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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/07/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Consigliere Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 790 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(Cod. Fisc. ), (Cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2
Fisc. ), (Cod. Fisc. C.F._2 Parte_3
), (Cod. Fisc. C.F._3 Parte_4
, (Cod. Fisc. C.F._4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi, per procura speciale allegata C.F._5 all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Francesca Denaro e Lucia Meschini, presso il cui studio in Ancona, alla Via Piave, 29/A, sono elettivamente domiciliati,
Appellanti
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Gramsci, Controparte_2
68, presso e nello studio degli Avv.ti Franco Maggiori e Giorgia Gasparetti, che la
1 rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
NONCHE' CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Calatafimi, 1, presso e nello studio dell'Avv. Renato Cola, che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti conferita dai legali rapp.ti di Controparte_3 CP_4
e , per atto a rogito notaio del 18.12.2014
[...] Controparte_5 Per_1 allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 896/2023 del Tribunale Civile di Ancona, datata e depositata il 14.07.2023, relativa al procedimento civile N. 4868/2019
R.G., in materia di: risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 23.04.2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il
Tribunale adito rigettava la domanda proposta da Parte_1 [...]
e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti della volta a ottenerne la condanna al risarcimento in loro Controparte_6 favore, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., di tutti i danni occorsi, il giorno 01.09.2018, al locale interrato tra gli stessi in comproprietà, sito in Jesi, Via Fonte Damo, 20, nonché ai beni mobili ivi presenti, a seguito dell'allagamento da acque piovane, provenienti dall'area appartenente alla convenuta, che si erano infiltrate e incanalate nel muro a confine tra le due proprietà, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte e della terza chiamata in causa, da quest'ultima, a titolo di manleva,
liquidate, per ciascuna, in € 5.000,00= oltre I.v.a. e accessori Controparte_3 di legge, oltre a porre a suo definitivo carico le spese di C.T.U..
Considerati i principi regolatori della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., nell'atto introduttivo invocato in via principale, i quali prevedono, per il
2 danneggiato, un onere probatorio alleggerito rispetto alla fattispecie generale dell'art. 2043 c.c., essendo sufficiente, a tal fine, che questi dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia altrui e l'evento dannoso, mentre il custode è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore valevole a escludere detto rapporto eziologico tra la cosa custodita e il danno, il Tribunale rilevava la mancata dimostrazione, da parte dei che Parte_6
l'allagamento della rispettiva proprietà fosse riconducibile alla dedotta carenza, nell'area appartenente alla società convenuta, del sistema di smaltimento e convogliamento delle acque piovane.
In sentenza veniva, infatti, chiarito che sebbene la suddetta prova di spettanza attorea possa essere offerta anche mediante presunzioni, tuttavia nella vicenda non sarebbe stata allegata alcuna documentazione tecnica valevole a comprovare la riconducibilità delle infiltrazioni di acqua piovana alla proprietà della convenuta, né le risultanze della C.T.U., dallo stesso Giudice ritenuta esente da ragioni per cui discostarsene, avevano dimostrato il nesso causale, richiesto dall'art. 2051 c.c., tra la cosa oggetto di custodia e l'allagamento dell'immobile di parte attrice, stante l'esclusione, da parte dell'ausiliario incaricato, Ing. che l'evento Persona_2 descritto nell'atto introduttivo del giudizio potesse ricollegarsi causalmente al sistema fognario di proprietà della dove, peraltro, rinveniva la Controparte_6 presenza di numerose caditoie, per poi sostenere come, tra le cause scatenanti l'evento, vi fosse, in primo luogo, la piovosità elevata di tipo eccezionale, tale cioè da aver mandato in crisi detto sistema fognario e, in secondo luogo, la mancanza di caditoie lungo la strada comunale, la quale, anziché drenare e smaltire l'acqua piovana, limitandone l'ingresso nei piazzali delle attività fronteggianti la medesima
Via Fontedamo, ne diveniva essa stessa un canale di captazione riversatosi in parte all'interno del fondo della convenuta e, in altra parte, nella proprietà dei CP_7 attraverso i due cancelli carrabili ivi esistenti. Parte_6
