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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1304 /2021 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi, 62 L'Aquila, presso e nello studio dell' Avv. CAMERINI FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso
Opponente
E in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Viale Crispi, 28 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. PICCININI ALESSANDRO dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: contratto appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 19/07/2021 ritualmente notificato, il proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 285/2021 di data 07/06/2021 emesso dal
Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 816/2021 R.G. su conforme richiesta della società con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € Controparte_1
21.635,59 costituente la parte residua, rimasta insoluta, della fattura n. 03/2016 del
05.10.2016 di importo complessivo di € 199.121,57, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione post-sisma del fabbricato sito in via
G Pastorelli n. 15, L' Aquila, scala B, . Parte_1
A fondamento dell'opposizione il eccepiva che la fattura Parte_1
non era idonea a costituire la prova scritta del credito nel giudizio di cognizione;
che il mancato esatto adempimento della prestazione creditoria ingiunta era sostanzialmente dovuto ad errori in sede di rendicontazione dei lavori e di liquidazione delle competenze in quanto il precedente amministratore del aveva corrisposto Parte_1
al progettista e direttore dei lavori, ing. un importo superiore a quello CP_2 dovuto corrispondente esattamente alla pretesa ingiunta di € 21.635,39. In rito chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ing. nella qualità CP_2
di progettista e direttore dei lavori per ottenerne la condanna alla restituzione della somma indebitamente percepita e della precedente amministratore del CP_3
Condominio, per essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'errore contabile.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
preliminarmente, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
- autorizzare l'opponente a chiamare in causa il dott. ing. (domiciliato CP_2
a L'Aquila, via Caduti di via Fani n. 3; cod. fisc. ) e la C.F._1 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a L'Aquila, via
[...]
SS RZ snc (p. iva ) P.IVA_1
nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto: 1) revocare, per quanto di ragione, il decreto ingiuntivo opposto;
altrimenti in accoglimento della relativa domanda proposta nei confronti dei terzi chiamati
2) riconoscere e dichiarare che i terzi chiamati ing. e sono CP_2 CP_3
tenuti, in solido o per quanto di rispettiva o anche esclusiva ragione, a tenere indenne il Condominio opponente di quanto lo stesso dovrà pagare alla società opposta, condannandoli quindi a corrispondere a detta società ogni somma dovuta per sorte capitale, interessi e spese legali, anche della fase monitoria, o altrimenti a pagare al
la stessa somma che, complessivamente, lo stesso sarà tenuto a pagare Parte_1
alla società opposta, comprensiva degli interessi e delle spese legali, anche della fase monitoria
Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorario del giudizio, oltre spese generali cap ed iva come per legge.”. Si costituiva in giudizio la società er contestare le avverse Controparte_1
domande destituite di ogni fondamento, chiedendone il rigetto.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale Civile di L'Aquila, contraris reiectis e previa ogni altra necessaria declaratoria:
- In via principale e nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.285/2021
Tribunale di L'Aquila e comunque, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale, per l'effetto condannare il , in Controparte_4
perdona dell'amministratore pro tempore a pagare in favore della
[...]
la somma di € 21.635,59 oltre interessi, spese legali liquidate per la Controparte_1
fase monitoria.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite per la presente fase, oltre accessori come per legge.
Mezzi istruttori riservati.
Salvis iuribus”.
Il Giudice, vista la richiesta di chiamata in causa dei terzi formulata dall'opponente, autorizzava la chiamata in causa del terzo ing. ritenuta tempestiva e CP_2
ammissibile. Invece non autorizzava la chiamata in causa del terzo ritenuta CP_3
inammissibile atteso che la chiamata in causa non poteva qualificarsi come garanzia in senso stretto, ma riguardava un rapporto (quello tra il e la precedente Parte_1
Amministrazione) autonomo da quello oggetto del presente giudizio, nonché contraria alla economia processuale tenuto conto che il diniego non avrebbe pregiudicato la possibilità dell'opponente di far valere le sue ragioni nei confronti della precedente amministrazione in un autonomo giudizio ordinario di cognizione.
All'udienza di prima comparizione il terzo ing. regolarmente citato CP_5
non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 29/0/2025.
