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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/03/2024, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 484/2021 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Andrea D'Andrea e dall'Avv. Daniela Muru, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Tola, giusta procura Controparte_1 P.IVA_1
speciale in atti,
- resistente -
Oggetto: impugnazione di licenziamento e differenze retributive.
All'udienza del 29/03/2024 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A) Dichiarare illegittimo il licenziamento della ricorrente per i motivi di cui in ricorso e per l'effetto condannare il resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura prevista per legge;
B) Accertare e dichiarare che alla ricorrente ha svolto le mansioni superiori inquadrabili nel III livello del CCNL Terziario- Commercio con conseguente diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive;
C) Condannare, per l'effetto, la al Parte_2
pagamento della complessiva somma di euro 16.417,27 s. e. ed o. a titolo di differenze retributive ed al lordo delle ritenute di legge, come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria o comunque di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e dichiarata come dovuta in corso di causa;
D) Condannare la
1 convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguentemente dovuti;
E) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In Via Principale, rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 settembre 2021, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
esponendo in fatto, sinteticamente:
- di essere stata assunta dall'impresa convenuta a tempo pieno e indeterminato in data 1° febbraio
2018, dopo un primo periodo di tirocinio di inserimento iniziato il 3 aprile 2017, con inquadramento al livello V del con mansioni di impiegata amministrativa;
Organizzazione_1
- che, nonostante tale inquadramento contrattuale, fin dall'assunzione la ricorrente aveva svolto, su espresso incarico e delega dei legali rappresentanti della datrice di lavoro, mansioni inquadrabili nel superiore 3° livello del medesimo CCNL, occupandosi delle attività meglio descritte in ricorso;
- che il datore di lavoro, rappresentato dal sig. con raccomandata datata 26 febbraio Parte_3
(rectius, gennaio) 2021 consegnata a mani alla lavoratrice, aveva effettuato una contestazione disciplinare accusando la di avere svolto attività lavorativa retribuita, fuori dall'orario di lavoro Pt_1
con la presso la , impresa che in subappalto gestiva la Controparte_1 Organizzazione_2 carrozzeria autorizzata , così ingenerando un “conflitto di interessi e ingenti danni, anche Org_3 patrimoniali”, al datore di lavoro;
- che l'esponente aveva risposto con controdeduzioni del 30 gennaio 2021, rimarcando la pretestuosità della contestazione in quanto la sua presenza presso la carrozzeria autorizzata del Pintus era non solo conosciuta ma anche voluta, per ragioni di formazione e Org_3
affiancamento, dalla in persona della Sig.ra in quanto la casa madre Controparte_1 Parte_4
riteneva che gli oneri di formazione dovessero essere posti in capo alla concessionaria che Org_4 doveva assumersi l'onere di provvedere alla formazione del personale della nuova carrozzeria autorizzata all'uso dei programmi Org_4
- che il datore di lavoro, con raccomandata a mani datata 1° febbraio 2021, aveva comunicato alla dipendente il licenziamento disciplinare per giusta causa, che era stato impugnato in via stragiudiziale dalla lavoratrice con Pec del 18 marzo 2021, nella quale la aveva ribadito la propria posizione, Pt_1
Org poi seguita dalla richiesta di tentativo di conciliazione in data 28/29 aprile 2021 dinnanzi all' di
CA , conclusosi con verbale negativo;
CP_2
2 - che lo stesso datore di lavoro, con Racc. A.R. del 2 febbraio 2021, ricevuta il 1° marzo 2021, aveva invitato la a fornire quanto prima la password dell'account Google dalla stessa creato e Pt_1
l'esponente, in risposta, con diffida a mezzo del proprio legale, aveva contestato la pretestuosità della richiesta, stante il fatto che la documentazione presente nell'account
”, non più in uso, era altresì presente anche sull'account della ditta Email_1
accessibile all'utilizzo senza password;
Email_2
- che, ad ogni modo, l'esponente, al fine di evitare inutili, quanto pretestuose, lamentele e richieste si rendeva disponibile, così come di seguito aveva fatto, a far avere alla società copia del contenuto del suo account in formato digitale, mediante trasferimento su un supporto informatico.
La ricorrente, tanto esposto in fatto, ha contestato la legittimità del licenziamento, avvenuto senza alcun valido motivo e assolutamente privo di giusta causa, domandando la condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura prevista per legge, non sussistendo alcun interesse alla tutela reintegratoria, in quanto la ra già stata assunta da un'altra impresa. Pt_1
Inoltre, poiché la ricorrente aveva svolto mansioni superiori inquadrabili nel III livello del CCNL
Terziario – Commercio, la stessa aveva diritto a vedersi riconosciute le relative differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, nonché l'indennità di maneggio di denaro come stabilito dall'art. 218 del CCNL, avendo svolto, con abitualità, anche la gestione della cassa.
