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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2901/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MONTALTO
ATTRICE contro in persona del l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del socio accomandatario, col patrocinio dell'avv. DONATELLA
[...]
SO
ER DI col patrocinio dell'avv. EDOARDO MORETTE
CONVENUTI
n persona del liquidatore CP_1
CONVENUTA-contumace oggetto: “cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, previa ammissione delle prove storiche e documentali se ritenute necessarie al fine del decidere, : 1)- In tutti i casi reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)- Dichiararsi che è la proprietaria unica ed esclusiva Parte_1 dell'azienda sito ad Alghero in Viale 1° maggio, come consacrato dal giudicato derivante Parte_2 dalla sentenza Tribunale Sassari dott. Carta n 154/2019, che fa stato
contro
RI, lo ed CP_1 aventi causa. 3)- Dichiarare che alla luce di quanto esposto i fratelli sono in effetti soci di fatto;
CP_2
4)- Dichiararsi quindi inefficace e/o nullo ovvero in ogni caso non opponibile alla Parte_1
l'atto di compravendita stipulato tra la nella persona del RI GI e la CP_1 CP
[...
in quanto effettuato in sua frode ed in mancanza di buona fede ovvero inefficace e/o nullo e/o inopponibile lo stesso contratto di compravendita tra e la per mancanza di Parte_3 CP oggetto ovvero per le motivazioni ritenute di giustizia;
5)- Dichiararsi altresì inefficace e/o nullo ovvero in ogni caso non opponibile alla il contratto di affitto di azienda tra la e Pt_1 CP_1 la “ER AL srls e per l'effetto: 6)- Ordinare l'immediata restituzione del complesso aziendale alla con contestuale consegna delle chiavi dell'immobile sito in Alghero Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 Viale 1° maggio da chiunque detenga l'azienda; 7)- Ordinare altresì ai fratelli e CP_2 CP_2 di corrispondere a titolo di indennizzo di occupazione il canone di affitto mai corrisposto dalla data del
5 marzo 2015 fino al rilascio effettivo quantificato allo stato ed ad oggi in € 1.600,00 mensili pari ad
€158.400,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo, ovvero a quella ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge".
PER PARTE CONVENUTA e “1. Ogni contraria istanza, CP_2 CP_1 deduzione domanda respinta poiché infondata in fatto e diritto.
2. Accerti e dichiari la piena efficacia nei confronti di e nei confronti di RI GI e quindi la sua opponibilità a terzi, Parte_1 del contratto di affitto di azienda del 22.12.2014, registrato nel repertorio 13163 raccolta n°8683 a firma del notaio Dott. sottoscritto dalla di con la società Per_1 Controparte_1 CP_2 CP_1
[... dell'allora amministratore RI GI.
3. Accerti e dichiarare l'opponibilità alla signora
[...]
e a RI GI, nonché la sua opponibilità ai terzi (efficacia erga omnes) della Parte_1 piena e assoluta validità e l'efficacia del contratto di cessione d'azienda stipulato in data 05.03.2015 repertorio 13305 raccolta 8766 e autenticato dal dott. .
4. Accerti e dichiari che la società Per_1 di è proprietaria del complesso aziendale “Lo chalet” come meglio descritto CP_2 CP_2 nel contratto di cessione d'azienda del 05.03.2015 repertorio 13305 raccolta 8766 a firma del Dott.
.
5. Condanni al risarcimento del danno a favore della società Per_1 Pt_1 Pt_1 Parte_4
[... di e della società di nella misura che il giudice vorrà CP_2 CP_2 CP_2 determinare secondo equità quale conseguenza diretta dell'azione simulatoria posta in essere con la scrittura del 26.05.2011 accertata giudizialmente con sentenza numero 154 del 2019. 6. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, IVA e CPA.”
PER IL CONVENUTO DI: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito • Contrariis reiectis;
• In via preliminare: • a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a RI GI;
•
In via subordinata e nel merito: • b) Per le causali di cui in parte motiva rigettare tutte le domande proposte dalla parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
• c) In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata conveniva davanti a questo tribunale la società Parte_1
la la e GI RI per sentir dichiarare CP Controparte_1 CP_1
l'inefficacia nei suoi confronti dei contratti di affitto e di vendita aventi ad oggetto l'azienda denominata , sita in Alghero nel Viale 1° Maggio, di cui assumeva essere esclusiva Parte_2 proprietaria come dichiarato con la sentenza n.154/2019, in giudicato, emessa da questo tribunale.
Esponeva: che con detta sentenza, pronunciata l'11 febbraio 2019, questo tribunale, accogliendo il ricorso proposto da essa attrice, l'aveva dichiarata proprietaria esclusiva dell'azienda aveva Parte_2 dichiarato risolto per inadempimento del convenuto RI, ex coniuge dell'esponente, il contratto d'affitto d'azienda e condannato quest'ultimo al rilascio dell'azienda, nel frattempo affittata alla società
anch'essa evocata in causa, così come la amministrata dal RI Controparte_1 CP_1
GI; che nel dare esecuzione a detta sentenza erano stati rinvenuti all'interno dell'azienda i sigg.ri e , rappresentanti legali ed amministratori, rispettivamente, della CP_2 CP_2 CP_1
e della che sostenevano di essere subentrati nell'azienda a seguito del suo CP_1 CP affitto, la prima, e della sua vendita in favore della seconda che l'aveva acquistata in buona fede dalla pagina 2 di 8 che la di e l'ER AL s.rl.s. depositavano ricorso in Parte_3 CP CP_2 opposizione di terzo all'esecuzione chiedendo fosse rilevata l'inopponibilità e inefficacia della procedura esecutiva intrapresa dalla signora diretta al rilascio dell'azienda, sostenendo che il Pt_1 titolo esecutivo era indirizzato esclusivamente a GI RI, unico obbligato al rilascio nei confronti della signora essendo le due società acquirenti in buona fede di tutti i rapporti Pt_1 ceduti dalla società già amministrata a suo tempo da RI GI, e come tali terzi Parte_3 estranei all'efficacia del titolo esecutivo;
che gli opponenti sottolineavano come il loro acquisto fosse del tutto valido ed efficace, deducendo anche che ER AL aveva, peraltro, stipulato un contratto d'affitto aziendale ancora in corso e che era fra l'altro titolare della concessione demaniale CP per l'esercizio del chiosco;
che il GE aveva sospeso l'esecuzione e che l'attrice intendeva dunque instaurare il conseguente giudizio di merito.