L'opposizione non è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645
c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n.
17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Ciò posto, va rilevato che l'esame del quadro probatorio in atti manifesta la dimostrazione della pretesa creditoria vantata dall'opposta Controparte_1
nei confronti del . Parte_1
La copiosa documentazione in atti comprova che la (già ditta Controparte_1
Individuale ) in data 25.7.2013 con il Controparte_6 Controparte_4 in persona della Sig.a legale rappresentante della
[...] Controparte_7 CP_3
all'epoca amministratore del condominio opponente, aveva concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale sito in L'Aquila via G. Pastorelli n 18, scala “B”, tipologia “E”. In particolare in relazione al suddetto immobile era stata depositata una domanda di contributo ai sensi agli O.P.C.M. n.3790 e 3881/10 acquisita al protocollo n. AQ BCE
16676 del 31.8.2011. Il progetto degli interventi veniva redatto dagli Ingg. CP_2
e All'esito dell'istruttoria l'amministrazione comunale con il
[...] CP_8
provvedimento 400329 del 21.6.2013 aveva ammesso a contributo definitivo la suddetta pratica per l'importo complessivo di € 2.210.365,80 . In data 25.7.2013
l'impresa opposta aveva dato inizio ai lavori relativi al contratto di appalto, i quali venivano conclusi in data 24.2.2016 entro i termini previsti dalla normativa vigente. In data 9.10.2013 veniva impegnata la somma di € 2.210.365,80 e accreditato al condominio l'importo di € 1.016.768,95. Successivamente in data 5.11.2014 veniva accreditata al condominio l'ulteriore somma di € 972.560,95 corrispondente al 90% dell'importo ammesso a contributo. In data 9.2.2017 veniva depositato presso il
Comune di L'Aquila lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione oltre la dichiarazione di ripristino dell'agibilità dell'immobile. Con la determina dirigenziale n. 467 del 21.2.2018 il Comune di L'Aquila aveva preso atto dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati della ditta e premesso che “per le spese tecniche, in attesa di presentazione Controparte_9
della parcella vidimata dall'Ordine professionale si garantisce il pagamento del 90% di quanto richiesto rimandando ad atto successivo la liquidazione completa” aveva ritenuto di “liquidare e pagare la somma residua di € 185.238,80 quale saldo per i soli lavori del contributo relativo alla pratica AQ-BCE-16676 al conto dedicato e vincolato”. In data 16.4.2018 il aveva effettuato il Parte_1 Parte_1
pagamento solo di una parte dell'ultimo importo dovuto pari ad € 206.635,59 e precisamente versava all'impresa l'importo di € 185.000,00 (€ 178.272,73 attraverso bonifico bancario ed € 6.727,27 per ritenuta d'acconto) determinando un residuo dovuto pari ad € 21.635,59.
La suddetta documentazione, comprovante la pretesa creditoria ingiunta, non solo non
è stata contestata dal opponente, ma questi nella propria difesa assertiva Parte_1
ha giustificato il mancato pagamento del credito ingiunto con errori in sede di rendicontazione dei lavori e di liquidazione delle competenze da parte dell'amministratore del come risultati dalla verifica della documentazione Parte_1
contabile allegata in atti dal medesimo opponente.
Dalla verifica delle movimentazioni del c/c condominiale e dal mastrino delle movimentazioni finanziarie relative ai lavori relativi alla “scala B” è risultato da un canto che il residuo credito della società opposta è pari ad € 21.635,59 e, dall'altro canto, che il progettista e direttore dei lavori, il dott. ing. non aveva CP_2
percepito l'importo effettivamente dovuto di € 290.078,50 (ossia il 90% delle spese tecniche) bensì il maggiore importo di complessivi € 311.705,11 e, quindi, quasi tutta la somma liquidata per spese tecniche dal con la determina n. 467/2018 (ossia CP_10
€ 322.309,45) dopo la presentazione dello stato finale dei lavori. La differenza tra i suindicati importi , ossia tra quello corrisposto e quello effettivamente dovuto (il 90% della somma liquidata), è pari ad € 21.626,61 e sostanzialmente corrisponde all'importo per il quale la società opposta ha agito in via monitoria.