Per l'effetto, la ricorrente ha chiesto la condanna della al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 16.417,27 a titolo di differenze retributive al lordo delle ritenute di legge, come da conteggi allegati, ovvero di quella maggiore o minore somma che fosse stata accertata e dichiarata come dovuta in corso di causa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguentemente dovuti.
2. Con memoria difensiva depositata il 7 febbraio 2022, si è costituita in giudizio la CP_1
contestando la fondatezza dell'avverso ricorso.
[...]
Innanzitutto, ha sostenuto che la aveva sempre svolto le mansioni proprie del suo Pt_1
inquadramento nel quinto livello del CCNL Commercio e Terziario, per la cui esecuzione sono richieste adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze.
Ha altresì sostenuto la piena legittimità del recesso, in quanto la ricorrente aveva svolto attività nell'interesse dell'autocarrozzeria soggetto subappaltatore senza alcuna esclusiva e, quindi, Org_2
concorrente della società resistente, per cui tale condotta aveva integrato una violazione di uno dei doveri fondamentali del lavoratore, quello di fedeltà.
Inoltre, in seguito al licenziamento, il datore di lavoro, nella persona del Sig. aveva Parte_3
3 appurato che il PC in uso alla ra protetto da password e che la stessa aveva creato senza alcuna Pt_1 autorizzazione una ulteriore mail personale ”, anch'essa protetta da Email_1
password, che utilizzava nei rapporti con il sicché lo stesso si era visto costretto a chiedere alla Org_2
ex dipendente la consegna delle password e la stessa aveva provveduto a consegnare il contenuto della cassetta postale (account), senza però voler consegnare le credenziali. Anche tale elemento comprovava il comportamento della tenuto in costanza di lavoro in violazione dei propri doveri, Parte_1
anche perché molte delle cessioni dei crediti che i clienti facevano al nel caso di interventi in Org_2 garanzia, erano siglati dalla stessa la quale aveva dunque agito nell'interesse Parte_1 dell'impresa concorrente.
La resistente ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
3. La causa, istruita con prova testimoniale, interrogatorio formale della ricorrente e produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4. Sull'impugnativa del licenziamento.
4.1. Premesso, in linea generale, che il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia pur essa idonea a configurare la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., ha natura “ontologicamente” disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Cass. civ., Sez. L, 12 aprile
2003, n. 5855), nel caso concreto qui esaminato, è documentato che, in data 26 gennaio 2021, la
[...] ha inviato alla odierna ricorrente una contestazione di addebito del seguente tenore “[…]In CP_1
maniera del tutto casuale, nel mese di dicembre del 2020, abbiamo avuto notizia che Lei stava prestando attività lavorativa retribuita, fuori dall'orario di lavoro con la scrivente società, presso la
con sede in alla via Bruxelles snc. Espletata l'istruttoria Organizzazione_6 CP_2
interna, esaurita in data 25.01.2021, ed assunte le necessarie informazioni anche presso il predetto
è emerso che tale attività viene svolta fin dall'estate 2020 per circa tre giorni della settimana Org_2
per due ore consecutive. In ogni caso, certamente, tale attività retribuita è stata svolta nelle giornate del 23 dicembre 2020, nonché i giorni 7, 11, 13, 15, 18 e 20 gennaio 2021. Tale comportamento in espressa violazione dei doveri del dipendente, quali l'art. 2105 c.c. assume ancora maggior gravità dal fatto che tale attività è stata svolta nell'interesse della società che in sub-appalto gestisce la carrozzeria autorizzata . Si aggiunga che visto il Suo ruolo nella Org_3 Controparte_1
l'attività svolta presso la integra anche una grave situazione di conflitto di Organizzazione_2
4 interessi, stanti i rapporti economici, a Lei noti, tra le società. Anche tale circostanza integra un gravissimo inadempimento dei doveri del dipendente ed ha generato, ingenti danni anche patrimoniali, alla scrivente società che sul punto si riserva di adire le vie legali, per ottenere il giusto ristoro […]”
(doc. 03 all. ricorso).
In risposta a tale lettera di contestazione, la lavoratrice ha fornito chiarimenti affermando testualmente che: “[…] pur essendoci stata un'effettiva frequentazione della suddetta Carrozzeria, questa non ha mai configurato l'instaurazione di un rapporto professionale e che la mia presenza presso la loro sede non è mai stata a titolo oneroso. Peraltro il mio accesso ai locali della ditta si è svolto saltuariamente, senza alcun vincolo d'orario, bensì limitandolo alle sole occasioni in cui fornivo disponibilità in tal senso nell'ambito del mio tempo libero. Risulta pertanto del tutto infondato e non corrispondente al vero il Vs. richiamo a una precisa quantificazione di una "prestazione" (“fin dall'estate 2020 per circa tre giorni della settimana per due ore consecutive”) nonché il riferimento alle giornate del 23 Dicembre 2020 e del 7, 11, 13, 15, 18 e 20 Gennaio 2021. Piuttosto, Vi ricordo che la mia collaborazione con la ed il relativo distacco presso la loro sede sono iniziati Organizzazione_2
nell'estate 2020 e proprio per volontà della che aveva esigenza di fornire alla Controparte_1
carrozzeria recentemente nominata un supporto per la formazione del personale.
