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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 09/07/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, viene chiamata la causa n. 4576/2019 R.G.A.C.
Sono presenti l'Avv. AGATINO DALMAZIO per delega dell'Avv. ANTONINO
DALMAZIO e l'Avv. CATERINA ROMEO per delega dell'Avv. CAROE', i quali si riportano a quanto chiesto e dedotto nei rispettivi atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice Istruttore
Invita le parti alla discussione orale.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti.
In particolare, l'Avv. Dalmazio si riporta altresì alle richieste istruttorie articolate in atti.
Il Giudice Istruttore
Decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4576/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ANTONINO ed AGATINO DALMAZIO che li rappresenta e difende per procura in atti, attori, contro
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GIOVANNI CAROE' che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuto,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9 luglio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ed Parte_1 CP_1 esponeva:
- che con atto di querela del 5.6.2007, successivo a quello del 4.5.2007, nata a Controparte_2
Messina in data 8.5.1971, moglie dell'odierno attore, aveva accusato di aver CP_1 indebitamente ed illegittimamente riempito l'assegno bancario n. 2050495521-09, tratto sul c/c n.
26718 alla stessa intestato e intrattenuto presso la banca B.N.L. Ag. 1 di Messina;
- che la aveva: CP_2
a) dichiarato che l'assegno in questione era stato consegnato al dal marito, CP_1 Pt_1
previa sottoscrizione con firma apocrifa, privo di luogo e data di emissione,
[...] dell'importo sia in lettere che in cifre, del nominativo del beneficiario e della clausola non trasferibile, a mera garanzia di un'obbligazione relativa ad un atto di compravendita stipulato con la Parte_2
2 b) precisato che l'assegno era stato presentato per il pagamento dopo la chiusura del c/c e protestato per mancanza di autorizzazione, conto chiuso e firma non conforme a quella depositata;
- che a causa dell'illecito protesto era stata segnalata alla Centrale Allarme Interbancario (CAI);
- che venuto a conoscenza dell'esistenza delle querele, con esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Messina il 18.7.2007, il aveva denunciato all'autorità giudiziaria i coniugi CP_1
e attribuendo loro fatti e comportamenti non veri, costituenti reato;
Pt_1 CP_2
- che, in particolare, l'odierno convenuto aveva rappresentato all'autorità giudiziaria di essere stato ingiustamente accusato di fatti criminosi mai commessi che recavano danno alla sua immagine di imprenditore e chiedeva, al contrario di quanto denunciato nei suoi confronti, di verificare la eventuale sussistenza di reati addebitabili ai coniugi (cfr. all. n. 2); Persona_1
- che a tale denuncia seguiva il procedimento penale n. 2468/2008 R.G.N.R. a carico dei coniugi e per il reato di cui all'art. 368 c.p.; Pt_1 CP_2
- che, con provvedimento del 6.4.2009, il Pubblico Ministero, rilevato che le accuse mosse da
[...] con la querela sporta in data 4.5.2007 non erano risultate calunniose, atteso che Controparte_2 dall'accertamento grafico effettuato dal R.I.S. sull'assegno protestato veniva accertato che il titolo era stato compilato – con l'inserimento dell'importo in cifre e in lettere, del nominativo del beneficiario e della clausola non trasferibile – da , ritenuto altresì che neanche CP_1
l'affermazione di non aver alcun debito nei confronti del beneficiario del titolo potesse ritenersi falsa, considerato che il contratto di compravendita in ragione del quale era stata effettuata la consegna del titolo, a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto degli immobili, era stato stipulato con la legalmente rappresentata da , chiedeva al Parte_2 Testimone_1 giudice per le indagini preliminare l'archiviazione del procedimento (cfr. doc. n. 3).
- che avverso tale richiesta il proponeva opposizione;
CP_1
- che, con ordinanza del 6.11.2009, il G.I.P. preso atto che le indagini espletate, comprensive di esami tecnici-grafici, avevano consentito di appurare la veridicità della prospettazione fornita dalla
, che gli elementi raccolti nel corso del procedimento non consentivano di sostenere CP_2 che gli indagati avessero inteso accusare il di fatti penalmente rilevanti nella consapevolezza CP_1 della sua innocenza, disponeva l'archiviazione del procedimento (cfr. all. n. 4);
- che, con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Messina il 23.9.2010 il Pt_1 esposti i fatti di cui sopra, proponeva formale querela-denuncia nei confronti dell'odierno convenuto;
- che seguiva il procedimento penale n. 7268/2010 R.G.N.R. a carico di imputato CP_1
“del reato di cui all'art. 368 c.p. per avere, con la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di
3 Messina, incolpato falsamente e , di averlo calunniato, sostenendo nelle Parte_1 Controparte_2 denunce sporte nei suoi confronti che lo stesso aveva portato all'incasso l'assegno della B.N.L. n. 205049552109, consegnatogli in bianco, con la sola firma dell'emittente, previa abusiva compilazione del titolo, nonostante fosse consapevole della loro innocenza, avendo effettivamente abusivamente compilato il predetto titolo di credito, con
l'inserimento dell'importo in cifre e ed in lettere, del nominativo del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.
Reato commesso in Messina il 18 luglio 2007”(cfr. all. n. 5);
- che con sentenza n. 901/2015 il Tribunale di Messina dichiarava responsabile del CP_1 reato allo stesso ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- che il Tribunale condannava, altresì, il al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali in favore delle parti civili costituite e da Parte_1 Controparte_2 liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro
1.800, oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna parte civile (cfr. all. n. 6);
- che avverso la sentenza n. 901/2015 il proponeva impugnazione ed il giudizio di appello CP_1 iscritto al n. 231/2016 R.G.A. si concludeva con la sentenza n. 515/2018 emessa dalla Corte
d'Appello Penale di Messina che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di per intervenuta prescrizione, CP_1 confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado (cfr. all. n. 7);
- che la sentenza di appello non era stata impugnata e pertanto il , come disposto nella CP_1 sentenza n. 901/2015 emessa dal Tribunale Penale di Messina ed ormai passata in giudicato, doveva ritenersi obbligato a risarcire il danno subito dal Pt_1
- che anche il procedimento penale rubricato al n. 4472/2007 R.G.N.R., avviato a seguito delle denunce di del 4.5.2007 e 5.6.2007 a carico del imputato 1) del reato p. Controparte_2 CP_1
e p. ex artt. 61 n. 2, 486 c.p. (perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo 2), abusando dell'assegno della
B.N.L. allo stesso consegnato da a titolo di mera garanzia del pagamento della somma residua Parte_1 dovuta dalla moglie alla “ sul prezzo di vendita degli immobili Controparte_2 Parte_2 di cui al contratto di compravendita del 25.11.2003, Rep. n. 44913, lo compilava – senza alcuna autorizzazione
– con l'inserimento dell'importo in cifre ed in lettere, del nominativo del beneficiario e della clausola non trasferibile, portandolo all'incasso) 2) del reato p. e p. ex artt. 56-646 c.p. (per avere compiuto, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi della somma di € 48.525,00, portando all'incasso l'assegno di cui al capo 1), dopo averlo abusivamente compilato, nonostante fosse stato al medesimo consegnato da a titolo di mera garanzia del pagamento della somma residua dovuta Parte_1 dalla moglie alla “ sul prezzo di vendita degli immobili di cui Controparte_2 Parte_2 al contratto di compravendita del 25.11.2003, Rep. n. 44913), si concludeva con la sentenza n.
1687/2011 di condanna del alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, CP_1
4 oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile nella misura da liquidarsi in separata sede (cfr. all. n. 8).