Tanto premesso, aggiungeva come il ricorso introduttivo del giudizio definito con la richiamata sentenza fosse stato notificato anche all'affittuaria ER AL, rimasta contumace, e che CP aveva acquistato la medesima azienda il 5 marzo 2015, appena instaurato il giudizio. Evidenziava
[...] che i rappresentanti legali delle due società erano fratelli e soci di fatto, in ragione dell'evidente comunanza di interessi caratterizzante la gestione della medesima azienda e che essi, d'accordo col
RI, avevano stipulato l'affitto e la compravendita in frode all'attrice come poteva desumersi, oltre che dal ruolo rivestito dai contraenti, dalle modalità di corresponsione del prezzo d'acquisto dell'azienda. Precisava al riguardo che nel successivo giudizio instaurato da per Parte_3 chiedere la risoluzione della vendita per inadempimento di era emerso come parte del CP prezzo fosse stato concordato col RI da entrambi i fratelli e corrisposto con modalità non CP_2 tracciabili nè risultanti dall'atto pubblico che indicava un costo ben inferiore a quello dovuto.
Aggiungeva che detta controversia era stata definita con una transazione e aveva ottenuto CP la restituzione di effetti cambiari per ben 175000 euro, sostenendo che il prezzo realmente versato era vile, che l'acquirente di fatto non aveva ricevuto la disponibilità di alcun bene aziendale e che CP la condotta dei contraenti e la stessa instaurazione del giudizio da parte del RI denotavano l'esistenza di un accordo fraudolento in danno della sig.ra CP_4
Assumeva pertanto come sia le richiamate operazioni negoziali che l'instaurazione del giudizio e la successiva transazione integrassero un'operazione fraudolenta in danno di essa attrice, diretto a privarla del diritto di riottenere la disponibilità dell'azienda di sua proprietà, donatale dalla madre, e concludeva come trascritto in epigrafe.
Si costituivano con la medesima comparsa e ER AL e chiedevano il rigetto della CP domanda, eccependo di essere rimaste del tutto estranee al giudizio promosso dalla contro Pt_1
l'ex coniuge che mai aveva evocato in causa nemmeno la società affittuaria, benché sapesse dell'esistenza dell'affitto d'azienda, e che nessuna azione di nullità o revocatoria era mai stata esercitata
contro
VA di essere terzi estranei al rapporto intercorso fra la sig.ra CP [...] ed il RI e che i rispettivi atti pubblici di affitto d'azienda e di acquisto della medesima Pt_1 erano opponibili all'odierna attrice, non spiegando la sentenza 154/2019 alcun effetto nei loro confronti. Aggiungevano di aver entrambi negoziato con il RI in assoluta buona fede ed ignorando la posizione della sua ex coniuge. Sottolineavano come l'odierna attrice in quel giudizio avesse chiesto espressamente di subentrare nel rapporto d'affitto, stipulato il 22 dicembre 2014, e che nessuna notizia era pervenuta a circa la proposizione della domanda ex art. 447 bis, CP pagina 3 di 8 c.p.c., mai notificatale. Ipotizzava che, peraltro, lo stesso RI avesse cercato di estrometterli dalla gestione dell'azienda, adducendo falsamente l'inadempimento dell'acquirente CP nonostante il pagamento non tracciabile eseguito in adempimento della vendita e i ripetuti tentativi, non accettati dall'alienante, di versare il prezzo residuo. Riaffermava che l'acquisto dell'azienda e la contestuale cessione del contratto d'affitto e della concessione su suolo demaniale erano stati operati in favore di in modo del tutto legittimo e trasparente, evidenziando anche come il dispositivo CP della richiamata sentenza facesse riferimento alla restituzione alla ricorrente delle quote Pt_1 sociali de e non propriamente al rilascio del complesso aziendale, efficacemente ceduto. Parte_2
Sulla base di tali rilievi, concludevano come riportato in epigrafe.
Si costituiva anche, in proprio, GI RI, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, avendo egli ceduto l'azienda e non avendo più alcuna disponibilità del complesso , non avendo peraltro la sig.ra proposto alcuna domanda nei suoi Parte_2 Pt_1 confronti. Sosteneva comunque di aver efficacemente trasferito il complesso aziendale, dato che, con atto pubblico del 26 ottobre 2010 a rogito notaio , l'attrice gli aveva venduto tutte le Persona_2 quote di partecipazione alla società , potendo quindi egli dare in affitto l'azienda e Parte_3 successivamente cederla, vicenda peraltro irrilevante nei suoi confronti, dovendo comunque l'attrice agire verso l'affittuaria e l'acquirente del compendio, ormai nella loro piena disponibilità.
Contestava il RI la ricorrenza dell'ipotizzata negoziazione fraudolenta nei confronti della sig.ra comprovata dalla stessa instaurazione del giudizio di risoluzione del contratto di vendita e Pt_1 osservava come l'attrice, per veder accolta la sua domanda, avrebbe dovuto fornire con riferimento al complesso aziendale la piena prova della sua proprietà, opponibile erga omnes. Concludeva per il rigetto della domanda.
La società restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, Parte_3 veniva in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe all'udienza cartolare del 24 ottobre 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
Sulla base dei documenti allegati dalle parti, emerge quanto segue.
L'azienda in oggetto, costituita dal complesso di beni destinati all'esercizio di attività di bar e ristorante in uno chalet amovibile sito in località Maria Pia di Alghero, era stata donata alla sig.ra dalla Pt_1 madre, con atto pubblico di donazione in data 6 maggio 2008 (all. m1). La donataria, unitamente all'allora coniuge GI RI, l'aveva data in gestione alla società costituita fra Parte_3 loro con atto pubblico del 29 ottobre 2008 (all. m 3) con quote paritarie.