Precisamente la mia funzione era quella di tutoraggio nella formazione all'esecuzione delle pratiche relative alle garanzie e assicurazioni sulle auto nuove (sinistri, problemi relativi alla carrozzeria, vernici, rischi di corrosione, etc.) e all'invio delle stesse a . Il periodo di affiancamento si Org_7
era reso ancora più necessario in virtù del fatto che la non avesse potuto svolgere, Organizzazione_2
per causa Covid-19, la formazione di rito, che abitualmente si tiene presso le sedi di a Org_7
Roma. Terminato il mio periodo di affiancamento, avevo segnalato alla titolare che Parte_4
riscontravo nel personale di carrozzeria ancora numerose lacune nell'apprendimento dei procedimenti
e che sarebbe stato opportuno affiancarli ulteriormente. Mi proposi per farlo, eventualmente, a titolo meramente personale e gratuito, in virtù di un rapporto confidenziale e personale instaurato con alcuni degli operai. Nessuna contrarietà mi è mai stata espressa in merito, se non la raccomandazione di svolgere la suddetta "attività" fuori dagli orari di lavoro praticati preso la Renault. E di fatto, le mie sporadiche presenze presso gli uffici del Sig. si sono registrate sempre nella c.d. pausa pranzo Org_2
(fra le ore 13:30 e le 15:00) senza alcun calendario prestabilito e senza percepire né pretendere alcuna retribuzione. In merito alla qualità dell'operato svolto presso la laddove Organizzazione_2
per "operato" - ribadisco - non deve intendersi alcuna forma di prestazione lavorativa retribuita, preme specificare che si è trattato della mera attività di supporto, consiglio, assistenza e formazione nell'uso dei procedimenti informatici legati all'esecuzione delle garanzie e delle assicurazioni. Trattasi
5 di adempimenti completamente diversi da quelli oggetto delle mansioni abitualmente svolte nell'ambito del mio rapporto di lavoro con la sede Peraltro nel corso delle mie frequentazioni di Controparte_1
favore presso la non vi è stato utilizzo di dati riservati o sensibili, la spartizione di Organizzazione_2
segreti e documenti eventualmente attinti da archivi o qualsivoglia altra fonte riferibile al mio datore di lavoro. Parimenti, in alcun modo può ravvisarsi la svolgimento di un'attività concorrenziale, atteso che le funzioni svolte presso il subappaltatore non sono pertinenza del concessionario e viceversa, ne implicano la condivisione di dati, documenti, archivi, strumenti, etc. Pertanto contesto categoricamente la fondatezza dei richiamo agli obblighi di cui all'art. 2105 cc, non rivenendo nella mia condotta alcunché di lesivo degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro […]” (doc. 04 all. memoria p. resistente).
Non avendo ritenuto che fossero emerse ragioni idonee a sminuire la gravità delle contestazioni, la ha quindi proceduto al licenziamento della lavoratrice, con lettera del 1° febbraio 2021 Controparte_1
(doc. 05 all. memoria p. resistente).
Nel presente giudizio, la datrice di lavoro ha sostanzialmente confermato gli addebiti mossi alla lavoratrice, la quale, a sua volta, ha contestato la legittimità del licenziamento, ribadendo che, a causa della pandemia scoppiata nel 2020, che ha impedito lo svolgimento della formazione del personale della carrozzeria autorizzata presso la sede centrale la casa madre aveva chiesto alla Org_4
concessionaria di assumersi tutti gli oneri inerenti alla formazione, per cui la datrice di Controparte_1
lavoro (in particolare, aveva chiesto alla di occuparsi di formare il personale della Parte_4 Pt_1
carrozzeria subappaltatrice sui gestionali in uso;
formazione che inizialmente si era svolta durante l'orario di lavoro e che, in seguito, stante il carico di lavoro della dipendente, era proseguita durante la pausa pranzo della che, all'occorrenza, si recava col proprio mezzo presso la sede della Pt_1
carrozzeria autorizzata.
La ricorrente ha sostenuto anche che tra le due imprese, contrattualmente legate da rapporto di subappalto, non sussisteva alcuna conflitto di interessi né le stesse potevano essere considerate in alcun modo concorrenti - avevano infatti due differenti codici ATECO -, bensì, al contrario, complementari e
“alleate”.
4.2. Così ricostruiti i termini della questione qui scrutinata, deve ritenersi che la resistente non abbia assolto all'onere, su di essa incombente, di dimostrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento, essendo per contro risultata confermata, sulla base dell'istruttoria espletata in corso di causa, la veridicità della versione dei fatti fornita dalla odierna ricorrente.