Il rigetto della domanda attrice in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., per mancata dimostrazione del nesso causale, rendeva “'a fortiori' non configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto tale fattispecie esige uno standard probatorio ancora più elevato e, nel caso 'sub judice', difetta del tutto la prova del fatto ingiusto ascritto alla società convenuta, del nesso eziologico con il
3 danno e dell'elemento soggettivo”, da ciò derivando l'inutilità della disamina circa l'eccezionalità delle piogge, astrattamente idonea a configurare il caso fortuito, poiché questione che presuppone l'accertamento del nesso causale e, quindi, assorbita dal difetto di prova della relativa sussistenza.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto ritualmente notificato, impugnavano tempestivamente Parte_5 la predetta decisione, prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, convenivano, infatti, in giudizio, la chiedendo, all'adita Corte, in Controparte_1 via principale e nel merito, l'accoglimento del proposto gravame e, per l'effetto, la riforma della sentenza appellata come da conclusioni avanzate nel precedente grado processuale, ossia: di accertare la responsabilità esclusiva della società ivi convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella misura di € 18.804,86=, secondo le rispettive quote di proprietà, nonché, in favore di per l'importo di € 10.962,17=, quale titolare Parte_4 dell'autocaravan Arca Tg CK376NZ e di due ciclomotori Aprilia, rispettivamente tg. X86GHY e OKZZ7, e di pari a € 2.672,95=, poiché Parte_5 proprietaria dell'autovettura Fiat Panda Tg EB020ER, o comunque nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Vinte le spese competenze di ambedue i gradi di causa;
in via istruttoria: di ammettere le istanze in tal senso avanzate in primo grado e ivi respinte o non ammesse e, nello specifico C.T.U. tecnico- estimativa al fine di determinare il valore dei beni danneggiati e la congruità della somma sostenuta da essi attori per la pulizia dei locali allagati.
Costituitasi in giudizio, l'appellata eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'intervenuto giudicato, stante l'omessa impugnazione del capo della sentenza che riportava, condividendole, le risultanze della C.T.U. in ordine alla eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi il giorno 01.09.2018, indicato quale primaria efficacia causale dell'allagamento lamentato da parte attrice, nonché la violazione del divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c., avendo l'appellante, diversamente dall'asserito difetto di manutenzione del muro a confine, ai sensi dell'art. 887 c.c. invocato in primo grado, introdotto, nel presente grado, una nuova e diversa
4 contestazione, mediante richiamo al dettato dell'art. 913 c.c.; quindi l'appellata concludeva per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del proposto gravame e, nel merito, per il relativo rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado processuale.
Si costituiva, altresì, in giudizio, la terza chiamata in causa Controparte_3 in primo grado dalla convenuta la quale, come anche l'altra Controparte_1 appellata, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, sia per il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'affermazione dell'eccezionalità dell'evento atmosferico che aveva causato l'allagamento dell'immobile attoreo, sia per l'introduzione di una nuova domanda, ai sensi dell'art. 913 c.c., a fronte di quella, ex art. 887 c.c., formulata nel precedente grado concludendo affinché
l'impugnazione venisse comunque respinta poiché infondata e l'appellante condannata alle spese di lite.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti, come in atti precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e a Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 sostegno del proposto appello, ponevano, i seguenti motivi:
1) omessa valutazione della prova testimoniale e lettura errata delle risultanze della
C.T.U., con conseguente violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c..
Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe totalmente mancato di valutare le dichiarazioni testimoniali relative alla circostanza che “l'acqua invasiva” provenisse dal lato del muro confinante con la proprietà come CP_1 confermato nella C.T.U. - la quale, però, veniva letta in modo erroneo -, e anche nella documentazione fotografica, nei rilievi topografici e nel video prodotto agli atti del giudizio.
