Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.3465/2024 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 3465/2024 del R.G.A.C.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia, Corso A. De Gasperi n. 16, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Landolfo, giusta procura alle liti conferita e firmata digitalmente nonchè sottoscritta digitalmente per autentica, allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in copia analogica/cartacea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Grumo Nevano, via Padula n. 5
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in Napoli, via A. Diaz, n. 11, è domiciliata per legge
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.4.2025, tenuta dal Giudice dr. Francesco Abete, i difensori delle parti chiedevano riservarsi la causa in decisione, riportandosi ai propri atti e alle conclusioni ivi
rassegnate, espressamente rinunciando all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo già prodotto gli atti necessari ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.7.2024, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 4080/2021, resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., veniva annullato il preavviso di fermo amministrativo n. 071 82023 000000174 000, contenente la cartella esattoriale n. 071
2021 0027801806 000, avendo preso atto, il primo Giudice, che tale cartella era stata oggetto di annullamento per effetto della pronuncia n. 12580/2023 del Giudice di Pace di disponendo, tuttavia l'integrale compensazione delle spese di lite. In particolare, il CP_2 primo Giudice motivava siffatta compensazione, rilevando che l'odierno appellante ben avrebbe potuto “trasmettere” la sentenza del G.d.P. di Roma alle parti resistenti rimaste contumaci ( e ), così da evitare il provvedimento di fermo CP_3 Controparte_2 amministrativo, notificato in data 20.10.2023 e, dunque, in epoca successiva alla decisione del Giudice di Roma (29.5.2023). Ritenendo erroneamente e non sufficientemente motivata tale compensazione - risultando agli atti del giudizio la comunicazione alle odierne parti resistenti, in data 25.8.2023, della sentenza n. 12580/2023 del Giudice di
Roma, e ciò per effetto della proposizione del gravame parziale da esso frapposto avverso tale sentenza, in ragione della disposta compensazione, anche in tale sede, delle spese di lite - impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, chiedendone la riforma, in punto di regolamentazione delle spese, ai sensi degli artt. 91, 92 c.p.c. e 24 e
111 della Costituzione.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., contestando nel merito l'appello, del quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le questioni sollevate da parte appellante “si riferivano ad atti, fasi ed attività di esclusiva competenza dell'Ente
Impositore”. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si richiamava alla ampia discrezionalità riconosciuta al Giudice nel motivare la propria decisione in ordine al regime delle spese processuali, ritenendo correttamente motivata, sotto tale profilo, la gravata sentenza che andava, anche sul punto, interamente confermata.
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Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., anch'essa Controparte_2 contestando nel merito l'appello, insistendo per il suo rigetto. Riteneva corretta la motivazione resa, al riguardo, dal primo Giudice, eccependo – ma non documentando –
l'avvenuto “discarico” del credito a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata, non essendosi neppure costituitasi nel relativo giudizio.
Prodotta documentazione, la causa, assegnata allo scrivente in data 3.12.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 22.4.2025, avendo le parti espressamente richiesto la sua decisione, con rinuncia all'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno gravame , quale unico motivo di impugnazione, ha inteso Parte_1 denunciare la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo il Giudice di Pace fornito una contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la compensazione delle spese di giudizio di primo grado, pur in presenza di una totale soccombenza di entrambi i convenuti. In particolare, l'appellante censurava la statuizione in oggetto nella parte in cui, motivando la scelta della regolamentazione del regime delle spese processuali, il primo Giudice affermava che “Controparte, per evitare il preavviso di fermo avrebbe potuto ottenere lo sgravio della cartella e con comportamento diligente trasmettere ai convenuti contumaci, ignari dell' accoglimento della posta riportata nella cartella esattoriale, già prima della comunicazione del preavviso di fermo, la sentenza di accoglimento e'infatti datata
29.05.2023, mentre il preavviso di fermo è stato notificato solo in data 20/10/2023, quindi successivo alla decisione del GdP di Roma. Per tali motivi le spese devono essere compensate tra le parti.”, evidenziando, nel contempo, che l' Controparte_4
, nella comparsa di costituzione depositata agli atti di causa e pur essendo a
[...] conoscenza dell'intervenuto annullamento della cartella esattoriale sottesa al fermo amministrativo disposto in danno di esso appellante, insisteva nella “declaratoria di improcedibilità, inammissibilità … della domanda dell'opponente, priva di prova … dichiarando la legittimità dell'operato dell' ”. Controparte_1
Tanto precisato, è anzitutto opportuno richiamare la disposizione normativa applicata al caso di specie dal Giudice di prime cure, dettata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c., a mente del quale “se vi è soccombenza reciproca o concorrono gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per
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intero le spese tra le parti”, con ciò derogandosi al generale principio secondo il quale le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. E' noto, al riguardo, che la Consulta con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente e per intero, non solo nelle due ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, idonee a giustificare e fondare la decisione sulla compensazione delle spese.