Occorre innanzitutto rilevare che non è stato contestato che tra la e Controparte_1
l'autocarrozzeria intercorresse all'epoca dei fatti un rapporto di subappalto, in quanto era stato Org_2
6 richiesto dalla casa madre che la concessionaria si servisse di un'autocarrozzeria autorizzata Org_4
per eseguire gli interventi sulle autovetture in garanzia.
Quanto all'attività svolta dalla resso l'autocarrozzeria i testimoni sentiti all'udienza Pt_1 Org_2
del 1° dicembre 2023 e hanno reso in proposito una deposizione Tes_1 Testimone_2
concorde.
La ha premesso di avere lavorato alle dipendenze della dal 2017 fino al Tes_1 Controparte_1
licenziamento nel 2020, riferendo che la si era occupata della formazione del personale Pt_1 dell'autocarrozzeria in quanto la stessa era l'unica che aveva terminato un corso per la gestione Org_2
della garanzia delle autovetture.
Ha riferito che la necessità di svolgere la formazione interna, di cui era stata incaricata appunto l'odierna ricorrente, era sorta dopo lo scoppio della pandemia da Covid - 19, che aveva impedito lo svolgimento della formazione presso la sede centrale, a Roma, della . Org_7
Ha ricordato che su tale questione si era tenuta una apposita riunione presso la sede della
[...]
alla quale avevano partecipato i rappresentanti legali della società resistente, la lavoratrice e CP_1
il spiegando di avere conoscenza di tale circostanza perché al tempo ancora lavorava presso la Org_2 concessionaria e si sapeva vi era stata una riunione “per definire tale questione”.
Quanto all'orario in cui veniva svolta tale attività di formazione, la ha riferito che la Tes_1 formazione veniva svolta sia presso la concessionaria sia presso la sede dell'impresa la CP_1 Org_2 formazione presso la sede di via CA veniva svolta in orario di lavoro, anche perché all'ora di pranzo la concessionaria era chiusa;
la formazione presso la sede dell'autocarrozzeria “veniva Org_2 svolta dalla ricorrente anche fuori dall'orario di lavoro, ad esempio durante la pausa pranzo, o prima del rientro pomeridiano, questo anche perché la doveva espletare le proprie restanti mansioni Pt_1 durante l'orario di lavoro”.
Benché la teste come chiarito dalla stessa al giudice, abbia promosso una causa, tuttora Tes_1
pendente, contro la per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore e il Controparte_1
pagamento delle conseguenti differenze retributive, si deve ritenere che la stessa abbia reso una deposizione sostanzialmente credibile, nella parte in cui le circostanze da ella riferite hanno trovato estrinseco riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone , dipendente dal 2005 della Testimone_2 autocarrozzeria e nipote di quest'ultimo, dichiaratori responsabile di tutto quanto Parte_5
riguardava la parte Renault.
Il in particolare, ha riferito che, dopo la stipula del contratto di collaborazione con la Org_2
concessionaria alla fine del 2019, si sarebbe dovuta svolgere la formazione presso la sede di CP_1
Roma della per imparare ad usare i gestionali e le procedure della casa madre, ma, a causa Org_4
7 dello scoppio della pandemia, ciò non era stato possibile, sicché si decise che a occuparsi della formazione del personale dell'autocarrozzeria sarebbe stata la dipendente della Org_2 Parte_6
[...]
Il teste ha ricordato che vi era stata una riunione presso la sede di via CA della CP_1
alla quale “erano presenti, oltre a me, la legale rappresentante della società
[...] Parte_4 [...]