Dal ché risulta provato che il precedente amministratore del Condominio ha corrisposto all'ing. per la progettazione e la direzione dei lavori un importo ben CP_2
superiore al 90% del corrispettivo effettivamente esigibile dovendosi attendere, per la liquidazione a saldo del dovuto, la vidimazione delle parcelle da parte dell'Ordine provinciale degli Ingegneri e la conseguente determina finale del Comune di L' Aquila.
La liquidazione dell'importo di € 311.705,11 a favore dell'ing. e dei CP_2
suoi collaboratori è risultata confermata anche dalle relative fatture emesse dai tecnici e riscontrate nelle movimentazioni del citato c/c condominiale e nel mastrino delle movimentazioni finanziarie relative ai lavori relativi alla “scala B”. Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione è risultata infondata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Dall'altro canto, va accolta la domanda avanzata dal Condominio di condanna del terzo ing. alla restituzione in proprio favore della maggiore somma CP_2
versata di € 21.626,61 (€ 311.075,11 - € 290.078,50) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, risultata indebitamente percepita. E ciò in quanto il terzo chiamato in causa, ing. rimasto contumace, non ha dimostrato, come suo onere, CP_2
di aver presentato al la parcella vidimata dal dell'Ordine Parte_3
Professionale per la liquidazione completa di € 322.309,45, rimandata ad un atto successivo, come leggesi nella citata determina n. 457 del 21/02/2018. Ne consegue che allo stato l' ing. ha ricevuto l'importo superiore di € 311.705,11 CP_2
anziché quello effettivamente dovuto in base alla fatture vidimate per complessivi €
290.078,50 (90% dell'intera somma relativa alle spese tecniche).
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del decisum e dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il terzo chiamato in causa al pagamento in favore del
[...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, della complessiva CP_11
somma di € 21.626,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il in persona dell'amministratore pro- Controparte_11
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 3.376,00 (per la fase di studio, introduttiva e di trattazione con esclusione della fase decisionale), oltre accessori di legge;
- condanna il terzo chiamato in causa ing. al pagamento in favore CP_2
del in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_11
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 (per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila 29/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1304 /2021 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi, 62 L'Aquila, presso e nello studio dell' Avv. CAMERINI FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso
Opponente
E in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Viale Crispi, 28 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. PICCININI ALESSANDRO dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: contratto appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 19/07/2021 ritualmente notificato, il proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 285/2021 di data 07/06/2021 emesso dal
Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 816/2021 R.G. su conforme richiesta della società con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € Controparte_1
21.635,59 costituente la parte residua, rimasta insoluta, della fattura n. 03/2016 del
05.10.2016 di importo complessivo di € 199.121,57, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione post-sisma del fabbricato sito in via
G Pastorelli n. 15, L' Aquila, scala B, . Parte_1
A fondamento dell'opposizione il eccepiva che la fattura Parte_1
non era idonea a costituire la prova scritta del credito nel giudizio di cognizione;
che il mancato esatto adempimento della prestazione creditoria ingiunta era sostanzialmente dovuto ad errori in sede di rendicontazione dei lavori e di liquidazione delle competenze in quanto il precedente amministratore del aveva corrisposto Parte_1
al progettista e direttore dei lavori, ing. un importo superiore a quello CP_2 dovuto corrispondente esattamente alla pretesa ingiunta di € 21.635,39. In rito chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ing. nella qualità CP_2
di progettista e direttore dei lavori per ottenerne la condanna alla restituzione della somma indebitamente percepita e della precedente amministratore del CP_3
Condominio, per essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'errore contabile.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
preliminarmente, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
- autorizzare l'opponente a chiamare in causa il dott. ing. (domiciliato CP_2
a L'Aquila, via Caduti di via Fani n. 3; cod. fisc. ) e la C.F._1 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a L'Aquila, via
[...]