Ciò posto, rileva, lo scrivente che il Giudice di prime cure, nel disattendere l'invocata condanna dei convenuti in primo grado al pagamento delle spese di lite, rendeva la motivazione sopra riportata, sostanzialmente imputando a parte attrice l'omessa comunicazione preventiva della sentenza n. 12580/23 del Giudice di Pace di che CP_2 avrebbe potuto indurre l'Ente Impositore allo sgravio della pretesa, così scongiurandosi la stessa introduzione del giudizio di primo grado, la cui decisione è oggi gravata.
Orbene, rileva lo scrivente che, agli atti di causa, risulta che in data 25.8.2023 – e, dunque, ancor prima della notifica del provvedimento di fermo in danno dell'attore del
20.10.2023 - notificava atto di appello avverso la sentenza n. 12580/2023 Parte_1 del Giudice di Pace di unitamente alla copia della sentenza stessa, sicchè, al CP_2 momento della costituzione nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Torre
Annunziata, tanto l' , quanto la , Controparte_1 Controparte_2 erano a piena conoscenza dell'avvenuto annullamento della cartella esattoriale n. 071
2021 0027801806 000, posta a fondamento del fermo amministrativo del 20.10.2023, così risultando smentita, in punto di fatto, la motivazione resa dal primo Giudice per fondare la contestata compensazione delle spese di causa. Per effetto della documentata preventiva notificazione della sentenza n. 12580/23 del Giudice di Pace di ben avrebbe potuto CP_2
l'Ente Impositore (con ciò “parafrasandosi” la motivazione del Giudice di prime cure) procedere allo sgravio della pretesa – oggi dedotto ma non documentato – ancor prima della notifica dell'atto di citazione ovvero nel corso del giudizio stesso, ovvero, in ogni caso, comunicare all'Agente per la Riscossione l'asserita sua volontà di sgravare il carico all'origine dell'odierno giudizio. Né va sottaciuta la condotta processuale dell'
[...]
che, pur avendo la legale conoscenza dell'annullamento della Controparte_1 cartella di pagamento più volte menzionata, insisteva e ribadiva, nel corso del giudizio di
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primo grado, la propria richiesta di improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea ovvero il suo rigetto per infondatezza e/o mancanza di prova. Pertanto, sulla scorta delle motivazioni sin qui rese e, soprattutto, della documentazione in atti e della corretta ricostruzione cronologica dei fatti di causa, non può che derivarne l'accoglimento del proposto appello, con riforma della sentenza di prime cure, in punto di regolamentazione delle relative spese processuali che, per l'effetto, vanno poste a carico dell'
[...]
e della in solido tra loro, in ragione della Controparte_1 Controparte_2 negligente ed omissiva condotta, anche processuale, da entrambe tenuta, e che si liquidano, quanto al primo grado, tenuto conto del valore della causa (€ 1.028,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 00,01 ed € 1.100,00) e delle prescrizioni di cui al
DM 55/2014, in complessivi € 404,00, di cui € 60,00 per spese, € 68,00 per la fase di studio della controversia, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase di trattazione,
€ 140,00 per la fase decisionale, oltre aumento nella misura del 20% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del menzionato DM 55/2014, e rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Vanno, altresì, poste a carico delle odierne parti resistenti, in solido tra loro, le spese del presente grado, liquidate, tenuto conto del valore della causa e delle prescrizioni di cui al
DM 55/2014, in complessivi € 414,50, di cui € 64,50 per esborsi, € 100,00 per la fase di studio della controversia, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, e della , in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Controparte_2 citazione in appello ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 4080/2021 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, condanna l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t, e la , in persona del legale Controparte_2
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rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 404,00, di cui € 60,00 per spese, € 68,00 per la fase di studio della controversia, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase di trattazione, €
140,00 per la fase decisionale, oltre aumento nella misura del 20% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del menzionato DM 55/2014, e rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, e la , in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 414,50, di cui € 64,50 per esborsi, € 100,00 per la fase di studio della controversia, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Torre Annunziata, il 24.4.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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