e , che era colui che si occupava presso la di accettare le Pt_1 Persona_1 CP_1 commesse” e che, in quell'occasione, “Si decise che la nostra responsabile per la carrozzeria sarebbe stata e mi dissero che mi avrebbe dovuto formare per la parte della gestione sinistri e Parte_1
garanzie. Preciso che mio zio non era presente, ma aveva mandato me quale incaricato riguardo a tutta la parte Renault. La formazione veniva svolta presso la sede di via CA durante l'orario di lavoro, inoltre la mi era venuta incontro e si era resa disponibile a effettuare la formazione Pt_1
anche fuori dalla sede di via CA, in genere durante la pausa pranzo, presso la sede dell'autocarrozzeria che si trova in Z.I. di , nella via Bruxelles”. Org_2 CP_2
Il ha precisato che la formazione aveva riguardato sia la parte teorica gestionale che l'uso dei Org_2 programmi informatici, in particolare che la gli aveva insegnato l'utilizzo sia del programma Pt_1
sia del programma DMS, di gestione della garanzia e relativa fatturazione: programmi Org_8
che erano sia nella disponibilità della carrozzeria che della concessionaria Org_2 CP_1
Al fine di ritenere provati gli addebiti mossi alla lavoratrice dalla datrice di lavoro, non appare sufficiente la deposizione resa dal teste sentito all'udienza del 31 gennaio 2024, il Persona_1
quale ha ricordato di avere visto la sig.ra probabilmente nel mese di dicembre di un anno non Pt_1 precisato, intorno alle ore 14:30, “seduta al computer presso l'ufficio del sig. , e di Parte_5 avere visto altre volte l'autovettura della ricorrente parcheggiata all'interno del cortile della carrozzeria al di fuori dell'orario di lavoro, quando vi passava di fronte al rientro a casa dal lavoro. Org_2
Pur se il teste ha riferito di essersi “stupito” nel vedere la collega presso la carrozzeria e che Org_2 il titolare della carrozzeria avrebbe detto che la non stava facendo “niente di male”, tuttavia, il Pt_1
non ha saputo dire cosa la stesse facendo di preciso presso la carrozzeria né se Per_1 Pt_1 Org_2 fosse pagata dal per l'attività svolta. Org_2
Invero, lo stesso teste ha riferito di essersi recato un paio di volte presso la carrozzeria “per Org_2 aiutare il sig. nell'utilizzo di un programma gestionale che non avevano mai Testimone_2
utilizzato, in particolare per la presa in carico degli interventi in garanzia, li ho aiutati per quanto riguarda l'aspetto tecnico, relativo alla codifica della manodopera”, così implicitamente confermando che la formazione del personale della supappaltatrice fosse stata demandata dalla concessionaria CP_1
ai propri dipendenti, sicché è del tutto verosimile che, come il si era recato presso la carrozzeria Per_1
8 per occuparsi della formazione in ordine agli aspetti di natura tecnica, di sua competenza, così la Org_2
vi si era recata per svolgere formazione finalizzata all'utilizzo del programma sotto il profilo Pt_1
della gestione delle garanzie, anche perché il funzionamento di tale software, a parere del teste Org_2 era “molto complesso”.
Per altro verso, il teste è apparso scarsamente attendibile, in quanto, forse nell'intento di Per_1
rendere una deposizione compiacente alla propria datrice di lavoro, ha riferito circostanze che sono state contraddette dal teste sentito alla stessa udienza, per cui è stato necessario Testimone_3 disporre il confronto tra i testimoni, all'esito del quale il ha in parte “ritrattato” le proprie Per_1
precedenti dichiarazioni, rese pochi minuti prima.
Ancor meno decisiva, al fine di comprovare la fondatezza dell'addebito mosso dalla odierna resistente, è la deposizione del teste resa all'udienza del 2 febbraio 2024, il quale si è Tes_4
limitato a ricordare che una volta aveva portato la propria autovettura “su indicazione della CP_1
presso una carrozzeria che si trovava nella zona industriale di , in un orario compreso tra le 14 CP_2
le 15, e di essere stato ricevuto dalla sig.ra precisando che vi erano anche altre persone e senza Pt_1 sapere “se lei fosse lì perché stava svolgendo attività lavorativa per la carrozzeria oppure perché era stata mandata lì per conto della concessionaria”.
Non può sottacersi, peraltro, che se davvero l'odierna ricorrente avesse svolto attività lavorativa in favore della carrozzeria all'oscuro dalla propria datrice di lavoro e ai danni di quest'ultima, Org_2
appare quantomeno curioso che la si occupasse di accogliere i clienti mandati dalla stessa Pt_1 concessionaria senza preoccuparsi di essere “scoperta”. CP_1
Del pari indimostrata è la circostanza per cui la lavoratrice si sarebbe creata un proprio account personale Gmail per poter intrattenere rapporti con l'impresa “concorrente”. In realtà, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emerso come la prassi di creare degli account personali fosse in uso da tempo, ancor prima che venisse assunta l'odierna ricorrente, in ragione dell'incapienza della casella mail officiale ai fini della conservazione dei dati, sicché molti dipendenti avevano una propria Org_4
mail personale protetta da password. In questo senso, il testimone di parte resistente sig. Tes_3
sentito all'udienza del 31 gennaio 2024, ha confermato di utilizzare il proprio indirizzo mail
[...] personale “nei rapporti con la clientela, anche per comunicare con la titolare ed eventualmente anche con gli altri dipendenti della concessionaria”, sicché è evidente come la società datrice di lavoro fosse a conoscenza di tale prassi. Il teste ha riferito altresì che “l'utilizzo della mail ufficiale Renault Tes_3
risultava farraginoso essendo interno al portale La mail ufficiale della veniva Org_4 Org_4 utilizzata per ricevere i messaggi provenienti dalla casa madre”; che, già prima di lui, anche tale sig.
, addetto al magazzino, utilizzava una propria mail personale di Persona_2 CP_3
9 Peraltro è incontestato che, dopo la richiesta da parte del titolare la lavoratrice ha Parte_3
consegnato al datore di lavoro copia del contenuto del suo account in formato digitale, mediante trasferimento su un supporto informatico.
