Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12328/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12328 del 2024, proposto da
AN PA NU, RA ER LI, AL OR, rappresentati e difesi dall'avvocato RD Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
delle determinazioni di rigetto adottate dall'I.N.P.S. (note 25 luglio 2024, prot. n. 2307 e 21 settembre 2023, prot. n. 2249),
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni convenute a provvedere al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla sopra citata norma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SC CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 20 novembre 2024 veniva chiesto, con riferimento alla liquidazione del trattamento di fine servizio, l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti al beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6- bis , co. 2, del d.l. n. 387/1987, unitamente alla condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo del trattamento di fine servizio, comprensivo del ridetto beneficio di legge, e al conseguente pagamento delle somme maggiorate da esso derivanti, degli interessi legali e della rivalutazione fino al soddisfo.
A fondamento della domanda azionata in giudizio gli odierni ricorrenti, già appartenuti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di funzionari dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e cessati dal servizio a domanda, deducevano la sussistenza in proprio capo dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla sopra indicata disposizione normativa ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, e formulavano, a supporto dell’invocato diritto, i motivi di ricorso appresso indicati: “ Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, per come modificato dalla legge n. 232/1990, anche in relazione alle seguenti norme: art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124; art. 4 del d.l.vo n. 165/1997; artt. 15 e 16 del regolamento del comparto sicurezza e “circolare” presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento informazioni per la sicurezza, classificata come “riservata”, 18 febbraio 2020, prot. n. 26617, d003/03320/2.1.1, in materia di trattamento economico e pensionistico del personale, concepita a chiarimento del dpcm 6 febbraio 2020 n. 1); eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; erroneità della motivazione; sussistenza dei presupposti normativi per il riconoscimento del beneficio economico in questione ”.
Con atti depositati nelle date 5 dicembre 2024 e 29 gennaio 2025 si costituivano rispettivamente in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, instando per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito riportate.
In via pregiudiziale il Collegio ritiene di doversi pronunciare in ordine alla richiesta di estromissione formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della eccepita carenza di legittimazione passiva.
Al riguardo il Collegio, pur conoscendo e condividendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui nelle cause aventi a oggetto diritti soggettivi correlati alla liquidazione dell’indennità di buonuscita difetta la legittimazione a contraddire dell’Amministrazione già datrice di lavoro del ricorrente, ritiene purtuttavia che nella peculiare vicenda in scrutinio tale legittimazione a contraddire sussista a motivo del fatto che il quadro regolatorio veniente in rilievo è costituito da atti della stessa Presidenza (DPCM n. 1/2011 così come risultante dalle successive modifiche e integrazioni) con classifica di segretezza (“ riservato ”), sconosciuti allo stesso Istituto resistente, di cui si è resa, infatti, necessaria l’acquisizione ai fini del decidere.
Passando all’esame del merito, il diritto invocato dagli odierni ricorrenti non sussiste posto che la disciplina speciale applicabile ai medesimi ovvero il DPCM n. 1/2011 (Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza) come modificato dal DPCM n. 1/2020, prevede all’art. 118, comma 1 bis, che il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spetta solo al personale cessato dal servizio per limiti di età, decesso, dispensa e inabilità permanente e non anche al personale cessato dal servizio a domanda.
Né vale, in senso contrario, invocare il combinato disposto di cui agli artt. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e 1911 del d.lgs. n. 66/2010, in quanto trattasi di norme non applicabili agli odierni ricorrenti, già appartenuti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, posto che gli stessi sono successivamente e definitivamente transitati nel ruolo unico del contingente speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di funzionari dell’AISI con contestuale collocazione in congedo illimitato da parte delle Amministrazioni militari di provenienza.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le peculiarità della vicenda e la parziale novità della questione trattata giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD OI, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
SC CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC CC | RD OI |
IL SEGRETARIO