Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di unica figlia ed erede della sig.ra -OMISSIS-, morta il -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Napolitano, PEC napolitano.maurizio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via del Popolo n. 2;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex artt. 112-115 cod. proc. amm.
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. LE UO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OMISSIS-, in seguito ad emotrasfusioni, ha contratto il virus dell’epatite C (cd. HCV), con danno permanente.
Con Sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Corte d’Appello di -OMISSIS- ha:
1) riconosciuta alla sig.ra -OMISSIS- la spettanza della somma complessiva di € 40.993,00 “oltre accessori dalla Sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno biologico da emotrasfusione, detratto quanto percepito a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992”;
2) condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore della sig.ra -OMISSIS-, oltre che della predetta somma, anche delle spese del doppio grado di giudizio, precisamente: A) € 10.206,00 “oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”, per il primo grado di giudizio; B) € 13.365,00 “oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”, per il secondo grado di giudizio.
Tale Sentenza, munita della formula esecutiva del 7.12.2021, è stata notificata il 20.9.2023 al Ministero della Salute presso l’indirizzo di posta elettronica -OMISSIS-.
Con il presente ricorso, notificato il 20.9.2025 e depositato nella stessa giornata del 20.9.2025, la sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di unica figlia ed erede della sig.ra -OMISSIS-, morta il -OMISSIS-, ha chiesto la corresponsione delle suddette somme, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute con memoria di stile, depositando la nota ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 6.10.2025, con la quale sono stati chiesti al difensore della ricorrente i documenti, per provvedere al pagamento, indicati negli allegati a tale nota, che non sono stati versati in giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 14.1.2026 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va rilevato che, pur tenendo conto della suddetta nota ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 6.10.2025, comunque successiva alla proposizione della presente azione di ottemperanza, il ricorso in epigrafe non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non è stata provata l’estinzione anche parziale dei crediti di cui è causa, per cui costituisce dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza alla corresponsione in favore della ricorrente delle suddette somme, liquidate con la Sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, fatto espressamente salvo, in ogni caso, quanto eventualmente già pagato.
Sempre in via preliminare, il ricorso risulta ammissibile, in quanto:
-è spirato il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997;
-la ricorrente ha provato mediante il deposito del certificato dell’originario stato di famiglia e del certificato di morte di sua madre, di essere chiamata all’eredità, tenuto pure conto che ai sensi dell’art. 480 C.C. il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni.
Nel merito, il ricorso è anche fondato, in quanto l’inerzia delle Amministrazioni intimate configura la violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del Giudice Ordinario.
Pertanto, il Ministero della Salute va condannato al pagamento, in favore del ricorrente sig.ra -OMISSIS-:
-della sorte capitale di € 40.993,00, oltre interessi legali dal 4.11.2021, cioè dalla data di pubblicazione del titolo esecutivo, fino al saldo;
-delle spese di giudizio, liquidate con la Sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di € 10.206,00, per il primo grado di giudizio, e di 13.365,00, per il secondo grado di giudizio, a cui vanno aggiunti nel seguente ordine: a) gli interessi legali decorrenti dal -OMISSIS- fino al soddisfo; b) il 15% della predetta somma a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014; c) la CPA; d) e l’IVA; tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi legali, spettanti “indipendentemente dalla messa in mora” (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 539 del 19.5.1997; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 433 del 23.5.1994);
-delle spese di registrazione del titolo esecutivo di € 1.553,27, oltre interessi dal 3.9.2025, cioè dalla data del pagamento, fino al saldo.
Il Ministero della Salute dovrà provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, delle predette somme, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Sempre fatto salvo quanto eventualmente già pagato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al pagamento delle suddette somme.
Per lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta, ove chiamato ad intervenire, dovrà essere liquidato, ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002, il compenso di € 1.500,00 (millecinquecento), da porsi a carico del Ministero della Salute e che potranno essere prelevate direttamente dallo stesso Commissario ad acta dai fondi disponibili del Ministero della Salute, al termine dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Ministero della Salute e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Ministero del Ministero della Salute di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla Sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
-per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima Sentenza;
-determina in € 1.500,00 (millecinquecento), l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico della parte intimata.
Condanna il Ministero della Sanità al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA ed il rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Lo stesso Ministero della Salute è tenuto a corrispondere al Commissario ad acta il compenso sopra indicato.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome della ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di sua madre, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza alla parte ricorrente ed all’Amministrazione intimata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI RI, Presidente
LE UO, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE UO | NI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.