Deve subito valorizzarsi detto elemento, rappresentato dalla stessa nel ricorso introduttivo Pt_1 del giudizio (all.C) e indiscusso, ossia che la disponibilità (e non la titolarità) dell'azienda in questione era stata conferita alla società non avendo l'odierna attrice mai messo in discussione Parte_3 nemmeno il potere di quest'ultima di darla in affitto a terzi.
Per varie vicende che avevano visto il trasferimento all'estero della sig.ra il RI nel Pt_1
2010 era stato nominato unico amministratore de e la sua (allora) coniuge con scrittura Parte_3 privata del 22 ottobre 2010, poi regolarizzata con atto pubblico del 26 ottobre 2010, gli aveva interamente ceduto le sue quote sociali (il RI si era anche impegnato a retrocederle alla moglie, al suo rientro in Italia). Riacquistata la quota societaria del 49%, ma con scrittura privata del 26 maggio
2011, non iscritta nel RRII e che manteneva comunque in capo al RI i pieni poteri amministrativi pagina 4 di 8 della compagine, la sig.ra (poco prima della separazione dal coniuge) aveva tuttavia anche Pt_1 affittato l'azienda al medesimo RI quale l.r. Parte_5
Nel ricorso proposto ex art. 447 bis nel gennaio 2015 l'odierna attrice dava atto che era anche in corso l'affitto dell'azienda alla affermando espressamente che non intendeva agire contro Controparte_1 la conduttrice, volendo anzi subentrare nel contratto al quale evidentemente intendeva dare esecuzione, ed agiva contro il RI e per ottenere il rilascio dell'azienda in suo favore e per Parte_3 sentirsene dichiarare esclusiva proprietaria a seguito della risoluzione dell'affitto.
Poco dopo il deposito del ricorso, in data 5 marzo 2015, la società aveva ceduto alla Parte_3
Bambalà sas di GI Vargiu, con scrittura privata autenticata dal notaio, il complesso aziendale, già dato in affitto dalla stessa alla ER AL s.r.l.s. con scrittura autenticata del 22 Parte_3 dicembre 2014, per il prezzo complessivo di 90.000 euro, da corrispondere in diverse tranches. Con la sentenza n. 154 del 6 febbraio 2019, passata in giudicato, questo tribunale aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra il 30 gennaio 2015 e dichiarato risolto l'affitto per inadempimento del Pt_1 resistente, condannato “all'immediata restituzione della quota parte di azienda affittata dalla Pt_1 che diventerà così titolare del 100% delle quote, nonché al pagamento dei canoni insoluti (…)” e delle spese di lite.
Tanto premesso circa i contenuti essenziali del corredo documentale allegato dalle parti, deve subito rilevarsi che detta sentenza, sovrapponendo il piano della titolarità delle quote societarie con quello della disponibilità dell'azienda oggetto del contratto d'affitto intercorso fra la ricorrente e la società
[...]
sembra doversi interpretare, tenuto conto del corpo della decisione e delle argomentazioni Pt_2 illustrate nella parte motiva del provvedimento, come disponente il riacquisto in capo alla locatrice della piena disponibilità del complesso aziendale, sebbene non con specifico riferimento alla relativa proprietà, dato che sull'esistenza del diritto dominicale in capo alla sig.ra nessuna indagine Pt_1 era stata compiuta dal tribunale, chiamato a pronunciarsi essenzialmente sull'esistenza e validità dell'affitto aziendale, sull'inadempimento del conduttore e sulla conseguente risoluzione del contratto.
Peraltro, la stessa parte dispositiva della sentenza fa riferimento alla titolarità del 100% “delle quote” e detta titolarità non pare riferibile al bene azienda, inteso quale complesso di risorse materiali ed immateriali destinate all'esercizio dell'impresa di bar-ristorante cui era adibita la struttura sita in località Maria Pia di Alghero. In forza di detta sentenza, dunque, la sig.ra ha sentito Pt_1 affermare il suo diritto di rientrare nella piena disponibilità dell'azienda per effetto della risoluzione contrattuale dichiarata nei confronti di parte resistente, Controparte_5
La risoluzione del contratto originario, non avendo le parti concordato il subentro nel rapporto dell'odierna attrice, si estende alla società subaffittuaria ai sensi dell'art. 1595, uc, c.c., norma pacificamente applicabile all'affitto d'azienda, sottolineandosi come questa sia stata parte del medesimo giudizio, in cui era rimasta contumace, ed è per questo diretta destinataria degli effetti della sentenza passata in giudicato (e non impugnata dall'ER AL per far valere eventuali difetti di notifica, non sindacabili in questa sede).
Ciò posto, sebbene sia espressamente riconosciuta dalla stessa attrice l'opponibilità del contratto d'affitto, dotato di data certa anteriore all'instaurazione del giudizio e stipulato con colui che risultava all'epoca (v. visura camerale: all. m 4) unico amministratore e titolare delle quote societarie della
[...]
che, com'è pure indiscusso ed allegato dalla stessa attrice, gestiva e aveva la disponibilità Parte_3 dell'azienda, efficacemente affittata ad ER AL, detta questione, peraltro, non è dirimente, dato pagina 5 di 8 che l'affitto si è risolto in forza della richiamata sentenza, travolgendo anche il rapporto fra Parte_3
[... e Controparte_1
Quanto alla proprietà del compendio aziendale, questione come detto distinta rispetto al profilo inerente alla titolarità delle quote societarie di deve in radice escludersi che la vendita del Parte_3 complesso aziendale, stipulata con la scrittura privata autenticata del 5 marzo 2015, di poco successiva all'instaurazione del processo da parte della sia opponibile all'odierna attrice, siccome Pt_1 stipulata con colui che, sebbene risultasse all'epoca socio unico e investito dei pieni poteri amministrativi della società disponente, non per questo poteva reputarsi anche Parte_3 proprietario dell'azienda ceduta a CP
Sebbene risulti infatti dalla visura della CCIIA allegata da parte convenuta (doc. 20 come CP sino alle variazioni intervenute fra l'aprile e il dicembre del 2016 (quindi successive alla vendita dell'azienda) unico amministratore de fosse il RI che aveva detenuto Parte_3 continuativamente detta carica dall'agosto del 2012 (la relativa iscrizione risale al 19 settembre 2012) sino al subentro di tale nel maggio del 2016, occorre tenere ben distinti il piano Parte_6 dell'amministrazione della società, quello della titolarità delle relative quote e quello, differente, della proprietà dell'azienda, sottolineandosi che parte convenuta non ha mai sostenuto né dimostrato che quest'ultima sia stata conferita in proprietà a rammentandosi come la relativa cessione Parte_3 sia soggetta a forma scritta ad probationem, ex art. 2556, c.c.
