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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6032/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6032/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AQUINO ANTONIO
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MASSETTI MILENA
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.9.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Parte attrice opponente con atto di citazione in opposizione a precetto ha citato in giudizio proponendo opposizione all'atto di precetto per gli obblighi di fare CP_1 notificatogli da quest'ultimo in data 31.7.2017 pedissequamente all'ordinanza emessa in data 27.2.2017 dal Tribunale di Velletri nel procedimento iscritto a ruolo al n. RG.
1365/2016. Ha lamentato, in particolare: (i) che l'ordinanza è stata emessa in violazione della legge non avendo manifestato l'assenso al riparto;
(ii) che in ogni caso l' CP_1
pagina 1 di 3 agisce senza titolo, non prevedendo l'ordinanza obblighi di fare;
(iii) che inoltre l'ordinanza nulla stabilisce in ordine alle parti comuni;
(iv) che l' nel precetto non ha indicato CP_1
i beni da asportare;
(v) che tutto ciò che è nell'area cortilizia, compreso il gazebo, è stato costruito dai genitori del convenuto;
(vi) che infine sono sorti problemi nell'area comune ripartita fra le parti nella quale sorgono tubazioni ecc. Ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'annullabilità/nullità del precetto.
Si è costituito il convenuto opposto chiedendo la conferma dell'atto di precetto opposto e il rigetto delle domande attoree.
All'esito dell'udienza di comparizione, con ordinanza del 16.6.2018 il G.I. ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza del 27.2.2017 e del precetto notificato il 31.07.2017; ha inoltre assegnato alle parti i triplici termini ex art. 183, 6° comma c.p.c..
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2024 previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo si rileva che la Corte d'Appello di Roma nel rigettare l'appello promosso dal ha qualificato l'ordinanza del 27.2.2017 come sentenza, attesa la mancanza Parte_1
di accordo tra le parti in merito al progetto di divisione predisposto dal Consulente tecnico d'ufficio (cfr. la sentenza n. 4383/2023 del 16.6.2023).
Si deve poi osservare come detta ordinanza, poi confermata in sede di gravame, non contenga alcuna statuizione di condanna, trattandosi di pronuncia avente natura costituiva.
Ebbene, si ricorda che l'esecuzione in forma specifica ex art. 612 c.p.c. può essere intrapresa in forza di una “sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o non fare”, o comunque di provvedimento giudiziale recante una condanna.
Si deve in ogni caso rilevare, come già osservato dal G.I. all'esito della prima udienza di comparizione, che sussiste una discrepanza fra l'ordinanza del 27.2.2017 e quanto intimato dal creditore procedente.
Infatti, nel precetto opposto l' chiede al di: “a) provvedere alla CP_1 Parte_1
sottoscrizione del frazionamento come da ordinanza del Giudice del 27/02/2017, nel procedimento avente RG. N° 1365/16; b) provvedere alla rimozione del cancello in legno a chiusura del pianerottolo comune sito al secondo piano dell'immobile; c) rimuovere tutti gli oggetti personali e non e quanto occupato nel lavatoio del garage (presenza di due
pagina 2 di 3 lavatrici); d) rimuovere le due autovetture parcheggiate sull'area assegnata all' CP_1
nella suddetta ordinanza che peraltro impediscono all'istante di entrare nel proprio garage;
rimuovere il gazebo presente sulla proprietà e) provvedere al distacco CP_1
delle tubazioni dell'acqua ed allo spostamento del contatore del Gas (Fiamma 2000); f) provvedere allo sgombero delle aree comuni da spazzatura e varie”.
Tuttavia, nell'ordinanza de quo non solo non si fa cenno al frazionamento, ma non è dato rinvenire alcun ordine di provvedere alla rimozione del cancello in legno a chiusura del pianerottolo comune di cui al punto b) e a tutte le altre specifiche imposizioni di cui ai successivi punti c), d), e) ed f).
Né risulta che il convenuto opposto abbia adito il giudice dell'esecuzione al fine di determinare le modalità dell'esecuzione coattiva del titolo con la procedura di cui agli artt.
612 e ss. c.p.c. (domanda, che, si ricorda, va proposta con ricorso depositato presso la cancelleria del g.e. e non può certo essere proposta nella presente sede).
Conclusivamente, il precetto notificato in data 31.7.2017 contiene una serie di ordini di fare non previsti dell'ordinanza del 27.2.2017, i quali devono essere considerati, conseguentemente, privi di titolo esecutivo.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta e deve essere dichiarata la nullità del precetto.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva come in specie difetti il requisito della mala fede o della colpa grave richiesta dalla norma in parola.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi stante la ridotta attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto datato
5.6.2017 e notificato il 31.7.2017;
2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi ed euro 518,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 25 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6032/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AQUINO ANTONIO
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MASSETTI MILENA
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.9.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Parte attrice opponente con atto di citazione in opposizione a precetto ha citato in giudizio proponendo opposizione all'atto di precetto per gli obblighi di fare CP_1 notificatogli da quest'ultimo in data 31.7.2017 pedissequamente all'ordinanza emessa in data 27.2.2017 dal Tribunale di Velletri nel procedimento iscritto a ruolo al n. RG.