SS RZ snc (p. iva ) P.IVA_1
nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto: 1) revocare, per quanto di ragione, il decreto ingiuntivo opposto;
altrimenti in accoglimento della relativa domanda proposta nei confronti dei terzi chiamati
2) riconoscere e dichiarare che i terzi chiamati ing. e sono CP_2 CP_3
tenuti, in solido o per quanto di rispettiva o anche esclusiva ragione, a tenere indenne il Condominio opponente di quanto lo stesso dovrà pagare alla società opposta, condannandoli quindi a corrispondere a detta società ogni somma dovuta per sorte capitale, interessi e spese legali, anche della fase monitoria, o altrimenti a pagare al
la stessa somma che, complessivamente, lo stesso sarà tenuto a pagare Parte_1
alla società opposta, comprensiva degli interessi e delle spese legali, anche della fase monitoria
Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorario del giudizio, oltre spese generali cap ed iva come per legge.”. Si costituiva in giudizio la società er contestare le avverse Controparte_1
domande destituite di ogni fondamento, chiedendone il rigetto.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale Civile di L'Aquila, contraris reiectis e previa ogni altra necessaria declaratoria:
- In via principale e nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.285/2021
Tribunale di L'Aquila e comunque, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale, per l'effetto condannare il , in Controparte_4
perdona dell'amministratore pro tempore a pagare in favore della
[...]
la somma di € 21.635,59 oltre interessi, spese legali liquidate per la Controparte_1
fase monitoria.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite per la presente fase, oltre accessori come per legge.
Mezzi istruttori riservati.
Salvis iuribus”.
Il Giudice, vista la richiesta di chiamata in causa dei terzi formulata dall'opponente, autorizzava la chiamata in causa del terzo ing. ritenuta tempestiva e CP_2
ammissibile. Invece non autorizzava la chiamata in causa del terzo ritenuta CP_3
inammissibile atteso che la chiamata in causa non poteva qualificarsi come garanzia in senso stretto, ma riguardava un rapporto (quello tra il e la precedente Parte_1
Amministrazione) autonomo da quello oggetto del presente giudizio, nonché contraria alla economia processuale tenuto conto che il diniego non avrebbe pregiudicato la possibilità dell'opponente di far valere le sue ragioni nei confronti della precedente amministrazione in un autonomo giudizio ordinario di cognizione.
All'udienza di prima comparizione il terzo ing. regolarmente citato CP_5
non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 29/0/2025.
L'opposizione non è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645
c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n.
17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Ciò posto, va rilevato che l'esame del quadro probatorio in atti manifesta la dimostrazione della pretesa creditoria vantata dall'opposta Controparte_1
nei confronti del . Parte_1
La copiosa documentazione in atti comprova che la (già ditta Controparte_1
Individuale ) in data 25.7.2013 con il Controparte_6 Controparte_4 in persona della Sig.a legale rappresentante della
[...] Controparte_7 CP_3
all'epoca amministratore del condominio opponente, aveva concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale sito in L'Aquila via G. Pastorelli n 18, scala “B”, tipologia “E”. In particolare in relazione al suddetto immobile era stata depositata una domanda di contributo ai sensi agli O.P.C.M. n.3790 e 3881/10 acquisita al protocollo n. AQ BCE
16676 del 31.8.2011. Il progetto degli interventi veniva redatto dagli Ingg. CP_2
e All'esito dell'istruttoria l'amministrazione comunale con il
[...] CP_8
provvedimento 400329 del 21.6.2013 aveva ammesso a contributo definitivo la suddetta pratica per l'importo complessivo di € 2.210.365,80 . In data 25.7.2013
l'impresa opposta aveva dato inizio ai lavori relativi al contratto di appalto, i quali venivano conclusi in data 24.2.2016 entro i termini previsti dalla normativa vigente. In data 9.10.2013 veniva impegnata la somma di € 2.210.365,80 e accreditato al condominio l'importo di € 1.016.768,95. Successivamente in data 5.11.2014 veniva accreditata al condominio l'ulteriore somma di € 972.560,95 corrispondente al 90% dell'importo ammesso a contributo. In data 9.2.2017 veniva depositato presso il
Comune di L'Aquila lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione oltre la dichiarazione di ripristino dell'agibilità dell'immobile. Con la determina dirigenziale n. 467 del 21.2.2018 il Comune di L'Aquila aveva preso atto dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati della ditta e premesso che “per le spese tecniche, in attesa di presentazione Controparte_9
della parcella vidimata dall'Ordine professionale si garantisce il pagamento del 90% di quanto richiesto rimandando ad atto successivo la liquidazione completa” aveva ritenuto di “liquidare e pagare la somma residua di € 185.238,80 quale saldo per i soli lavori del contributo relativo alla pratica AQ-BCE-16676 al conto dedicato e vincolato”. In data 16.4.2018 il aveva effettuato il Parte_1 Parte_1
pagamento solo di una parte dell'ultimo importo dovuto pari ad € 206.635,59 e precisamente versava all'impresa l'importo di € 185.000,00 (€ 178.272,73 attraverso bonifico bancario ed € 6.727,27 per ritenuta d'acconto) determinando un residuo dovuto pari ad € 21.635,59.
