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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5166/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5166/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARCONE Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISI ALBERTO CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della società agricola CP_1 Parte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 7750,81 oltre interessi a titolo di corrispettivo del servizio telefonico fornito in favore di detta società, come da fatture ed estratto autentico notarile delle scritture contabili allegati al ricorso monitorio.
La società agricola ha proposto la presente opposizione negando l'esistenza del rapporto Pt_1 contrattuale ed in particolare deducendo di aver avuto nel 2013 un mero incontro informativo con un Co agente di zona della in relazione all'eventuale attivazione di una linea telefonica a servizio di un'attività agrituristica da poco avviata in Ascoli Satriano alla località incontro non seguito Pt_1 dalla stipula di un contratto;
ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, attesa l'inidoneità probatoria delle fatture allegate in mancanza della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
La costituendosi nella presente fase processuale, ha prodotto una serie di documenti, tra cui CP_1 Con le richieste di attivazione delle linee telefoniche sottoscritte da quale legale Parte_2 rappresentante della società agricola in data 25.5.2013 e 11.9.2013 (all. 10 fascicolo di parte Pt_1 opposta).
pagina 1 di 3 Alla prima udienza successiva alla produzione documentale di parte opposta, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sui moduli di cui all'allegato 10 del fascicolo della controparte, mentre nella prima memoria istruttoria ha precisato che il disconoscimento deve intendersi riferito a
“tutte le sottoscrizioni apposte sia alla richiesta di attivazione del 25.05.2013 che a quella dell'11.09.2013”.
Orbene, come noto il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (ex plurimis Cass. n. 24456 del 2011). A norma dell'art. 215 co. 1 n. 2 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Ora, nel caso di specie, a fronte della produzione di una serie di moduli relativi all'attivazione di due distinte linee telefoniche - tutti recanti la firma della legale rappresentante – (all. 10 Parte_2 del fascicolo di parte opposta), la società opponente, alla prima udienza successiva alla produzione, ha disconosciuto genericamente e cumulativamente le sottoscrizioni apposte sui vari moduli di cui all'allegato 10, senza alcuna ulteriore specificazione e senza indicare puntualmente le eventuali difformità riscontrate tra le firme disconosciute ed altre sicuramente autentiche. La precisazione del disconoscimento contenuta nella prima memoria istruttoria – comunque priva di specifiche allegazioni a sostegno del disconoscimento – è tardiva, non rispondendo all'esigenza sottesa all'art. 215 co. 1 n. 2 di immediatezza della compiuta conoscenza del disconoscimento in capo al destinatario.
Va inoltre rilevato e considerato che i moduli di richiesta di attivazione delle linee telefoniche prodotti da parte opposta recano anche il timbro della società opposta e che ad essi è pure allegato il documento d'identità della legale rappresentante Ancora, va osservato che il disconoscimento Parte_2 formulato appare incompatibile con il contenuto della nota datata 8.2.2014 prodotta dalla stessa parte opponente, nella quale la ha dichiarato di non volere confermare la stipula dei contratti Parte_2 Co telefonici e di voler cessare qualsiasi rapporto con , ma al contempo ha dato atto della precedente Co accettazione delle proposte contrattuali di relative alle diverse linee telefoniche ivi indicate.
Pertanto, attesa l'inammissibilità del disconoscimento formulato da parte opponente, deve intendersi provata l'esistenza del rapporto contrattuale, costituitosi con l'attivazione del servizio a seguito della richiesta del cliente (cfr. art. 2 condizioni generali di fornitura).
La società opponente non ha contestato gli importi analiticamente indicati nelle fatture allegate, neppure sotto il profilo della conformità alle condizioni economiche riportate nelle richieste di attivazione sottoscritte, sicchè il credito ingiunto deve intendersi adeguatamente provato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Crisi dichiaratosi pagina 2 di 3 antistatario.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5166/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARCONE Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISI ALBERTO CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della società agricola CP_1 Parte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 7750,81 oltre interessi a titolo di corrispettivo del servizio telefonico fornito in favore di detta società, come da fatture ed estratto autentico notarile delle scritture contabili allegati al ricorso monitorio.
La società agricola ha proposto la presente opposizione negando l'esistenza del rapporto Pt_1 contrattuale ed in particolare deducendo di aver avuto nel 2013 un mero incontro informativo con un Co agente di zona della in relazione all'eventuale attivazione di una linea telefonica a servizio di un'attività agrituristica da poco avviata in Ascoli Satriano alla località incontro non seguito Pt_1 dalla stipula di un contratto;
ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, attesa l'inidoneità probatoria delle fatture allegate in mancanza della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
La costituendosi nella presente fase processuale, ha prodotto una serie di documenti, tra cui CP_1 Con le richieste di attivazione delle linee telefoniche sottoscritte da quale legale Parte_2 rappresentante della società agricola in data 25.5.2013 e 11.9.2013 (all. 10 fascicolo di parte Pt_1 opposta).
pagina 1 di 3 Alla prima udienza successiva alla produzione documentale di parte opposta, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sui moduli di cui all'allegato 10 del fascicolo della controparte, mentre nella prima memoria istruttoria ha precisato che il disconoscimento deve intendersi riferito a
“tutte le sottoscrizioni apposte sia alla richiesta di attivazione del 25.05.2013 che a quella dell'11.09.2013”.
Orbene, come noto il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (ex plurimis Cass. n. 24456 del 2011). A norma dell'art. 215 co. 1 n. 2 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Ora, nel caso di specie, a fronte della produzione di una serie di moduli relativi all'attivazione di due distinte linee telefoniche - tutti recanti la firma della legale rappresentante – (all. 10 Parte_2 del fascicolo di parte opposta), la società opponente, alla prima udienza successiva alla produzione, ha disconosciuto genericamente e cumulativamente le sottoscrizioni apposte sui vari moduli di cui all'allegato 10, senza alcuna ulteriore specificazione e senza indicare puntualmente le eventuali difformità riscontrate tra le firme disconosciute ed altre sicuramente autentiche. La precisazione del disconoscimento contenuta nella prima memoria istruttoria – comunque priva di specifiche allegazioni a sostegno del disconoscimento – è tardiva, non rispondendo all'esigenza sottesa all'art. 215 co. 1 n. 2 di immediatezza della compiuta conoscenza del disconoscimento in capo al destinatario.
Va inoltre rilevato e considerato che i moduli di richiesta di attivazione delle linee telefoniche prodotti da parte opposta recano anche il timbro della società opposta e che ad essi è pure allegato il documento d'identità della legale rappresentante Ancora, va osservato che il disconoscimento Parte_2 formulato appare incompatibile con il contenuto della nota datata 8.2.2014 prodotta dalla stessa parte opponente, nella quale la ha dichiarato di non volere confermare la stipula dei contratti Parte_2 Co telefonici e di voler cessare qualsiasi rapporto con , ma al contempo ha dato atto della precedente Co accettazione delle proposte contrattuali di relative alle diverse linee telefoniche ivi indicate.
Pertanto, attesa l'inammissibilità del disconoscimento formulato da parte opponente, deve intendersi provata l'esistenza del rapporto contrattuale, costituitosi con l'attivazione del servizio a seguito della richiesta del cliente (cfr. art. 2 condizioni generali di fornitura).
La società opponente non ha contestato gli importi analiticamente indicati nelle fatture allegate, neppure sotto il profilo della conformità alle condizioni economiche riportate nelle richieste di attivazione sottoscritte, sicchè il credito ingiunto deve intendersi adeguatamente provato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Crisi dichiaratosi pagina 2 di 3 antistatario.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3