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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2069/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta in data 10.4.2016 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2069/2019 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Patruno e Fraccalvieri Nunzia, giusta Parte_1 mandato in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Donata di Meo, giusta mandato in atti Controparte_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 17.6.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.04.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con in Trani l'11 maggio 2006 (Atto n. 39, Controparte_1 parte II, serie A, anno 2006).
A fondamento della domanda ha premesso che dall'unione coniugale è nata una figlia ( , nata Persona_1 il 6.08.2010); che i coniugi sono separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di Trani del 29 giugno
2017 (n 7111/2017).
Su tali premesse ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi l'assegno in favore della figlia nella misura di euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; alcun assegno di mantenimento in favore della resistente;
il tutto con il favore delle spese di lite.
1 Si costituiva con comparsa la quale, impugnato e contestato ogni avverso dedotto ed ogni Controparte_1 avversa richiesta, non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva confermarsi le disposizioni assunte in sede di separazione personale in punto di assegnazione della casa coniugale alla medesima di cui è peraltro proprietaria esclusiva;
aumentare l'assegno in favore della minore ad euro 500,00; disporre l'affido esclusivo della stessa;
oltre aggiornamento ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
rigettarsi ogni avversa domanda. Il tutto con il favore delle spese di lite.
All'udienza di comparizione dei coniugi il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, ha confermato quanto concordato in sede di separazione consensuale ed ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
All'udienza del 24.10.2019 nella mancata opposizione di parte resistente parte attrice formulava istanza di emissione di sentenza parziale e di concessione dei termini ex art 183 c.p.c. co. VI.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione civile , sez. I, 28 aprile
2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Con sentenza non definitiva n. 9/2020, emessa dal Tribunale di Trani, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per il prosieguo della causa circa le ulteriori domande.
Nelle more le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, depositando in data 22-30/05/2025 convenzione sottoscritta ritualmente dalle parti e per autentica anche dai difensori,
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.6.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunziando a comparire personalmente in udienza e chiedendo che la causa fosse decisa nei termini di cui alla ridetta convenzione telematicamente depositata.
La causa è stata perciò riservata per la decisione del Collegio, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La sentenza non definitiva n. 9/2020, pubblicata il 3.1.2020, di questo Tribunale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in causa, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione degli aspetti patrimoniali tra gli stessi e quelli relativi alla prole.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 22-30/05/2025, non violano disposizioni imperative ed inderogabili, essendo stato previsto l'affidamento condiviso della minore con sua collocazione privilegiata presso la madre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento dell'unica figlia della coppia, , nata il [...], di € 350,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat Per_1
e al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa, prendendosi atto degli ulteriori accordi personali raggiunti dai coniugi.
2 Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 10.4.2019 da nei confronti di con l'intervento in causa Parte_1 Controparte_1 del P.M., così provvede:
1)dichiara efficaci gli accordi giusta convenzione telematicamente depositata in data 22-30/05/2025 e ritualmente sottoscritta, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
2)compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta in data 10.4.2016 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2069/2019 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Patruno e Fraccalvieri Nunzia, giusta Parte_1 mandato in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Donata di Meo, giusta mandato in atti Controparte_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 17.6.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.04.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con in Trani l'11 maggio 2006 (Atto n. 39, Controparte_1 parte II, serie A, anno 2006).
A fondamento della domanda ha premesso che dall'unione coniugale è nata una figlia ( , nata Persona_1 il 6.08.2010); che i coniugi sono separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di Trani del 29 giugno
2017 (n 7111/2017).
Su tali premesse ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi l'assegno in favore della figlia nella misura di euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; alcun assegno di mantenimento in favore della resistente;
il tutto con il favore delle spese di lite.
1 Si costituiva con comparsa la quale, impugnato e contestato ogni avverso dedotto ed ogni Controparte_1 avversa richiesta, non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva confermarsi le disposizioni assunte in sede di separazione personale in punto di assegnazione della casa coniugale alla medesima di cui è peraltro proprietaria esclusiva;
aumentare l'assegno in favore della minore ad euro 500,00; disporre l'affido esclusivo della stessa;
oltre aggiornamento ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
rigettarsi ogni avversa domanda. Il tutto con il favore delle spese di lite.
All'udienza di comparizione dei coniugi il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, ha confermato quanto concordato in sede di separazione consensuale ed ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
All'udienza del 24.10.2019 nella mancata opposizione di parte resistente parte attrice formulava istanza di emissione di sentenza parziale e di concessione dei termini ex art 183 c.p.c. co. VI.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione civile , sez. I, 28 aprile
2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Con sentenza non definitiva n. 9/2020, emessa dal Tribunale di Trani, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per il prosieguo della causa circa le ulteriori domande.
Nelle more le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, depositando in data 22-30/05/2025 convenzione sottoscritta ritualmente dalle parti e per autentica anche dai difensori,
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.6.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunziando a comparire personalmente in udienza e chiedendo che la causa fosse decisa nei termini di cui alla ridetta convenzione telematicamente depositata.
La causa è stata perciò riservata per la decisione del Collegio, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La sentenza non definitiva n. 9/2020, pubblicata il 3.1.2020, di questo Tribunale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in causa, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione degli aspetti patrimoniali tra gli stessi e quelli relativi alla prole.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 22-30/05/2025, non violano disposizioni imperative ed inderogabili, essendo stato previsto l'affidamento condiviso della minore con sua collocazione privilegiata presso la madre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento dell'unica figlia della coppia, , nata il [...], di € 350,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat Per_1
e al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa, prendendosi atto degli ulteriori accordi personali raggiunti dai coniugi.
2 Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 10.4.2019 da nei confronti di con l'intervento in causa Parte_1 Controparte_1 del P.M., così provvede:
1)dichiara efficaci gli accordi giusta convenzione telematicamente depositata in data 22-30/05/2025 e ritualmente sottoscritta, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
2)compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
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