato altresì sussistere lo stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto conto della rilevantissima entità della debitoria (evincibile dal piano depositato dalla Società debitrice e dalla relativa documentazione), della risalenza e persistenza degli inadempimenti in generale, nonché verso i fornitori e le banche;
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato il Curatore di seguito indicato;
P.Q.M.
Applicati gli artt. 49 e 106 co. 3 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di con sede legale in Turi Parte_1
(BA) (c.f. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Michele De Palma;
NOMINA
Curatori l'Avv. Prof. Giuseppe Miccolis ed il Dott. Fabio Diomede;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore (art. 198 co. 2 CCII)
INVITA
i Curatori ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni (art. 198 co. 2 CCII)
AUTORIZZA
i Curatori con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
AVVISA
i Curatori che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
i Curatori che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita i Curatori a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- ai Curatori di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- ai Curatori di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- ai Curatori di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- ai Curatori, entro venticinque giorni, di indicare al Giudice delegato i creditori disponibili ad assumere l'incarico di componenti del Comitato dei creditori di modo che lo stesso possa procedere alla nomina di detto Comitato ai sensi dell'art. 138 CCII ovvero di rappresentare al Giudice delegato l'indisponibilità di un numero sufficiente di creditori ad assumere detto incarico;
- ai Curatori, entro trenta giorni, di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- ai Curatori ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- ai Curatori di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII (comunicazioni mediante deposito in Cancelleria) in caso di inosservanza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII (indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 19.2.2026 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso presenta il contenuto di cui all'art. 201 co. 3 CCII.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana