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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 25250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25250 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25250 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2023 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da VI UL per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, relative la prima a delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e rapina commessi il primo tra il 03/02/2009 e il 18/02/2011 e il secondo il 04/09/2011, e la seconda ad un delitto di omicidio volontario commesso nel 2009. L'istante aveva sostenuto l'unicità del disegno criminoso perché l'omicidio era stato commesso al fine di perseguire gli scopi dell'associazione criminosa, oltre ad essere i vari reati contigui nello spazio e nel tempo. Il giudice dell'esecuzione, invece, ha ritenuto che l'omicidio non sia stato espressione della vicinanza dell'istante all'associazione camorristica. La sentenza di condanna per tale delitto, infatti, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, affermando che l'uccisione soddisfaceva solo un interesse personale del soggetto che l'aveva ordinata, tale RE BE, e l'istante non era, in quel momento, un associato al clan a cui apparteneva il mandante. Inoltre, secondo il giudice dell'esecuzione, al di là della mera omogeneità delle norme violate, non ci sono elementi indicativi dell'esistenza di un unico programma criminoso, deliberato sin dall'inizio. L'istituto della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, anche della stessa indole, e nel caso di specie appare, piuttosto, che l'istante, con l'omicidio, abbia dimostrato la sua capacità a delinquere e la propria competenza criminale in forza di determinazioni criminose estemporanee. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso VI UL, per mezzo del suo difensore avv. Massimo Vetrano, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod.proc.pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La Corte di appello ha respinto l'istanza di continuazione affermando che non vi è l'evidenza della concomitanza tra l'ingresso nell'associazione e l'omicidio, e dell'essersi il ricorrente rappresentato e programmato il fatto di sangue al momento della prima manifestazione del nucleo associativo, non risultando neppure che egli fosse già un associato, ma ha poi aggiunto che gli esecutori materiali dell'uccisione, tra cui lo stesso ricorrente, accettarono l'incarico perché proveniva da una figura di spicco della criminalità organizzata, sperando che il mettersi al suo servizio favorisse la loro cooptazione 2 nell'associazione stessa. L'istante, quindi, si è determinato a commettere l'omicidio ritenendo che esso facilitasse la sua affiliazione, poi effettivamente avvenuta, circostanza che depone a favore della presenza, sin dall'inizio, di un unico disegno criminoso tra tale reato e quello di partecipazione all'associazione criminosa, anche perché tale finalità era l'unico interesse che poteva spingerlo a commettere l'omicidio stesso. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 1.1. L'ordinanza impugnata ha richiamato la sentenza Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, ma non si è conformata ai principi da essa esplicitati. La contiguità spazio-temporale e le causali dei singoli reati sono elementi indicatori della possibile sussistenza di un unico disegno criminoso tra le condotte tenute, anche se non omogenee e non offendenti il medesimo bene giuridico, e qualora emerga che, al momento della commissione del primo reato, i successivi erano stati programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, la continuazione tra loro può essere esclusa solo se questi ultimi risultino frutto di determinazioni estemporanee. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso, sulla base della sentenza di condanna per l'omicidio, che questo sia stato commesso quale reato- fine dell'associazione o da un soggetto comunque affiliato al clan, avendo il giudice di merito accertato che il ricorrente non era, nel momento di esecuzione dell'azione criminosa, associato al clan a cui apparteneva il mandante dell'agguato, e che il mandato ad uccidere non era funzionale agli interessi del clan, bensì era diretto a soddisfare un interesse personale del mandante. Ha però riconosciuto che, come affermato dal ricorrente, l'omicidio venne commesso da soggetti non partecipi di un'associazione criminosa, che aspiravano però ad associarsi ad essa, e che accettarono l'incarico perché il mandante era una persona di spicco di un clan operante nella zona ed avrebbe potuto facilitare il loro ingresso in detto clan, potendo constatare la loro fedeltà e la loro capacità di commettere delitti gravi e necessitanti di una specifica competenza. L'epoca di consumazione, da parte del ricorrente, del delitto di partecipazione all'associazione criminosa, accertata nella prima sentenza come risalente al 03/02/2009, dimostra che egli è effettivamente entrato a far parte 3 rmQ- del clan a cui apparteneva il mandante dell'omicidio, ed ha quindi raggiunto, in tempi molto vicini a quest'ultimo delitto, il fine a cui aspirava. 1.2. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui il movente di più delitti non dimostra, di per sé, la presenza di un unico disegno criminoso, in quanto «Ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L'identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto» (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987). La mera esistenza di un'unica finalità, quale ad esempio quella di mantenersi commettendo reati contro il patrimonio, o tenendo condotte di piccolo spaccio, solitamente non consente di ritenere sussistente la continuazione tra i vari reati commessi in attuazione di tale proposito criminoso, perché le singole condotte non sono programmate e preordinate, quanto meno nelle loro linee generali, bensì vengono decise in base a determinazioni estemporanee, spesso derivanti da situazioni contingenti e occasionali. Nel caso di specie, però, le modalità dell'omicidio e la contiguità temporale tra la sua consumazione e l'affiliazione al clan a cui apparteneva il mandante fanno apparire quanto meno plausibile la sussistenza, in uno stesso momento, del programma sia di commettere il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., sia di commettere quello specifico omicidio, aspirando con questo a facilitare la commissione del primo reato. Il ricorrente, infatti, non ha genericamente programmato un agguato al fine di dimostrare a chiunque le proprie capacità criminali, sperando così di accreditarsi quale persona degna di essere affiliato ad un clan già operante in quel territorio, ma ha accettato l'incarico proveniente da uno specifico soggetto, che ricopriva un ruolo di spicco nel clan, quale condotta finalizzata a commettere il delitto associativo da lui già programmato nelle sue linee generali. 1.3. L'ordinanza, pertanto, è contraddittoria nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, pur riconoscendo tale collegamento finalistico, ha affermato che l'omicidio è stato deciso a seguito di una determinazione criminosa estemporanea. Non ha adeguatamente valutato, infatti, la possibilità che entrambi i delitti abbiano avuto una programmazione unitaria e comune, potendo il ricorrente avere deciso di organizzare e commettere l'omicidio quale modalità esecutiva del suo progetto di affiliarsi al clan camorristico a cui 4 apparteneva il mandante, e che quindi, al momento della commissione del delitto di cui all'art. 575 cod.pen., anche quello di cui all'art. 416-bis cod.pen. era stato programmato, almeno delle sue linee essenziali. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare, dunque, carente e contraddittoria nella parte valutativa sopra indicata, necessitando una verifica circa la rilevanza, in questo caso, della causale dell'omicidio quale elemento indicativo della sussistenza di un unico programma criminoso che comprendeva anche il delitto associativo successivamente commesso. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione stante il principio stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 183/2013, giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 08 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25250 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2023 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da VI UL per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, relative la prima a delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e rapina commessi il primo tra il 03/02/2009 e il 18/02/2011 e il secondo il 04/09/2011, e la seconda ad un delitto di omicidio volontario commesso nel 2009. L'istante aveva sostenuto l'unicità del disegno criminoso perché l'omicidio era stato commesso al fine di perseguire gli scopi dell'associazione criminosa, oltre ad essere i vari reati contigui nello spazio e nel tempo. Il giudice dell'esecuzione, invece, ha ritenuto che l'omicidio non sia stato espressione della vicinanza dell'istante all'associazione camorristica. La sentenza di condanna per tale delitto, infatti, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, affermando che l'uccisione soddisfaceva solo un interesse personale del soggetto che l'aveva ordinata, tale RE BE, e l'istante non era, in quel momento, un associato al clan a cui apparteneva il mandante. Inoltre, secondo il giudice dell'esecuzione, al di là della mera omogeneità delle norme violate, non ci sono elementi indicativi dell'esistenza di un unico programma criminoso, deliberato sin dall'inizio. L'istituto della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, anche della stessa indole, e nel caso di specie appare, piuttosto, che l'istante, con l'omicidio, abbia dimostrato la sua capacità a delinquere e la propria competenza criminale in forza di determinazioni criminose estemporanee. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso VI UL, per mezzo del suo difensore avv. Massimo Vetrano, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod.proc.pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La Corte di appello ha respinto l'istanza di continuazione affermando che non vi è l'evidenza della concomitanza tra l'ingresso nell'associazione e l'omicidio, e dell'essersi il ricorrente rappresentato e programmato il fatto di sangue al momento della prima manifestazione del nucleo associativo, non risultando neppure che egli fosse già un associato, ma ha poi aggiunto che gli esecutori materiali dell'uccisione, tra cui lo stesso ricorrente, accettarono l'incarico perché proveniva da una figura di spicco della criminalità organizzata, sperando che il mettersi al suo servizio favorisse la loro cooptazione 2 nell'associazione stessa. L'istante, quindi, si è determinato a commettere l'omicidio ritenendo che esso facilitasse la sua affiliazione, poi effettivamente avvenuta, circostanza che depone a favore della presenza, sin dall'inizio, di un unico disegno criminoso tra tale reato e quello di partecipazione all'associazione criminosa, anche perché tale finalità era l'unico interesse che poteva spingerlo a commettere l'omicidio stesso. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 1.1. L'ordinanza impugnata ha richiamato la sentenza Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, ma non si è conformata ai principi da essa esplicitati. La contiguità spazio-temporale e le causali dei singoli reati sono elementi indicatori della possibile sussistenza di un unico disegno criminoso tra le condotte tenute, anche se non omogenee e non offendenti il medesimo bene giuridico, e qualora emerga che, al momento della commissione del primo reato, i successivi erano stati programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, la continuazione tra loro può essere esclusa solo se questi ultimi risultino frutto di determinazioni estemporanee. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso, sulla base della sentenza di condanna per l'omicidio, che questo sia stato commesso quale reato- fine dell'associazione o da un soggetto comunque affiliato al clan, avendo il giudice di merito accertato che il ricorrente non era, nel momento di esecuzione dell'azione criminosa, associato al clan a cui apparteneva il mandante dell'agguato, e che il mandato ad uccidere non era funzionale agli interessi del clan, bensì era diretto a soddisfare un interesse personale del mandante. Ha però riconosciuto che, come affermato dal ricorrente, l'omicidio venne commesso da soggetti non partecipi di un'associazione criminosa, che aspiravano però ad associarsi ad essa, e che accettarono l'incarico perché il mandante era una persona di spicco di un clan operante nella zona ed avrebbe potuto facilitare il loro ingresso in detto clan, potendo constatare la loro fedeltà e la loro capacità di commettere delitti gravi e necessitanti di una specifica competenza. L'epoca di consumazione, da parte del ricorrente, del delitto di partecipazione all'associazione criminosa, accertata nella prima sentenza come risalente al 03/02/2009, dimostra che egli è effettivamente entrato a far parte 3 rmQ- del clan a cui apparteneva il mandante dell'omicidio, ed ha quindi raggiunto, in tempi molto vicini a quest'ultimo delitto, il fine a cui aspirava. 1.2. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui il movente di più delitti non dimostra, di per sé, la presenza di un unico disegno criminoso, in quanto «Ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L'identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto» (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987). La mera esistenza di un'unica finalità, quale ad esempio quella di mantenersi commettendo reati contro il patrimonio, o tenendo condotte di piccolo spaccio, solitamente non consente di ritenere sussistente la continuazione tra i vari reati commessi in attuazione di tale proposito criminoso, perché le singole condotte non sono programmate e preordinate, quanto meno nelle loro linee generali, bensì vengono decise in base a determinazioni estemporanee, spesso derivanti da situazioni contingenti e occasionali. Nel caso di specie, però, le modalità dell'omicidio e la contiguità temporale tra la sua consumazione e l'affiliazione al clan a cui apparteneva il mandante fanno apparire quanto meno plausibile la sussistenza, in uno stesso momento, del programma sia di commettere il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., sia di commettere quello specifico omicidio, aspirando con questo a facilitare la commissione del primo reato. Il ricorrente, infatti, non ha genericamente programmato un agguato al fine di dimostrare a chiunque le proprie capacità criminali, sperando così di accreditarsi quale persona degna di essere affiliato ad un clan già operante in quel territorio, ma ha accettato l'incarico proveniente da uno specifico soggetto, che ricopriva un ruolo di spicco nel clan, quale condotta finalizzata a commettere il delitto associativo da lui già programmato nelle sue linee generali. 1.3. L'ordinanza, pertanto, è contraddittoria nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, pur riconoscendo tale collegamento finalistico, ha affermato che l'omicidio è stato deciso a seguito di una determinazione criminosa estemporanea. Non ha adeguatamente valutato, infatti, la possibilità che entrambi i delitti abbiano avuto una programmazione unitaria e comune, potendo il ricorrente avere deciso di organizzare e commettere l'omicidio quale modalità esecutiva del suo progetto di affiliarsi al clan camorristico a cui 4 apparteneva il mandante, e che quindi, al momento della commissione del delitto di cui all'art. 575 cod.pen., anche quello di cui all'art. 416-bis cod.pen. era stato programmato, almeno delle sue linee essenziali. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare, dunque, carente e contraddittoria nella parte valutativa sopra indicata, necessitando una verifica circa la rilevanza, in questo caso, della causale dell'omicidio quale elemento indicativo della sussistenza di un unico programma criminoso che comprendeva anche il delitto associativo successivamente commesso. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione stante il principio stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 183/2013, giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 08 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente