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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1460/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1460/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] Falcone, 18 (C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Boi;
C.F._1
attore nei confronti di
, residente in [...] GARBAGNATE (VA), Controparte_1
, residente in [...]; Controparte_2
, residente in [...]; Controparte_3 [...]
, residente in [...]; Controparte_4
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “A) accertare e dichiarare che l'attore è proprietario unico ed esclusivo degli immobili sopra descritti in virtù del possesso utile all'usucapione esercitato per oltre 20 anni;
B) con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori, in caso di opposizione e/o resistenza in giudizio”.
Motivi della decisione
L'attore ha convenuto nel procedimento , e al fine CP_1 CP_5 CP_3 Controparte_4 di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sul terreno ubicato nel comune di Borore, distinto in catasto terreni al foglio 8, particella 82, esponendo di essere stato a decorrere dall'anno 1985 nel possesso esclusivo e incontrastato del terreno ora indicato e di aver provveduto in modo autonomo alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del fondo e della piccola casetta che vi aveva edificato, adibita a ricovero attrezzi.
A sostegno della sua domanda, l'attore ha altresì dedotto di essersi preso ininterrottamente cura del fondo ora indicato, avendovi reimpiantato il vigneto esistente, avendo piantato alcuni alberi da frutto, avendo provveduto alla pulizia periodica del fondo e avendo curato il rifacimento e la manutenzione delle recinzioni apposte a delimitazione dello stesso immobile.
Alla luce di quanto esposto, la parte attrice ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Le convenute, chiamate in giudizio nella loro qualità di eredi di intestatario catastale Persona_1 dell'immobile, non si sono costituite nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, per la pagina 1 di 3 discussione orale della causa e per la lettura del dispositivo, previa assegnazione di un termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza.
********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sull'immobile oggetto di causa.
I testimoni e escussi all'udienza del 27 novembre Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 2025, hanno confermato che, da oltre venti anni, l'attore aveva esercitato sugli immobili sopra indicati attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno in particolare dichiarato che l'attore, da oltre venti anni, aveva edificato nel terreno per cui è causa una piccola abitazione e reimpiantato un vigneto, oltre a diversi alberi da frutto. I testimoni hanno affermato che il aveva provveduto a sue spese a delimitare il perimetro del Pt_1 fondo, attraverso una recinzione, costituita da un muretto a secco, e mediante l'apposizione di un cancello metallico in prossimità dell'ingresso.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver montato il cancello metallico per volontà Testimone_1 dell'attore, mentre ha aggiunto di aver aiutato lui stesso l'attore “nella potatura e Testimone_3 zappatura con la motozappa, sin dagli inizi degli anni '90” (cfr. verbale ud. cit). pagina 2 di 3 I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto altresì conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze riferite in modo diretto e immediato, siccome confinanti o per aver coadiuvato l'attore nelle attività ora descritte (cfr. verbali ud. cit.).
Deve, inoltre, darsi atto, agli effetti di cui all'art. 232, comma primo, c.p.c., della mancata comparizione all'udienza stabilita per l'espletamento dell'interrogatorio formale delle convenute. Occorre infine considerare che le medesime convenute, rimaste contumaci nel procedimento, hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione ultraventennale, Parte_1 del terreno ubicato nel comune di Borore, distinto nel catasto dello stesso comune al foglio 8, particella
82; reddito dominicale: euro 3,07; reddito agrario: euro 0,18; qualità: seminativo;
classe 3; superficie:
1.700 m2.
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Oristano, 19 dicembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1460/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] Falcone, 18 (C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Boi;
C.F._1
attore nei confronti di
, residente in [...] GARBAGNATE (VA), Controparte_1
, residente in [...]; Controparte_2
, residente in [...]; Controparte_3 [...]
, residente in [...]; Controparte_4
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “A) accertare e dichiarare che l'attore è proprietario unico ed esclusivo degli immobili sopra descritti in virtù del possesso utile all'usucapione esercitato per oltre 20 anni;
B) con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori, in caso di opposizione e/o resistenza in giudizio”.
Motivi della decisione
L'attore ha convenuto nel procedimento , e al fine CP_1 CP_5 CP_3 Controparte_4 di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sul terreno ubicato nel comune di Borore, distinto in catasto terreni al foglio 8, particella 82, esponendo di essere stato a decorrere dall'anno 1985 nel possesso esclusivo e incontrastato del terreno ora indicato e di aver provveduto in modo autonomo alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del fondo e della piccola casetta che vi aveva edificato, adibita a ricovero attrezzi.
A sostegno della sua domanda, l'attore ha altresì dedotto di essersi preso ininterrottamente cura del fondo ora indicato, avendovi reimpiantato il vigneto esistente, avendo piantato alcuni alberi da frutto, avendo provveduto alla pulizia periodica del fondo e avendo curato il rifacimento e la manutenzione delle recinzioni apposte a delimitazione dello stesso immobile.
Alla luce di quanto esposto, la parte attrice ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Le convenute, chiamate in giudizio nella loro qualità di eredi di intestatario catastale Persona_1 dell'immobile, non si sono costituite nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, per la pagina 1 di 3 discussione orale della causa e per la lettura del dispositivo, previa assegnazione di un termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza.
********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sull'immobile oggetto di causa.
I testimoni e escussi all'udienza del 27 novembre Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 2025, hanno confermato che, da oltre venti anni, l'attore aveva esercitato sugli immobili sopra indicati attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno in particolare dichiarato che l'attore, da oltre venti anni, aveva edificato nel terreno per cui è causa una piccola abitazione e reimpiantato un vigneto, oltre a diversi alberi da frutto. I testimoni hanno affermato che il aveva provveduto a sue spese a delimitare il perimetro del Pt_1 fondo, attraverso una recinzione, costituita da un muretto a secco, e mediante l'apposizione di un cancello metallico in prossimità dell'ingresso.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver montato il cancello metallico per volontà Testimone_1 dell'attore, mentre ha aggiunto di aver aiutato lui stesso l'attore “nella potatura e Testimone_3 zappatura con la motozappa, sin dagli inizi degli anni '90” (cfr. verbale ud. cit). pagina 2 di 3 I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto altresì conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze riferite in modo diretto e immediato, siccome confinanti o per aver coadiuvato l'attore nelle attività ora descritte (cfr. verbali ud. cit.).
Deve, inoltre, darsi atto, agli effetti di cui all'art. 232, comma primo, c.p.c., della mancata comparizione all'udienza stabilita per l'espletamento dell'interrogatorio formale delle convenute. Occorre infine considerare che le medesime convenute, rimaste contumaci nel procedimento, hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione ultraventennale, Parte_1 del terreno ubicato nel comune di Borore, distinto nel catasto dello stesso comune al foglio 8, particella
82; reddito dominicale: euro 3,07; reddito agrario: euro 0,18; qualità: seminativo;
classe 3; superficie:
1.700 m2.
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Oristano, 19 dicembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
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