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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BU SI, Presidente ROMANO FEDERICA, Relatore SAVINO MARIO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REC CREDITO IMP n. TI9CR030008-2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2025 depositato il 14/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 spa rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
Difensore_1, ricorre avverso l'Atto di Recupero n. TI9CR030008/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine, notificato in data
22.03.2024 per credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo all'anno 2017. Con l'impugnato atto, l'Agenzia delle Entrate di Udine ha effettuato il recupero dell'indebita fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013 maturato nelle annualità 2015 e
2016 e utilizzato in compensazione nel corso del 2017, per un ammontare pari ad
€ 305.450 oltre la sanzione pecuniaria di pari importo.
I motivi di impugnazione della ricorrente sono:
-in via pregiudiziale rileva l'illegittima qualificazione del credito come inesistente e conseguente intervenuta decadenza dal potere di accertamento;
violazione dell'art. 43 del D.P.R. 600/73;
-in diritto e nel merito:
A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013
B) Illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzionalità previsto dal diritto europeo.
C) disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.
L'Agenzia delle Entrate si è regolarmente costituita in giudizio con proprie controdeduzioni opponendosi al ricorso ritenuto destituito di fondamento.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad una definizione in via conciliativa della vertenza ex art. 48, protocollo n°0130066 del 29.05.2025, n° proposta
5000064/2025, TI9, codice atto 19624402004 con cui il processo rubricato RGR
n°190/2024 su atto di recupero n. TI9CR030008/2024 veniva definito nel valore maturato sino al 29-5-2025 per imposta ed interessi pari a € 210.468,25 oltre al pagamento di ulteriori interessi di €20,18186 dovuti per ogni giorno decorrente dal 30-5-2025 sino alla data del pagamento. L'Agenzia delle Entrate chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo depositato agli atti, considerato che con l'intervenuta conciliazione è venuta meno la materia del contendere, non rimane che dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Udine, lì 14.07.2025
Ricorso firmato digitalmente dal Presidente e dall'Estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BU SI, Presidente ROMANO FEDERICA, Relatore SAVINO MARIO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REC CREDITO IMP n. TI9CR030008-2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2025 depositato il 14/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 spa rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
Difensore_1, ricorre avverso l'Atto di Recupero n. TI9CR030008/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine, notificato in data
22.03.2024 per credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo all'anno 2017. Con l'impugnato atto, l'Agenzia delle Entrate di Udine ha effettuato il recupero dell'indebita fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013 maturato nelle annualità 2015 e
2016 e utilizzato in compensazione nel corso del 2017, per un ammontare pari ad
€ 305.450 oltre la sanzione pecuniaria di pari importo.
I motivi di impugnazione della ricorrente sono:
-in via pregiudiziale rileva l'illegittima qualificazione del credito come inesistente e conseguente intervenuta decadenza dal potere di accertamento;
violazione dell'art. 43 del D.P.R. 600/73;
-in diritto e nel merito:
A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013
B) Illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzionalità previsto dal diritto europeo.
C) disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.
L'Agenzia delle Entrate si è regolarmente costituita in giudizio con proprie controdeduzioni opponendosi al ricorso ritenuto destituito di fondamento.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad una definizione in via conciliativa della vertenza ex art. 48, protocollo n°0130066 del 29.05.2025, n° proposta
5000064/2025, TI9, codice atto 19624402004 con cui il processo rubricato RGR
n°190/2024 su atto di recupero n. TI9CR030008/2024 veniva definito nel valore maturato sino al 29-5-2025 per imposta ed interessi pari a € 210.468,25 oltre al pagamento di ulteriori interessi di €20,18186 dovuti per ogni giorno decorrente dal 30-5-2025 sino alla data del pagamento. L'Agenzia delle Entrate chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo depositato agli atti, considerato che con l'intervenuta conciliazione è venuta meno la materia del contendere, non rimane che dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Udine, lì 14.07.2025
Ricorso firmato digitalmente dal Presidente e dall'Estensore