La suddetta documentazione, comprovante la pretesa creditoria ingiunta, non solo non
è stata contestata dal opponente, ma questi nella propria difesa assertiva Parte_1
ha giustificato il mancato pagamento del credito ingiunto con errori in sede di rendicontazione dei lavori e di liquidazione delle competenze da parte dell'amministratore del come risultati dalla verifica della documentazione Parte_1
contabile allegata in atti dal medesimo opponente.
Dalla verifica delle movimentazioni del c/c condominiale e dal mastrino delle movimentazioni finanziarie relative ai lavori relativi alla “scala B” è risultato da un canto che il residuo credito della società opposta è pari ad € 21.635,59 e, dall'altro canto, che il progettista e direttore dei lavori, il dott. ing. non aveva CP_2
percepito l'importo effettivamente dovuto di € 290.078,50 (ossia il 90% delle spese tecniche) bensì il maggiore importo di complessivi € 311.705,11 e, quindi, quasi tutta la somma liquidata per spese tecniche dal con la determina n. 467/2018 (ossia CP_10
€ 322.309,45) dopo la presentazione dello stato finale dei lavori. La differenza tra i suindicati importi , ossia tra quello corrisposto e quello effettivamente dovuto (il 90% della somma liquidata), è pari ad € 21.626,61 e sostanzialmente corrisponde all'importo per il quale la società opposta ha agito in via monitoria.
Dal ché risulta provato che il precedente amministratore del Condominio ha corrisposto all'ing. per la progettazione e la direzione dei lavori un importo ben CP_2
superiore al 90% del corrispettivo effettivamente esigibile dovendosi attendere, per la liquidazione a saldo del dovuto, la vidimazione delle parcelle da parte dell'Ordine provinciale degli Ingegneri e la conseguente determina finale del Comune di L' Aquila.
La liquidazione dell'importo di € 311.705,11 a favore dell'ing. e dei CP_2
suoi collaboratori è risultata confermata anche dalle relative fatture emesse dai tecnici e riscontrate nelle movimentazioni del citato c/c condominiale e nel mastrino delle movimentazioni finanziarie relative ai lavori relativi alla “scala B”. Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione è risultata infondata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Dall'altro canto, va accolta la domanda avanzata dal Condominio di condanna del terzo ing. alla restituzione in proprio favore della maggiore somma CP_2
versata di € 21.626,61 (€ 311.075,11 - € 290.078,50) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, risultata indebitamente percepita. E ciò in quanto il terzo chiamato in causa, ing. rimasto contumace, non ha dimostrato, come suo onere, CP_2
di aver presentato al la parcella vidimata dal dell'Ordine Parte_3
Professionale per la liquidazione completa di € 322.309,45, rimandata ad un atto successivo, come leggesi nella citata determina n. 457 del 21/02/2018. Ne consegue che allo stato l' ing. ha ricevuto l'importo superiore di € 311.705,11 CP_2
anziché quello effettivamente dovuto in base alla fatture vidimate per complessivi €
290.078,50 (90% dell'intera somma relativa alle spese tecniche).
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del decisum e dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il terzo chiamato in causa al pagamento in favore del
[...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, della complessiva CP_11
somma di € 21.626,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il in persona dell'amministratore pro- Controparte_11
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 3.376,00 (per la fase di studio, introduttiva e di trattazione con esclusione della fase decisionale), oltre accessori di legge;
- condanna il terzo chiamato in causa ing. al pagamento in favore CP_2
del in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_11
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 (per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila 29/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini