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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di ON
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. n.435/2024
@-Acc.AI - OOI(ITL)appalto illecito manodopera 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ON, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 24.12.2024, e vertente tra
di ON (appellante-opposto) contro in Parte_1 Controparte_1 proprio e quale legale rappresentante della società (appellata-opponente), avente Controparte_2 ad oggetto: appello avverso la sentenza n.692/2024 emessa dal Tribunale di ON, in funzione di giudice del lavoro, in data 01.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata accolta l'opposizione proposta da (in Controparte_1 proprio e quale legale rappresentante della avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_2
n°269/2022 notificata in data 13.09.2022, con cui sono state irrogate sanzioni amministrative per aver
[..
“illecitamente utilizzato, dal 20.05.2019 al 20.10.2020 i lavoratori forniti dalla ditta appaltatrice
, per 754 giornate complessive di lavoro, in esecuzione di Controparte_3 contratti di appalto non genuini, come dettagliatamente specificato nel verbale unico e notificazioni del
18.10.2021”.
1 Avverso tale decisione ha proposto appello l' di ON Parte_1 sostenendo, sotto vari profili argomentativi, la sussistenza delle violazioni contestate, in ragione del fatto che, operando una corretta valutazione del materiale istruttorio in atti, il contratto di appalto stipulato tra la committente e la appaltatrice avrebbe Controparte_2 Controparte_3 dovuto essere ritenuto non genuino e non rispondente ai requisiti tipici richiesti ai sensi degli articoli
1655 c.c. e 29 Dlgs.276/2003.
In particolare, l ha censurato la sentenza impugnata Parte_2 denunciando “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 29 d. lgs. 276/2003; motivazione adeguata e legittima dell'ordinanza ingiunzione e sussistenza dei presupposti applicativi”, ritenendo non ravvisabile, nella fattispecie, un genuino contratto di appalto. Infatti, dopo aver premesso un quadro delle differenze tra le due predette tipologie contrattuali, l' ha insistito nel Parte_1 ritenere che la avrebbe appaltato e fatturato solo mera Controparte_3 manodopera, inserendo il proprio personale nel ciclo produttivo dell'azienda agricola committente;
l'appaltatrice non disponeva infatti di personale qualificato e specializzato, né di attrezzature proprie, se non di piccola minuteria, ed avrebbe inviato i propri lavoratori presso i terreni agricoli della committente senza tracciabilità delle persone utilizzate nell'appalto, dei luoghi e dei tempi di lavoro. Le risultanze istruttorie, anche testimoniali, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, avrebbero evidenziato la non genuinità dell'appalto, dissimulante una mera di somministrazione (illecita) di manodopera. Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originaria opposizione, con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appellante censura le parti della sentenza impugnata in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto la genuinità dei contratti di appalto intercorsi tra la (committente) e la Controparte_2 [...]
(appaltatrice), sul presupposto, ritenuto erroneo, della sussistenza dell'assunzione del Controparte_3 rischio d'impresa, della adeguatezza del prezzo pattuito, della sussistenza di una organizzazione aziendale e di strumenti, sia pur basici, in capo all'appaltatrice, come da dichiarazioni rese dai testi, secondo cui i dipendenti della ditta committente non partecipavano alle lavorazioni appaltate alla
. CP_3
Per converso, l' sostiene che, nel caso di specie, alla luce delle risultanze Parte_1 ispettive e del compendio testimoniale, non sarebbe ravvisabile un genuino contratto di appalto, bensì una somministrazione illecita di manodopera. Ciò in quanto:
2 - un appalto genuino deve essere caratterizzato da autonomia di gestione ed organizzazione da parte dell'impresa appaltatrice, non dalla prevalente direzione di fatto esterna dell'impresa committente, come avvenuto nella fattispecie;
- l'impresa appaltatrice deve disporre di una sua organizzazione e di mezzi e strumenti di lavoro, laddove la cooperativa ne era invece sfornita;
CP_3
- non deve sussistere una promiscuità tra dipendenti della committente e dell'appaltatore, come invece avvenuto nella fattispecie tra i dipendenti della società e quelli della Controparte_2 cooperativa;
CP_3
- occorre che l'appaltatore assuma su di sé il rischio d'impresa, giusto il disposto di cui all'art. 1657
c.c. mentre, nel caso in esame, con riferimento al prezzo pattuito, quest'ultimo risulta stabilito a corpo o a pacchetto, senza previsione del pagamento successivo delle retribuzioni, delle contribuzioni e degli altri oneri.
Ebbene, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato.
La presente controversia scaturisce dalla circostanza che, con il Verbale unico di accertamento e notificazione ITL n. RM00002/2021-862-01; n.2021005100/S18 prot. CP_4 CP_4
CP_ 0300.18/10/2021.0323529 del 18/10/2021, i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e dell' hanno contestato la genuinità del contratto di appalto stipulato tra la e la cooperativa Controparte_2 agricola , che avrebbe dissimulato una irregolare somministrazione di manodopera, in CP_3 violazione degli artt. 18 e 29 del D. Lgs. n. 276/2003, con riguardo ai lavoratori della Cooperativa occupati nei lavori agricoli appaltati dalla CP_2
Ciò premesso, gli ispettori verbalizzanti hanno accertato che la aveva svolto la Controparte_2 sua attività agricola con personale messo a disposizione dalla cooperativa agricola , risultata CP_3 priva di consistenza organizzativa, con la conseguenza che le prestazioni rese nell'appalto erano in realtà limitate ad una mera fornitura di manodopera.
In punto di fatto, nessuna contestazione è stata sollevata avverso i dati, relativi ai nominativi dei lavoratori ed ai periodi di occupazione, risultanti dal Verbale unico di accertamento e notificazione ITL
n. RM00002/2021-862-01; n.2021005100/S18 prot. 0300.18/10/2021.0323529 del CP_4 CP_4
18/10/2021, cui sono allegate le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della
, e dal legale rappresentante della Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
. Controparte_1
3 L di ON si duole della falsa applicazione degli art. 18 e 29 Parte_1
D.Lgs. 276/2003 ed insiste nel ritenere che, nella fattispecie, non possa ravvisarsi un contratto di appalto genuino, bensì una somministrazione illecita di manodopera
In punto di diritto, costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione quello secondo il quale, al fine di distinguere tra la interposizione illecita di manodopera e un genuino appalto di opere o servizi, è necessario che il Giudice accerti che sussista, in capo al medesimo appaltatore, un rischio d'impresa concreto, che all'appaltatore siano stati affidati un servizio e un risultato autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, che gli siano stati affidati tutti i poteri datoriali ed organizzativi, direttivi e disciplinari, in senso effettivo e non formale (ex multis: ordinanza Cass. n. 13413 del 18 .05. 2021; Cass. Ordinanza n. 20591 del 24. 07. 2024).
Ebbene, in merito all'assunzione del rischio d'impresa, giova evidenziare che l'appaltatore assume la responsabilità di gestire i costi ed i ricavi dell'opera o del servizio appaltato, accettando di poter subire anche perdite finanziarie o di non riuscire a raggiungere il risultato;
il citato rischio, dunque, afferisce concretamente alla possibilità di non riuscire a coprire i costi o di non ricevere il pagamento pattuito a fronte delle spese da sostenere (es. pagamento dei dipendenti e dei loro contributi). Il concetto di rischio d'impresa va valutato anche in relazione all'organizzazione, alla gestione ed all'assunzione dei contratti che l'imprenditore decide di attuare nell'esercizio della propria discrezionalità imprenditoriale. Il committente, infatti, nell'appalto genuino, paga il corrispettivo solo a seguito della compiuta realizzazione dell'opera o del servizio. In un contratto di appalto reale la pattuizione del prezzo e la gestione del rischio d'impresa si presentano dunque strettamente connesse. Rilevanti la corretta definizione del prezzo pattuito e le quantità di spese e di lavoro previste e, in relazione al prezzo, risulta l'evidenza di un'assunzione di rischio allorché il corrispettivo non sia determinato esclusivamente in base alle ore o alle giornate effettivamente lavorate dai dipendenti dell'appaltatore.
Ciò posto, il Giudice di prime cure ha ritenuto adeguati i contenuti dei contratti di appalto intervenuti tra le parti nella fattispecie, con riferimento alla fornitura degli strumenti per la tipologia del lavoro, alla organizzazione del lavoro a carico dell'appaltatore, nonché con riferimento ai prezzi stabiliti, ossia “a pianta” per un numero determinato di olivi e la loro potatura, e ad ettaro per un determinata ed individuata superficie di terreno relativamente alla potatura verde/scacchiatura, spollonatura manuale, legatura manuale.
Dai contratti di appalto, depositati dall' stesso (all.16 memoria costituzione di Parte_1 primo grado), non emerge tuttavia univocamente una assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore con riferimento al prezzo pattuito ed accettato tra le parti ed alla quantità di manodopera necessaria impiegata per il compimento dell'opera come concordata da realizzare.
4 In merito alla lamentata ingerenza da parte dei dipendenti della società committente nei lavori appaltati, ed alla lamentata gestione non autonoma della prestazione, come sostenute dall'
[...]
di ON, i testi escussi hanno, in realtà, affermato in modo estremamente Parte_1 generico e decontestualizzato che i dipendenti della ditta committente non partecipavano alle lavorazioni commissionate alla ditta appaltatrice. Si veda, a tal proposito, la deposizione testimoniale della teste
[...]
, dipendente dell'azienda agricola la quale, riferendosi ai dipendenti Tes_1 Controparte_2 della cooperativa , ha dichiarato: “... non li ho visti lavorare, li ho visti magari mentre arrivavano, CP_3 poi non so, penso che mentre noi lavoriamo in un campo, loro magari lavorano da un'altra parte”. Il teste del pari, ha riferito che “..quando ho fatto i lavori di potatura non c'erano con noi i Testimone_2 lavoratori della , c'erano stagionali, come mia moglie ed altri di cui non ricordo i nomi;
i lavoratori CP_3 della io non li ho visti neanche lavorare, li vedevo solo passare lì in azienda”. Trattasi, come è CP_3 evidente, di deposizioni testimoniali di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti a provare in termini sufficientemente concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
Dalla prova testimoniale emerge altresì che nella fattispecie, oltre ad un certa promiscuità tra i dipendenti della e quelli della cooperativa appaltatrice, sussisteva altresì un potere Controparte_2 di coordinamento da parte del committente. Si veda, a tal proposito, la testimonianza resa da Tes_2
, lavoratore dell'azienda il quale ha riferito: “conosco la cooperativa ,
[...] CP_2 CP_3 conosco mi è capitato di mostrargli in azienda in quali terreni doveva lavorare la cooperativa”. Per_1
Tale deposizione è pienamente compatibile con quella resa dal teste il quale riferisce Persona_1 di aver ricevuto direttive sul lavoro da eseguire da un dipendente della committente per poi riferirle, a sua volta, ai dipendenti dell'appaltatrice (“Quando ero lì sul posto era presente solo un operaio dell'azienda che mi spiegava il lavoro e basta”). Dunque, un operaio della committente era sempre presente in loco per coordinare e dare direttive ai lavoratori dell'appaltatrice, a nulla rilevando che tali direttive pervenissero ai lavoratori per il tramite di Ciò che rileva, infatti, è che il Persona_1 potere conformativo datoriale fosse di fatto esercitato dalla committente e che l'attività della cooperativa non era mirata alla produzione di un risultato autonomo, ma all'esercizio dell'attività agricola costituente l'oggetto sociale della E' quindi confermata la circostanza, sostenuta Controparte_2 dall'appellante, secondo cui “i lavori appaltati venivano effettuati in commistione con i dipendenti della società e con la vigilanza della predetta committente”. CP_2
In merito alla fornitura dell'attrezzatura da parte della si veda la Controparte_3 testimonianza di , la quale ha riferito che “per la potature degli olivi usiamo forbici Testimone_1 elettrice, seghetto a mano, anche motosega, ma io quella non la uso, e le scale”; “quando raccogliamo
l'uva la mettiamo nei secchi...”; “ho visto consegnare ai lavoratori della attrezzi come Per_1 CP_3
5 forbici e guanti”. Dunque, la cooperativa disponeva di una attrezzatura “minima” di base (forbici e guanti), mentre tutti gli altri strumenti di lavoro erano evidentemente forniti dalla committente.
Alla luce del quadro delineato all'esito dell'istruttoria ed alla luce del compendio documentale, può ritenersi idoneamente provato che l'appalto di servizi intercorso tra la e la Controparte_2 ha avuto ad oggetto esclusivamente l'esecuzione di ordinarie Controparte_3 prestazioni lavorative rientranti nell'oggetto sociale della società appellata. In particolare, è emerso che,
a prescindere dalla veste formale del rapporto, i lavoratori dipendenti della sono Controparte_3 stati pienamente inseriti nell'organizzazione produttiva della e sono stati soggetti Controparte_2 alle disposizioni organizzative provenienti dai vertici della predetta società (sia pur per il tramite di
[...]
. In definitiva, gli esiti dell'istruttoria hanno sufficientemente dimostrato che il potere Per_1 direttivo e di controllo era esercitato non dalla cooperativa appaltatrice, ma direttamente dalla committente Controparte_2
In un simile contesto, ritiene la Corte che nel caso in esame debba trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass.Civ., sez. lav.,
09/03/2009 n.5648).
Nella fattispecie, a parere del Collegio, siamo sicuramente in presenza di un c.d. “appalto endoaziendale”, caratterizzato appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, ove si consideri che la cooperativa appaltatrice, che non è stato dimostrato fosse dotata di una effettiva organizzazione aziendale, si è limitata a mettere a disposizione della committente una serie di mere prestazioni lavorative, senza che da parte dell'appaltatore-datore di lavoro fosse apprezzabile una sia pur minima organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
In buona sostanza, dalle risultanze istruttorie sopra descritte è emerso chiaramente che i lavoratori, formalmente dipendenti della cooperativa , erano in realtà stabilmente occupati presso la CP_3 committente in esecuzione di mere prestazioni di manodopera, lavorando alle Controparte_2 dirette dipendenze della predetta società, svolgendo le relative mansioni all'interno del ciclo produttivo aziendale, nonché avvalendosi dei mezzi e delle strutture di quest'ultima, con esclusivo rischio a carico
6 dell'appaltante e senza che la suddetta cooperativa avesse alcuna autonomia operativa o, comunque, alcuna organizzazione di mezzi propri. Ritiene pertanto la Corte che è stata raggiunta sufficiente prova della sussistenza di una operazione coordinata di collaborazione e di comune agire tra committente e appaltatrice, comportante la sostanziale costituzione di un rapporto trilaterale tra imprenditore (la
, intermediario (la cooperativa ) ed i lavoratori, in cui la posizione Controparte_2 CP_3 apparente dell'intermediario era stata quella di datore di lavoro che ha assunto e retribuito i suddetti lavoratori, ma che, nella realtà, svolgeva la sua prestazione sostanzialmente nell'àmbito del potere discrezionale della committente e nel suo esclusivo interesse. In altri termini, si reputa che, nel caso di specie, la abbia utilizzato manodopera fornita dalla cooperativa , sicché Controparte_2 CP_3
i lavoratori hanno eseguito mere prestazioni lavorative presso la struttura della committente, osservandone le direttive, a fronte del fatto che la cooperativa suddetta abbia fatto convergere su di sé gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera impegnata, senza mai assumere alcun rischio di impresa e limitandosi appunto alla semplice fornitura di manodopera.
Stando così le cose, deve correttamente trarsi il convincimento della insussistenza delle condizioni di legge per qualificare come genuino l'appalto tra la e la , Controparte_2 CP_3 CP_3 che ha formalmente assunto i dipendenti, in realtà stabilmente occupati presso la committente realizzando in tal modo una fattispecie interpositoria vietata dalla legge. In Controparte_2 definitiva, nella presente fattispecie l'imprenditore avrebbe dovuto rivolgersi ad un'impresa autorizzata a fornire lavoro, e non acquisire mera forza lavoro servendosi di un contratto di appalto di servizi mancante dei suoi requisiti costitutivi minimali.
In quest'ordine di concetti, una volta ritenuta l'operatività della presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art.1, terzo comma, della legge n. 1369 del 1960, deve dunque ritenersi provato che i lavoratori dipendenti della sono stati occupati presso la Controparte_3 in violazione dell'art.1 della L.1360/60, per cui va ritenuta sussistente la Controparte_2 violazione dell'art.18, comma 5 bis, del D.Lgs.276/2003, come modificato dall'art.1, primo comma, del
D.Lgs. n.8/2016.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto dall ed in riforma della sentenza impugnata, l'originaria Parte_2 opposizione alla ordinanza ingiunzione n°269/2022 notificata in data 13.09.2022 a , Controparte_1 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della deve essere Controparte_2 respinta.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di ON, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria opposizione proposta da , in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n°269/2022 notificata in data 13.09.2022;
- condanna la a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del Controparte_2 giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.4.000,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.3.500,00, oltre (per il solo secondo grado) alle spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI AN
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.ssa Graziella Di Matteo
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