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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1149/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6758 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3002 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. 3002 notificato il 21.02.2025 e l'Avviso di accertamento n. 6758 notificato il 21.02.2025 del Comune di Agrigento chiedendone l'annullamento.
Con l'Avviso di accertamento n. 6758 il Comune di Agrigento ha accertato la somma di € 283,71 per Imposta
Municipale Propria (IMU) relativamente anno 2022 mentre con l'Avviso di accertamento n. 3002 (notificato il 21.02.2025) il Comune di Agrigento ha accertato la somma di € 283,00 per IMU anno 2023 (cfr. provvedimenti impugnati in atti).
Ha dedotto l'infondatezza della pretesa in ragione della inagibilità degli immobili di che trattasi (cfr. ricorso in atti).
Si è costituito il Comune il quale ha contro dedotto contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- Il Ricorrente deduce di avere diritto all' agevolazione per “inagibilità” per gli anni 2022 e 2023 (cfr. ricorso in atti).
L' ”agevolazione” di che trattasi da diritto ad una “riduzione” del 50% dell'imposta.
Il Contribuente non ha effettuato alcun versamento per l'immobile per cui è causa: non ha provveduto ad effettuare il versamento del 50% dell'Imposta dovuta (cfr. Avvisi impugnati in atti).
2.- I provvedimenti impugnati sono stati elaborati da sistemi “informativi automatizzati” e sottoscritti “a stampa” ex art. 1 c. 87 Legge n. 549/95: la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (sentenza n. 21954/2004) la “non essenzialità” del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi.
La Giurisprudenza nomofilattica ha ritenuto (Sentenza n. 20628/2017) legittimo l'utilizzo della “firma a stampa” in applicazione dell'art. 1 c. 87 della legge 549/1995.
3.- Il Comune di Agrigento con Determina Dirigenziale n. 2016 del 09/11/2020 ha nominato il “Responsabile del Procedimento” dei Tributi IMU - TASI e TARI a mente delle disposizioni contenute nell' art. 1, c. 87 della L. n. 549 del 1995.
Il predetto Ente impositore, inoltre, con Delibera di Giunta n. 181 del 26/09/2023, ha nominato il funzionario responsabile dell'Imposta IMU a cui sono stati attribuiti i relativi poteri organizzativi e gestionale (art. 1,
c. 87 L. n. 549 del 1995).
4.- Gli Avvisi impugnati indicano gli elementi necessari per comprendere l'an ed il quantum della pretesa, i relativi riferimenti normativi, i provvedimenti amministrativi di riferimento, i dati catastali, le rendite, il classamento, il calcolo delle sanzioni e degli interessi, le percentuali di possesso ed i calcoli per ogni singola unità immobiliare (cfr. provvedimenti in atti).
Con la proposizione del ricorso il Contribuente ha dimostrato di avere piena contezza delle ragioni che sostanziano la pretesa pretesa.
5.- L'applicazione delle sanzioni e degli interessi è stata eseguita in conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 471/1997 e ss.mm: agli importi contestati vanno applicati la sanzione del 30% ed i relativi interessi.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in euro 300,00 (trecento/00) in favore del
Comune di Agrigento.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO AR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1149/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6758 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3002 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. 3002 notificato il 21.02.2025 e l'Avviso di accertamento n. 6758 notificato il 21.02.2025 del Comune di Agrigento chiedendone l'annullamento.
Con l'Avviso di accertamento n. 6758 il Comune di Agrigento ha accertato la somma di € 283,71 per Imposta
Municipale Propria (IMU) relativamente anno 2022 mentre con l'Avviso di accertamento n. 3002 (notificato il 21.02.2025) il Comune di Agrigento ha accertato la somma di € 283,00 per IMU anno 2023 (cfr. provvedimenti impugnati in atti).
Ha dedotto l'infondatezza della pretesa in ragione della inagibilità degli immobili di che trattasi (cfr. ricorso in atti).
Si è costituito il Comune il quale ha contro dedotto contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- Il Ricorrente deduce di avere diritto all' agevolazione per “inagibilità” per gli anni 2022 e 2023 (cfr. ricorso in atti).
L' ”agevolazione” di che trattasi da diritto ad una “riduzione” del 50% dell'imposta.
Il Contribuente non ha effettuato alcun versamento per l'immobile per cui è causa: non ha provveduto ad effettuare il versamento del 50% dell'Imposta dovuta (cfr. Avvisi impugnati in atti).
2.- I provvedimenti impugnati sono stati elaborati da sistemi “informativi automatizzati” e sottoscritti “a stampa” ex art. 1 c. 87 Legge n. 549/95: la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (sentenza n. 21954/2004) la “non essenzialità” del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi.
La Giurisprudenza nomofilattica ha ritenuto (Sentenza n. 20628/2017) legittimo l'utilizzo della “firma a stampa” in applicazione dell'art. 1 c. 87 della legge 549/1995.
3.- Il Comune di Agrigento con Determina Dirigenziale n. 2016 del 09/11/2020 ha nominato il “Responsabile del Procedimento” dei Tributi IMU - TASI e TARI a mente delle disposizioni contenute nell' art. 1, c. 87 della L. n. 549 del 1995.
Il predetto Ente impositore, inoltre, con Delibera di Giunta n. 181 del 26/09/2023, ha nominato il funzionario responsabile dell'Imposta IMU a cui sono stati attribuiti i relativi poteri organizzativi e gestionale (art. 1,
c. 87 L. n. 549 del 1995).
4.- Gli Avvisi impugnati indicano gli elementi necessari per comprendere l'an ed il quantum della pretesa, i relativi riferimenti normativi, i provvedimenti amministrativi di riferimento, i dati catastali, le rendite, il classamento, il calcolo delle sanzioni e degli interessi, le percentuali di possesso ed i calcoli per ogni singola unità immobiliare (cfr. provvedimenti in atti).
Con la proposizione del ricorso il Contribuente ha dimostrato di avere piena contezza delle ragioni che sostanziano la pretesa pretesa.
5.- L'applicazione delle sanzioni e degli interessi è stata eseguita in conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 471/1997 e ss.mm: agli importi contestati vanno applicati la sanzione del 30% ed i relativi interessi.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in euro 300,00 (trecento/00) in favore del
Comune di Agrigento.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO AR