4.3. In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve essere accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento della ricorrente, di cui deve pertanto disporsi l'annullamento, non essendo stata fornita prova adeguata e sufficiente da parte della datrice di lavoro della fondatezza degli addebiti contestati.
In applicazione dell'art. 3 del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, poiché il rapporto di lavoro per cui è causa è sorto dopo l'entrata in vigore del medesimo d. lgs., il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento e la società resistente deve essere condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che appare congrua, tenuto conto della breve durata (tre anni) del rapporto di lavoro.
La liquidazione di tale importo deve essere effettuata sulla base dell'importo della retribuzione utile per il calcolo del TFR riportata nelle buste paga prodotte in giudizio dalla resistente (doc. 07), pari a
Euro 1.508,95, per un totale dovuto, quindi, di complessivi Euro 9.053,70 (= 1.508,95 x 6).
5. Sulla domanda di riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale.
La ricorrente, come esposto in precedenza, ha allegato che, pur essendo stata assunta dall'impresa convenuta, in data 1° febbraio 2018, con inquadramento al livello V del CCNL Terziario - Commercio con mansioni di impiegata amministrativa, fin dall'assunzione aveva svolto, su espresso incarico e delega dei legali rappresentanti della datrice di lavoro, mansioni inquadrabili nel superiore 3° livello del medesimo CCNL, avendone ottenuto le qualifiche mediante la partecipazione a molteplici corsi formativi come da allegato prospetto.
In sintesi, la ricorrente ha allegato di avere svolto le seguenti attività: a) responsabile di magazzino, dopo avere frequentato e concluso il relativo corso, avendo seguito in completa autonomia l'andamento del magazzino, in particolare gestendo il c.d. “stock morto” (consistente nella contabilizzazione dei pezzi di meccanica e carrozzeria che la concessionaria acquista e stocca per poi rivenderli); b) responsabile delle garanzie per le auto vendute, sempre dopo avere frequentato e concluso il relativo corso di formazione;
c) gestione della cassa, per cui la ricorrente emetteva e provvedeva all'incasso delle fatture relative alle operazioni di post vendita e, all'atto della consegna dell'incasso, produceva una distinta delle varie tipologie di pagamento e le quantità registrate per ciascuna;
d) responsabile dei subappaltatori: la estiva i pagamenti e le fatturazioni dei subappaltatori avendo cura di emettere Pt_1
le fatture a loro favore;
inoltre, con cadenza mensile, trasmetteva agli stessi subappaltatori una scheda
10 contabile attestante la loro situazione debitoria/creditoria ed il resoconto delle garanzie che essi avrebbero provveduto a rifatturare alla concessionaria;
e) gestione insoluti dei clienti;
f) responsabile delle autovetture di cortesia.
Premesso quanto sopra, occorre a questo punto accertare le attività lavorative in concreto svolte dalla ricorrente, come risultate provate in giudizio, per poi porle a raffronto con le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L, ord. 22 novembre 2019,
n. 30580).
5.1. Partendo dal primo profilo, innanzitutto la ricorrente ha prodotto in giudizio una serie di attestati di corsi abilitanti, finalizzati alla formazione per lo svolgimento di attività di gestione del magazzino e delle garanzie, nonché all'utilizzo di programmi informatici, fra cui Organizzazione_9
(v. docc. 15, 16, 17 e 18 all. ricorso).
In merito alle attività in concreto svolte dalla ricorrente con riferimento alla gestione delle macchine in garanzia, è emerso che, dopo l'accettazione e la presa in carico dell'autovettura presso la concessionaria effettuate tramite appositi programmi informatici (WinDrakkar e Renault – net) dall'addetto all'officina sig. che apriva la commessa, l'autovettura passava all'officina Persona_1
interna per la diagnosi e per individuare la riparazione da fare;
sempre il si occupava di inserire Per_1
le ore di manodopera e gli interventi da eseguire e venivano eventualmente ordinati dal magazziniere i pezzi di ricambio non presenti in concessionaria necessari per la lavorazione.
Secondo quanto riferito dal teste , l'odierna ricorrente, oltre a utilizzare il Testimone_3 programma gestionale che usavano anche l'addetto al magazzino e il con cui Org_10 Per_1
“chiudeva la commessa, le garanzie le chiudeva come ricevute e stampava la fattura da rilasciare al cliente” (risolvendo anche eventuali anomalie che non consentivano di chiudere la procedura con Organi l'emissione del documento finale), era l'unica a utilizzare il programma che serviva per verificare, dopo l'emissione della fattura, la correttezza dell'intervento, per cui, qualora vi fossero stati degli errori, ad esempio nello scarico dei codici, venivano effettuate le correzioni tramite lo stesso programma in uso esclusivo alla e, una volta effettuate tali verifiche finali, la casa madre Pt_1 decideva se pagare per l'intervento in garanzia.