Inoltre lo stesso C.T.U., nell'analisi finale, riconosceva esplicitamente che la conformazione ortografica e all'assenza di un adeguato sistema di raccolta delle acque nel fondo superiore, di proprietà della costituivano un Controparte_1 elemento causale rilevante e autonomo dell'allagamento, tanto da non potersi sostenere, come, invece, avvenuto in sentenza, che la responsabilità fosse completamente addebitabile all'abbondante fenomeno meteorico, poiché proprio in
5 simili occasioni emergerebbe la fonte di pericolo, per i terzi, rappresentata dal bene in custodia.
Pertanto, ove correttamente considerati i passaggi dell'elaborato peritale d'ufficio, riportati nell'atto di impugnazione, sarebbe risultata rafforzata “la valenza probatoria delle allegazioni attoree”, con conseguente conferma della “ricorrenza del nesso causale tra il bene in custodia della società convenuta e l'evento dannoso lamentato” e, quindi, della responsabilità ex art. 2051 c.c..
2) erronea attribuzione della causa dell'allagamento a un evento meteorico eccezionale.
Veniva, poi, lamentata la contraddittorietà della motivazione della sentenza in riferimento al rigetto della domanda per asserita mancanza di prova del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c., poiché, rinviando alla C.T.U. al fine di sostenere che la causa dell'allagamento potesse rinvenirsi nello stato di crisi del sistema fognario a seguito delle abbondanti piogge, avrebbe trascurato come l'assenza di opere di canalizzazione nella proprietà della convenuta costituisse un elemento di aggravio della situazione, stante l'accertamento della provenienza delle acque dall'avversa fascia piantumata e dalla strada, con riversamento nella proprietà attorea per via del dislivello e della mancanza di regimentazione.
Da ciò deriverebbe l'infondatezza dell'affermazione del C.T.U. circa l'irrilevanza di un eventuale convoglio artificiale delle acque meteoriche nella zona appartenente alla ivi compresa l'installazione di un sistema di smaltimento delle Controparte_1 stesse, essendo, al contrario, evidente che la predisposizione di un apparato raccoglitore o di smaltimento avrebbe, se non evitato, quantomeno contenuto l'infiltrazione nella proprietà di essi tanto da risolvere a priori il pericolo Parte_4 di accumulo e di pressione idrostatica lungo la linea di confine;
riflessione valevole a ravvisare una condotta omissiva colposa nella gestione del bene in custodia da parte della convenuta società, per non aver adottato, né previsto, alcuna misura che intercettasse il naturale deflusso delle acque da monte a valle, così da essere venuta meno agli obblighi previsti nell'art. 2051 c.c..
3) mancata considerazione della sussistenza, nella fattispecie, di tutti gli elementi configuranti la responsabilità ex art. 2051 c.c..
6 Posto il principio giurisprudenziale per cui la responsabilità da cose in custodia è applicabile anche a fondi e manufatti, ossia cortili, piazzali, aree verdi e muretti, in quanto beni che, seppure immobili, sono suscettibili di determinare eventi dannosi ove non adeguatamente vigilati, salvo la dimostrazione, gravante sul custode, del caso fortuito, gli appellanti ritenevano sussistere, nella fattispecie, tutti gli elementi richiesti dall'art. 2051 c.c. compreso il nesso di causalità, confermato dal C.T.U. il quale rilevava la formazione, sul lato della convenuta, di un battente idrico di circa
80 cm., ossia di una pressione determinante l'infiltrazione dell'acqua al di sotto del muro di confine.
Nella vicenda, inoltre, non sarebbe stato fornito, dalla alcun Controparte_1
“elemento idoneo a costituire fattore interruttivo del nesso causale”, né l'evento piovoso, sebbene intenso, avrebbe potuto esimerla da responsabilità stante l'omissione di ogni cautela nella gestione del proprio fondo, il quale, poiché posto a livello superiore rispetto a quello attoreo, imponeva un dovere di vigilanza ancora più stringente.