La sig.ra infatti, dà prova del titolo idoneo all'acquisto in suo favore del diritto di proprietà Pt_1 dell'azienda, costituito dalla menzionata donazione stipulata con la madre per atto pubblico del 6 maggio 2008 (atto da cui è decorso il decennio: art. 1160, co. 2°, cc), mentre ha CP acquistato il medesimo compendio a non domino, non essendo l'alienante titolare del relativo diritto dominicale, mai trasferito in favore de dato che nelle scritture private richiamate non vi è Parte_3 alcun riferimento al passaggio di proprietà del compendio ma solo ai trasferimenti delle quote della
Pt_3
Inoltre, sebbene possa ritenersi che la terza acquirente non fosse in grado di sapere alcunché CP circa l'esistenza della controversia e l'appartenenza dell'azienda a terzi, questo dato è in buona sostanza irrilevante in ordine all'efficacia della cessione, dato che il principio di equivalenza fra possesso e titolo di cui all'art. 1153, c.c., dettato a presidio della libera circolazione dei beni mobili in favore dell'acquirente di buona fede, non trova applicazione alle universalità di mobili (art.1156, c.c.) e tale dev'essere considerata l'azienda. non può dunque invocare la sua buona fede per CP superare l'inidoneità del suo acquisto al trasferimento del diritto di proprietà, cedutole da chi non ne era titolare.
Consegue a dette considerazioni che la domanda attrice principale deve trovare accoglimento, ribadendosi che, al di là delle possibili non univoche interpretazioni della sentenza sopra richiamata, sulla base del richiamato atto pubblico la sig.ra ha dato prova adeguata di essere proprietaria Pt_1 unica ed esclusiva dell'azienda sita ad Alghero nel Viale 1° maggio, di cui ha riottenuto Parte_2 anche la disponibilità nei confronti del RI. Diritto che inficia anche l'affitto in essere con
[...] che, sebbene avesse validamente stipulato il relativo contratto con per quanto CP_1 Parte_2 osservato circa la disponibilità del bene e sulla legittimazione a disporne in capo al legale rappresentante e socio unico de vede il contratto travolto in conseguenza della risoluzione Parte_2 del primo e per effetto della sentenza che spiega piena efficacia anche nei suoi confronti. pagina 6 di 8 Le argomentazioni di parte attrice circa la mala fede dei fratelli , amministratori della società CP_2 conduttrice e di quella acquirente del complesso aziendale, non paiono pertanto dirimenti dato che, se appare del tutto verosimile che il RI, ben consapevole dell'instaurazione del processo nei suoi confronti diretto al rilascio dell'azienda affittatagli, intendesse disfarsene in danno della ex coniuge, detta consapevolezza non può affatto desumersi in capo agli amministratori della di Controparte_6
non essendo prospettati né provati elementi deponenti per la ricorrenza di una collusione CP fraudolenta fra questi ed il RI, soprattutto alla luce della successiva instaurazione della causa di risoluzione per inadempimento della compravendita aziendale, promossa da quest'ultimo. L'attrice, per quanto argomentato, ha pertanto diritto al rilascio dell'azienda sia nei confronti di che comunque verso che la detiene in forza di un contratto d'affitto CP Controparte_1 valido ma risolto ex art. 1595, u.c.
Le altre domande attrici sono tutte disattese, rilevandosi come la sig.ra non abbia titolo per Pt_1 pretendere il pagamento di canoni da parte delle società convenute né, tantomeno, nei confronti dei fratelli , nei cui confronti propone la domanda di cui al punto sub 7 delle conclusioni, benché CP_2 non li abbia mai evocati in giudizio personalmente (essendo la citazione diretta alle società rappresentate).
Sono anche rigettate tutte le domande riconvenzionali di parte convenuta, dirette al risarcimento del danno, per quanto osservato.
Ricorrono giusti motivi, per la parziale soccombenza e considerato che l'accoglimento delle domande attrici è basato su argomentazioni in buon parte differenti da quelle prospettate a sostegno della citazione, per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste a carico delle convenute ER AL e stante la prevalente CP soccombenza, per la metà residua.
Sono interamente compensate quelle relative al rapporto processuale fra l'attrice e il RI GI, apparendo comunque giustificata la sua chiamata in giudizio in ragione del fatto che il giudicato invocato dall'attrice investe anche la posizione personale del convenuto (evocato anche quale persona fisica), nonché per quanto osservato circa la mancanza di buona fede del disponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attrice, dichiara proprietaria esclusiva Parte_1 dell'azienda denominata sita in Alghero, viale 1° Maggio, e dichiara inefficace e non Parte_2 opponibile nei suoi confronti la compravendita stipulata tra la società e la Parte_3 in data 5 marzo 2015, ordinandone a quest'ultima il rilascio ove non detenuta per CP altro.
2. Dichiara inefficace per intervenuta risoluzione nei confronti di il contratto di Parte_1 affitto di azienda in data 22 dicembre 2014, registrato nel repertorio 13163, raccolta n°8683 stipulato fra e la di , ordinando a quest'ultima il Parte_3 Controparte_1 CP_2 rilascio del compendio aziendale, ove non detenuto per altro.
3. Rigetta le altre domande attrici.
4. Rigetta le domande riconvenzionali delle società convenute.
5. Condanna le convenute alla rifusione in Controparte_7 favore dell'attrice della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi pagina 7 di 8 €18.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e compensate fra le parti per la metà residua.
6. Compensa per il resto le spese processuali.
Sassari, 12 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2901/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MONTALTO
ATTRICE contro in persona del l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del socio accomandatario, col patrocinio dell'avv. DONATELLA
[...]
SO
ER DI col patrocinio dell'avv. EDOARDO MORETTE
CONVENUTI
n persona del liquidatore CP_1
CONVENUTA-contumace oggetto: “cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, previa ammissione delle prove storiche e documentali se ritenute necessarie al fine del decidere, : 1)- In tutti i casi reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)- Dichiararsi che è la proprietaria unica ed esclusiva Parte_1 dell'azienda sito ad Alghero in Viale 1° maggio, come consacrato dal giudicato derivante Parte_2 dalla sentenza Tribunale Sassari dott. Carta n 154/2019, che fa stato
contro
RI, lo ed CP_1 aventi causa. 3)- Dichiarare che alla luce di quanto esposto i fratelli sono in effetti soci di fatto;
CP_2
4)- Dichiararsi quindi inefficace e/o nullo ovvero in ogni caso non opponibile alla Parte_1
l'atto di compravendita stipulato tra la nella persona del RI GI e la CP_1 CP
[...
in quanto effettuato in sua frode ed in mancanza di buona fede ovvero inefficace e/o nullo e/o inopponibile lo stesso contratto di compravendita tra e la per mancanza di Parte_3 CP oggetto ovvero per le motivazioni ritenute di giustizia;
5)- Dichiararsi altresì inefficace e/o nullo ovvero in ogni caso non opponibile alla il contratto di affitto di azienda tra la e Pt_1 CP_1 la “ER AL srls e per l'effetto: 6)- Ordinare l'immediata restituzione del complesso aziendale alla con contestuale consegna delle chiavi dell'immobile sito in Alghero Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 Viale 1° maggio da chiunque detenga l'azienda; 7)- Ordinare altresì ai fratelli e CP_2 CP_2 di corrispondere a titolo di indennizzo di occupazione il canone di affitto mai corrisposto dalla data del
5 marzo 2015 fino al rilascio effettivo quantificato allo stato ed ad oggi in € 1.600,00 mensili pari ad
€158.400,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo, ovvero a quella ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge".
PER PARTE CONVENUTA e “1. Ogni contraria istanza, CP_2 CP_1 deduzione domanda respinta poiché infondata in fatto e diritto.
2. Accerti e dichiari la piena efficacia nei confronti di e nei confronti di RI GI e quindi la sua opponibilità a terzi, Parte_1 del contratto di affitto di azienda del 22.12.2014, registrato nel repertorio 13163 raccolta n°8683 a firma del notaio Dott. sottoscritto dalla di con la società Per_1 Controparte_1 CP_2 CP_1
[... dell'allora amministratore RI GI.
3. Accerti e dichiarare l'opponibilità alla signora
[...]
e a RI GI, nonché la sua opponibilità ai terzi (efficacia erga omnes) della Parte_1 piena e assoluta validità e l'efficacia del contratto di cessione d'azienda stipulato in data 05.03.2015 repertorio 13305 raccolta 8766 e autenticato dal dott. .
4. Accerti e dichiari che la società Per_1 di è proprietaria del complesso aziendale “Lo chalet” come meglio descritto CP_2 CP_2 nel contratto di cessione d'azienda del 05.03.2015 repertorio 13305 raccolta 8766 a firma del Dott.
.
5. Condanni al risarcimento del danno a favore della società Per_1 Pt_1 Pt_1 Parte_4
[... di e della società di nella misura che il giudice vorrà CP_2 CP_2 CP_2 determinare secondo equità quale conseguenza diretta dell'azione simulatoria posta in essere con la scrittura del 26.05.2011 accertata giudizialmente con sentenza numero 154 del 2019. 6. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, IVA e CPA.”
PER IL CONVENUTO DI: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito • Contrariis reiectis;
• In via preliminare: • a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a RI GI;
•
In via subordinata e nel merito: • b) Per le causali di cui in parte motiva rigettare tutte le domande proposte dalla parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
• c) In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata conveniva davanti a questo tribunale la società Parte_1
la la e GI RI per sentir dichiarare CP Controparte_1 CP_1
l'inefficacia nei suoi confronti dei contratti di affitto e di vendita aventi ad oggetto l'azienda denominata , sita in Alghero nel Viale 1° Maggio, di cui assumeva essere esclusiva Parte_2 proprietaria come dichiarato con la sentenza n.154/2019, in giudicato, emessa da questo tribunale.
Esponeva: che con detta sentenza, pronunciata l'11 febbraio 2019, questo tribunale, accogliendo il ricorso proposto da essa attrice, l'aveva dichiarata proprietaria esclusiva dell'azienda aveva Parte_2 dichiarato risolto per inadempimento del convenuto RI, ex coniuge dell'esponente, il contratto d'affitto d'azienda e condannato quest'ultimo al rilascio dell'azienda, nel frattempo affittata alla società
anch'essa evocata in causa, così come la amministrata dal RI Controparte_1 CP_1
GI; che nel dare esecuzione a detta sentenza erano stati rinvenuti all'interno dell'azienda i sigg.ri e , rappresentanti legali ed amministratori, rispettivamente, della CP_2 CP_2 CP_1
e della che sostenevano di essere subentrati nell'azienda a seguito del suo CP_1 CP affitto, la prima, e della sua vendita in favore della seconda che l'aveva acquistata in buona fede dalla pagina 2 di 8 che la di e l'ER AL s.rl.s. depositavano ricorso in Parte_3 CP CP_2 opposizione di terzo all'esecuzione chiedendo fosse rilevata l'inopponibilità e inefficacia della procedura esecutiva intrapresa dalla signora diretta al rilascio dell'azienda, sostenendo che il Pt_1 titolo esecutivo era indirizzato esclusivamente a GI RI, unico obbligato al rilascio nei confronti della signora essendo le due società acquirenti in buona fede di tutti i rapporti Pt_1 ceduti dalla società già amministrata a suo tempo da RI GI, e come tali terzi Parte_3 estranei all'efficacia del titolo esecutivo;
che gli opponenti sottolineavano come il loro acquisto fosse del tutto valido ed efficace, deducendo anche che ER AL aveva, peraltro, stipulato un contratto d'affitto aziendale ancora in corso e che era fra l'altro titolare della concessione demaniale CP per l'esercizio del chiosco;
che il GE aveva sospeso l'esecuzione e che l'attrice intendeva dunque instaurare il conseguente giudizio di merito.
Tanto premesso, aggiungeva come il ricorso introduttivo del giudizio definito con la richiamata sentenza fosse stato notificato anche all'affittuaria ER AL, rimasta contumace, e che CP aveva acquistato la medesima azienda il 5 marzo 2015, appena instaurato il giudizio. Evidenziava
[...] che i rappresentanti legali delle due società erano fratelli e soci di fatto, in ragione dell'evidente comunanza di interessi caratterizzante la gestione della medesima azienda e che essi, d'accordo col
RI, avevano stipulato l'affitto e la compravendita in frode all'attrice come poteva desumersi, oltre che dal ruolo rivestito dai contraenti, dalle modalità di corresponsione del prezzo d'acquisto dell'azienda. Precisava al riguardo che nel successivo giudizio instaurato da per Parte_3 chiedere la risoluzione della vendita per inadempimento di era emerso come parte del CP prezzo fosse stato concordato col RI da entrambi i fratelli e corrisposto con modalità non CP_2 tracciabili nè risultanti dall'atto pubblico che indicava un costo ben inferiore a quello dovuto.
Aggiungeva che detta controversia era stata definita con una transazione e aveva ottenuto CP la restituzione di effetti cambiari per ben 175000 euro, sostenendo che il prezzo realmente versato era vile, che l'acquirente di fatto non aveva ricevuto la disponibilità di alcun bene aziendale e che CP la condotta dei contraenti e la stessa instaurazione del giudizio da parte del RI denotavano l'esistenza di un accordo fraudolento in danno della sig.ra CP_4
Assumeva pertanto come sia le richiamate operazioni negoziali che l'instaurazione del giudizio e la successiva transazione integrassero un'operazione fraudolenta in danno di essa attrice, diretto a privarla del diritto di riottenere la disponibilità dell'azienda di sua proprietà, donatale dalla madre, e concludeva come trascritto in epigrafe.
Si costituivano con la medesima comparsa e ER AL e chiedevano il rigetto della CP domanda, eccependo di essere rimaste del tutto estranee al giudizio promosso dalla contro Pt_1
l'ex coniuge che mai aveva evocato in causa nemmeno la società affittuaria, benché sapesse dell'esistenza dell'affitto d'azienda, e che nessuna azione di nullità o revocatoria era mai stata esercitata
contro
VA di essere terzi estranei al rapporto intercorso fra la sig.ra CP [...] ed il RI e che i rispettivi atti pubblici di affitto d'azienda e di acquisto della medesima Pt_1 erano opponibili all'odierna attrice, non spiegando la sentenza 154/2019 alcun effetto nei loro confronti. Aggiungevano di aver entrambi negoziato con il RI in assoluta buona fede ed ignorando la posizione della sua ex coniuge. Sottolineavano come l'odierna attrice in quel giudizio avesse chiesto espressamente di subentrare nel rapporto d'affitto, stipulato il 22 dicembre 2014, e che nessuna notizia era pervenuta a circa la proposizione della domanda ex art. 447 bis, CP pagina 3 di 8 c.p.c., mai notificatale. Ipotizzava che, peraltro, lo stesso RI avesse cercato di estrometterli dalla gestione dell'azienda, adducendo falsamente l'inadempimento dell'acquirente CP nonostante il pagamento non tracciabile eseguito in adempimento della vendita e i ripetuti tentativi, non accettati dall'alienante, di versare il prezzo residuo. Riaffermava che l'acquisto dell'azienda e la contestuale cessione del contratto d'affitto e della concessione su suolo demaniale erano stati operati in favore di in modo del tutto legittimo e trasparente, evidenziando anche come il dispositivo CP della richiamata sentenza facesse riferimento alla restituzione alla ricorrente delle quote Pt_1 sociali de e non propriamente al rilascio del complesso aziendale, efficacemente ceduto. Parte_2
Sulla base di tali rilievi, concludevano come riportato in epigrafe.
Si costituiva anche, in proprio, GI RI, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, avendo egli ceduto l'azienda e non avendo più alcuna disponibilità del complesso , non avendo peraltro la sig.ra proposto alcuna domanda nei suoi Parte_2 Pt_1 confronti. Sosteneva comunque di aver efficacemente trasferito il complesso aziendale, dato che, con atto pubblico del 26 ottobre 2010 a rogito notaio , l'attrice gli aveva venduto tutte le Persona_2 quote di partecipazione alla società , potendo quindi egli dare in affitto l'azienda e Parte_3 successivamente cederla, vicenda peraltro irrilevante nei suoi confronti, dovendo comunque l'attrice agire verso l'affittuaria e l'acquirente del compendio, ormai nella loro piena disponibilità.
Contestava il RI la ricorrenza dell'ipotizzata negoziazione fraudolenta nei confronti della sig.ra comprovata dalla stessa instaurazione del giudizio di risoluzione del contratto di vendita e Pt_1 osservava come l'attrice, per veder accolta la sua domanda, avrebbe dovuto fornire con riferimento al complesso aziendale la piena prova della sua proprietà, opponibile erga omnes. Concludeva per il rigetto della domanda.
La società restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, Parte_3 veniva in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe all'udienza cartolare del 24 ottobre 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
Sulla base dei documenti allegati dalle parti, emerge quanto segue.
L'azienda in oggetto, costituita dal complesso di beni destinati all'esercizio di attività di bar e ristorante in uno chalet amovibile sito in località Maria Pia di Alghero, era stata donata alla sig.ra dalla Pt_1 madre, con atto pubblico di donazione in data 6 maggio 2008 (all. m1). La donataria, unitamente all'allora coniuge GI RI, l'aveva data in gestione alla società costituita fra Parte_3 loro con atto pubblico del 29 ottobre 2008 (all. m 3) con quote paritarie.