Al riguardo, il teste aveva riferito che il programma GMC veniva utilizzato anche dal sig. Per_1
e, richiamato a confronto dal giudice, ha dichiarato di essere convinto che “fosse in uso al sig. Tes_3
anche perché il programma stampa dei codici a barre che vengono apposti sui ricambi da Tes_3
restituire alla casa madre e pensavo fosso lo stesso sig. a utilizzare questo programma anche Tes_3 per effettuare la stampa”.
Sennonché, lo stesso magazziniere ha precisato che “la stampa di queste etichette tramite il portale
11 Orga
veniva effettuata dalla sig.ra poi il codice a barre veniva apposto sul ricambio”. Pt_1
Sempre con riferimento a tale mansione, la teste ha ricordato come la ricorrente fosse l'unica Tes_1
ad avere terminato un corso per la gestione della garanzia delle autovetture e a gestire le questioni
“relative alle situazioni debitorie/creditorie tra la e le imprese subappaltatrici della Controparte_1 rete R2 e R3”, quindi i rapporti sia con i subappaltatori per la carrozzeria (R2) che del service (R3), oltre ad essere stata individuata, come si è visto, al fine di effettuare la formazione del personale della
Org Organi carrozzeria in ordine all'utilizzo dei programmi Dialogys e Org_2
Al riguardo, ha ricordato la procedura seguita per l'inserimento della garanzia e Testimone_2
Organi la relativa fatturazione, per cui veniva inserita la garanzia nel portale “dopo che veniva effettuato
l'intervento chiudevo la garanzia ed emettevo una fattura di 0 euro al cliente;
dopodiché dovevo lasciare accesso il programma e il giorno successivo la estrapolava la garanzia e, se Org_7
tutto era a posto, la pratica presumo che poi andasse alla sig.ra in quanto era la stessa Pt_1
ricorrente alla fine di ogni mese a inviarci un estratto conto con tutte le pratiche andate a buon fine e le garanzie in pagamento. Inoltre, la stilava anche un resoconto mensile con l'indicazione, da Pt_1 un lato, dei ricambi e materiali di consumo che l'autocarrozzeria doveva pagare alla concessionaria e, dall'altro, degli interventi che la concessionaria doveva pagare all'impresa La mi ha Org_2 Pt_1 insegnato a utilizzare il gestionale, che ha un funzionamento, a mio parere, molto complesso”.
In merito alle mansioni svolte quale responsabile del magazzino, la teste ha riferito che la Tes_1 ricorrente si occupava di stilare l'inventario assieme al magazziniere, per poi curare personalmente l'aspetto gestionale e tecnico inerente al caricamento dei dati nel software, di cui si occupava solo la ricorrente, attraverso l'inserimento delle singole referenze, ovverosia dei beni presenti in magazzino, ciascuno identificato da un codice, per la loro elaborazione.
Il teste , sentito all'udienza del 17 gennaio 2024, dopo avere premesso di avere svolto Tes_5
funzioni di ispettore Renault nel periodo per cui è causa, recandosi presso la concessionaria di CP_2
circa una volta alla settimana, ha confermato che per tutto ciò che riguardava il magazzino, le garanzie e le courtesy car della aveva come sua referente la dipendente Controparte_1 Parte_1
rivolgendosi invece alla titolare proprietaria quando si trattava di decidere le politiche aziendali e gli aspetti commerciali.
La stessa ricorrente si occupava anche della gestione degli insoluti, effettuando, come riferito dalla teste una rendicontazione mensile interna della situazione creditoria dell'azienda, per individuare Tes_1
i clienti morosi e sollecitare i pagamenti, come confermato anche dal il quale ha ricordato che Org_2
era la inoltrare le richieste di pagamento all'impresa subappaltatrice. Pt_1
Quanto, infine, alle mansioni di gestione e responsabilità della cassa, è stato provato che la Pt_1
12 riceveva i pagamenti con il bancomat nonché tutti i pagamenti dell'area post vendita, sia quelli relativi alla vendita dei ricambi che i pagamenti inerenti agli interventi in officina, emettendo anche la relativa fattura, secondo quanto confermato dalla testimone di parte resistente Testimone_6
Il teste di parte resistente ha riferito che la i occupava quotidianamente di Testimone_3 Pt_1
chiudere la cassa e di redigere e stampare un documento in Excel contenente il riepilogo degli incassi, dopodiché la cassetta contenente il denaro, le ricevute del pos e il fondo cassa veniva portata in amministrazione due volte al giorno, alla sig.ra Quest'ultima ha confermato che gli Testimone_6
incassi le venivano consegnati quotidianamente dalla ricorrente, unitamente a un documento interno che conteneva l'elenco dei pagamenti ricevuti. La stessa teste ha riferito di occuparsi Tes_6
personalmente della verifica finale sulla contabilità, ponendo a raffronto i pagamenti ricevuti con le fatture emesse.
Anche il teste ha confermato che era la a incassare i pagamenti e ad Testimone_2 Pt_1
emettere la bolla o lo scontrino fiscale, quando il pagamento avveniva in concessionaria, e non tramite bonifico.