1365/2016. Ha lamentato, in particolare: (i) che l'ordinanza è stata emessa in violazione della legge non avendo manifestato l'assenso al riparto;
(ii) che in ogni caso l' CP_1
pagina 1 di 3 agisce senza titolo, non prevedendo l'ordinanza obblighi di fare;
(iii) che inoltre l'ordinanza nulla stabilisce in ordine alle parti comuni;
(iv) che l' nel precetto non ha indicato CP_1
i beni da asportare;
(v) che tutto ciò che è nell'area cortilizia, compreso il gazebo, è stato costruito dai genitori del convenuto;
(vi) che infine sono sorti problemi nell'area comune ripartita fra le parti nella quale sorgono tubazioni ecc. Ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'annullabilità/nullità del precetto.
Si è costituito il convenuto opposto chiedendo la conferma dell'atto di precetto opposto e il rigetto delle domande attoree.
All'esito dell'udienza di comparizione, con ordinanza del 16.6.2018 il G.I. ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza del 27.2.2017 e del precetto notificato il 31.07.2017; ha inoltre assegnato alle parti i triplici termini ex art. 183, 6° comma c.p.c..
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2024 previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo si rileva che la Corte d'Appello di Roma nel rigettare l'appello promosso dal ha qualificato l'ordinanza del 27.2.2017 come sentenza, attesa la mancanza Parte_1
di accordo tra le parti in merito al progetto di divisione predisposto dal Consulente tecnico d'ufficio (cfr. la sentenza n. 4383/2023 del 16.6.2023).
Si deve poi osservare come detta ordinanza, poi confermata in sede di gravame, non contenga alcuna statuizione di condanna, trattandosi di pronuncia avente natura costituiva.
Ebbene, si ricorda che l'esecuzione in forma specifica ex art. 612 c.p.c. può essere intrapresa in forza di una “sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o non fare”, o comunque di provvedimento giudiziale recante una condanna.
Si deve in ogni caso rilevare, come già osservato dal G.I. all'esito della prima udienza di comparizione, che sussiste una discrepanza fra l'ordinanza del 27.2.2017 e quanto intimato dal creditore procedente.
Infatti, nel precetto opposto l' chiede al di: “a) provvedere alla CP_1 Parte_1
sottoscrizione del frazionamento come da ordinanza del Giudice del 27/02/2017, nel procedimento avente RG. N° 1365/16; b) provvedere alla rimozione del cancello in legno a chiusura del pianerottolo comune sito al secondo piano dell'immobile; c) rimuovere tutti gli oggetti personali e non e quanto occupato nel lavatoio del garage (presenza di due
pagina 2 di 3 lavatrici); d) rimuovere le due autovetture parcheggiate sull'area assegnata all' CP_1
nella suddetta ordinanza che peraltro impediscono all'istante di entrare nel proprio garage;
rimuovere il gazebo presente sulla proprietà e) provvedere al distacco CP_1
delle tubazioni dell'acqua ed allo spostamento del contatore del Gas (Fiamma 2000); f) provvedere allo sgombero delle aree comuni da spazzatura e varie”.
Tuttavia, nell'ordinanza de quo non solo non si fa cenno al frazionamento, ma non è dato rinvenire alcun ordine di provvedere alla rimozione del cancello in legno a chiusura del pianerottolo comune di cui al punto b) e a tutte le altre specifiche imposizioni di cui ai successivi punti c), d), e) ed f).
Né risulta che il convenuto opposto abbia adito il giudice dell'esecuzione al fine di determinare le modalità dell'esecuzione coattiva del titolo con la procedura di cui agli artt.
612 e ss. c.p.c. (domanda, che, si ricorda, va proposta con ricorso depositato presso la cancelleria del g.e. e non può certo essere proposta nella presente sede).
Conclusivamente, il precetto notificato in data 31.7.2017 contiene una serie di ordini di fare non previsti dell'ordinanza del 27.2.2017, i quali devono essere considerati, conseguentemente, privi di titolo esecutivo.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta e deve essere dichiarata la nullità del precetto.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva come in specie difetti il requisito della mala fede o della colpa grave richiesta dalla norma in parola.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi stante la ridotta attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto datato
5.6.2017 e notificato il 31.7.2017;
2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi ed euro 518,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 25 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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