Deve subito valorizzarsi detto elemento, rappresentato dalla stessa nel ricorso introduttivo Pt_1 del giudizio (all.C) e indiscusso, ossia che la disponibilità (e non la titolarità) dell'azienda in questione era stata conferita alla società non avendo l'odierna attrice mai messo in discussione Parte_3 nemmeno il potere di quest'ultima di darla in affitto a terzi.
Per varie vicende che avevano visto il trasferimento all'estero della sig.ra il RI nel Pt_1
2010 era stato nominato unico amministratore de e la sua (allora) coniuge con scrittura Parte_3 privata del 22 ottobre 2010, poi regolarizzata con atto pubblico del 26 ottobre 2010, gli aveva interamente ceduto le sue quote sociali (il RI si era anche impegnato a retrocederle alla moglie, al suo rientro in Italia). Riacquistata la quota societaria del 49%, ma con scrittura privata del 26 maggio
2011, non iscritta nel RRII e che manteneva comunque in capo al RI i pieni poteri amministrativi pagina 4 di 8 della compagine, la sig.ra (poco prima della separazione dal coniuge) aveva tuttavia anche Pt_1 affittato l'azienda al medesimo RI quale l.r. Parte_5
Nel ricorso proposto ex art. 447 bis nel gennaio 2015 l'odierna attrice dava atto che era anche in corso l'affitto dell'azienda alla affermando espressamente che non intendeva agire contro Controparte_1 la conduttrice, volendo anzi subentrare nel contratto al quale evidentemente intendeva dare esecuzione, ed agiva contro il RI e per ottenere il rilascio dell'azienda in suo favore e per Parte_3 sentirsene dichiarare esclusiva proprietaria a seguito della risoluzione dell'affitto.
Poco dopo il deposito del ricorso, in data 5 marzo 2015, la società aveva ceduto alla Parte_3
Bambalà sas di GI Vargiu, con scrittura privata autenticata dal notaio, il complesso aziendale, già dato in affitto dalla stessa alla ER AL s.r.l.s. con scrittura autenticata del 22 Parte_3 dicembre 2014, per il prezzo complessivo di 90.000 euro, da corrispondere in diverse tranches. Con la sentenza n. 154 del 6 febbraio 2019, passata in giudicato, questo tribunale aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra il 30 gennaio 2015 e dichiarato risolto l'affitto per inadempimento del Pt_1 resistente, condannato “all'immediata restituzione della quota parte di azienda affittata dalla Pt_1 che diventerà così titolare del 100% delle quote, nonché al pagamento dei canoni insoluti (…)” e delle spese di lite.
Tanto premesso circa i contenuti essenziali del corredo documentale allegato dalle parti, deve subito rilevarsi che detta sentenza, sovrapponendo il piano della titolarità delle quote societarie con quello della disponibilità dell'azienda oggetto del contratto d'affitto intercorso fra la ricorrente e la società
[...]
sembra doversi interpretare, tenuto conto del corpo della decisione e delle argomentazioni Pt_2 illustrate nella parte motiva del provvedimento, come disponente il riacquisto in capo alla locatrice della piena disponibilità del complesso aziendale, sebbene non con specifico riferimento alla relativa proprietà, dato che sull'esistenza del diritto dominicale in capo alla sig.ra nessuna indagine Pt_1 era stata compiuta dal tribunale, chiamato a pronunciarsi essenzialmente sull'esistenza e validità dell'affitto aziendale, sull'inadempimento del conduttore e sulla conseguente risoluzione del contratto.
Peraltro, la stessa parte dispositiva della sentenza fa riferimento alla titolarità del 100% “delle quote” e detta titolarità non pare riferibile al bene azienda, inteso quale complesso di risorse materiali ed immateriali destinate all'esercizio dell'impresa di bar-ristorante cui era adibita la struttura sita in località Maria Pia di Alghero. In forza di detta sentenza, dunque, la sig.ra ha sentito Pt_1 affermare il suo diritto di rientrare nella piena disponibilità dell'azienda per effetto della risoluzione contrattuale dichiarata nei confronti di parte resistente, Controparte_5
La risoluzione del contratto originario, non avendo le parti concordato il subentro nel rapporto dell'odierna attrice, si estende alla società subaffittuaria ai sensi dell'art. 1595, uc, c.c., norma pacificamente applicabile all'affitto d'azienda, sottolineandosi come questa sia stata parte del medesimo giudizio, in cui era rimasta contumace, ed è per questo diretta destinataria degli effetti della sentenza passata in giudicato (e non impugnata dall'ER AL per far valere eventuali difetti di notifica, non sindacabili in questa sede).
Ciò posto, sebbene sia espressamente riconosciuta dalla stessa attrice l'opponibilità del contratto d'affitto, dotato di data certa anteriore all'instaurazione del giudizio e stipulato con colui che risultava all'epoca (v. visura camerale: all. m 4) unico amministratore e titolare delle quote societarie della
[...]
che, com'è pure indiscusso ed allegato dalla stessa attrice, gestiva e aveva la disponibilità Parte_3 dell'azienda, efficacemente affittata ad ER AL, detta questione, peraltro, non è dirimente, dato pagina 5 di 8 che l'affitto si è risolto in forza della richiamata sentenza, travolgendo anche il rapporto fra Parte_3
[... e Controparte_1
Quanto alla proprietà del compendio aziendale, questione come detto distinta rispetto al profilo inerente alla titolarità delle quote societarie di deve in radice escludersi che la vendita del Parte_3 complesso aziendale, stipulata con la scrittura privata autenticata del 5 marzo 2015, di poco successiva all'instaurazione del processo da parte della sia opponibile all'odierna attrice, siccome Pt_1 stipulata con colui che, sebbene risultasse all'epoca socio unico e investito dei pieni poteri amministrativi della società disponente, non per questo poteva reputarsi anche Parte_3 proprietario dell'azienda ceduta a CP
Sebbene risulti infatti dalla visura della CCIIA allegata da parte convenuta (doc. 20 come CP sino alle variazioni intervenute fra l'aprile e il dicembre del 2016 (quindi successive alla vendita dell'azienda) unico amministratore de fosse il RI che aveva detenuto Parte_3 continuativamente detta carica dall'agosto del 2012 (la relativa iscrizione risale al 19 settembre 2012) sino al subentro di tale nel maggio del 2016, occorre tenere ben distinti il piano Parte_6 dell'amministrazione della società, quello della titolarità delle relative quote e quello, differente, della proprietà dell'azienda, sottolineandosi che parte convenuta non ha mai sostenuto né dimostrato che quest'ultima sia stata conferita in proprietà a rammentandosi come la relativa cessione Parte_3 sia soggetta a forma scritta ad probationem, ex art. 2556, c.c.
