Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. AN Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 246/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
11/07/1971, elettivamente domiciliato in VIA TINTORETTO 4 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PASSALACQUA MARCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA GARZILLI, 2/O 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO DIEGO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20 gennaio 2025 e sottoscritto il 27 novembre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 15 giugno 1999);
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di portare Controparte_1 la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto.
− Porre a carico della IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei tre figli la somma mensile di € 150,00 cadauno, soggetta ad adeguamento annuale ISTAT, da versarsi direttamente ai figli maggiorenni
GA e AN e al marito per il figlio minorenne entro il giorno R_
05 di ogni mese.
− Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento. Segnatamente, il IG. è socio Parte_1 lavoratore della SG SAIT srl mentre la IG.ra è insegnate e attualmente CP_1 lavora e dimora a Pistoia. L'assegno unico erogato da INPS per i due figli
AN e verrà interamente accreditato, col consenso della IG.ra R_
, in favore del IG. . CP_1 Parte_1
− La casa coniugale sita in via Giardina 84 e il relativo arredo verrà assegnata al IG. che la abiterà assieme ai figli. Parte_1
− Le spese straordinarie (scolastiche e mediche, previamente concordate) vengono ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno per la qualificazione delle quali ci si riporta all'allegato A che fa parte integrante del presente accordo, in adesione all'orientamento della I sezione Civile del
Tribunale di Palermo.
− Ritenere e dichiarare l'affido condiviso del figlio minore con R_ domicilio prevalente presso il padre allo stato sito in Palermo in via Giardina
84, con diritto della madre di vedere il figlio compatibilmente col suo incarico di insegnante a Pistoia.
− Per le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio dell'alternanza,
2 nell'anno solare in cui il figlio trascorrerà il Natale con la madre, passerà la
Pasqua con il padre. L'anno successivo viceversa. E così via. Nell'anno in cui il figlio trascorrerà il Natale col padre, trascorrerà il giorno di San Silvestro e del Capodanno con l'altro genitore. E viceversa. I periodi di Natale saranno dal
23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre all'8 gennaio, mentre per quelli di Pasqua si intenderà dal venerdì pre pasquale fino al mercoledì dopo la Pasqua, ovvero la Domenica di Pasqua ed i due giorni antecedenti o il Lunedì dell'Angelo ed i due successivi.
− Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 31, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore AN Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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