Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15939/2022 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Terrasini (PA), via Ruggero Settimo, 75, presso lo studio dell'Avv. SAPUTO GIUSEPPA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, via Casella,112 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DAMIANI GIORGIA, che lorappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 27/02/2025.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con note in sostituzione di udienza del 27/02/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata da codesto Giudice con ordinanza del 17/01/2025,
“obbligo a carico di di versare un importo pari a € 300,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio somma da rivalutare annualmente, oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie, direttamente al figlio;
contribuzione diretta per la figlia nei periodi di rispettiva permanenza coi Per_2 genitori;
percezione da parte d dell'intero assegno unico per i figli” Parte_1 specificando l'ulteriore clausola “disponendo che la somma di € 300,00 che il padre do- vrà versare al figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario venga dallo stesso ver-
382975 80997591”.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17/11/2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 02-21/12/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 10/01/1997, da , nata a [...] in data [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
PALERMO in data 28/09/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
1, parte I, serie A, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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