Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2023, proposto da Laboratorio di Analisi Cliniche “Dr. R. Marino” Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clarissa Cocchiarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille 16;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Anna Peluso e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota ASL Napoli 3 Sud. prot. n. 0140026 del 22/11/2022, avente ad oggetto “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU”, notificata a mezzo pec in pari data; b) della nota ASL Napoli 3 Sud prot. 0152295 del 12.12.22 avente ad oggetto “ASL NA3 SUD /lab Analisi Dr. Marino – richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c.” c) di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati, e comunque lesivi degli interessi del ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi compresa, ove occorra, e sempre per quanto di interesse, le note ASL Napoli 3 Sud prot. n. 0127347 del 03.11.2022 avente ad oggetto “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, nonché la nota prot. n. 0195432 del 17.12.2020 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 606 del 11/8/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. CH Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro ricorrente gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992.
2. Con il ricorso in epigrafe ha impugnato la nota ASL Napoli 3 Sud. prot. n. 0140026 del 22/11/2022,
avente ad oggetto “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU” nonché gli atti presupposti e conseguenti.
Ha esposto in fatto che con gli atti impugnati, l’ASL ha comunicato di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell’esercizio finanziario dell’anno 2010, per un importo pari a €. 28.246,80, in relazione a pagamenti effettuati ma non dovuti, in ragione della differenza tra il valore dei pagamenti effettuati, direttamente e indirettamente, dall’ASL il valore determinato dal Tavolo Tecnico.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha articolato avverso i provvedimenti impugnati i seguenti mezzi di censura:
1) si lamenta, in primo luogo, il difetto di motivazione, non essendo dato conoscere la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio di cui trattasi;
2) si deduce, inoltre, l’intervenuta lesione del legittimo affidamento, giacché la richiesta di pagamento a titolo di RTU 2010, interverrebbe ad oltre dieci anni di distanza dall’esercizio finanziario cui l’erogazione di prestazioni in accreditamento si riferisce, in violazione di ogni criterio di ragionevolezza.
3. Si è costituita l’ASL resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.
4. All’udienza straordinaria del 16 aprile 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Invero, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dell’Amministrazione con riferimento alle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023 e a cui ha aderito anche la parte ricorrente.
7. Al riguardo la Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione ha ritenuto le violazioni contestate fossero “doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla; ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo; lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’Asl ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto (Cass. S.U. ordinanza n. 7902/2023).
8. Anche nel caso in esame il petitum sostanziale ha ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A. posto che, da un lato, l’Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
9. Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata, per come formulata, ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, sicché la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Campania Napoli, sentt. nn. 3645/2025, 6207/2025, 8177/2025 e, da ultimo, n. 736/2026 del 02.02.2026).
10. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
11. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
12. La circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato e depositato in epoca antecedente alle citate ordinanze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
CH Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di NO | OL EV |
IL SEGRETARIO