Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1795/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
THAILANDIA, il 24/10/1986, residente in [...]
16 16157 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PERSICO DANIELA (C.F. , che C.F._2
la rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 05/06/1958, residente in [...]
16 16157 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RUSSO PATRICIA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/05/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, evitando qualsiasi comportamento che possa compromettere la libertà e serenità di ciascuno di essi,
o possa screditare l'altro.
2. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, gli studi della figlia verranno prese concordemente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore, presso il quale la figlia si trova nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra le parti.
3. Nella casa già coniugale sita in Genova, Via A. Novella 16/15, resterà ad abitare il OR con la figlia la ORa Parte_2 Per_1 Parte_1
si trasferirà entro il mese di settembre 2025 presso altra abitazione,
[...]
provvedendo ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali.
4. Durante la settimana la madre, accordandosi direttamente con l'altro genitore, potrà vedere liberamente e tenere con sé la figlia minore.
Tuttavia, quale prescrizione minima, i coniugi dichiarano e concordano che la madre terrà con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana e a week- end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna.
Festività:
Natale: 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza.
Pasqua e le altre principali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) secondo il criterio dell'alternanza;
3 Vacanze:
- durante le vacanze estive potrà stare con la madre per due settimane Per_1
anche non consecutive, fermo restando per il resto il regime ordinario.
Ciascun genitore potrà recarsi con la figlia in vacanza all'estero in Paesi Per_1
non in Stato di Guerra né in Paesi attenzionati dal Ministero degli Esteri Italiano per altri motivi sanitari, di sicurezza nazionale.
Con impegno dei genitori di comunicare l'uno all'altra, entro il mese di aprile di ogni anno, i periodi di permanenza prescelti.
Resta inteso che in tali periodi i genitori si comunicheranno reciprocamente le proprie reperibilità.
Resta, altresì, inteso che le suddette prescrizioni sono minime ed ampiamente derogabili in base alle esigenze della figlia minore.
Le parti concordemente prevedono che, nel giorno del compleanno della figlia, il genitore che nella relativa giornata non è con la stessa possa comunque incontrare la festeggiata previo accordo con l'altro genitore per definirne le modalità.
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia la ORa Per_1
si obbliga a corrispondere al OR , la Parte_1 Parte_2 somma di € 200,00 che verrà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere dalla data del ricorso introduttivo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
La ORa si obbliga al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie relative alla figlia secondo il Verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito solo dal OR
. Parte_2
Le parti concordano, altresì, che l'automobile Fiat 600 targata BJ571RF rimanga nella titolarità del OR e che l'automobile Golf targata EM492PT e lo Pt_2
scooter targato FH09905 rimangano nella titolarità della ORa Pt_1
6. Il OR e la ORa si obbligano a Parte_2 Parte_1
salvaguardare le rispettive figure genitoriali in favore della figlia , Per_1
astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa
4 screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità della figlia.
I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione nell'educazione e nella cura di In particolare, ad evitare che la stessa Per_1
abbia contatti e/o frequentazioni con persone ad essi sentimentalmente legate, fino a che le relative relazioni non saranno stabili e consolidate e, comunque, sempre nel rispetto della sensibilità della minore.
7. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio della carta d'identità e dei passaporti (quello italiano e quello thailandese) a favore della figlia minore, passaporti che verranno conservati dal genitore collocatario e consegnati all'altro in caso di eventuale viaggio.
8. Il OR e la ORa si impegnano Parte_2 Parte_1
l'uno nei confronti dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di separazione ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo della figlia Per_1
9. Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
10. I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 318, Parte
II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 6.6.2025
5 Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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