TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2551
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASL, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze relative alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al centro, configurano atti paritetici e non poteri autoritativi, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASL, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze relative alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al centro, configurano atti paritetici e non poteri autoritativi, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASL, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze relative alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al centro, configurano atti paritetici e non poteri autoritativi, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale ha ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, configurando una posizione di diritto soggettivo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASL, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze relative alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al centro, configurano atti paritetici e non poteri autoritativi, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale ha ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, configurando una posizione di diritto soggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2551
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2551
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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