Art. 2.
Il maggior generale ispettore piu' anziano di grado esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce il tenente generale ispettore del Corpo in caso di assenza o di impedimento.
Il maggior generale ispettore piu' anziano di grado esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce il tenente generale ispettore del Corpo in caso di assenza o di impedimento.