La responsabilità della convenuta, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi integrata in tutti i suoi presupposti, oltre che “aggravata dalla evidente negligenza nella cura e gestione del proprio fondo da cui era derivato l'evento lesivo in danno degli appellanti”.
4) quantificazione del danno subìto da essi odierni appellanti.
Infine, riguardo al pregiudizio arrecato dall'allagamento ai beni, mobili e immobili, di proprietà di parte attrice in primo grado, la stessa, odierna appellante, affermava essere stata debitamente allegata e documentata, tramite preventivi, fotografie e perizia di parte, la relativa entità, ammontante a complessivi € 59.252,40=, come da relazione del proprio tecnico, Geom. , effettuata “sulla base di un rilievo Per_3 analitico e congruamente motivato, mai efficacemente contestato dalla convenuta, né oggetto di verifica mediante C.T.U.”, della quale tornava a chiedere l'ammissione nel giudizio di appello affinché, accertato il danno patito da essi si procedesse “alla liquidazione in misura equa e Parte_6 giustificata”.
L'appello non è meritevole di accoglimento e viene rigettato per le ragioni che seguono.
7 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di intervenuto giudicato interno per mancata impugnazione da parte degli appellanti del capo della sentenza che, nel fare proprie le risultanze dell'espletata C.T.U. in ordine alle cause dell'allagamento occorso alla proprietà attorea - individuate nell'eccezionalità delle precipitazione avvenute il giorno 01.09.2018 nel territorio di Jesi e nella conseguente crisi dell'impianto fognario -, ha rigettato la domanda introduttiva, di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rilevando il difetto di prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia, nella fattispecie il muro a confine tra la proprietà e la Controparte_1 proprietà e l'evento dannoso lamentato da questi ultimi secondo i quali Parte_4 lo stesso sarebbe stato determinato dalla carenza di un idoneo impianto di canalizzazione delle acque piovane in prossimità di detto muro a confine.
Dalla lettura dell'atto di appello, emerge, infatti, con chiarezza che parte appellante con il secondo “erronea attribuzione della causa dell'allagamento a un evento meteorico eccezionale” e terzo “mancata considerazione della sussistenza, nella fattispecie, di tutti gli elementi configuranti la responsabilità ex art. 2051 c.c..” motivo di appello, censuri l'individuazione nell'evento atmosferico eccezionale della causa dell'allagamento e del conseguente danno subito che viene, invece, riportato causalmente all'assenza di un impianto di canalizzazione delle acque piovane in prossimità del muro di confine tra la proprietà attrice e quella convenuta.
Quanto al merito dell'impugnativa, il primo, secondo e terzo motivo di appello, da trattarsi in maniera congiunta per motivi di connessione, sono infondati e determinano l'assorbimento del quarto motivo relativo alla quantificazione dei danni.
Alcuna valida censura può, infatti, rilevarsi a carico della gravata sentenza relativamente alla ricostruzione, operata dal giudice di prime cure, dei fatti per cui è causa ed al conseguente giudizio di esclusione del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, essendo, la stessa, basata su una attenta valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie in quanto il Giudice ha esaustivamente, quanto correttamente, motivato le ragioni della propria decisione.
Vanno al riguardo richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto
8 si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa del danno.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso ( comprensivo dell'evento naturale, del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ( ex multis Cass. Civ. n. 22807/2009, Cass. Civ.
n.4279/2008, Cass. Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ. n.9726/2013, Cass. Civ.
n.15761/2016, Cass. Civ. n. 18856/2017, Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ.
n.18415/2019).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene di condividere l'opinione del primo giudice, fondata sulla mancanza di nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno riconducibile, invece, alla eccezionalità delle precipitazioni avvenute il giorno 01.09.2018 nel territorio di Jesi
e nella conseguente crisi dell'impianto fognario.