5.2. A questo punto occorre porre a raffronto le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente con le declaratorie contrattuali.
Nonostante le contestazioni sollevate dalla difesa della ricorrente, per la prima volta, nelle note conclusionali, in ordine al CCNL applicabile al contratto per cui è causa, deve rilevarsi che il contratto di assunzione del 29 gennaio 2018, che fa riferimento genericamente alle “condizioni del CCNL
Terziario”, nell'indicare la retribuzione mensile lorda, di euro 1.494,48, di cui euro 521,94 di indennità di contingenza, applica i minimi contrattuali tabellari vigenti da agosto del 2017 di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto dalla ER
(Confederazione italiana del commercio, del turismo e dei servizi), da una parte, e Org_14 Org_15
e dall'altra, stipulato il 30 marzo 2015, vigente dal 1° aprile 2015 e poi
[...] CP_4 Org_16
successivamente rinnovato.
Pacificamente, i conteggi depositati in giudizio dalla parte ricorrente a firma del consulente dott.
CP_ Con si fondano sull'applicazione del CCNL sottoscritto da – e Persona_3 CP_5 CP_6
(v. docc. 13 e 14 all. ricorso), e, difatti, il minimo contrattuale considerato è di totali Euro 1.793,12, di cui Euro 527,90 a titolo di indennità di contingenza, come previsto dal medesimo CCNL a decorrere dal 1° marzo 2018.
Pertanto, nonostante la parte ricorrente abbia depositato in giudizio il CCNL Commercio, Terziario,
Distribuzione e Servizi sottoscritto da da una parte, e dall'altra Controparte_9 Controparte_10
(doc. 02 all. ricorso), si deve ritenere che la declaratoria contrattuale di riferimento sia quella contenuta
13 nel CCNL applicabile al contratto individuale di lavoro, che è appunto quello sottoscritto dalla
ER, come precisato dalla difesa del ricorrente all'odierna udienza, a fronte della – peraltro tardiva – contestazione di parte resistente.
Oltretutto, le relative declaratorie del III e V livello contrattuale, nella parte generale, sono del tutto analoghe nei due contratti collettivi considerati del settore terziario e commercio.
Orbene, si riportano qui di seguito le declaratorie contrattuali, per quanto qui di interesse:
“TERZO LIVELLO A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita […].
QUINTO LIVELLO A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite […]”.
Alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria (v. par. 5.1), si deve ritenere che, specialmente per quanto riguarda l'attività di gestione delle garanzie, quale responsabile del magazzino e di gestione delle ma anche nell'occuparsi delle operazioni sopra descritte (incassi, Organizzazione_9
emissione di fatture, rendicontazioni) nei rapporti con la clientela e con i subappaltatori, la Pt_1
svolgesse in via prevalente attività riconducibili al III livello contrattuale, che richiedevano speciali
Organi conoscenze, anche a livello informatico - si è detto come il programma fosse utilizzato esclusivamente dalla ricorrente, nonostante quanto inattendibilmente riferito dal teste -, che la Per_1
lavoratrice aveva acquisito anche seguendo appositi corsi (in materia di gestione delle garanzie, di responsabile di magazzino e di gestione delle , tanto che, come si è visto, alla Organizzazione_9 ricorrente era stata demandata l'attività di formazione del personale della subappaltatrice (circostanza confermata, fra l'altro, dal teste . Org_2
La ricorrente ha pertanto diritto, per il periodo in cui ha svolto dette mansioni, al trattamento economico previsto per il terzo livello, nei termini precisati nei conteggi allegati al ricorso.
Detti conteggi appaiono esatti, e non hanno formato comunque oggetto di specifiche contestazioni, essendo notoriamente irrilevanti nel rito del lavoro le censure generiche (Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2010, n. 11617; Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
5.3. In accoglimento della domanda, pertanto, la deve essere condannata al Controparte_1
pagamento, a favore della ricorrente, dell'importo complessivo lordo di euro 16.417,27, pari alle differenze retributive spettanti alla lavoratrice per lo svolgimento di mansioni di III livello CCNL
14 Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi dal 1° febbraio 2018 al 1° febbraio 2021, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze retributive e sino al saldo effettivo e della rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone, in accoglimento del ricorso:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento della ricorrente intimato con Parte_1
lettera del 1° febbraio 2021, di cui dichiara l'annullamento e, visto l'art. 3 del d. lgs. n. 23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di CP_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, liquidata in complessivi Euro
9.053,70, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 16.417,27, pari alle Parte_1
differenze retributive spettanti alla lavoratrice per lo svolgimento di mansioni di III livello del CCNL
Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi dal 1° febbraio 2018 al 1° febbraio 2021, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze retributive fino al saldo e rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nell'importo di 5.388,00, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 29 marzo 2024
Il Giudice
(dott.ssa Consuelo Mighela)
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