- che i fatti ed i comportamenti attribuiti da all'attore costituivano accuse gravi, CP_1 infamanti, idonee ad offendere l'onore, il decoro e la reputazione del che aveva provato Pt_1 vergogna e disagio nei confronti di tutte le persone con le quali, per i fatti addebitatigli, era entrato in contatto;
- che a causa di tali accuse infondate, infamanti ed offensive l'attore era stato indagato dall'autorità giudiziaria ed obbligato a difendersi sostenendo spese e subendo lo stress, l'ansia, le preoccupazioni e le frustrazioni derivanti da processi penali protrattisi per un decennio e che avevano provocato all'attore nervosismo, sfiducia, insonnia, frequenti crisi di pianto, un forte turbamento psicologico e che avevano inciso negativamente sulla salute del e sul suo Pt_1 modo di relazionarsi sia con i familiari e gli amici che con le persone estranee.
Domandava, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “1) ritenere e dichiarare che i fatti ed i comportamenti attribuiti falsamente da a CP_1 Parte_1 rappresentano offese gravi ed infamanti idonee a ledere l'onore, il decoro e la reputazione dell'attore e della sua famiglia;
2) ritenere e dichiarare che con il suo comportamento ha arrecato gravi danni e disagi a CP_1 Parte_1 costringendolo a subire lo stress, l'ansia e le preoccupazioni che derivano da processi penali e che si sono protratti dal 2007 al 2018; 3) condannare il convenuto a pagare all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di € 40.000,00 di cui €
30.000,00 per danno biologico considerato in tutte le sue componenti (danno alla salute, danno esistenziale, danno parentale, danno alla vita di relazione ecc.), € 10.000,00 per danno morale, o quella altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, oltre la condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Nella resistenza di , la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_1 Parte_1 deve essere dichiarata fondata nei limiti che seguono.
In via preliminare si osserva che – così come rilevato anche dall'attore unitamente al deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1) c.p.c. – è fuorviante il richiamo operato da parte convenuta all'esito del procedimento penale n. 4472/2007 R.G.N.R. concluso con la sentenza n. 2853/2016 in quanto riguardante un giudizio rispetto al quale il era del tutto estraneo. Pt_1
A ciò si aggiunga che, comunque, del tutto diversi sono i fatti accertati nella sentenza n. 2835/2016 rispetto a quelli emersi all'esito del procedimento concluso in primo grado con sentenza n. 901/2015 ed in secondo grado con sentenza n. 515/2018.
Nel caso in esame, quindi, viene in considerazione esclusivamente la questione della risarcibilità del pregiudizio patito dal a causa del procedimento n.231/2016 R.G.A. definito dalla Corte Pt_1
d'Appello di Messina con sentenza del 14 febbraio 2018, passata in giudicato.
5 Con la predetta sentenza la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di per intervenuta prescrizione del reato ed ha confermato le statuizioni civili della CP_1 sentenza di primo grado.
Nella sentenza di primo grado, in particolare, il è stato condannato alla pena di anni uno e mesi CP_1 quattro di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parte civili costituite, da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese del giudizio […].
Ciò posto, va rilevato che il risarcimento è funzionale a ristorare il danneggiato dalle conseguenze dannose subite in conseguenza di un fatto illecito- sia esso civile o penale-.
La questione relativa al risarcimento risulta, pertanto, una conseguenza dipendente dalla sussistenza del fatto causativo che, nel caso di specie, è il reato di calunnia.
Nel caso in esame, pertanto, poiché la sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione presuppone l'accertamento positivo di un fatto di reato, seppur prescritto, va conseguentemente riconosciuta la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
Deve in merito rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza sezione IV penale, 24 novembre - 14 dicembre 2010, n. 43993, ha statuito che “Ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nella ricorrenza di talune condizioni, l'attività processuale penale potrà spiegare i suoi effetti nonostante l'evenienza di una causa estintiva del reato;
tali condizioni sono: una pronuncia di una condanna in primo grado e la presenza in giudizio della parte civile. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente sostenuto la necessità della ricorrenza di entrambe le suindicate condizioni, dichiarando che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del Pubblico la sentenza di assoluzione di primo grado, in Parte_3 quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 5, 11 marzo 2005 - 27 aprile 2005, n. 15640, CED 232133)”.
