Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1497/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Davide Antoniuccio.
PARTE RICORRENTE
Contro
( parte rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti . Caterina Tomasello Controparte_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dall , per violazioni in materia di igiene Controparte_4
e sicurezza degli alimenti.
1
Con il primo motivo la parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza opposta per la mancata notifica del verbale presupposto dell'illecito amministrativo, deducendo dunque l'estinzione della sanzione irrogata.
Dalla documentazione depositata dall resistente si ricava che il verbale presupposto CP_1 all'ordinanza per cui è opposizione, elevato dai Tecnici della Prevenzione A.L.L. ed Ufficiali di P.G. addetti al controllo sugli alimenti nei confronti della in persona di , quale Parte_1 Parte_1 rappresentante legale, venne notificato in data 8 ottobre 2015 come da avviso di ricevimento in atti.
Parte opponente ne contesta la regolarità disconoscendo la sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento, non riconducibile alla propria, come anche da mero confronto grafico con quella riportata in seno agli altri atti disponibili in giudizio.
Al riguardo deve considerarsi la ferma giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema, a precisare come, pur costituendo l'omissione della notifica di un atto presupposto “un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” deve in ogni caso considerarsi l'eventuale intervenuta conoscenza da parte del destinatario dell'atto di cui si assume la nullità della notifica, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., postulato di ordine generale applicabile anche agli atti non processuali (tre le altre Cass. n. 654/2014; Cass. n. 17198/2017).
E' noto come il precetto di cui all'art. 160 c.p.c., sancisca la nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o per l'incertezza assoluta sulla persona, ciò tuttavia pur salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.
A tenore della norma deve dunque escludersi che possa essere pronunciata la nullità, qualora l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo a cui è destinato. Scopo della notificazione appunto diretto a provocare la presa di conoscenza da parte del destinatario così da doversi ritenere raggiunto, ottenuta la certezza legale di essere entrato nella sua sfera di conoscibilità, consentendogli l'esercizio di ogni compiuto diritto di difesa (così tra le altre Cass. SSUU nn. 14916
e 14917/2016).
Nel caso in ipotesi la circostanza ricorre compiutamente.
L'amministrazione resistente dà infatti compiuta prova della concreta compiuta conoscenza da parte del destinatario, producendo agli atti gli “scritti difensivi” sottoscritti da quale Parte_1 legale rappresentante del e inoltrati dal medesimo alla in data CP_5 CP_6
21.10.2015. Atto in seno al quale la società articola ogni compiuta difesa avverso il verbale di cui ai
2 contestati illeciti amministrativi n.66/67/68 del 31.8.2015, come oggetto della ingiunzione per cui è giudizio.
La contraria eccezione deve dunque essere disattesa, restando assorbita ogni ulteriore deduzione sul punto.
Con il secondo motivo è eccepito il vizio di motivazione e la violazione del diritto di difesa, lamentandosi l'omessa indicazione dei motivi essenziali della decisione assunta in concreto e dei relativi presupposti di fatto e di diritto.
L'assunto deve essere disatteso.
Nel solco di consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che l'obbligo di motivazione dell'atto di irrogazione di una sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata e gli ulteriori elementi necessari al fine di consentire all'ingiunto di esercitare la difesa, esponendone le ragioni e al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale sull'addebito; e ciò dunque anche in ipotesi di motivazione per relationem, dunque, mediante il richiamo ad altri atti del procedimento tali da consentire l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del fatto in contestazione (tra le altre Cass. n.
31864/2022).
Si osserva come nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato in una al verbale di controllo presupposto, come sopra richiamato, dà ragione compiutamente degli elementi utili a permettere di conoscere la violazione addebitata, anche ai fini del completo esercizio del diritto di difesa.
Il verbale di controllo a seguito della verifica svolta in data 31 agosto 2015, attesta la condotta contestata per aver l'impresa ricorrente depositato alimenti su “pavimentazione unta e viscida, lesionata in più punti”, mantenendo i locali in precarie condizioni di igiene e pulizia e carenti di manutenzione.
L'ordinanza impugnata riporta, tra i riferimenti normativi, gli estremi della norma violata ai fini del trattamento sanzionatorio irrogato ed, in particolare, il decreto legislativo n. 193/2007.
Valutati detti dati, in carenza di concrete contrarie allegazioni, deve ritenersi compiutamente assolto l'obbligo di motivazione in ordine alla fattispecie contestata, potendosi assumere le risultanze riportate in seno al verbale presupposto a prova dell'effettiva sussistenza dell'illecito, oggetto del contenuto sanzionatorio di cui all'ordinanza.
Con il terzo motivo è dedotta, infine, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per decorso del termine di prescrizione quinquennale, adducendosi l'intervenuto spirare del termine dalla commissione dell'illecito commesso nell'ottobre 2015.
3 Come sopra rilevato, assunta la notifica del verbale presupposto alla data dell'8 ottobre
2015 come in atti, la notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è giudizio, emessa in data 14 settembre 2020 e recapitata in data 1 ottobre 2020, risulta tempestivamente esitata entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla normativa in argomento.
In conclusione l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione come da dispositivo.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte si liquidano come infra, secondo soccombenza in misura dei minimi, in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 43/2020 emessa dall Controparte_1
di in data 14.9.2020.
[...] CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio liquidate in euro 332,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 18 giugno 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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