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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2173/2024 r.g.lav.
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TT, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
TE ER, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
CP_1 (C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ER,
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e dichiarare il proprio stato di soggetto disabile in situazione di gravità ex art. 3 comma
3 legge n. 104/1992 ad ogni effetto e conseguenza di legge.
Contestava parte ricorrente le risultanze dell'elaborato peritale redatto dal dottor Persona_1
[...] nominato CTU nel procedimento di ATP rubricato al n. 1733/2023 R.G.L., non avendo quegli effettuato una valutazione concreta delle condizioni di salute di esso ricorrente e non avendo preso in considerazione ai fini del riconoscimento della disabilità tutte le
-
patologie dalle quali è affetto.
Si costituiva con rituale memoria difensiva 1 CP_1, il quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto instando affinchè il Tribunale volesse confermare le risultanze della perizia già svolta nella fase cautelare in quanto correttamente motivata e, conseguentemente, rigettare il ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, disposta la rinnovazione della CTU e nominato CTU il dottor Persona_2 all'udienza del 26.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ritiene il Tribunale di fare proprie le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato peritale in quanto immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e coerenti.
Il consulente, infatti, dopo aver ricostruito la storia clinica del paziente ed aver esaminato tutte le patologie che lo affliggono nonché descritto ed analizzato le terapie mediche che lo stesso è costretto a seguire, ha concluso affermando che il Sig. Parte_1 affetto da:
"Adenocarcinoma prostatico Gleason 7(3+4), recidiva tumorale in radioterapia salva vita, leucemia linfatica cronica B Stadio A, cardiopatia ischemica ipertensiva, pregresso infarto miocardico acuto trattato con angioplastica coronarica ed applicazione di stent, obesità, esiti d'intervento di stabilizzazione vertebrale L4-S1", è persona con handicap in situazione di gravità
(L. n. 104/92 Art. 3 Comma 3) sin dal Giugno 2024.
Il CTU è giunto a tali conclusioni, in particolare, sulla base delle risultanze di due documenti
(doc. 3 e doc. 4) – successivi alla visita peritale effettuata dal CTU nominato nella fase cautelare dai quali si evince la recidiva, in maniera anche piuttosto aggressiva, del carcinoma prostatico.
A tal riguardo ha, infatti, affermato il dottor Per_2 che proprio “l'acquisizione di questi nuovi elementi consente di valutare diversamente le condizioni psico fisiche del ricorrente". Ne consegue che il Pt_1 deve essere dichiarato persona affetta da disabilità in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Per quanto concerne le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda, l'CP_1 va condannato alla loro rifusione in favore del ricorrente con riguardo alla presente fase di merito.
Con riguardo, invece, alla fase cautelare, se ne reputa equa l'integrale compensazione tra le parti in ragione della decorrenza (giugno 2024) del beneficio quale individuata dal CTU, decorrenza ampiamente posteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso per
ATP. Peraltro, lo stesso CTU ha precisato che il riconoscimento dello status di persona disabile grave è data dai due certificati sopra richiamati successivi all'esame effettuato dal consulente del giudizio di ATP, le cui conclusioni, pertanto, devono ritenersi condivisibili.
Le spese di entrambe le consulenze restano, invece, a carico dell' CP_1 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2173/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
Parte_1 è persona con disabilità ai sensi e per gli accerta e dichiara che effetti dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 con decorrenza dal mese di giugno 2024;
condanna l' CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. che liquida per la
―
presente fase in € 2.280 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15% come per legge;
compensa integralmente tra le parti le spese relative al giudizio di ATP rubricato al n.
1733/2023 R.G.L.,
pone in via definitiva a carico dell' CP_1 le spese di entrambe le CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pescara in data 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TT
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TT, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
TE ER, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
CP_1 (C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ER,
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e dichiarare il proprio stato di soggetto disabile in situazione di gravità ex art. 3 comma
3 legge n. 104/1992 ad ogni effetto e conseguenza di legge.
Contestava parte ricorrente le risultanze dell'elaborato peritale redatto dal dottor Persona_1
[...] nominato CTU nel procedimento di ATP rubricato al n. 1733/2023 R.G.L., non avendo quegli effettuato una valutazione concreta delle condizioni di salute di esso ricorrente e non avendo preso in considerazione ai fini del riconoscimento della disabilità tutte le
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patologie dalle quali è affetto.
Si costituiva con rituale memoria difensiva 1 CP_1, il quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto instando affinchè il Tribunale volesse confermare le risultanze della perizia già svolta nella fase cautelare in quanto correttamente motivata e, conseguentemente, rigettare il ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, disposta la rinnovazione della CTU e nominato CTU il dottor Persona_2 all'udienza del 26.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ritiene il Tribunale di fare proprie le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato peritale in quanto immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e coerenti.
Il consulente, infatti, dopo aver ricostruito la storia clinica del paziente ed aver esaminato tutte le patologie che lo affliggono nonché descritto ed analizzato le terapie mediche che lo stesso è costretto a seguire, ha concluso affermando che il Sig. Parte_1 affetto da:
"Adenocarcinoma prostatico Gleason 7(3+4), recidiva tumorale in radioterapia salva vita, leucemia linfatica cronica B Stadio A, cardiopatia ischemica ipertensiva, pregresso infarto miocardico acuto trattato con angioplastica coronarica ed applicazione di stent, obesità, esiti d'intervento di stabilizzazione vertebrale L4-S1", è persona con handicap in situazione di gravità
(L. n. 104/92 Art. 3 Comma 3) sin dal Giugno 2024.
Il CTU è giunto a tali conclusioni, in particolare, sulla base delle risultanze di due documenti
(doc. 3 e doc. 4) – successivi alla visita peritale effettuata dal CTU nominato nella fase cautelare dai quali si evince la recidiva, in maniera anche piuttosto aggressiva, del carcinoma prostatico.
A tal riguardo ha, infatti, affermato il dottor Per_2 che proprio “l'acquisizione di questi nuovi elementi consente di valutare diversamente le condizioni psico fisiche del ricorrente". Ne consegue che il Pt_1 deve essere dichiarato persona affetta da disabilità in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Per quanto concerne le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda, l'CP_1 va condannato alla loro rifusione in favore del ricorrente con riguardo alla presente fase di merito.
Con riguardo, invece, alla fase cautelare, se ne reputa equa l'integrale compensazione tra le parti in ragione della decorrenza (giugno 2024) del beneficio quale individuata dal CTU, decorrenza ampiamente posteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso per
ATP. Peraltro, lo stesso CTU ha precisato che il riconoscimento dello status di persona disabile grave è data dai due certificati sopra richiamati successivi all'esame effettuato dal consulente del giudizio di ATP, le cui conclusioni, pertanto, devono ritenersi condivisibili.
Le spese di entrambe le consulenze restano, invece, a carico dell' CP_1 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2173/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
Parte_1 è persona con disabilità ai sensi e per gli accerta e dichiara che effetti dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 con decorrenza dal mese di giugno 2024;
condanna l' CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. che liquida per la
―
presente fase in € 2.280 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15% come per legge;
compensa integralmente tra le parti le spese relative al giudizio di ATP rubricato al n.
1733/2023 R.G.L.,
pone in via definitiva a carico dell' CP_1 le spese di entrambe le CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pescara in data 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TT