Risulta pertanto corretta la statuizione del giudice penale relativamente ai capi civili, nonostante la declaratoria di estinzione del reato. Inoltre, poiché tale sentenza risulta passata in giudicato, essa spiega i suoi effetti nel giudizio civile, trattandosi, in questa sede, soltanto di quantificare l'ammontare di danno.
Lo stesso art. 654 c.p.p, nel disciplinare gli effetti della sentenza penale di condanna nel giudizio civile, attribuisce alla stessa “efficacia di giudicato nel giudizio civile , quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”.
Ciò è stato ribadito da Cass., ord., 4.7.2011, n. 14648, secondo cui “in forza dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile;
tuttavia non è vincolante con
6 riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”.
Ciò posto, se non può dubitarsi che la sentenza di condanna depositata il 20 luglio 2015 abbia accertato la sussistenza del reato di calunnia commesso anche ai danni di ad identiche Parte_1 conclusioni si giunge con riferimento alla sentenza del 26 febbraio 2018 con la quale la Corte d'Appello ha dichiarato non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per il reato di calunnia, per il quale il era stato condannato di primo grado.
Anche in tale sentenza infatti, la Corte, solo al fine di valutare la responsabilità civile, ha proceduto comunque alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della responsabilità dell'imputato, stante la richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile.
Ed infatti, “Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n.
182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti
o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”( vedi Cass. 36208/24).
Pertanto, anche la sentenza di non doversi procedere assume autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell'imputato.
Ne deriva che possono essere liquidati in sede civile i danni non patrimoniali derivanti dal reato di calunnia, sono se dimostrati dal creditore.
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria svolta, devono ritenersi dimostrati i pregiudizi morali patiti dal Pt_1
In particolare, all'udienza del 24 marzo 2022, – testimone della cui attendibilità non v'è Testimone_2 motivo di dubitare perché estraneo ai fatti di causa – ha confermato che il a causa delle Pt_1 denunce, ha provato “vergogna” ed ha vissuto una situazione di disagio che lo ha portato anche a cambiare i propri connotati caratteriali divenendo, da persona quale era, scontroso e taciturno. Per_2
Il teste ha, poi, soggiunto che il “non esce più di casa neanche per fare la spesa”. Pt_1
Inoltre il ha precisato di avere appreso dei fatti sopra indicati dal medesimo e dai suoi Tes_2 Pt_1 familiari.
Ciò posto, se è pur vero che i testimoni de relato actoris depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente priva di qualsiasi valenza, nel caso in esame il teste ha precisato di avere appreso Tes_2 delle suddette circostanze anche dai familiari dell'attore.
A tal fine, può ritenersi valida ed utilizzabile la dichiarazione del poiché è stata interamente Tes_2 confermata dal figlio dell'attore, il quale ha evidenziato che il padre è divenuto molto Persona_3 irascibile, oltre ad essere depresso, a soffrire di insonnia ed a non uscire più di casa.
7 Il quadro probatorio corrobora la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale consistito nell'alterazione delle abitudini di vita del danneggiato – il quale non esce più di casa - e nella prolungata sofferenza cagionata allo stesso con conseguenze negative anche sul profilo caratteriale del Pt_1
Ciò posto, avuto riguardo, da una parte, all'età dell'attore al momento del fatto (55 anni) ed alle ripercussioni – sopra descritte - che sono derivate al danneggiato dal procedimento penale n.
7268/2010 R.G.N.R. appare equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 5.300,00 oltre interessi dal deposito della sentenza fino al saldo.
Nulla spetta a titolo di danno biologico, tenuto conto dell'assenza in atti di qualsiasi certificazione medica comprovante i postumi eventualmente subiti sicchè una eventuale c.t.u. medica avrebbe avuto sul punto un contenuto meramente esplorativo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del decisum e dell'attività svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dell'attore, di € 5.300,00 oltre interessi dal deposito della sentenza fino al saldo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 280,00 per spese ed €
5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Messina il 09/07/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza
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