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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di AN, dott.ssa UR ND, a seguito dell'udienza del 21 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6387/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ventriglia del Foro di Agrigento, giusta Parte_1
procura in atti;
- Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
con il funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. Controparte_2
- Resistente -
Avente ad oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente a tempo determinato e di avere prestato servizio negli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, in virtù di contratti a tempo determinato di durata annuale (rectius fino al termine delle attività didattiche), dolendosi di essere stata esclusa dalla fruizione della Carta elettronica del docente, seppur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1- in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del
1 CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte CP_3 in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2022/23 – 23-
24 – 24-25, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; 2- In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121,
122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
3- Si chiede il riconoscimento della carta docente per la somma di 1.500,00€ In subordine si chiede il risarcimento del danno per le ragioni narrate in ricorso;
Si indica che il valore della causa è di 1.500,00 € Con condanna alle spese da distrarsi a favore dell'Avv. Ventriglia Luigi;
”.
A fondamento delle spiegate domande esponeva che, a fronte della disciplina di cui all'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, la somma di € 500,00 annui poteva essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; che gli articoli 63 e 64 del CCNL del
2 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva sottolineato come la previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione dei docenti che fosse limitata solo ai docenti a tempo indeterminato introduceva una palese discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo, con chiara lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, rendendo operativo un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo a scapito della formazione del personale precario;
che la CGUE nell'Ordinanza del 18 maggio 2022 ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato e non anche al personale docente a tempo determinato il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
che, pertanto, aveva diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica di valore pari a €
500,00, per gli anni scolastici indicati in premessa.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 10 ottobre 2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale formulava le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- Controparte_1
In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di legge. - Ove documentato in atti, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente già agito in giudizio per il medesimo rapporto di servizio dedotto in causa. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n.
3244.”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, va ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che dalla documentazione depositata da parte ricorrente al momento della proposizione del presente giudizio (26 giugno 2025)
3 emerge che in quel frangente la ricorrente era ancora in servizio presso l'Istituto Comprensivo
AM - RZ di AN (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente).
2.2. Sempre preliminarmente, deve respingersi la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso “per violazione dell'art. 2909 c.c. avendo la parte ricorrente già agito in giudizio”, trattandosi di domanda formulata dalla parte resistente in termini meramente ipotetici (“Ove documentato in atti”) e, comunque, mancante di concreto riscontro.
2.3. Ancora preliminarmente, deve rigettarsi la domanda di riunione del presente procedimento con i giudizi “patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta”, attesa l'assoluta genericità della richiesta, dalla quale non può evincersi in alcun modo a quali ulteriori procedimenti si faccia riferimento e per quali ragioni si debba procedere con una definizione congiunta. E ciò stante anche la diversità dei ricorrenti nei procedimenti ivi solo genericamente indicati e la conseguente opportunità di esaminare distintamente le rispettive posizioni.
2.4. Ancora in via ancora preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica convenuta, atteso che la stessa appare prima facie essere infondata in ragione degli anni scolastici in discussione (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) e in considerazione della data di deposito e di notifica del ricorso, non essendo ancora maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del c.c..
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
4 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se,
5 tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della
6 validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
3.2. Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
3.3 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che la ricorrente ha espletato servizio nell'a.s. 2022/2023 dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dall'1.9.2023 al
30.6.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 9.09.2024 al 30.06.2025, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o pochi giorni dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 (cfr. contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente).
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile
7 individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
Tale soluzione trova del resto riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
3.4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti in ogni anno scolastico indicato e documentato - nella specie negli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 - e dunque per complessivi € 1.500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte CP_1 la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente Controparte_1 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
8 condanna il alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre rimborso del C.U. e oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di pare ricorrente, avv. Luigi Ventriglia, dichiaratosi antistatario.
AN, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa UR ND
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