La sig.ra infatti, dà prova del titolo idoneo all'acquisto in suo favore del diritto di proprietà Pt_1 dell'azienda, costituito dalla menzionata donazione stipulata con la madre per atto pubblico del 6 maggio 2008 (atto da cui è decorso il decennio: art. 1160, co. 2°, cc), mentre ha CP acquistato il medesimo compendio a non domino, non essendo l'alienante titolare del relativo diritto dominicale, mai trasferito in favore de dato che nelle scritture private richiamate non vi è Parte_3 alcun riferimento al passaggio di proprietà del compendio ma solo ai trasferimenti delle quote della
Pt_3
Inoltre, sebbene possa ritenersi che la terza acquirente non fosse in grado di sapere alcunché CP circa l'esistenza della controversia e l'appartenenza dell'azienda a terzi, questo dato è in buona sostanza irrilevante in ordine all'efficacia della cessione, dato che il principio di equivalenza fra possesso e titolo di cui all'art. 1153, c.c., dettato a presidio della libera circolazione dei beni mobili in favore dell'acquirente di buona fede, non trova applicazione alle universalità di mobili (art.1156, c.c.) e tale dev'essere considerata l'azienda. non può dunque invocare la sua buona fede per CP superare l'inidoneità del suo acquisto al trasferimento del diritto di proprietà, cedutole da chi non ne era titolare.
Consegue a dette considerazioni che la domanda attrice principale deve trovare accoglimento, ribadendosi che, al di là delle possibili non univoche interpretazioni della sentenza sopra richiamata, sulla base del richiamato atto pubblico la sig.ra ha dato prova adeguata di essere proprietaria Pt_1 unica ed esclusiva dell'azienda sita ad Alghero nel Viale 1° maggio, di cui ha riottenuto Parte_2 anche la disponibilità nei confronti del RI. Diritto che inficia anche l'affitto in essere con
[...] che, sebbene avesse validamente stipulato il relativo contratto con per quanto CP_1 Parte_2 osservato circa la disponibilità del bene e sulla legittimazione a disporne in capo al legale rappresentante e socio unico de vede il contratto travolto in conseguenza della risoluzione Parte_2 del primo e per effetto della sentenza che spiega piena efficacia anche nei suoi confronti. pagina 6 di 8 Le argomentazioni di parte attrice circa la mala fede dei fratelli , amministratori della società CP_2 conduttrice e di quella acquirente del complesso aziendale, non paiono pertanto dirimenti dato che, se appare del tutto verosimile che il RI, ben consapevole dell'instaurazione del processo nei suoi confronti diretto al rilascio dell'azienda affittatagli, intendesse disfarsene in danno della ex coniuge, detta consapevolezza non può affatto desumersi in capo agli amministratori della di Controparte_6
non essendo prospettati né provati elementi deponenti per la ricorrenza di una collusione CP fraudolenta fra questi ed il RI, soprattutto alla luce della successiva instaurazione della causa di risoluzione per inadempimento della compravendita aziendale, promossa da quest'ultimo. L'attrice, per quanto argomentato, ha pertanto diritto al rilascio dell'azienda sia nei confronti di che comunque verso che la detiene in forza di un contratto d'affitto CP Controparte_1 valido ma risolto ex art. 1595, u.c.
Le altre domande attrici sono tutte disattese, rilevandosi come la sig.ra non abbia titolo per Pt_1 pretendere il pagamento di canoni da parte delle società convenute né, tantomeno, nei confronti dei fratelli , nei cui confronti propone la domanda di cui al punto sub 7 delle conclusioni, benché CP_2 non li abbia mai evocati in giudizio personalmente (essendo la citazione diretta alle società rappresentate).
Sono anche rigettate tutte le domande riconvenzionali di parte convenuta, dirette al risarcimento del danno, per quanto osservato.
Ricorrono giusti motivi, per la parziale soccombenza e considerato che l'accoglimento delle domande attrici è basato su argomentazioni in buon parte differenti da quelle prospettate a sostegno della citazione, per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste a carico delle convenute ER AL e stante la prevalente CP soccombenza, per la metà residua.
Sono interamente compensate quelle relative al rapporto processuale fra l'attrice e il RI GI, apparendo comunque giustificata la sua chiamata in giudizio in ragione del fatto che il giudicato invocato dall'attrice investe anche la posizione personale del convenuto (evocato anche quale persona fisica), nonché per quanto osservato circa la mancanza di buona fede del disponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attrice, dichiara proprietaria esclusiva Parte_1 dell'azienda denominata sita in Alghero, viale 1° Maggio, e dichiara inefficace e non Parte_2 opponibile nei suoi confronti la compravendita stipulata tra la società e la Parte_3 in data 5 marzo 2015, ordinandone a quest'ultima il rilascio ove non detenuta per CP altro.
2. Dichiara inefficace per intervenuta risoluzione nei confronti di il contratto di Parte_1 affitto di azienda in data 22 dicembre 2014, registrato nel repertorio 13163, raccolta n°8683 stipulato fra e la di , ordinando a quest'ultima il Parte_3 Controparte_1 CP_2 rilascio del compendio aziendale, ove non detenuto per altro.
3. Rigetta le altre domande attrici.
4. Rigetta le domande riconvenzionali delle società convenute.
5. Condanna le convenute alla rifusione in Controparte_7 favore dell'attrice della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi pagina 7 di 8 €18.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e compensate fra le parti per la metà residua.
6. Compensa per il resto le spese processuali.
Sassari, 12 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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