Se, infatti, è risultata provata: a) l'esistenza di un rapporto di custodia tra la convenuta ( e la cosa, dato che il terreno e adiacente muro, posti a Controparte_1 confine con la proprietà attorea, dal quale si verificarono infiltrazioni di acque meteoriche è in proprietà e custodia della b) l'esistenza a carico Controparte_1 della proprietà attorea, di un danno da infiltrazioni di acqua meteorica, non altrettanto può dirsi circa l'esistenza di nesso causale tra la cosa (terreno e adiacente muro, posti a confine con la proprietà attorea) in proprietà e custodia della convenuta e l'evento di danno.
9 La consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. condivisibile Persona_2 poichè immune da vizi logico - giuridici nonché supportata dallo svolgimento di approfondite indagini anche in risposta alle osservazioni dei periti di parte, ha, infatti, accertato e ritenuto che: 1) l'evento meteorologico accaduto il 01 settembre
2018 poteva essere definito, con riferimento ai dati pluviometrici rilevati, un evento di carattere eccezionale (cfr. c.t.u. in atti pag. 2/3 e 25-27); 2) l'evento di piovosità eccezionale ebbe a comportare, quale conseguenza automatica, l'intasamento del sistema fognario pubblico presente sulla strada comunale di via Fontedamo, contigua alle proprietà tanto di parte attrice che di parte convenuta, che non riuscendo a drenare la gran quantità di acqua presente, diveniva essa stessa un bacino e un canale di captazione che si è riversato, attraverso i rispettivi cancelli di accesso, in parte all'interno della proprietà e in parte direttamente nella CP_1 proprietà i cui rispettivi impianti di smaltimento acqua piovana, pur Parte_4 presenti, non riuscivano a smaltire l'acqua accumulatasi a causa dell'intasamento del sistema fognario pubblico (cfr. c.t.u. in atti pag. 25-27); 3) la rilevata mancata realizzazione all'interno della proprietà convenuta ( , al di sotto Controparte_1 della fascia di terreno posta a ridosso del muro di confine con la proprietà attrice, di un impianto di canalizzazione delle acque piovane, non aveva avuto incidenza causale sull'evento di danno dato che in una circostanza di carattere eccezionale, quale quella verificatasi, comportante la crisi del sistema fognario a valle, la presenza di un tubo drenante interrato non avrebbe potuto modificare l'esito dell'evento. (cfr. c.t.u. in atti pag. 28-29).
Alla luce di quanto sopra non si ritengono sussistenti gli estremi per la declaratoria di responsabilità della convenuta odierna appellante per i danni Controparte_1 verificatisi, a carico della confinante proprietà degli attori, a seguito dell'evento meteorologico verificatosi il 1 settembre 2018 dovendo, gli stessi, essere imputati esclusivamente al riferito evento meteorologico di carattere eccezionale ed agli effetti ( intasamento) conseguiti a carico dell'impianto fognario sia pubblico che privato.
Nel caso concreto non può pervenirsi, per quanto sopra motivato, all'accoglimento delle richieste risarcitorie degli odierni appellanti, nemmeno in applicazione dell'art. 2043 c.c..
10 Alla luce delle considerazioni che precedono e in osservanza tanto della normativa in materia, quanto dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità,
l'intestata Corte rigetta l'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013 e il relativo rigetto, sussistono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti della nonché avverso la Parte_5 Controparte_1 sentenza N. 896/2023, del Tribunale Civile di Ancona, datata e pubblicata il
14.07.2023, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza N. 896/2023 del Tribunale Civile di Ancona, datata e pubblicata il 14.07.2023;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alle parti appellate,
e le spese di lite del grado, che si liquidano, Controparte_1 Controparte_3 per ciascuna, in complessivi € 3.800,00=, di cui € 1.000,00= per la fase di studio, €
800,00= per la fase introduttiva ed € 2.000,00= per la fase decisionale, oltre al 15% di rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Ancona lì 16.07.2025
11 Il G. A. Relatore
Dott. Federico D'Incecco
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bora
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